CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 settembre 2022
851.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 settembre 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 405.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto in esame scade nella giornata odierna. A seguito però della richiesta avanzata dalla Commissione, fa presente che il Governo, con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 4 agosto scorso, ha dichiarato la propria disponibilità ad attendere il parere entro il Pag. 4prossimo 16 settembre. Avverte inoltre che, ad integrazione dello schema di decreto legislativo, è stata trasmessa la richiesta di esenzione dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), presentata dal Ministero della giustizia e vistata positivamente dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri.
  In sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta preliminarmente che la direttiva (UE) 2017/1371 – nota come direttiva PIF – è stata adottata dall'Unione europea per completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo – come riportato nel considerando n. 3 – «incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse». Più specificamente, scopo della direttiva è quello di impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate. Il recepimento della direttiva – avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 – ha rappresentato quindi un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la legge 29 settembre 2000, n. 300, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.
  Rammenta inoltre che il citato decreto legislativo n. 75 del 2020 è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2018), che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della legge, ha dettato anche alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1371.
  Quanto allo schema in esame, volto ad apportare interventi correttivi al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, segnala che esso è predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi – e dunque nel caso specifico entro il 30 luglio 2022, essendo il decreto legislativo n. 75 entrato in vigore il 30 luglio 2020 –, secondo la medesima procedura dettata per l'adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.
  Al proposito segnala che il termine per l'espressione del parere parlamentare – fissato al 7 settembre e, a seguito di disponibilità dichiarata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 4 agosto scorso, spostato al 16 settembre prossimo – viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (30 luglio 2022), e dunque, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi.
  Nel passare ad illustrare i contenuti dello schema fa presente che, al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo, i primi cinque articoli apportano modifiche a singole disposizioni contenute – rispettivamente – nel codice penale, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella legge 23 dicembre 1986, n. 89, nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Pag. 5e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica l'articolo 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale, inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323. Ai sensi di tale articolo è punito «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto». Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, la completa trasposizione nell'ordinamento interno della fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico contemplata dall'articolo 4 della direttiva, passa anche per l'applicazione dell'articolo 323 del codice penale, il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev'essere adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dal medesimo articolo 4 della direttiva. Per tale ragione, con la disposizione in esame le previsioni dell'articolo 322-bis del codice penale vengono estese al reato di cui all'articolo 323.
  Segnala che l'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente, attualmente non utilizzabile. L'intervento di modifica deriva – come precisa la relazione illustrativa – dalla necessità di assicurare la conformità della disciplina alla previsione di cui all'articolo 10 della direttiva PIF, in tema di congelamento e confisca, in base al quale «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva». Rammenta a tale ultimo proposito che l'articolo 4 della direttiva 2014/42/UE prevede, a sua volta, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Ciò premesso, segnala che, quanto ai delitti di contrabbando, l'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchè di quelle che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ma non contempla la possibilità di procedere a confisca per equivalente nel caso di mancato rinvenimento delle cose suddette. Da qui la necessità di intervenire con la disposizione in esame, che integra la disposizione appena richiamata stabilendo che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose suddette, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
  Rileva che, per ragioni analoghe a quelle legate alle modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, l'articolo 3 dello schema in esame modifica l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo Pag. 6sviluppo rurale. Lo schema in esame aggiunge all'articolo 2 della citata legge il comma 3-bis, con il quale si estende l'applicabilità degli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, relativi alla misura della confisca (anche allargata e per equivalente) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta anche al delitto sopra descritto. L'articolo 4 dello schema in esame, alla lettera b) del comma 1, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, riscrivendone il comma 1-bis, che è stato introdotto proprio dal decreto legislativo n. 75 del 2020 di attuazione della direttiva PIF al fine di rendere punibili, in caso di reati concernenti le dichiarazioni IVA, anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro. Come riportato nella relazione illustrativa la riscrittura del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, risponde al duplice fine di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e, soprattutto, maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione. A tal fine l'originario riferimento alla sola circostanza che l'attività delittuosa fosse realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea» è sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti «post[a] in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea». Tale formula appare infatti maggiormente aderente al requisito richiesto dall'articolo 2 della direttiva che, relativamente ai reati in materia di IVA, definisce gravi le azioni connesse al territorio di due o più Stati membri. In secondo luogo, la nuova formulazione riproduce più correttamente l'ulteriore condizione indicata dall'articolo 3, lettera d), della medesima direttiva ai fini della definizione di «frode», vale a dire la circostanza che «l'azione od omissione [sia] commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri».
