CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 agosto 2022
846.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
C. 3703 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2636), reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
  Con particolare riferimento alle sole disposizioni modificative del testo iniziale del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.Pag. 16
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, rileva che, utilizzando i dati presenti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, le ulteriori assunzioni disposte ai sensi delle modifiche apportate al comma 11, lettera b), determinano un onere di 295.432,8 euro per il 2022 e di 1.181.731,19 euro a decorrere 2023, di cui al comma 11, lettera b). Rileva inoltre che il comma 14 dispone un incremento del Fondo funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di 500.000 euro a decorrere dal 2023. I nuovi oneri sopra descritti ammontano, pertanto a 295.433 euro per il 2022 e a 1.681.732 euro a decorrere dal 2023. Considerato che gli oneri quantificati dall'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, sono incrementati, rispetto a quanto previsto dal testo originario, di 295.432,8 euro per il 2022, di 1.904.536 euro per il 2023, di 2.572.948 euro per il 2024, di 2.350.144 per il 2025 e di 1.681.732 euro a decorrere 2026, fa presente come non siano immediatamente identificabili le norme che determinano la residua parte di oneri, ulteriori rispetto a quelli derivanti dai commi 11, lettera b) e 14, dell'articolo in esame, pari a 222.804 euro per il 2023, a 891.216 euro per il 2024 e a 668.412 euro per il 2025. Considerando peraltro lo sviluppo degli oneri dal 2023 al 2025, sembrerebbe dedursi che la norma che determina l'ulteriore spesa da sostenere dispieghi i suoi effetti per un arco temporale di 2 anni. A tal proposito, rileva che la norma recata dal comma 8 dell'articolo in esame sembra recare effetti su tale periodo. Tanto premesso ritiene necessario che il Governo confermi la correttezza di tale ricostruzione e, in tal caso, espliciti i parametri sottostanti la quantificazione riferita ai predetti ulteriori oneri ai fini della verifica degli stessi. Andrebbe inoltre chiarito, a suo avviso, a valere su quali risorse potranno essere stipulate le convenzioni necessarie per garantire la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati previsti ai sensi del comma 1, lettera g), capoverso Art. 5-bis. Infine, segnala che occorrerebbe chiarire se le attività poste a carico dei magistrati tributari affidatari dei magistrati in tirocinio possano essere esercitate senza incidere sullo svolgimento degli ordinari compiti spettanti ai detti magistrati affidatari.
  Con riferimento all'articolo 2, concernente ulteriori effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, osserva che, in merito ai profili di quantificazione, la norma non appare determinare effetti finanziari, sebbene sul punto ritenga comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che all'istituzione della sezione civile per la trattazione delle controversie in materia tributaria si provveda senza oneri per la finanza pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni in materia di processo tributario, rileva che il comma 1, lettera e), prevede che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata, la soccombenza di una delle parti, conseguente all'accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. La medesima norma stabilisce che tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. In proposito evidenzia il carattere ordinamentale e procedimentale delle disposizioni: ritiene peraltro opportuna una valutazione da parte del Governo riguardo all'eventualità che la procedura prefigurata possa determinare effetti di incentivazione all'accettazione della Pag. 17mediazione, con eventuale riduzione degli incassi attesi.
  Per quanto riguarda l'incentivazione dello strumento delle udienze a distanza non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno una conferma da parte del Governo, che l'amministrazione della giustizia tributaria disponga già delle attrezzature e competenze necessarie per garantire un maggiore ricorso allo svolgimento delle udienze secondo tali modalità.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, evidenzia che la norma reca una procedura di definizione agevolata relativa ai giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione. In proposito rileva che l'adesione alla procedura in esame consente l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di cassazione previo pagamento di quota parte, 5 o 20 per cento, dell'importo oggetto della controversia al verificarsi di specifiche condizioni. Al fine di valutare gli effetti finanziari della misura in esame, appare quindi opportuno, a suo avviso, che il Governo fornisca dati ed elementi informativi in merito alle previsioni di entrata iscritte nei tendenziali relative alle somme oggetto di definizione che si ritiene non verranno più riscosse e alle corrispondenti previsioni di incasso che si ritiene poter conseguire dall'applicazione della disposizione in esame.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni transitorie e finali, con riferimento alla nuova scansione temporale della cessazione dal servizio dei giudici tributari prossimi ai settantacinque anni di età prevista dal comma 1, ritiene necessario che il Governo chiarisca se tale nuova scansione, che ha differito la cessazione dal servizio di alcune unità di personale, sia suscettibile di comportare maggiori oneri e in quale misura gli stessi siano stati considerati ai fini della determinazione degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento e della loro copertura ai sensi dell'articolo 7: considera tale chiarimento necessario anche in considerazione del fatto che detto articolo fa riferimento anche all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili per la mancata riassunzione dei giudici tributari cessati.
  Quanto alle norme recate dal comma 5, fa presente che andrebbe confermato che le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto alla previsione del collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pur rilevando che la norma in esame ricalca quella vigente per gli eletti nel Consiglio superiore della magistratura, segnala che andrebbe chiarito se detto collocamento possa avere riflessi sull'efficienza amministrativa della giustizia tributaria, con conseguenti riflessi di carattere finanziario.
  Con riferimento alle norme recate dai commi 6 e 7 – che prevedono l'ampliamento della possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia di presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione – dovrebbe essere chiarito, a suo avviso, se l'Agenzia possa svolgere l'eventuale ulteriore carico di lavoro senza nuovi o maggiori oneri. Considera tale chiarimento opportuno considerato che la norma che prevede l'interpello indica precisi termini per l'elaborazione della risposta e dispone che qualora questa non pervenga al contribuente entro i termini previsti, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
  Passando ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che all'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri crescenti complessivamente derivanti dal testo in esame – che vanno da euro 1.339.039 per l'anno 2022 fino a euro 137.239.319 a decorrere dall'anno 2049 – attraverso le seguenti, concorrenti modalità: tramite riduzione del Pag. 18Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione; tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; tramite riduzione del Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021; quanto alla parte residua, quantitativamente preponderante, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si renderanno disponibili per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari del ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, di cui si dispone – in forza dell'intervento di riforma recato dal presente disegno di legge – il progressivo esaurimento entro l'anno 2052.
  Infine, il medesimo comma 1 dell'articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti prodotti dal presente provvedimento, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, a 1.433.769 euro per l'anno 2024, a 859.199 euro per l'anno 2025 e a 126.021 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Ciò posto, rileva preliminarmente che la clausola di copertura finanziaria fornisce il dato aggregato degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, senza richiamare le singole disposizioni da cui gli stessi discendono né corredare le medesime delle relative autorizzazioni o previsioni di spesa, ciò in maniera non conforme rispetto a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. Su tale aspetto ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò premesso, per quanto concerne le prime due modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa la sussistenza – su entrambi i Fondi interessati – delle occorrenti disponibilità, libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle stesse.
