CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2018
38.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.
C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.
C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

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  Luca CARABETTA, presidente, avverte che, alla scadenza del termine fissato alle ore 10 della giornata odierna, non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 851 Governo recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018».

  Tullio PATASSINI (Lega), relatore, alla luce della relazione e delle considerazioni svolte nella seduta di ieri formula una proposta di relazione favorevole sia con riferimento al disegno di legge di rendiconto (vedi allegato 1), sia con riferimento al disegno di legge di assestamento (vedi allegato 2). Ovviamente, se i gruppi ritengono di avere bisogno di tempo per analizzare i documenti, dichiara la propria disponibilità ad attendere la seduta di domani per porre in votazione le sue proposte di relazione.

  Sara MORETTO (PD) in considerazione del fatto che si tratta di un atto conclusivo dell'azione del precedente Governo, dichiara la disponibilità del suo gruppo, in questo caso, a porre in votazione le proposte di relazione nella seduta odierna. Avverte però che per il futuro il suo gruppo chiederà tempi d'esame meno stringenti. Preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di rendiconto presentata dal relatore. Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, sul quale sono state apportate alcune variazioni, anche se non rilevanti nel merito, preannuncia la posizione di astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

  Paolo BARELLI (FI), nel dichiarare la disponibilità a porre in votazione le proposte di relazione nella seduta odierna, preannuncia la posizione di astensione del suo gruppo sia sulla proposta di relazione sul disegno di legge di rendiconto, sia su quella relativa al disegno di legge di assestamento presentate dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e nomina il deputato Tullio Patassini relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 e nomina il deputato Tullio Patassini relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
C. 924 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Jari COLLA (Lega), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere il parere (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) alle Commissioni riunite VI e XI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Espone in sintesi i contenuti del provvedimento.
  Il decreto-legge in esame consta di 15 articoli.
  Il Capo I, formato dagli articoli da 1 a 4, prevede misure per il contrasto al precariato. In particolare: gli articoli 1 e 2, intervenendo sul decreto legislativo n. 81 del 2015, apportano modifiche rispettivamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e alla disciplina della somministrazione di lavoro; l'articolo 3, intervenendo sul decreto legislativo n. 23 del 2015, apporta modifiche in materia Pag. 150di indennità di licenziamento ingiustificato e di incremento della contribuzione del contratto a tempo determinato; l'articolo 4 dispone il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali.
  Di primario interesse per la X Commissione è il Capo II, formato dagli articoli da 5 a 8, che reca misure per il contrasto alla delocalizzazione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
  Rilevano, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7.
  L'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità 2014. La relazione illustrativa al provvedimento motiva l'introduzione della nuova disciplina sui limiti alla delocalizzazione in ragione della scarsa efficacia e del ridotto ambito di applicazione dei divieti previsti dalle citate disposizioni della legge di stabilità 2014.
  Il comma 1 dell'articolo 5 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Ricorda che lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 e comprende, oltre gli Stati membri dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica, ai sensi e con le procedure di cui alla legge n. 689 del 1981, anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da due a quattro volte quello dell'aiuto fruito.
  Il comma 1, quindi, prevedendo la sanzione con la revoca del beneficio per la delocalizzazione degli investimenti produttivi effettuata in paesi extra UE, opera in modo più estensivo rispetto a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 60 della legge di stabilità 2014 il quale pone come presupposto della revoca anche la riduzione del livello occupazionale in conseguenza della delocalizzazione produttiva dal territorio interessato dal beneficio.
  L'articolo 5, sempre al comma 1, fa salvi in ogni caso i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese come, ad esempio, l'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio.
  Il comma 2 dispone che, fuori dai casi previsti dal comma 1, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Il comma 2 fa in ogni caso salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea. Osserva al proposito che il diritto dell'UE conosce e legittima specifiche forme di sostegno e di aiuto ad investimenti produttivi a destinazione territoriale specifica.
  Il comma 3 demanda a ciascuna amministrazione – per i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza – la definizione dei tempi e delle modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla Pag. 151data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.