  Evidenzia che è inoltre modificato il comma 1-bis nella parte in cui descrive le caratteristiche della fattispecie tentata, dal momento che l'espressione «atti diretti» contenuta nella formulazione vigente potrebbe essere interpretata nel senso dell'inapplicabilità degli ulteriori presupposti previsti dall'articolo 56 del codice penale, ovvero l'idoneità degli atti e la non equivocità della loro direzione. Lo schema interviene quindi per rendere chiaro e diretto il richiamo della punibilità «a titolo di tentativo». è resa inoltre più esplicita la portata della clausola di salvezza, chiarendo che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l'emittente secondo le regole generali di cui agli articoli 110 e seguenti del codice penale. Nella riformulazione del testo normativo si è quindi reso necessario disgiungere le ipotesi di tentativo nel delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4 del decreto, cui la clausola di salvezza non ha ragione d'esser riferita.
  Osserva che l'articolo 4 dello schema in esame (lettera a) del comma 1)) interviene inoltre sul comma 1 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, il quale attualmente stabilisce che i delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) non sono comunque punibili a titolo di tentativo. In conseguenza della modifica introdotta con lo schema in esame, viene specificato che la non punibilità è esclusa nei casi previsti al comma 1-bis appena descritto è inoltre soppresso dal testo vigente l'avverbio «comunque», superfluo per l'avvenuta introduzione di alcune ipotesi di tentativo, seppur in presenza delle specifiche condizioni ricordate e limitatamente alle violazioni in materia di IVA.
  Fa presente che l'articolo 5 modifica il comma 1-bis dell'articolo 25-quinquiesdeciesPag. 7 del decreto legislativo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di meglio circoscrivere – in linea con le previsioni della direttiva PIF – quelle condotte illecite da perseguire perchè connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, viene così subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.
  Rammenta, in fine, che l'articolo 6 dello schema in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Atto n. 406.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 1° ottobre prossimo.

  Mirella CRISTINA (FI), relatrice, intervenendo da remoto, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Vazio, rileva che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Atto del Governo n. 406), trasmesso alla Camera il 30 luglio scorso. Prima di procedere all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, ricorda innanzitutto che l'ufficio per il processo è stato istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), con l'introduzione dell'articolo 16-octies nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che viene abrogato dall'articolo 18 del presente schema di decreto. In tale disposizione si prevede espressamente «al fine di garantire la ragionevole durata del processo», nonchè allo scopo di assicurare «un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» la costituzione presso le Corti d'appello e i Tribunali ordinari di strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». Come previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 1° ottobre 2015, adottato dal Ministro della giustizia per l'attuazione dell'ufficio per il processo, dovrà inoltre essere assicurato l'avvio della banca dati della giurisprudenza di merito e la sua fruibilità su base nazionale. Sulla base del citato articolo 16-octies, l'ufficio per il processo è attualmente composto: dal personale di cancelleria; da laureati o laureandi, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso gli uffici delle Corti d'appello e dei Tribunali ordinari il tirocinio formativo di 18 mesi (ex articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); per le sole corti d'appello, anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98); per i tribunali, anche i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti dell'ordinamentoPag. 8 giudiziario (Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
  Rammenta inoltre che, ai fini di ridurre i tempi dei giudizi, la piena attuazione dell'ufficio per il processo figura tra le priorità nel settore della giustizia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'obiettivo dell'intervento è quello di offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per favorire l'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Il Governo, nel PNRR, prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti).
