CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2018
33.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 39

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

  Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è stato oggetto, nella scorsa legislatura, di forti contrapposizioni tra l'allora maggioranza e l'allora opposizione, anche in ragione del fatto che il suo esame si è svolto quando la campagna elettorale per le consultazioni politiche era già in corso.
  Esprime l'auspicio che in questo momento, fuori dall’«inquinamento» della Pag. 40campagna elettorale, la Commissione possa esaminare il tema della riforma dell'ordinamento penitenziario in modo più sereno e costruttivo.
  In proposito, ricorda che il provvedimento in discussione è il risultato di un intenso lavoro di approfondimento svolto dagli Stati generali dell'esecuzione penale, che ha visto coinvolti oltre duecento operatori del diritto nell'intento di allineare agli ordinamenti più evoluti la disciplina su tale materia, risalente a oltre 40 anni fa.
  Evidenzia che il lavoro svolto all'interno degli Stati generali dell'esecuzione penale è poi confluito negli schemi di decreto legislativo che sono stati sottoposti al Parlamento, ottenendo il plauso della quasi totalità degli operatori del diritto.
  Invita, quindi, i colleghi della maggioranza ad affrontare la tematica oggetto del provvedimento con particolare attenzione e cautela, evidenziando come in altri ordinamenti, come ad esempio quello francese, è prevista una gamma di strumenti e interventi alternativi alla reclusione in carcere in grado di rispondere in maniera efficace ed adeguata anche all'esigenza di ridurre la recidiva.
  Esortando i colleghi a non utilizzare il tema della giustizia come strumento di propaganda, esprime l'auspicio che la Commissione possa contribuire, attraverso l'espressione del parere di competenza, alla predisposizione di un provvedimento che, sebbene modificato in ragione delle differenti sensibilità politiche, non sia eccessivamente distante rispetto a quello iniziale.

  Giulia SARTI, presidente e relatrice, nel rammentare che il rappresentante del Governo ha dichiarato che l'Esecutivo attenderà il parere parlamentare fino al 15 luglio prossimo, preannuncia la presentazione nella giornata odierna di una proposta di parere, che verrà prontamente trasmessa ai membri della Commissione e sarà discussa nella seduta di domani, mercoledì 11 luglio, per essere poi votata nella giornata successiva di giovedì 12 12 luglio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.
Atto n. 16.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

  Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

  Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.
Atto n. 29.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

Pag. 41

  Giulia SARTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della Presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sui lavori della Commissione.

  Giulia SARTI, presidente, informa i commissari che, al fine di supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare, i deputati dispongono di numerosi servizi informatici fruibili mediante il Portale intranet dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi tablet e smartphone attraverso le app: geoCamera (per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare); geoDoc (per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera) e CDNews (per la fruizione dei servizi stampa). L'utilizzo di questi strumenti ha due finalità: per un verso, fornire ai parlamentari documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; per altro verso, rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera. Nell'ambito di questo percorso, sono stati resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e, come tale, limitata all'interno dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, a una sempre maggiore apertura e pubblicità, che potrà proficuamente proseguire e intensificarsi in questa legislatura, in modo da ridurre in via progressiva l'utilizzo della carta in tutte le attività svolte. In breve, la app GeoCamera è strutturata in cinque «moduli» dedicati alle principali funzioni parlamentari: documenti delle Commissioni, documenti dell'Aula, atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti.
   Fa presente che si tratta di importanti iniziative per la progressiva dematerializzazione dei documenti connessi al lavoro parlamentare. Comunica, in fine, che una presentazione delle funzioni di geoComm è stata organizzata per la Commissione per martedì 17 luglio prossimo.

  La Commissione prende atto.

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
C. 764 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2018.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione e della V Commissione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente di aver sostituito, nella giornata odierna, un collega in V Commissione che si è riunita in sede consultiva sul provvedimento in titolo e di aver richiesto in quella sede che il parere della Commissione Bilancio prevedesse un'osservazione in merito alla clausola di invarianza finanziaria. Ritiene, Pag. 42infatti che il provvedimento non sia «a costo zero», in quanto dall'esecuzione delle notifiche, tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, deriveranno nuovi oneri. Fa presente, altresì, di aver richiesto anche che il predetto parere contenesse un chiaro riferimento alla necessità di individuare le opportune compensazioni per far fronte a tali ulteriori spese. Stigmatizza quindi che il parere della V Commissione non tenga conto di tali rilievi da lei avanzati. Sottolinea poi, quanto al parere espresso dal Comitato per la legislazione, che tale organo ha evidenziato l'opportunità che la Commissione Giustizia specifichi a quale data i procedimenti penali debbano risultare «pendenti» per rientrare nel perimetro di applicazione della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione.

