CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2018
64.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 791 Salafia.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea VALLASCAS (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  La proposta di legge C. 791, così come modificata dalla commissione di merito, è composta da 7 articoli, e reca modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione del codice per ricondurre alla disciplina generale l'azione di classe, attualmente disciplinata dal Codice del consumo. Il testo originario della proposta Pag. 74di legge riproponeva integralmente quello approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. In sintesi, il provvedimento prevede: lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies); l'articolazione del procedimento in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese, e l'ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato con il quale si liquidano le somme agli aderenti alla classe; l'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate; il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali (e delle Corti di Appello); la disciplina dell'adesione all'azione di classe (con la nomina di un apposito giudice delegato alla procedura) con la possibilità di aderire sia prima che dopo la sentenza che accoglie l'azione; l'ampliamento degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive; la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della cosiddetta quota lite; l'ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura.
  In particolare, l'articolo 1, introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis, denominato, in seguito a una modifica apportata in sede referente «Dei procedimenti collettivi». Il nuovo articolo 840-bis del codice di procedura civile amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe. Eliminando anzitutto – data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del consumo – ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di «diritti individuali omogenei»; l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della «classe», nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti e che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Spetterà ad un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilire i criteri e i requisiti per la suddetta iscrizione. Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. Se viene presentata un'azione di classe: il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-undecies, ottavo comma, del codice di procedura civile.; non è ammesso l'intervento di terzo; sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-bis, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.
  L'articolo 840-ter c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo ove ha sede il convenuto. Attualmente la competenza è del tribunale ordinario (in composizione collegiale) con sede nel capoluogo di regione sede dell'impresa convenuta. La domanda si propone con ricorso Pag. 75e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso dovrà essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione mentre attualmente la decisione deve intervenire «all'esito della prima udienza», senza previsione di un termine. La decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. I motivi di inammissibilità dell'azione di classe sono sostanzialmente gli stessi previsti dal codice del consumo, ovvero un'azione: manifestamente infondata; il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere; l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto; carenza del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide entro 30 giorni; analogamente alla vigente normativa, la decisione della Corte d'appello non è ricorribile in Cassazione. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale delle imprese. Il tribunale deve decidere nel merito con sentenza entro 30 giorni dalla discussione orale della causa.
  L'articolo 840-quater c.p.c., modificato integralmente in sede referente, disciplina la possibile pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. L'articolo dispone che decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Il divieto non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. I provvedimenti sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria. Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai suddetti casi, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione. È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui al primo comma.
  Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione di classe, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito; nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione (articolo 840-sexies). Quanto all'istruzione della causa, l'articolo 840-quinquies, come integrato in sede referente, definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo tra l'altro che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del Pag. 76giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza emessa dal tribunale delle imprese che accoglie l'azione di classe (articolo 840-sexies) ha natura di accertamento della responsabilità del convenuto (si provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo quando l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione) e definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza. Con la sentenza – che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese – vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).
  Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-septies c.p.c. che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) dell'aderente o del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti. In sede referente è stata soppressa la previsione che la domanda di adesione interrompe la prescrizione.
  La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle somme dovute – è disciplinata dall'articolo 840-octies c.p.c. che prevede il seguente procedimento: entro 120 giorni dalla scadenza del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il convenuto ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi; entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna posizione individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni; Il giudice delegato decide infine con decreto motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al convenuto e all'avvocato difensore dell'attore. Con una modifica apportata in sede referente si è stabilito che a favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-duodecies c.p.c.). Se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-terdecies c.p.c.). La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene (con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile) quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-quinquiesdecies c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano Pag. 77il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.
  L'articolo 840-novies c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. La disposizione, peraltro, consente al Ministro della giustizia, con proprio decreto e in assenza di criteri direttivi, di modificare le percentuali individuate dal legislatore, realizzando di fatto una delegificazione. L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti). Tali criteri possono altresì giustificare una riduzione fino al 50 per cento del compenso premiale spettante al difensore dell'attore (se i difensori sono più di uno, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata).
  Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. L'articolo 840-decies prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti. L'articolo 840-undecies prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente alla classe. Il gravame assume qui la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto – salvo che il tribunale non disponga diversamente in presenza di «gravi e fondati motivi» – e deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il convenuto, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato nei successivi 30 giorni confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.
  L'articolo 840-quaterdecies interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. Viene stabilito: che fino alla precisazione delle conclusioni, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico; che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. Ogni aderente può contestare l'accordo in sede di fascicolo informatico ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di stipulare l'accordo transattivo Pag. 78(la mancata contestazione equivale ad acquiescenza all'accordo). L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca l'attore. Con un'integrazione apportata in sede referente si stabilisce che le suddette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
  Infine, l'articolo 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva. Con l'azione in questione «chiunque abbia interesse» può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. Analoga facoltà è data alle organizzazioni e alle associazioni iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati dall'articolo 6 della proposta di legge), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-quinquies. Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte o del pubblico ministero, alla parte soccombente con la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; e di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.
  L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo V-bis – peraltro formato dal solo articolo 196-bis – dedicato ai procedimenti collettivi. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.
  L'articolo 3 modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Si dispone la sanzione anche a per chi – nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.
  L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 12 mesi rispetto alla pubblicazione Pag. 79in Gazzetta Ufficiale per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-bis del codice del consumo.
  L'articolo 6 provvede, ai fini di un necessario coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
  In sede referente, la Commissione di merito ha aggiunto l'articolo 7, rubricato «Disposizioni di coordinamento». L'articolo integra l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate per l'impresa – di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003 – con i procedimenti collettivi disciplinati dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile e modifica il decreto legislativo n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con il nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Catia POLIDORI (FI) presenta, a nome del gruppo di Forza Italia, una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2) che illustra.