  Il comma 4 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dalla disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti la disciplina di cui all'articolo 1, comma 60 della legge di stabilità 2014.
  Il comma 5 dispone, inoltre, l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il quale istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici, ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo e prevede che le stesse somme recuperate affluiscano all'entrata del bilancio statale per essere interamente riassegnate e destinate a incrementare la disponibilità della misura di aiuto.
  Il comma 6 definisce «delocalizzazione» il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Ai sensi di tale articolo sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
  L'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. La decadenza, che comporta la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi, è disposta qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva (o all'attività interessata dal beneficio) nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento in una percentuale superiore al 10 per cento. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.
  Si dispone inoltre che le disposizioni dell'articolo 5 si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che la norma in esame non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa viene attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla medesima misura.
  L'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
  Il comma 1 dell'articolo 7 fa riferimento al territorio nazionale di cui all'articolo 6, comma 1. Ai sensi del comma 2, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento. Tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come ricordato, la legge n. 2015 del 2017 ha Pag. 152prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento.
  Il comma 3 stabilisce che le suddette norme si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero successivamente al 14 luglio 2018. Il comma 4 intende coordinare le nuove disposizioni con la disciplina dei cosiddetti investimenti sostituivi, introdotta dai commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede che non venga meno il beneficio dell'iperammortamento – per le quote residue – se il bene originariamente agevolabile viene sostituito nel tempo con un bene materiale strumentale nuovo, purché il nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e siano soddisfatte le altre condizioni di legge. Nel caso di investimenti sostitutivi, il comma 4 in esame impedisce che si applichi la revoca dell'agevolazione anche in caso di delocalizzazione.
  L'articolo 8 esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013, taluni costi di acquisto – anche in licenza d'uso – di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo. Si tratta, in particolare, di spese relative a competenze tecniche e privative industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  Il Capo III, formato dal solo articolo 9, dispone misure di contrasto alla ludopatia, mediante il divieto di pubblicità di giochi e scommesse.
  Il Capo IV, formato dagli articoli 10, 11 e 12 reca misure in materia di semplificazione fiscale. In particolare l'articolo 10 concerne disposizioni in materia di redditometro, l'articolo 11 reca disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, mentre l'articolo 12 interviene sulla disciplina del cosiddetto split payment.
  Il Capo V è formato dagli articoli 13 e 14 e reca disposizioni transitorie e finali. L'articolo 13 dispone misure riguardanti le società sportive dilettantesche, mentre l'articolo 14 concerne la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 15, infine, dispone, secondo il dettato costituzionale, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Sara MORETTO (PD) dichiara di attendere la proposta di parere del relatore per valutare la posizione del suo gruppo e, nel caso, presentare una proposta di parere alternativo. A suo avviso, infatti, il testo del decreto-legge non chiarisce a sufficienza cosa si intenda per delocalizzazione o per aiuto di stato. Quanto al merito del provvedimento, per quello che concerne le questioni di interesse della X Commissione, rileva come si tratti di un approccio punitivo che, nel concreto, va a colpire solo qualche piccola azienda che ha ricevuto agevolazioni dallo Stato. Il decreto non migliora un quadro normativo che già prevede la revoca del beneficio e finisce anzi con l'ottenere l'effetto contrario. Si corre infatti il rischio di una forte limitazione degli investimenti con misure che sono in contrasto con le agevolazioni previste dall'impianto del programma Industria 4.0 su cui, peraltro, il ministro Di Maio ha espresso un parere favorevole. Al fine della posizione da tenere sul provvedimento, il suo gruppo terrà poi conto della documentazione depositata nel corso delle audizioni che si stanno svolgendo presso le Commissioni VI e XI competenti in sede referente.

  Paolo BARELLI (FI) esprime, a nome del suo gruppo, perplessità sull'intero provvedimento che, nella versione attuale, potrebbe avere ripercussioni negative sia sulle imprese sia sull'occupazione. Nel valutare Pag. 153con favore il fatto che il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sia già cambiato rispetto alla versione originaria circolata attraverso i mezzi di informazione, si augura che il passaggio parlamentare possa migliorarlo ulteriormente.

  Luca CARABETTA (M5S), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

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