  Sottolinea che, in tale ottica, interventi di modifica della disciplina dell'Ufficio per il processo – da realizzarsi attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi – sono stati previsti tanto nella legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata», quanto nella legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». In particolare la legge n. 206 del 2021, nell'ambito dei principi e criteri direttivi volti a modificare la disciplina relativa all'ufficio per il processo, prevede la sua istituzione anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione, modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative di tale organo (articolo 1, comma 18).
  Con riguardo all'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, rammenta che la delega reca, tra gli altri, principi e criteri direttivi finalizzati a: stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano assegnati all'Ufficio per il processo già esistente presso il Tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (articolo 1, comma 24, lettera h)); disciplinare composizione ed attribuzioni dell'Ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 24, lettera i)).
  Quanto alla legge n. 134 del 2021, sottolinea che essa delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo penale istituito presso i Tribunali, le Corti d'appello e la Cassazione. Ai fini della riforma, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge delega, il Governo è tenuto a: prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge (lettera a)); prevedere che agli addetti alla struttura siano attribuiti i compiti di coadiuvare uno o più magistrati non solo per quanto riguarda gli atti utili all'esercizio della funzione giudiziaria (studio di fascicoli, giurisprudenza e dottrina; raccolta di precedenti) ma anche con riguardo all'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e all'incremento della capacità produttiva dell'ufficio (lettera b)); prevedere l'istituzione dell'Ufficio per il processo penale anche presso la Corte di cassazione nonchè presso la Procura generale della Corte di Pag. 9cassazione, attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati (lettere c), d) e), f)).
  Nel segnalare quindi che ai sopraindicati criteri è stata data attuazione in un unico contesto normativo attraverso lo schema al nostro esame, rammenta in linea generale che il Governo è tenuto ad esercitare la delega entro un anno dall'entrata in vigore delle rispettive leggi, vale a dire il 24 dicembre 2022 per la legge n. 206 del 2021 e il 19 ottobre 2022 per la legge n. 134 del 2021. Entrambe le leggi prevedono che lo schema o gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega siano trasmessi alle Camere perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione (che nel nostro caso scade il 1° ottobre 2022). Entrambe le leggi prevedono che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti al termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Pertanto, nel caso della legge per la riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021) il termine per l'esercizio della delega (che scade il 19 ottobre 2022, quindi successivamente al termine per l'espressione del parere parlamentare) è prorogato al 19 dicembre 2022.
  Segnala inoltre che soltanto per la legge di riforma del processo civile (n. 206 del 2021) è previsto il cosiddetto «doppio parere». Pertanto, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
  Nel passare al contenuto dello schema in esame, segnala che esso è composto da 19 articoli, raggruppati in quattro capi. Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista. Nel dettaglio, l'articolo 1 dispone, al comma 1, la costituzione, presso i Tribunali ordinari e le Corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo civile» e una o più strutture denominate «Ufficio per il processo penale». Si prevede inoltre la costituzione dell'Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, con applicazione delle disposizioni, per quanto compatibili, previste per l'Ufficio per il processo penale. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione» e una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale» presso la Corte di cassazione. Analogamente, presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio spoglio, analisi e documentazione» (in ambito civile) e una o più strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo penale» presso la Procura generale della Corte di cassazione. Infine, si prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel capo III dello schema di decreto (comma 4).
  Fa presente che l'articolo 2 determina le finalità degli Uffici per il processo e dell'Ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma traspone le finalità già dettate dall'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già anticipato, viene abrogato. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli Uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione,Pag. 10 prevedendo che nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (comma 1). Il medesimo articolo 3 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli Uffici per il processo e degli Uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale (comma 2).
  Rileva che l'articolo 4 elenca le figure professionali che compongono gli Uffici per il processo e l'Ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure professionali già previste, come disposto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 134 del 2021. Tra esse si prevedono, per gli Uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace e, per gli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari (già contemplati all'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012). Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, al fine di tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. A tali figure si aggiungono: i tirocinanti ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale addetto all'Ufficio per il processo e il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, di cui al decreto-legge n. 80 del 2021; altre figure professionali istituite dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dallo schema di decreto. Vengono inoltre dettate regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli Uffici per il processo e dell'Ufficio spoglio, analisi e documentazione (commi da 2 a 5). In particolare, al comma 2 si prevede che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.