  Sara MORETTO (PD) non entra nel merito del provvedimento, perché desidera invece stigmatizzare il metodo usato per il suo esame. Ritiene infatti assolutamente irrispettoso verso i componenti della Commissione incardinare l'esame di una proposta di legge, peraltro di grande rilevanza per le competenze della X Commissione, e passare immediatamente al voto sulla proposta di parere del relatore. Pur nella consapevolezza della calendarizzazione per lunedì prossimo dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, osserva che quella adottata in Commissione è una modalità scorretta di esame che porta a uno strozzamento del dibattito e che denota un atteggiamento arrogante da parte della maggioranza. Per questi motivi preannuncia che il gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere del relatore, riservandosi, in futuro, di mettere in atto, in presenza di situazioni analoghe, tutti i meccanismi consentiti all'opposizione dal regolamento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, precisa è suo dovere nell'organizzazione dei lavori in Commissione garantire il rispetto del calendario dell'Assemblea e ricorda in tal senso la prassi costante, verificatasi anche in presenza di maggioranze diverse, di esaminare un provvedimento in sede consultiva in tempi molto stretti. Fa presente che, proprio per venire incontro alle esigenze dei componenti della Commissione, la proposta di parere è stata fatta conoscere anticipatamente in via informale. Desidera altresì sottolineare che non vi è alcuna intenzione della presidenza di strozzare il dibattito, che rimane aperto a coloro che vogliano intervenire nel merito.

  Andrea VALLASCAS (M5S) osserva che la concentrazione delle votazioni in Assemblea nella sola seduta odierna poteva permettere ai deputati interessati di seguire i lavori sul provvedimento nella Commissione referente. Sottolinea, altresì, che, come ricordato dalla presidente, proprio per favorire un corretto lavoro da parte della Commissione, è stata anticipata informalmente la sua proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI (PD) nel concordare su quanto affermato dalla deputata Moretto, sottolinea che la posizione del suo gruppo è quella di dare l'indicazione di un corretto metodo che permetta ai deputati della X Commissione di approfondire nella loro Commissione e per le loro competenze il provvedimento. Ricorda Pag. 80al deputato Vallascas le posizioni da lui tenute a ruoli invertiti nella scorsa legislatura.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa presentata dai deputati del gruppo di Forza Italia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.40.

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
(Discussione e rinvio).

  Gianluca BENAMATI (PD) illustra la risoluzione in esame, che riveste particolare importanza per gli utenti del servizio elettrico, alla luce di deliberazioni assunte nel 2018 dall'Autorità di regolazione. Ricorda preliminarmente che nelle bollette dell'energia elettrica sono presenti, oltre ai servizi di vendita e di rete, altri oneri generali di sistema, il cui gettito, di natura parafiscale, è finalizzato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale, derivati da impegni assunti dal Paese, quali, ad esempio, il sostegno alle fonti rinnovabili e il bonus elettrico. Si tratta di una somma complessiva di circa 13-14 miliardi di euro, sulla quale gravano anche le posizioni di morosità dell'utenza. Con una propria decisione l'Autorità garante aveva stabilito che sui gestori gravasse l'eventuale rischio dovuto alla morosità, ponendo loro in capo la presentazione, per garanzia, di fidejussioni. In seguito a ricorsi da parte dei venditori, con riferimento in particolare alla riscossione degli oneri generali, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che l'Autorità non ha titolo per imporre alle imprese tali sistemi di garanzia. Il risultato è che, in seguito alle richiamate deliberazioni del 2018, le posizioni di morosità vanno a gravare, per gli oneri generali, sugli utenti che pagano correttamente. Chi paga regolarmente si trova quindi a pagare anche per chi non paga. Non si tratta soltanto di una questione di principio ma di un onere di circa due euro per bolletta che complessivamente rappresenta un gravame per le famiglie. Proprio per superare la dicotomia e la contraddizione tra le posizioni dell'Autorità di regolazione e quelle della giustizia amministrativa, si rende necessario un intervento normativo del legislatore che la risoluzione a sua prima firma sollecita. Osserva altresì che tale fase legislativa va accompagnata dal completamento della riforma della bolletta, iniziata nel 2015 e che si sarebbe dovuta completare quest'anno con il passaggio al mercato libero, che è stato però prorogato, anche comprensibilmente, al luglio 2020. La risoluzione intende quindi fornire un indirizzo al Governo per evitare di scaricare i costi delle posizioni morose sugli utenti che pagano regolarmente. Sulla soluzione migliore da adottare ritiene necessario un approfondimento con un ciclo di audizioni.