  Per quanto concerne la terza modalità di copertura, nel rammentare che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 risulta pari – con riferimento alle annualità incise – a 210 milioni di euro per il 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, pur in presenza di uno stanziamento che risulta congruo rispetto alla relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, pari a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, ritiene comunque opportuno, anche in considerazione della natura permanente della spesa, acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento alla quarta modalità di copertura, osserva che le risorse a legislazione vigente di cui trattasi consistono – come indicato nella relazione tecnica – nelle somme iscritte, per un ammontare di 84,5 milioni di euro in ragione d'anno, sul capitolo 1269 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate ai compensi per i componenti delle Commissioni tributarie inseriti nel citato ruolo unico ad esaurimento, circostanza quest'ultima che comporta la determinazione di risparmi di spesa ora finalizzati alla copertura di quota parte degli oneri recati dal presente provvedimento. Ciò posto, sulla base dei dati esposti nelle apposite tabelle contenute nella medesima relazione tecnica, prende atto dell'adeguatezza della copertura in commento, evidenziando peraltro come – a seguito di una specifica modifica apportata al testo durante l'esame presso il Senato – risulti ora esplicitata in norma anche l'entità dei citati risparmi di spesa, che nella precedentePag. 19 versione del testo medesimo era invece possibile ricavare – oltre che dalla relazione tecnica ad esso allegata – soltanto in via indiretta, per differenza tra l'importo della spesa complessiva originariamente indicata al comma 1 dell'articolo 3 e la parziale copertura della stessa operata mediante riduzione, rispettivamente, del Fondo per esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Con riferimento, poi, alla compensazione degli effetti prodotti dal presente provvedimento in termini di indebitamento netto e fabbisogno, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza, per l'intero arco temporale interessato, delle risorse poste a carico del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Segnala infine che il successivo comma 2 dell'articolo 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La Sottosegretaria Anna MACINA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato). Nel rinviare dunque ai contenuti di quest'ultima, con specifico riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore rileva quanto segue.
  Con riferimento agli effetti finanziari delle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, gli ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dai commi 11, lettera b), e 14, concernenti – rispettivamente – l'assunzione di 50 unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area economica F1 e l'indennità di funzione mensile aggiuntiva del compenso fisso spettante ai giudici tributari, ammontano a 222.804 euro per il 2023, a 891.216 euro per il 2024 e a 668.412 euro per il 2025 e sono ascrivibili al comma 8 del medesimo articolo 1, in materia di riconoscimento per un periodo di due anni di un'indennità aggiuntiva per i magistrati in transito, coerentemente con la quantificazione degli oneri risultante dalla relazione tecnica aggiornata.
  Le attività poste a carico dei magistrati tributari affidatari dei magistrati in tirocinio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-quinquies, saranno esercitate senza incidere sullo svolgimento degli ordinari compiti spettanti ai magistrati medesimi, mentre le attività di formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 5-bis, saranno svolte presso la sede di destinazione degli stessi, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.
  Le disposizioni di cui all'articolo 2, che prevede la costituzione del cosiddetto «bollino di affidabilità fiscale» in favore dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale ai quali sia stato attribuito un punteggio pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, hanno carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Le disposizioni di cui all'articolo 3, che istituisce una sezione civile presso la Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, presentano natura ordinamentale e organizzativa e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all'istituzione della citata sezione civile potrà provvedersi nell'ambito del personale di magistratura e amministrativo già incardinato nella pianta organica della Corte di cassazione e comunque nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria, senza con ciò introdurre modifiche ai trattamenti economici già in godimento da parte del predetto personale.
  Le disposizioni volte ad incentivare le procedure di mediazione nell'ambito del processo tributario, di cui all'articolo 4, sono suscettibili di determinare effetti deflattivi del contenzioso, avendo carattere procedurale e non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le disposizioni volte Pag. 20ad incentivare lo strumento delle udienze a distanza, di cui al medesimo articolo 4, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'amministrazione della giustizia tributaria già dispone delle attrezzature e delle competenze necessarie per garantire un maggiore ricorso a tale strumento.
  Gli introiti derivanti dalle disposizioni in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui all'articolo 5, non sono compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate e pertanto l'attuazione delle predette disposizioni non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica.
  Il Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati ai sensi dell'articolo 7 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, laddove ridefiniscono transitoriamente la normativa sulla cessazione delle funzioni giurisdizionali per il raggiungimento di un limite fissato a 70 anni di età, determinano maggiori oneri per la finanza pubblica per gli anni 2024-2027, come risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, che sono oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 7.
  Le disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 5, concernenti le modalità di rappresentanza dei giudici togati nel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le ordinarie spese riguardanti l'elezione dei componenti dell'organo di autogoverno trovano copertura nei fondi destinati al bilancio del predetto Consiglio di Presidenza.
  Al medesimo comma 5 dell'articolo 8, le disposizioni relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, analogamente a quanto avviene per il collocamento fuori ruolo degli eletti nel Consiglio superiore della magistratura, non determinano riflessi sull'efficienza amministrativa della giustizia tributaria né, conseguentemente, effetti di carattere finanziario.
  Infine, le disposizioni di cui allo stesso articolo 8, commi 6 e 7, che modificano la disciplina relativa all'interpello sui nuovi investimenti da parte delle imprese, abbassando la soglia dell'ammontare degli investimenti necessaria per poter accedere all'istituto in esame, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere procedurale e potendo viceversa avere effetti incentivanti sugli investimenti, e conseguentemente, sul gettito.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3703 Governo, recante Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento agli effetti finanziari delle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, gli ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dai commi 11, lettera b), e 14, concernenti – rispettivamente – l'assunzione di 50 unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area economica F1 e l'indennità di funzione mensile aggiuntiva del compenso fisso spettante ai giudici tributari, ammontano a Pag. 21222.804 euro per il 2023, a 891.216 euro per il 2024 e a 668.412 euro per il 2025 e sono ascrivibili al comma 8 del medesimo articolo 1, in materia di riconoscimento per un periodo di due anni di un'indennità aggiuntiva per i magistrati in transito, coerentemente con la quantificazione degli oneri risultante dalla relazione tecnica aggiornata;