  Precisa che il Capo II (articoli da 5 a 11) elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega. In particolare, l'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, riproponendo quelli elencati dall'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021. In aggiunta a quanto già previsto nella delega, sono state espressamente previste l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonchè nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del medesimo codice, disciplinati dall'altro schema di decreto legislativo recante attuazione della legge n. 206 del 2021 (Atto del Governo n. 407, anch'esso all'esame della Commissione). L'articolo 6 elenca (al comma 1) i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera b), della legge n. 134 del 2021. Si prevede inoltre che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettui prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (comma 2). L'articolo 7 stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione,Pag. 11 in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c), della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nello schema in esame. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma (in materia di rinvio pregiudiziale per l'enunciazione del principio di diritto), nonchè nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile (in materia di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati), anch'essi disciplinati dal richiamato Atto del Governo n. 407. L'articolo 8 elenca (al comma 1) i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera d), della legge n. 134 del 2021. L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d), della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nello schema in esame. Al comma 2 è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1) della legge n. 206 del 2021. L'articolo 10 elenca, al comma 1, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f), della legge n. 134 del 2021, di cui riprende la formulazione. Il comma 2 precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021. L'articolo 11 stabilisce che i documenti organizzativi degli uffici giudiziari possano attribuire agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene.
  Sottolinea che il Capo III (articoli da 12 a 15) disciplina l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i), della legge n. 206 del 2021. Nel dettaglio, l'articolo 12 prevede che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano regolati dalle disposizioni di cui al capo III dello schema di decreto legislativo, nonchè da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili (comma 1). Dispone inoltre (al comma 2) che gli uffici per il processo siano costituiti dal personale di cui all'articolo 4 dello schema in esame e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835), i quali – come già i giudici onorari del tribunale per i minorenni – sono a tutti gli effetti membri del collegio giudicante, sia nel civile che nel penale. L'articolo 13 dispone che, nella costituzione degli uffici per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali (comma 1). Si prevede inoltre la possibilità per i componenti dell'ufficio per il processo di essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da Pag. 12questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze (comma 2). L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, prevedendo che gli stessi svolgano, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio). Con riguardo alle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2017, ricorda che l'articolo 10 reca norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo. Esso attribuisce inoltre compiti specifici al presidente di tribunale e definisce le modalità del procedimento di assegnazione. Sono quindi disciplinate le funzioni che possono essere delegate al giudice onorario di pace presso l'ufficio. Quanto all'articolo 11, esso consente – al ricorrere di situazioni di carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate – di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace con più di due anni di esperienza nell'incarico. L'articolo 13 del richiamato decreto legislativo prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio. L'articolo 14 infine prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno. L'articolo 15 dello schema in esame disciplina analiticamente le funzioni e i compiti dei giudici onorari esperti. In particolare, il comma 1 riproduce sostanzialmente le previsioni della legge delega (articolo 24, lettera i), della legge n. 206 del 2021) prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, anche funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento. I commi successivi specificano nel dettaglio le mansioni in cui si concretizzano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle sezioni circondariali (comma 2) e distrettuali (comma 3). Fa presente a tale proposito che nello schema di decreto non viene riprodotta espressamente la clausola di salvaguardia che fa salvo il rispetto delle competenze previste dalla legislazione vigente per i giudici onorari esperti. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto in esame, si tratterebbe di mansioni che si collocano «sulla scia delle attività che oggi, anche nell'ambito delle c.d. “buone prassi”, nei tribunali per i minorenni vengono svolte dai giudici onorari; e ciò avviene certamente non contra legem, e quindi “secondo le competenze previste dalla legislazione vigente”».
