CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2018
63.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
Pag. 41

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Atto n. 43.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le Commissioni riunite XI e XII avviano oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

  Donatella LEGNAIOLI (Lega), relatrice per la XI Commissione, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame – il cui contenuto si appresta a illustrare anche a nome della relatrice per la XII Commissione, deputata Mammì – è volto a dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei settori Pag. 42della sicurezza pubblica, in cui, per le peculiarità che contraddistinguono il lavoro degli addetti a tali attività, il medesimo decreto legislativo, all'articolo 3, comma 2, prevede il rinvio a specifici decreti per la normativa regolamentare di dettaglio. Nelle more dell'adozione di tali regolamenti, alle strutture interessate si applica il decreto ministeriale n. 450 del 1999, di attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994.
  Ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, lo schema di decreto in esame è stato proposto dal Ministro dell'interno, in quanto Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale. A tale proposito, la relazione illustrativa del provvedimento precisa che sono state sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno e che sono stati acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Consiglio di Stato.
  La relazione illustrativa fornisce indicazioni di dettaglio sulle peculiarità che contraddistinguono le attività degli addetti ai settori della pubblica sicurezza e che giustificano l'adozione di particolari disposizioni attuative del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, per quanto riguarda la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno con compiti di ordine e di sicurezza pubblica, le particolari esigenze sono individuate nella peculiarità degli ambienti di lavoro; nella necessità di garantire la direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; nell'esigenza di assicurare capacità e prontezza di impiego del personale operativo e il relativo addestramento; nell'esigenza di tutelare le informazioni relative all'apparato organizzativo, all'ordine e sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti. Nello specifico, le particolarità costruttive e di impiego degli equipaggiamenti speciali, degli strumenti di lavoro, delle armi, dei mezzi operativi e del relativo supporto logistico, nonché di specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, presentano molteplici tipologie di rischio.
  Per quanto riguarda le strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le particolari esigenze sono individuate nelle specifiche condizioni di impiego; nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso; nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi; nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni; nella necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.
  Sulla base delle esigenze in parte diverse dei settori interessati, è stato pertanto adottato lo schema di decreto, articolato in quattro Capi per complessivi 21 articoli.
  Il Capo I reca le disposizioni generali, comuni a tutte le aree di intervento del provvedimento. In particolare, l'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del decreto disponendo che le disposizioni trovano applicazione nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; nelle aree e nelle strutture Pag. 43di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario e di quello che opera in situazioni di emergenza.
  Come si legge nella relazione illustrativa, pur in considerazione del fatto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura incardinata nel Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si è preferito mantenere la distinzione operata dal legislatore all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove vengono espressamente menzionati sia il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile sia il Corpo dei vigili del fuoco, atteso che sia le strutture sia il personale dell'uno non sempre coincidono con quelli dell'altro.
  All'articolo 2, che dispone in materia di individuazione del soggetto datore di lavoro, il comma 1 prevede che le funzioni di datore di lavoro, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.
  Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che delinea la figura del datore di lavoro unica con autonomi poteri di decisione e di spesa. Tuttavia, come si legge nella relazione illustrativa e nel parere del Consiglio di Stato, la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute della sicurezza sul lavoro. In ogni caso, la norma, riaffermando la disciplina generale, mantiene ferme le responsabilità, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, dei dirigenti o funzionari che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Allo stesso modo, il comma 2, dispone che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività. Infine, il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'individuazione dei datori di lavoro.
  Sulla struttura delle responsabilità delineata dalla disposizione in esame, infine, rileva che la relazione illustrativa del decreto ne evidenzia l'affinità con quella prevista per il comparto della difesa.
  Osserva, quindi, che l'articolo 3 riprende le definizioni generali, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardanti il dirigente e il preposto e che l'articolo 4 delinea la procedura per la trasmissione delle segnalazioni formali e dei documenti e di fornitura dei dati da parte del datore di lavoro e del medico competente. In particolare, per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, si prevede l'invio delle informazioni agli uffici di vigilanza dell'amministrazione dell'interno nonché, relativamente ai dati, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. Ciò in quanto, in materia assicurativa, al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la disciplina speciale dettata dai rispettivi ordinamenti. Viceversa, per quanto riguarda il personale dell'amministrazione civile dell'interno, Pag. 44rimane ferma la disciplina generale dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Il successivo articolo 5 dispone l'istituzione da parte del datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, del servizio di prevenzione e protezione, per il quale si avvale del personale dell'Amministrazione in servizio e in possesso dei requisiti richiesti. Solo per comprovate necessità e a integrazione dell'azione del servizio interno, il datore di lavoro può fare ricorso a personale tecnico esterno all'Amministrazione.
