CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2022
855.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 150

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 405.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (A.G. 405).
  Rammenta che il termine per l'espressione del parere era fissato il 7 settembre scorso e che a seguito della richiesta avanzata dalla Commissione Giustizia il Governo ha dichiarato la propria disponibilità ad attendere il parere entro la giornata di domani, ragione per cui esso sarà posto in votazione nella seduta odierna.
  In via preliminare ricorda che la citata direttiva (UE) 2017/1371 – nota come direttiva PIF – è stata adottata dall'Unione europea per completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo – come riportato nel considerando n. 3 – «incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di Pag. 151esse». Scopo della direttiva è dunque quello di impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate. Il recepimento della direttiva – avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018 – ha rappresentato quindi un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la legge 29 settembre 2000, n. 300, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.
  Quanto al merito dello schema di decreto in esame, volto ad apportare interventi correttivi al citato decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, segnala che esso è predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Al fine di introdurre tali disposizioni integrative e correttive, i primi cinque articoli dello schema apportano modifiche a singole disposizioni contenute – rispettivamente – nel codice penale, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella legge 23 dicembre 1986, n. 89, nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  Nel dettaglio, fa presente che l'articolo 1 modifica l'articolo 322-bis del codice penale – recante disposizioni in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del medesimo codice. Evidenzia che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, la completa trasposizione nell'ordinamento interno della fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico contemplata dall'articolo 4 della direttiva, passa anche per l'applicazione dell'articolo 323 del codice penale, il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev'essere adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dal medesimo articolo 4 della direttiva. Per tale ragione, con la disposizione in esame le previsioni dell'articolo 322-bis del codice penale vengono estese al reato di cui all'articolo 323.
  L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente, attualmente non utilizzabile. Evidenzia che l'intervento di modifica deriva – come precisa la relazione illustrativa – dalla necessità di assicurare la conformità della disciplina alla previsione di cui all'articolo 10 della direttiva PIF, in tema di congelamento e confisca, in base al quale «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva». Rammenta a tale ultimo proposito che l'articolo 4 della direttiva 2014/42/UE prevede, a sua volta, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, Pag. 152che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.
  L'articolo 3 dello schema di decreto interviene sull'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, aggiungendo il comma 3-bis, che estende l'applicabilità degli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, relativi alla misura della confisca (anche allargata e per equivalente), alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o applicazione della pena su richiesta della parti.
  L'articolo 4 dello schema in esame, alla lettera b) del comma 1, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, riscrivendone il comma 1-bis, che è stato introdotto proprio dal decreto legislativo n. 75 del 2020 di attuazione della direttiva PIF al fine di rendere punibili, in caso di reati concernenti le dichiarazioni IVA, anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro. Evidenzia che, come riportato nella relazione illustrativa, la riscrittura del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, risponde al duplice fine di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione. L'originario riferimento alla sola circostanza che l'attività delittuosa fosse realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea» viene quindi sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti «post[a] in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea». In secondo luogo, la nuova formulazione riproduce più correttamente l'ulteriore condizione indicata dall'articolo 3, lettera d), della medesima direttiva ai fini della definizione di «frode», vale a dire la circostanza che «l'azione od omissione [sia] commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri». Il predetto comma 1-bis viene inoltre modificato nella parte in cui descrive le caratteristiche della fattispecie tentata, per rendere chiaro e diretto il richiamo della punibilità «a titolo di tentativo». Il medesimo articolo 4 dello schema di decreto interviene inoltre sul comma 1 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, il quale attualmente stabilisce che i delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) non sono comunque punibili a titolo di tentativo. In conseguenza della modifica introdotta con lo schema in esame, viene specificato che la non punibilità è esclusa nei casi previsti al comma 1-bis sopra descritto.
  L'articolo 5 modifica il comma 1-bis dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di meglio circoscrivere – in linea con le previsioni della direttiva PIF – quelle condotte illecite da perseguire perché connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, viene così subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.
  L'articolo 6 dello schema in esame reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, rilevato come lo schema di decreto risulti coerente con la corrispondente normativa europea, propone di esprimere un parere favorevole che, in assenza Pag. 153di interventi, procede subito ad illustrare (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.