  Fa presente che il Capo IV dello schema in esame (articoli da 16 a 19) contiene le disposizioni finali e transitorie, nonchè alcune abrogazioni finalizzate ad evitare duplicazioni normative e ad assicurare il coordinamento con la disciplina vigente. Nel dettaglio, l'articolo 16 contiene, al comma 1, le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, relativamente alle assunzioni del personale previste dalle leggi n. 206 del 2021 (delega per la riforma del processo civile) e n. 134 del 2021 (delega per la riforma del processo penale). Ricorda a tale proposito che l'articolo 1, comma 19, della legge n. 206 del 2021 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; quanto alla legge n. 134 del 2021, l'articolo 1, comma 27, Pag. 13autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ferme le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, il comma 2 dell'articolo 16 prevede che il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, siano assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni. L'articolo 18 reca alcune modifiche e abrogazioni al codice di procedura civile e al codice di procedura penale. In particolare, la lettera a) del comma 1 introduce nel codice di procedura civile l'articolo 58-bis che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operino secondo le disposizioni della legge speciale. La lettera b) del comma 1 reca la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice di procedura civile. Sono inoltre apportate alcune modifiche al codice di procedura penale al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di «collaboratori del giudice» (lettera a) del comma 2) e prevedendo che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge (lettera b) del comma 2). Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati dallo schema di decreto in esame. Con il comma 3 dell'articolo 18 si interviene a modificare il decreto legislativo n. 116 del 2017 al fine di sostituire il richiamo all'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012 in esso contenuto con quello al decreto legislativo di cui allo schema in esame. Come anticipato, l'articolo 16-octies è infatti abrogato (dal comma 4 dell'articolo 18) in conseguenza della nuova regolamentazione dell'ufficio per il processo introdotta dallo schema in esame. L'articolo 19 infine disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al Capo III, in tema di ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025. Tutte le altre disposizioni del decreto di cui allo schema qui in esame entrano invece in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata.
Atto n. 407.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in discussione da parte della Commissione scadrà il 2 ottobre prossimo.

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  Lucia ANNIBALI (IV-IC'è), relatrice, intervenendo da remoto, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Cristina, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. Rammenta che, a seguito della trasmissione alle Camere dello schema di decreto il 2 agosto 2022, le Commissioni Giustizia di Camera e Senato (e le Commissioni Bilancio, per i profili finanziari) hanno 60 giorni di tempo per esprimere il proprio parere (entro il 2 ottobre 2022). Ricorda che, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge delega, il testo legislativo elaborato dal Governo si propone di realizzare il riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» e nel rispetto della garanzia del contraddittorio. Quanto all'aspetto temporale, fa presente che l'iter di adozione del presente schema di decreto legislativo è portato avanti nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel PNRR, al quale la presente riforma, come le ulteriori poste in essere nel generale settore della giustizia, è strettamente correlata; in particolare lo schema di decreto legislativo in esame realizza gli obiettivi posti dalla milestone M1C1-36 del PNRR, da raggiungersi entro il quarto trimestre (T4) del 2022.
  Segnala, inoltre, che nella legge di riforma è previsto il cosiddetto «doppio parere». Pertanto, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi approfondita del testo in esame, fa presente che in questa sede svolgerà un'introduzione generale al provvedimento, soffermandomi sulle sue parti più rilevanti. In particolare, evidenzia che il provvedimento in esame si articola in cinque capi (il capo IV e il capo V sono a loro volta suddivisi in sezioni), per un totale complessivo di 52 articoli. Il capo I contiene le modifiche al Codice civile ed alle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. Il capo II contiene le modifiche al Codice di procedura civile ed alle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il capo III contiene le modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura penale. Il capo IV contiene le modifiche alle leggi speciali. Infine, il capo V contiene le disposizioni transitorie, finali e finanziarie.