  David ERMINI (PD), nel ribadire che il suo gruppo ritiene che il provvedimento in esame non possa contenere una clausola di invarianza finanziaria, in quanto dalla sua attuazione derivano oneri, evidenzia come tale convinzione trovi, a suo avviso, una conferma anche nel parere espresso dalla Commissione Bilancio. Ritiene che lo stesso, infatti, nel momento in cui osserva che gli adempimenti necessari all'esecuzione delle notifiche potranno essere fronteggiati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto circa il 90 per cento degli stessi avverrà con modalità telematiche, afferma inequivocabilmente che il restante 10 per cento produrrà nuovi oneri. Si domanda, pertanto, come sia possibile che gli uffici della Ragioneria generale dello Stato abbiano provveduto a rilasciare la necessaria «bollinatura» al decreto-legge. Concorda, inoltre, con la collega Bartolozzi sulla necessità di stabilire con precisione a quale data i procedimenti penali debbano risultare «pendenti», come richiesto dal Comitato per la legislazione.

  Carmelo MICELI (PD) ritiene che il parere espresso dalla V Commissione sul provvedimento in titolo non sia veritiero, in quanto la stima di circa il 90 per cento delle notifiche contenuta in tale parere non corrisponde alla realtà. Osserva, infatti, che, mentre i difensori sono tutti dotati di una casella di posta elettronica certificata, la notifica telematica non può essere eseguita nei confronti né degli imputati né delle persone offese, in quanto tali soggetti non hanno l'obbligo di avere una casella di posta elettronica certificata. Stigmatizza, pertanto, la gravità della situazione che il decreto-legge in esame, anche alla luce del parere espresso dalla V Commissione, sta determinando.

  Cosimo Maria FERRI (PD), nel concordare con quanto testé espresso dai colleghi Ermini e Miceli, osserva che, sebbene nel nostro Paese il sistema telematico nel processo civile sia in una fase molto avanzata, non può dirsi la medesima cosa per quanto riguarda il processo penale. Fa presente, inoltre, che sarà necessario eseguire anche le notifiche ai testimoni, per i quali non è previsto l'obbligo di tenuta di una casella di posta elettronica certificata. Sottolinea, in fine, che anche il trasloco dall'attuale Palazzo di Giustizia di Bari al nuovo immobile che sarà destinato a tale scopo determinerà necessariamente un onere a carico della finanza pubblica.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che la Commissione non possa votare il mandato al relatore sul provvedimento in titolo in quanto il parere della V Commissione ha certificato la non invarianza finanziaria del decreto-legge. Ritiene, inoltre, che la stima di circa il 90 per cento di notifiche telematiche contenuta nel predetto parere non sia veritiera, valutandola invece in circa il 30 per cento. In virtù di tali considerazioni ritiene che la Commissione giustizia abbia l'obbligo di non procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento fino a quando non saranno effettuate le necessarie verifiche.

  Enrico COSTA (FI) chiede per quali ragioni la Commissione non intenda valutare le osservazioni contenute nel parere Pag. 43espresso dal Comitato per la legislazione. Preannuncia, altresì, la presentazione in Assemblea di un emendamento volto prevedere che all'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, «per il 90 per cento delle notifiche che sarà garantito in via telematica». Ritiene che tale emendamento possa contribuire a rendere trasparente il percorso attraverso il quale la maggioranza desidera convertire in legge il decreto in discussione.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) ricorda ai colleghi che la Commissione ha già svolto l'esame del provvedimento in discussione del quale dovrà ora occuparsi l'Assemblea e che in questa sede si debba esclusivamente conferire o meno il mandato alla relatrice a riferire in Assemblea. Chiede, inoltre, alla presidente di non voler consentire più di un intervento per gruppo parlamentare, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

  Giulia SARTI, presidente, osserva che il decreto-legge in discussione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto determina adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione previste dal medesimo decreto ai quali si provvede mediante l'utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente.

  Federico CONTE (LeU) chiede che la Commissione Bilancio specifichi se il 90 per cento delle notifiche richiamate dal parere espresso siano riferibili esclusivamente a quelle effettuate alle parti costituite e ai loro difensori o a tutte le parti processuali.

  Franco VAZIO (PD) ribadisce che il parere espresso dalla V Commissione esplicita di fatto che per l'attuazione del provvedimento non sia possibile prevedere una clausola di invarianza finanziaria.

