CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2018
62.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 66

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
Audizione di rappresentanti della Società entomologica Italiana, della Società italiana di agronomia, della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV) e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI).
(Svolgimento e conclusione).

  Filippo GALLINELLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Domenico BOSCO, socio della Società entomologica italiana e docente di entomologia agraria presso l'Università degli studi di Torino, Michele PERNIOLA, socio della Società italiana di agronomia e docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli studi della Basilicata, Maria Lodovica GULLINO, presidente della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV) e docente di patologia vegetale presso l'Università degli studi di Torino e Luigi CATALANO, presidente della sezione frutticoltura della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (SOI), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti i deputati Sara CUNIAL (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S).

  Luigi CATALANO, presidente della sezione frutticoltura della Società di ortoflorofrutticoltura Pag. 67italiana (SOI), Maria Lodovica GULLINO, presidente della Società italiana di patologia vegetale (SIPaV) e docente di patologia vegetale presso l'Università degli studi di Torino, Domenico BOSCO, socio della Società entomologica italiana e docente di entomologia agraria presso l'Università degli studi di Torino rispondono ai quesiti formulati.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di mercoledì 3 ottobre. Fa presente, quindi, che la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la fine della settimana corrente.

  Flavio GASTALDI (Lega), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge di ratifica in titolo era già stato posto all'attenzione della Commissione Agricoltura nella XVII legislatura che sul provvedimento aveva espresso un parere favorevole. Ricorda, quindi, che il provvedimento era stato approvato dalla Camera dei deputati e che il suo iter di esame si era interrotto presso l'altro ramo del Parlamento.
  In via preliminare, con riferimento al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, osserva che esso si propone di contribuire al trasferimento, alla manipolazione e all'utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi geneticamente modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Rileva che si tratta del primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica.
  Venendo ai contenuti del Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur, fa presente che esso si compone di un preambolo e di 21 articoli e che esso mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
  L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.Pag. 68
  L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale, e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.
  L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, nonché di quelli destinati ad un uso confinato o all'introduzione intenzionale nell'ambiente.
  L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.
  L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta.
  Segnala che la relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.
  Osserva quindi che gli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale recano norme concernenti esenzioni e limiti eventuali alla tutela risarcitoria.
  Evidenzia, inoltre, che la relazione introduttiva citata precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Segnala quindi che, in base alla relazione introduttiva, lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. Osserva, in particolare, che in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.
  L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.
  L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.
  L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.
  L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di introdurre nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, Pag. 69nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.
  Gli articoli 13, 14 e 15 concernono la valutazione ed il riesame del Protocollo nonché gli organi di amministrazione del Protocollo stesso.
  L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale all'esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena senza apportarvi modifiche.
  Fa presente, infine, che gli articoli 17-21, infine, contengono le clausole finali.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di mercoledì 3 ottobre. Fa presente, quindi, che la Commissione dovrebbe esprimere il parere entro la fine della settimana corrente.