  Quanto al contenuto del provvedimento, evidenzia che, come esplicitato nella relazione illustrativa, l'intero impianto dello schema di decreto legislativo tende a perseguire tre obiettivi: la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile. Per raggiungere tali obiettivi, il provvedimento si sviluppa attraverso molteplici aree tematiche, che nel loro complesso sono rivolte a tenere conto delle necessità di intervento sul processo ordinario di cognizione, nei differenti gradi nei quali lo stesso si articola, e negli ulteriori riti e modelli speciali propri del sistema processuale civile nei quali il legislatore ha riscontrato la necessità di un intervento normativo, anche attraverso l'adozione delle Pag. 15correlate misure ordinamentali e organizzative. Inoltre, il provvedimento in esame persegue gli obiettivi indicati attraverso ulteriori interventi normativi finalizzati a operare anche al di fuori del sistema processuale strettamente inteso, rafforzando il settore della giustizia alternativa o complementare. In questa prospettiva, evidenzia che i tre obiettivi enunciati, pur mantenendo ciascuno una loro specificità, operano in maniera congiunta all'interno delle singole innovazioni proposte, contribuendo nel loro insieme a perseguire il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale.
  Un primo campo di intervento del provvedimento in esame, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (in particolare commi 4 e 15), attiene al rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante rilevanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR (Alternative dispute resolution), valorizzando e accentuando il ricorso agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita e revisionando la disciplina codicistica dell'arbitrato (capo IV, sezione I, dello schema di decreto). Per la mediazione sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega (comma 4, lettera a), legge n. 206/2021), rideterminata l'area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola, secondo la scelta tracciata dalla delega, alle controversie che investono rapporti di durata (comma 4, lettera b), legge n. 206/2021) e data attuazione agli ulteriori principi contenuti nel comma 4 della legge n. 206/2021, relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonchè alla disciplina sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi.
  Per quanto riguarda la negoziazione assistita, evidenzia che la stessa è stata valorizzata riconoscendone l'esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti (in particolare nell'ambito della regolamentazione delle controversie di lavoro, o attraverso la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione), alle quali va aggiunta l'ulteriore modifica, già direttamente introdotta dal comma 35 della legge n. 206/2021 con norma immediatamente precettiva, relativa alla possibilità di ricorrere a tale procedimento al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonchè per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica della condizioni già determinate, oltre che per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti. Sempre nell'ambito della negoziazione assistita è stata poi introdotta la previsione di una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale (articolo 9, comma 1, lettera g), dello schema di decreto). Si tratta di una innovazione importante, che, oltre ad essere funzionale ai fini dell'eventuale futuro giudizio introdotto in caso di insuccesso della negoziazione assistita, contribuisce a realizzare una forma di «giustizia complementare», anche attraverso il costruttivo apporto degli avvocati nella fase precontenziosa.
  Infine, per quanto riguarda l'arbitrato, sottolinea in particolare che viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri (articolo 3, comma 51, lettere b) e c) dello schema di decreto) e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così colmando una lacuna presente nel nostro ordinamento giuridico (articolo 3, comma 52, lettere b) e c)). Gli interventi sopra tratteggiati e gli ulteriori indicati Pag. 16nello schema di decreto sono pertanto funzionali a rendere le forme di giustizia complementari più effettive e a incentivarne l'impiego, nell'ottica di un accesso diretto e immediato dei cittadini alla giustizia e di un alleggerimento del ricorso alla giurisdizione ordinaria.
  Sempre in relazione all'obiettivo di semplificazione, evidenzia che sono contenuti molteplici interventi relativi al giudizio di primo grado, che spaziano dalla ripartizione delle competenze alla struttura degli organi giudiziari, con un ampliamento della competenza del giudice di pace (articolo 3, comma 1, dello schema di decreto) e con una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale (articolo 3, comma 4, dello schema di decreto). In generale, le nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado mirano a perseguire gli obiettivi generali fissati dal legislatore delegante nell'intento di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo» (comma 5, lettera a), legge n. 206/2021). Si è a tal fine intervenuto sulla disciplina della fase introduttiva, con lo scopo di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato (articolo 3, comma 12, lettera i), dello schema di decreto).