  Tullio PATASSINI (Lega) ringrazia il deputato Benamati per aver posto, con la sua risoluzione, un tema così rilevante all'attenzione della Commissione. Sottolinea infatti come la questione delle bollette rivesta importanza anche per le imprese. Preannuncia che anche il gruppo della Lega sta lavorando alla presentazione di una risoluzione sul medesimo tema. In relazione proprio alla tecnicità della questione, si associa alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni, per permettere a tutti i deputati di avere un'adeguata conoscenza del tema.

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  Angela MASI (M5S) a nome del suo gruppo si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, preso atto dell'orientamento dei gruppi allo svolgimento di attività conoscitiva sull'atto in discussione, comunica che il termine per l'indicazione di soggetti da ascoltare in audizione è fissato a mercoledì 3 ottobre, alle ore 12.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 27 settembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Dario Galli.

  La seduta comincia alle 14.55.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00545 Silvestroni: Sulle misure di semplificazione a favore delle PMI.

  Marco SILVESTRONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco SILVESTRONI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta relativamente all'affermazione del rappresentante del Governo circa gli impegni futuri dell'Esecutivo a semplificare la burocrazia a favore delle piccole e medie imprese. Tuttavia, manifesta preoccupazione per l'elevata pressione del fisco sulle aziende italiane.

5-00546 Alemanno: Su questioni in materia di zone economiche speciali.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), nella sua qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-00547 Benamati: Sugli orientamenti del Governo in merito alla riforma del mercato energetico di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

  Gianluca BENAMATI (PD), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, finalizzata a porre l'attenzione sul tema del passaggio dal regime di maggior tutela a quello del mercato libero nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica. Ricorda, al riguardo, che nella scorsa legislatura si era stabilito che tale passaggio fosse condizionato a una serie di adempimenti a carico del Ministro dello sviluppo economico volti a garantire ai consumatori la possibilità di scegliere con consapevolezza le offerte più vantaggiose. Ricorda altresì che nel decreto cosiddetto «milleproroghe» è stata prorogata al 1o luglio 2020 la cessazione del regime di maggior tutela, scelta che non lo aveva scandalizzato, ma che era stata oggetto di un ordine del giorno presentato durante la discussione in Assemblea del predetto decreto, largamente dibattuto nel corso dell'esame del provvedimento. Chiede quindi quali siano gli Pag. 82intendimenti del Governo sul completamento del percorso di riforma del mercato del gas naturale e dell'energia elettrica.

  Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Apprezza, infatti, l'orientamento manifestato di non modificare la scelta operata dalla citata riforma della scorsa legislatura che prevedeva la cessazione del regime di maggior tutela e il passaggio al regime del mercato libero nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica. Giudica peraltro doveroso ogni approfondimento volto all'emanazione dei decreti ministeriali necessari per completare la cessazione del regime di maggior tutela a favore di quello del mercato libero, nonché per definire meglio le modalità del passaggio all'albo dei fornitori.

5-00548 Andreuzza: Sulle iniziative per favorire sviluppo e competitività delle aziende che operano nel settore dell'energia.

  Tullio PATASSINI (Lega), nella sua qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'importanza del mix delle fonti rinnovabili e fossili. In particolare, segnala che le fonti rinnovabili costituiscono una importante occasione per lo sviluppo tecnologico delle PMI e delle start-up e fa presente che tale settore di mercato interessa circa 6 mila lavoratori.

  Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Tullio PATASSINI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto ed auspica che il Governo sostenga concretamente le imprese italiane che sono all'avanguardia in materia di fonti rinnovabili.

5-00549 Barelli: Sulle iniziative per modificare le procedure di recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas.

  Claudia PORCHIETTO (FI), nella sua qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che le clausole contrattuali che prevedono per tutti i clienti finali, domestici e non domestici, di luce e gas, che il recesso per cambio fornitore venga inviato unicamente dal fornitore subentrante a quello uscente possono senza dubbio mettere le imprese in difficoltà.

  Il sottosegretario Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Claudia PORCHIETTO (FI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, auspica che il Governo presti attenzione alla tematica oggetto della sua interrogazione, poiché in un momento in cui il costo dell'energia è in costante aumento una clausola contrattuale quale quella indicata nel suo atto di sindacato ispettivo, potrebbe generare contenziosi con grave danno per le imprese.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.25.

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