  Luciano CILLIS (M5S), relatore, osserva preliminarmente che l'Accordo trilaterale RAMOGE, è stato già sottoposto all'attenzione della Commissione Agricoltura nella XVII legislatura, approvato dalla Camera il 22 novembre 2017, trasmesso al Senato, ma non approvato nei tempi tecnici necessari.
  Fa presente, quindi, che tale Accordo nasce dalla necessità di tutelare una fascia di area mediterranea che insiste sulle sponde della Francia, del Principato di Monaco e dell'Italia per volontà del Principe di Monaco Ranieri III con l'istituzione di un'area marina pilota. Fa presente, infatti, che l'acronimo RAMOGE inizialmente nasce per sottintendere le città di Saint-Raphaël, Monaco e Genova e che l'Accordo, firmato da Francia, Principato di Monaco e Italia il 10 maggio 1976 e ratificato dall'Italia il 24 ottobre 1980 con la legge n. 743, è stato emendato il 27 novembre 2013.
  Venendo al contenuto dell'Accordo RAMOGE emendato, segnala che esso si compone di un breve preambolo e di 14 articoli. Evidenzia, quindi, che esso si propone principalmente di salvaguardare e gestire in modo sostenibile il patrimonio naturale, l'ambiente marino e costiero e le diversità biologiche di una particolare area del Mediterraneo, tenendo conto di quanto stabilito dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale mediterraneo firmato il 10 giugno 1995 a Barcellona.
  L'articolo 1 dell'Accordo istituisce la Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obbiettivi sopra descritti.
  L'articolo 2 stabilisce che la «zona RAMOGE» si applica alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranità dei tre Stati contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04o 50’,5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010o 01’,2 di longitudine Est; a terra, al litorale continentale così come definito da ciascuno Stato contraente, secondo le coordinate precedentemente elencate; alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alle precedenti coordinate.
  L'articolo 3, con il nuovo testo emendato, introduce il principio di collaborazione tra le collettività territoriali nella tutela dell'ambiente marino e costiero nel preservare la biodiversità e nel costituire una zona pilota nel Mediterraneo. Pag. 70
  L'articolo 4 incarica la Commissione di affrontare e monitorare 11 punti di competenza. A tal riguardo, osserva che nella ratifica assume particolare rilievo l'esame dei problemi di interesse comune relativi alla biodiversità del mare e delle coste, la concertazione tra le parti contraenti e le collettività territoriali, l'aggiornamento del piano di intervento sugli inquinanti.
  L'articolo 5 impone la produzione di un report biennale.
  Gli articoli successivi recano norme sul funzionamento della Commissione e disciplinano gli aspetti finanziari dell'accordo.
  Sottolinea, quindi, che l'Accordo non implicherà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stanziamento annuale previsto dall'Accordo ai sensi della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 ammonta a 65.840 euro. Rileva che si ritiene, al riguardo, che tale stanziamento sia sufficiente a coprire tutte le esigenze di bilancio anche alla luce del fatto che le attività in esso contemplate sono di fatto già assolte dall'Italia.
  Venendo al contenuto del progetto di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

  Maria Chiara GADDA (PD) chiede al relatore di chiarire se nell'ambito della concertazione con le collettività territoriali ai fini della tutela dell'ambiente marino e costiero sia prevista anche la consultazione degli operatori del settore della pesca e se l'Accordo preveda una ridefinizione della zona RAMOGE.

  Luciano CILLIS (M5S), relatore, fa presente che l'area alla quale si applica l'Accordo RAMOGE è sottoposta al vincolo del rispetto della normativa europea in materia di pesca, al pari delle altre zone.
  Con riferimento alla delimitazione della zona RAMOGE, fa presente che l'Accordo era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël e che, a seguito della ratifica dell'Accordo originario, si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. Segnala quindi che, nel 1993, con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL si è avuto un successivo allargamento della zona, con l'estensione del perimetro all'alto mare, al quale ha fatto seguito un ulteriore allargamento, il 27 novembre 2003, quando l'Accordo è stato emendato. Attualmente, quindi, la zona RAMOGE è delimitata dall'articolo 2 dell'Accordo, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale.

  Lorenzo VIVIANI (Lega) interviene per precisare che l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica si sovrappone, anche dal punto di vista normativo, all'Accordo per l'istituzione dell'area marina protetta denominata «Santuario dei cetacei», in quanto insiste su un'area già oggetto di particolari attenzioni sotto il profilo ecologico. Evidenzia, quindi, che si tratta di un'aerea molto fragile, ricca di mammiferi marini e di sostanze nutritive che risalgono dai fondali grazie al particolare regime di correnti di risalita che creano le condizioni ideali per l'alimentazione dei cetacei. Segnala, pertanto, la necessità di porre attenzione agli squilibri che possono impedire l'approvvigionamento di specie che sono alla base della catena alimentare.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.