  Inoltre, fa presente che la complessiva scansione dell'iter giudiziale è stata a sua volta semplificata, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (articolo 3, comma 14, dello schema di decreto) e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte (articolo 3, comma 26, lettera l), dello schema di decreto) e cadenzata attraverso l'obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza e la previsione di un termine non superiore a novanta giorni dalla prima udienza per l'udienza per l'assunzione delle prove (articolo 3, comma 13, lettera b) dello schema di decreto). Anche la fase decisoria del giudizio di primo grado è stata interamente novellata, con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione (articolo 3, comma 26, lettera l), dello schema di decreto).
  Evidenzia poi che lo schema di decreto ha inteso realizzare l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti attraverso il rafforzamento del procedimento sommario di cognizione (articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile), denominato ora «procedimento semplificato di cognizione» e reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un'attività istruttoria non complessa (articolo 3, comma 21, dello schema di decreto; articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile). Inoltre, sono stati introdotti provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile (articolo 3, comma 13, lettera d), dello schema di decreto; articoli 183-ter e 183-quater del codice di procedura civile). Inoltre, la riforma dispone numerosi interventi semplificatori e acceleratori anche con riferimento alle impugnazioni. In relazione al giudizio di appello è stata prevista, inter alia, una rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell'attuale disciplina dei «filtri» nelle impugnazioni, prevedendo per l'appello che l'impugnazionePag. 17 che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la relativa decisione sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile (articolo 3, comma 26, lettere d) e e), dello schema di decreto).
  Per il giudizio in Cassazione sottolinea che sono state previste modifiche volte a rendere più celere, rispetto all'ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (articolo 3, comma 28, lettere g), h) e i), dello schema di decreto) e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 363-bis c.p.c., consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Suprema Corte per la risoluzione del quesito posto (articolo 3, comma 27, lettera c), dello schema di decreto).
  Sempre nell'ambito del sistema delle impugnazioni, e in attuazione del principio contenuto nel comma 10 della legge n. 206 del 2021, osserva che è stata introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli, a condizione che si tratti di specifiche violazioni, riferibili segnatamente ai diritti personali o di stato (articolo 3, comma 28, lettera o), dello schema di decreto; nuovo articolo 391-quater del codice di procedura civile).
  Evidenzia, inoltre, che è sempre l'obiettivo della semplificazione, e con essa di una più incisiva effettività, avere ispirato gli interventi effettuati: sul processo del lavoro (articolo 3, commi 30 e 32 dello schema di decreto), tra cui, unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro; sul processo esecutivo (articolo 3, commi 33 e 34 dello schema di decreto), in particolare, tra le altre, oltre la modifica della disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, l'introduzione dell'istituto della vendita diretta; nonchè di alcuni interventi sui procedimenti speciali, in particolare nell'ambito della volontaria giurisdizione, riconoscendo la possibilità di delegare determinate funzioni, oggi necessariamente attribuite al giudice, anche a professionisti, in primis, ai notai (articoli 21, 22 e 23 dello schema di decreto).
  Infine, sottolinea che rilevanti innovazioni sono state introdotte nel settore del diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità di modelli processuali, in assenza di un disegno organico e unitario. In attuazione ai principi assegnati dalla legge delega, il legislatore delegato ha inteso realizzare, secondo un'inversione di tendenza rispetto al passato, un modello generale e organico: il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (articolo 473-bis e seguenti c.p.c.), valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (con alcune specifiche eccezioni), secondo quanto previsto dal comma 23 della legge n. 206/2021. Sempre in tale ottica, la Sezione VI, composta dagli articoli da 27 a 29, dello schema di decreto introduce modifiche alle leggi speciali con riferimento al nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. In particolare, viene operato un coordinamento con la nuova disciplina alla legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970) e alla disciplina sull'affidamento dei minori (di cui agli articoli da 2 a 5 della legge sulle adozioni, legge n. 184 del 1983).
