CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 gennaio 2019
122.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 178

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario LOLINI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Fa presente che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e che concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni Pag. 179di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di rispettiva competenza.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Ricorda altresì che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, mentre potranno essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Ricorda infine che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge, inizialmente fissato per le ore 16 della giornata odierna, è stato posticipato ad altra data, che sarà fissata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione odierna.

  Marzio LIUNI (Lega), relatore, rammenta preliminarmente che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che consente una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo. La legge europea contiene, infatti, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.
  Venendo al contenuto del provvedimento in esame, fa presente che il disegno di legge europea 2018 contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
  Rileva quindi che l'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (artt. Pag. 1801-5); giustizia e sicurezza (articolo 6); trasporti (artt. 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (artt. 9-12); diritto d'autore (articolo 13); tutela della salute umana (artt. 14 e 15); ambiente (artt. 16-18).
  Si sofferma sull'analisi dei contenuti unicamente degli articoli 17 e 18, che recano disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura.
  L'articolo 17, modificato dal Senato, contiene disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature ed è finalizzato a chiudere il pre-contenzioso EU-Pilot 9180/17/ENVI, evitando una conclusione negativa dello stesso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti.
  Evidenzia che, come ricordato dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge europea, nell'ambito del suddetto caso EU-Pilot, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto (e quindi dalle relative procedure di smaltimento), oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
  Al riguardo, ricorda che tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi», nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a).
  Come rilevato dalla relazione illustrativa, secondo la Commissione europea, l'Italia non avrebbe correttamente trasposto la direttiva rifiuti, in quanto avrebbe esteso sostanzialmente il regime di favore previsto dalla richiamata norma europea ai seguenti materiali: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), dello stesso decreto.
  L'articolo 17 novella, quindi, l'articolo 185, comma 1, del Codice dell'ambiente, recante i casi di esclusione dall'applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, sostituendo integralmente la lettera f).
  Rileva che, in base al testo approvato dal Senato, si prevede che non rientrino nel campo di applicazione della parte quarta del Codice dell'ambiente relativa alla gestione dei rifiuti i seguenti materiali: materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dello stesso articolo 185 (fattispecie già prevista a legislazione vigente); paglia (fattispecie già prevista a legislazione vigente) e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali ove tali materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  Evidenzia che, rispetto al testo originario dell'articolo in esame, che espungeva tout court dalla norma attualmente vigente gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a) del Codice dell'ambiente, nel corso dell'esame presso il Senato è stato dunque reintrodotto il riferimento a sfalci e potature, già presente nella legislazione vigente, con una riformulazione che specifica qui il carattere esemplificativo e non esaustivo della previsione di Pag. 181tali materiali, con riferimento alla categoria «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso».
  Rileva, in sostanza, che in base alla formulazione della norma approvata dal Senato, gli sfalci e le potature prodotte in ambito agricolo sono considerati un sottoprodotto agricolo e dunque non rientrano nella nozione di rifiuto, mentre gli sfalci e le potature prodotti in ambito urbano rientrano nella categoria dei rifiuti speciali.
  Sottolinea poi che, con la modifica apportata dal Senato, è stato inoltre reintrodotto nella norma, rispetto al testo originariamente proposto dal Governo, il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi».
  Al riguardo, osserva che tale riferimento non risulta indicato nel testo della direttiva 2008/98/CE. Esso tuttavia non appare sollevare profili di incompatibilità con l'articolo 2 della direttiva europea 2008/98/CE, nel quale non è prevista alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi dei materiali in questione.
  Fa poi presente che l'articolo 18, introdotto mediante l'approvazione di un emendamento in sede referente al Senato, interviene invece ad abrogare le disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE.
  Rileva che il comma 149 della legge di stabilità 2016 – oggetto di abrogazione con la norma approvata dal Senato – era teso ad assicurare il contributo italiano al conseguimento degli obiettivi 2020 sulle fonti rinnovabili. Vi si prevede (agli effetti pratici dello stato attuale) che agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che cessino entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta, secondo le modalità e le condizioni stabilite ai commi 150 e 151 della medesima legge, anch'essi oggetto di abrogazione.
  L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al comma 151.
  Osserva che, in relazione a questo contesto, la Commissione europea – per gli effetti degli articoli 107 e 108 del TFUE – aveva rammentato che «il punto 133 delle linee guida in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (EEAG) stabilisce che la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione e a condizione che siano soddisfatte una serie di condizioni ivi previste». A tale riguardo, una serie di informazioni sono state richieste dalla Commissione europea alle Autorità italiane al fine di poter assumere una posizione sulle norme in materia, in relazione ai profili di aiuto di Stato.
  Con riferimento a tale disposizione si riserva di svolgere un approfondimento anche al fine di verificarne la coerenza con le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 954 a 957 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), recanti incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli.

  Mario LOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Pag. 182

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00143 Nevi).

  La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Mario LOLINI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, nella seduta del 12 dicembre scorso, la Commissione aveva deliberato l'abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi. Ricorda altresì che successivamente la Commissione aveva proceduto all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI), dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo (12 dicembre 2018) e dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare), di Coldiretti e del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (SIVeMP) (18 dicembre 2018).
  Avverte quindi che è stata presentata la risoluzione 7-00143 Nevi, che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.
  (La Commissione concorda).

  Raffaele NEVI (FI) dopo aver sottolineato l'estrema rilevanza delle uova, anche quale prodotto essenziale per la composizione di numerosi alimenti, illustra i principali contenuti della sua risoluzione. Esprime quindi l'auspicio che la Commissione possa approvare una risoluzione unitaria al fine di dare un segnale importante ai produttori e ai consumatori interessati dalle problematiche oggetto degli atti d'indirizzo in discussione.

  Mario LOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 gennaio 2019.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia) e di Assoavi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.20.

Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 117 del 19 dicembre 2018, a pagina 124, prima colonna, trentacinquesima e trentaseiesima riga, le parole «subordinatamente alla effettiva pubblicazione e assegnazione.» sono soppresse.