CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 gennaio 2019
122.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 1353, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, a nome del relatore, onorevole Cantalamessa, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 1353, approvata dal Senato il 7 novembre 2018 e adottata come testo base per il prosieguo dell'esame delle abbinate proposte di legge, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente da parte della Commissione Finanze.
  Fa presente che la proposta di legge in titolo reca, all'articolo 1, l'istituzione per la durata della XVIII legislatura di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Rammenta che analoga Commissione parlamentare è stata istituita nel corso della scorsa legislatura, terminando i propri lavori nel gennaio 2018 con l'approvazione di un documento conclusivo.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del contenuto della proposta di legge in esame, composta da 7 articoli, segnala che l'articolo 3, oggetto di significative modifiche durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca la descrizione dei numerosi compiti attribuiti alla Commissione.Pag. 84
  Osserva che, in particolare, la Commissione è chiamata: ad acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII legislatura, in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste (articolo 3, comma 1, lettera a)); ad analizzare e valutare le condizioni per istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari, sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale «sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica», per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità (lettera b)); ad effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali, nonché a valutare gli effetti della medesima modalità di recepimento ed applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane (lettera c)); ad analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nonché, come specificato al Senato, a verificare l'adeguatezza della relativa applicazione (lettera d)); a verificare se ed in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di unione bancaria determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico (lettera e)); ad analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni (lettera f) come sostituita al Senato); ad esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, ad indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla vigente normativa in merito negli altri paesi dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e anatocismo della Corte di Cassazione, nonché ad indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a, da parte degli istituti di credito (lettera m)); ad analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) (lettera n)); ad analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali (lettera o)); ad analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione(lettera p)); a verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo (lettera q)); a verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alle modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti (lettera r)); a valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza (lettera s)); a verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario (lettera t)); a verificare l'operato delle agenzie di rating, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse (lettera u)).
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro Pag. 85l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372). Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (comma 3). Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione (comma 4). La Commissione, inoltre, non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 5).
  In merito all'acquisizione di atti e documenti, fa presente che l'articolo 5 del provvedimento stabilisce, al comma 1, che la Commissione possa ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  Osserva che l'articolo 6 della proposta di legge in esame dispone che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta (comma 1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (comma 2). Le medesime pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione (comma 3).
   Segnala, infine, che l'articolo 7 del provvedimento, che disciplina l'organizzazione interna, prevede che la Commissione si avvalga dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il presidente effettua le designazioni, sentita la Commissione (comma 3).
  Ciò premesso, preannuncia, a nome del relatore, onorevole Cantalamessa, la presentazione nella giornata di domani di una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere Pag. 86alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge C. 1432 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018», per le parti di competenza. Rammenta che potranno essere altresì trasmessi gli eventuali emendamenti al disegno di legge in oggetto approvati dalla Commissione.
   Ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, rammenta il disegno di legge in titolo è stato trasmesso dal Senato il 10 dicembre 2018, dopo l'avvenuta approvazione, con modificazioni, rispetto al testo del Governo. Ricorda che il disegno di legge era stato presentato in Senato il 26 settembre 2018 in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Il testo è stato trasmesso dal Governo privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.
  Osserva, preliminarmente, che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla citata legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU-Pilot.
   Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea avviene secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre esprimono il parere anche sugli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito.
  Passando al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolato del disegno di legge europea 2018, quale approvato dal Senato, contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. In particolare, il provvedimento è volto a: consentire la definizione di 4 procedure di infrazione, di 4 casi EU-Pilot nonché di un caso di aiuto di Stato; dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione; recepire due direttive i cui termini sono scaduti; garantire la corretta attuazione di quattro regolamenti dell'UE; evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione.
  Sottolinea che il provvedimento si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambiente (capo VII, articoli 16-18). Completa il disegno di legge l'articolo 19, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riguardo ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge Pag. 8722 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda. L'obiettivo è quello di dare attuazione all'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, che a tutt'oggi il nostro Paese non ha proceduto a recepire. A tale proposito segnala che, come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge del Governo, in data 23 gennaio 2015 il Ministero della giustizia della Norvegia, con nota formale, nel rilevare il mancato recepimento dell'Accordo da parte dell'Italia, ha chiesto informazioni in ordine allo stato delle procedure interne di attuazione. L'inadempimento italiano è stato, altresì, evidenziato, il 16 luglio 2018, dal Consiglio dell'Unione, il quale ha chiesto all'Italia di trasmettere quanto prima le proprie dichiarazioni e notificazioni al fine di rendere pienamente esecutivo l'Accordo nelle relazioni di cooperazione giudiziaria internazionale. Ricorda inoltre brevemente che il citato Accordo dell'UE del 2006 è volto a sostituire nei rapporti con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia i tradizionali strumenti in materia di estradizione. Sulla base delle disposizioni dell'Accordo il sistema di consegna tra autorità giudiziarie è infatti fondato sul mandato d'arresto: decisione giudiziaria emessa da uno Stato (Stato emittente) in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato (Stato di esecuzione) di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale (mandato d'arresto c.d. processuale) o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà (mandato d'arresto c.d. esecutivo).
  Evidenzia che, pertanto, al fine di dare concreta attuazione all'Accordo del 2006, l'articolo 6 del disegno di legge in esame introduce all'articolo 1 della citata legge n. 69 del 2005 due ulteriori commi (commi 4-bis e 4-ter). In particolare, il comma 4-bis prevede espressamente che le disposizioni di cui alla legge n. 69 costituiscono attuazione anche dell'Accordo tra l'UE e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia del 28 giugno 2006. Tale Accordo trova applicazione, specifica la norma, nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali, compreso il diritto al giusto processo – come sottolinea la relazione illustrativa. Il comma 4-ter chiarisce che, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, i richiami al «mandato d'arresto europeo» e allo «Stato membro», contenuti nel testo della legge n. 69 del 2005, devono intendersi riferiti rispettivamente al «mandato di arresto» che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia.

  Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti per le parti competenza, come concordato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizione, nell'ambito delle proposte di legge C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309, approvata dal Senato, recanti disposizioni in materia di legittima difesa, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.30 alle 15.50.