  Rileva che, accanto alla riforma processuale della famiglia, il provvedimento in esame realizza anche la riforma ordinamentale, funzionale all'individuazione di un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da superare l'attuale sistema di Pag. 18ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, che causava un evidente moltiplicazione delle controversie (articoli da 30 a 34 dello schema di decreto). Da questo punto di vista, l'unificazione delle competenze in capo ad un unico giudice persegue anche gli obiettivi di semplificazione e alleggerimento del contenzioso propri della riforma. Rammentando che il provvedimento in esame non si limita a intervenire sui diversi settori del processo civile, evidenzia che lo stesso introduce norme «trasversali» al sistema giustizia, occupandosi di molteplici modelli processuali, sino a interessare pressochè tutti i settori della giustizia. A tal fine, e in primo luogo, nella generale finalità di aumentare la digitalizzazione nell'amministrazione della giustizia, la riforma ha inteso rafforzare gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, prevedendo l'estensione e il rafforzamento del processo civile telematico nei procedimenti davanti al Giudice di pace, al Tribunale, alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione – secondo quanto previsto dalla sezione II del capo IV dello schema di decreto –, la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato (in ossequio a quanto previsto dal comma 17, lettera f), della legge di delega), e la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza o siano sostituite dalla modalità cd. «a trattazione scritta», dallo scambio di note (articolo 3, comma 10, dello schema di decreto).
  Infine, evidenzia che lo schema di decreto legislativo si caratterizza anche per aver posto l'accento, attraverso molteplici disposizioni che seguono gli snodi fondamentali del processo ordinario e dei procedimenti speciali, su quella che può essere definita la «dimensione valoriale» del processo; in particolare, sottolineando il ruolo fondamentale di alcuni principi, quali quelli della chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice (articolo 3, comma 9, dello schema di decreto) e quello della collaborazione tra le parti e il giudice. In questa prospettiva, anche attraverso una rimeditata e più puntuale applicazione degli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice, in primis, nella definitiva liquidazione delle spese di lite, nell'applicazione delle diverse forme di condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. (articolo 3, comma 6, dello schema di decreto) ma anche nella stessa valutazione del comportamento processuale ai fini della decisione, si è inteso rafforzare i principi di lealtà, trasparenza che devono improntare il «giusto processo», in applicazione dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sul provvedimento, preveda un ciclo di audizioni con gli esperti facenti parte dei gruppi di lavori di cui si è avvalso il Ministero della giustizia per l'elaborazione dello schema in discussione, al fine di comprendere pienamente la visione di riforma perseguita e l'opportunità di favorire talune scelte a scapito di altre nonchè al fine di evitare con tale riforma la creazione di ulteriori danni al processo civile, fermo restando che alcuni degli interventi previsti dal provvedimento sono estrinsecazione inevitabile della pessima legge delega approvata dal Parlamento sulla materia. Evidenzia infatti, a titolo esemplificativo, la necessità di fare chiarezza in merito ad alcune questioni relative al giudice di pace. In proposito, sottolinea che, mentre la legge delega preveda la rideterminazione del valore delle cause davanti a tale giudice, la riforma ne ha disposto un aumento, senza che nella relazione illustrativa vi sia spiegata la ratio di tale scelta. A suo avviso è dunque necessario comprendere su questo specifico punto se il gruppo di lavoro abbia o meno valutato l'opportunità per la giustizia civile di prevedere un aumento delle competenze del giudice di pace. Ritiene inoltre importante che la Commissione comprenda le motivazioni in base alle quali si sia previsto una sorta di terzo rito per il giudice di pace. Sottolinea come infatti ai sensi della Pag. 19legge delega tale procedimento dovrebbe essere simile a quello sommario di cognizione. A suo avviso le disposizioni contenute nello schema in esame su tale materia non faranno invece altro che ingenerare confusione per gli addetti ai lavori, non essendo possibile comprendere come si possa presentare un ricorso senza la preventiva iscrizione a ruolo. Osserva come inoltre a seguito di tale disposizione non sarebbe possibile comprendere neanche quale sia il momento in cui si debba pagare il contributo unificato.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la richiesta di audizioni avanzata dal collega Colletti sarà valutata nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.