  Giulia SARTI, presidente, evidenzia che il parere della V Commissione esplicita che gli adempimenti necessari all'esecuzione delle notifiche potranno essere fronteggiati, qualora rechino oneri finanziari, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel replicare al collega Miceli, ritiene che il parere espresso dalla V Commissione contenga affermazioni veritiere, evidenziando come agli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge si provvederà mediante l'utilizzo di risorse iscritte a legislazione vigente.

  Carla GIULIANO, relatrice, ritiene che le osservazioni contenute nel parere espresso dal Comitato per la legislazione siano ultronee. In primo luogo, con riferimento all'invito recato nel parere a specificare a quale data i procedimenti penali debbano risultare «pendenti», osserva il decreto-legge si riferisce chiaramente ai procedimenti penali pendenti e ai processi penali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Con riferimento, poi, all'invito ad inserire, tra le eccezioni alla sospensione dei termini anche il compimento di atti ai quali occorra procedere con la massima urgenza, ritiene che tale previsione non sia necessaria, in quanto il decreto-legge sospende solo il termine di durata delle indagini preliminari, mentre potranno comunque compiersi gli atti urgenti.

  Cosimo Maria FERRI (PD) ritiene che Commissione debba esprimersi in merito alla richiesta di un riesame del parere della V Commissione.

  Giulia SARTI, presidente, pone quindi in votazione la richiesta avanzata dal collega Ferri di chiedere alla V Commissione un riesame del parere già reso sul provvedimento in titolo.

  La Commissione respinge la richiesta avanzata dal collega Ferri di chiedere alla Pag. 44V Commissione un riesame del parere già reso sul provvedimento in titolo.
  La Commissione delibera quindi di conferire alla relatrice, onorevole Carla Giuliano, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giulia SARTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 18.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato Anzaldi C. 336, Nesci C. 513, Verini C. 664, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge Anzaldi C. 336, Nesci C. 513, Verini C. 664, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione in sede referente. Il provvedimento prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
  Nel rammentare che tale Commissione d'inchiesta è stata istituita anche nelle scorse legislature (a partire dal 1962) con ampio consenso parlamentare, segnala che il testo in discussione, pur ricalcando nell'impianto generale e in gran parte della formulazione quello della legge istitutiva della Commissione antimafia approvata nella XVII legislatura (legge n. 87 del 2013), introduce diverse modifiche. Tali modifiche trovano principale fondamento nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia il 7 febbraio 2018, alla fine della XVII legislatura.
   Quanto ai contenuti del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, disciplina i compiti della Commissione, chiamata a: verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia; verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia; verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 Pag. 45gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali; verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie; verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena.
  Osserva che alla Commissione è altresì attribuito, dal medesimo comma 1, il compito di: accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale; verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso; indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo: alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte; indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche; verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema Pag. 46produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese; programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto/dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie; valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci; verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate; esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito. In tale ambito, la stessa Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto alle mafie al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare anche attraverso forme di integrazione.
  Rammenta che il medesimo comma 1 attribuisce altresì alla Commissione il compito di svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali; esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine; riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  Fa presente che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). Pag. 47
  Segnala che nel corso dell'esame presso la I Commissione sono stati soppressi i commi 3,4 e 5 del testo unificato adottato come testo base.
  Rileva che la Commissione può, in fine, promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 6, la Commissione può inoltre promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera r), del medesimo articolo 1 (comma 6).
  Rammenta che i compiti sono svolti dall'organo, ai sensi dell'articolo 1, anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale (comma 7).
  Fa presente che l'articolo 2 dispone che la Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il Presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  Rammenta che il codice di autoregolamentazione è stato proposto dalla Commissione antimafia con la finalità – evidenziata nella relazione – di impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e di anticipare la soglia di allerta, con altre gravi condotte. In questo ambito è stato ritenuto di riferimento alle più gravi fattispecie di reato, ferma restando la previsione di incandidabilità contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna.
  Evidenzia che l'articolo 3 prevede che la Commissione possa organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, mentre l'articolo 4 dispone che l'organo proceda, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ad audizioni a testimonianza davanti alla Commissione. La relativa disciplina è analoga a quanto stabilito nella XVII legislatura, con applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato, inoltre, si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti Pag. 48della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, la Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto (comma 2).
  Rileva che la Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge (comma 3).
  Segnala che si prevede, inoltre, al comma 4, che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente e possa ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge (comma 5). La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 6). Viene previsto dall'articolo 6, come di consueto, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 c.p.), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.
  Rileva che l'articolo 7, che ha per oggetto l'organizzazione interna, stabilisce che la Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati ed ai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno della Commissione è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione stessa. L'articolo 8 dispone, in fine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.05.