  L'articolo 6 individua nei rispettivi uffici di vigilanza i soggetti cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma, inoltre, esclude per il personale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente. L'articolo 7 dettaglia i contenuti dell'attività di vigilanza e prevede che i ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati da un'apposita commissione medica composta di tre membri. Anche in questo caso, per motivate esigenze e ove non sia possibile fare ricorso a figure interne, gli uffici di vigilanza e la commissione medica possono ricorrere a tecnici esterni all'Amministrazione per effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente.
  Passa, quindi, al Capo II, che detta disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, nonché per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, come precisamente individuate dall'articolo 8.
  In particolare, il comma 2 di tale articolo definisce le peculiari esigenze connesse al servizio espletato ovvero le peculiarità organizzative alla base della necessità di una disciplina autonoma. Si tratta, infatti, della «direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali; della capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento; della tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione; delle particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza. Il comma 3 prevede che, fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego. Infine, sulla base del comma 4, negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture in cui opera il personale della Polizia di Stato sono salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione della fuga o di aggressioni, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.
  L'articolo 9 dispone in materia di funzioni del medico competente, svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Pag. 45Anche in questo caso, la norma, al comma 2, prevede la possibilità, in caso di motivata necessità, di ricorso a strutture esterne, sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Il comma 3 prevede la possibilità di nominare un medico competente con l'incarico di coordinatore di strutture sanitarie cui afferiscono più uffici. L'aggiornamento professionale, attraverso specifici percorsi formativi, è compito del Dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale, inoltre, è istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente.
  Rileva che l'articolo 10, richiamandosi alla disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rinviando, con riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, a un accordo nazionale quadro la definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione. Ancora richiamandosi alla disciplina generale, l'articolo 11 dispone che l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale sono compito del datore di lavoro. In particolare, l'informazione viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute più idonee dal datore di lavoro; la formazione di base è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli sia per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza e dedicati ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell'attività della Polizia di Stato. La norma, infine, prevede che l'attività formativa, che si conclude con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati, è articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, ed è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.
  Il successivo articolo 12 prevede che, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione e i mezzi specificati nella norma sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate, sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
  Rileva che l'articolo 13, concernente la valutazione dei rischi, nel quadro generale di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone l'obbligo dei dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi, di fornire ai datori di lavoro destinatari finali le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento. Infine, sempre nel quadro degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi, la norma prevede che la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative. L'articolo 14, infine, con riferimento alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, detta i criteri da applicare alle informazioni di cui, sulla base del principio di riservatezza, è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali.
  Passa, quindi, al Capo III, che riguarda le aree e le strutture di pertinenza del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come individuate dall'articolo Pag. 4615, che circoscrive il campo di applicazione della disciplina in esame. Quanto ai soggetti destinatari, la norma fa riferimento al personale permanente e volontario del Corpo nazionale e il personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, compreso quello che opera in situazioni di emergenza. Segnala, infine, che il comma 4 prevede che, compatibilmente con le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
  Rileva che il successivo articolo 16 introduce disposizioni riguardanti la valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro, l'informazione e la formazione specifica. In particolare, la norma, al comma 2, dispone che la valutazione dei rischi è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale in uso e che, solo in questo caso, assolvono le funzioni di datore di lavoro. Inoltre, il medesimo comma 2 pone in capo al datore di lavoro e al dirigente l'obbligo di assicurare al personale assegnatario delle forniture la formazione e l'informazione relative al loro corretto impiego. I commi 3 e 4 dettano una specifica disciplina per le aree in cui i vigili del fuoco sono chiamati ad operare e per quelle in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. La formazione e l'aggiornamento del personale, compresi i dirigenti e i preposti, si svolgono, come previsto dal comma 6, nell'ambito di corsi formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, di corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, nonché, su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, di seminari e conferenze svolti anche da amministrazioni, istituzioni ed enti esterni. Infine, come previsto dal comma 9, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.
  Rileva che l'articolo 17 riguarda i cantieri temporanei e mobili in cui, ai sensi del comma 1, la vigilanza sulla applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco. Alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento non si procede nei casi in cui occorra allestire un cantiere per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di soccorso.
  Sulla base dell'articolo 18, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni l'attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. I commi 2 e 3, in considerazione delle peculiari condizioni di impiego dei vigili del fuoco, dettano particolari previsioni relative al libretto sanitario e alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Anche per il Corpo nazionale è prevista, al comma 4, la possibilità di nominare un medico competente coordinatore.Pag. 47
  Infine, al Capo IV, l'articolo 19 reca le abrogazioni di norme e le disposizioni transitorie e l'articolo 20 dispone l'estensione della disciplina del presente schema di decreto anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 21, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 settembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.20.