    le attività poste a carico dei magistrati tributari affidatari dei magistrati in tirocinio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-quinquies, saranno esercitate senza incidere sullo svolgimento degli ordinari compiti spettanti ai magistrati medesimi;

    le attività di formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 5-bis, saranno svolte presso la sede di destinazione degli stessi, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio;

    le disposizioni di cui all'articolo 2, che prevede la costituzione del cosiddetto “bollino di affidabilità fiscale” in favore dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale ai quali sia stato attribuito un punteggio pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, hanno carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, che istituisce una sezione civile presso la Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria, presentano natura ordinamentale e organizzativa e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all'istituzione della citata sezione civile potrà provvedersi nell'ambito del personale di magistratura e amministrativo già incardinato nella pianta organica della Corte di cassazione e comunque nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria, senza con ciò introdurre modifiche ai trattamenti economici già in godimento da parte del predetto personale;

    le disposizioni volte ad incentivare le procedure di mediazione nell'ambito del processo tributario, di cui all'articolo 4, sono suscettibili di determinare effetti deflattivi del contenzioso, avendo carattere procedurale e non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le disposizioni volte ad incentivare lo strumento delle udienze a distanza, di cui al medesimo articolo 4, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'amministrazione della giustizia tributaria già dispone delle attrezzature e delle competenze necessarie per garantire un maggiore ricorso a tale strumento;

    gli introiti derivanti dalle disposizioni in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui all'articolo 5, non sono compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate e pertanto l'attuazione delle predette disposizioni non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica;

    il Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali recano le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad essi imputati ai sensi dell'articolo 7 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

    le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, laddove ridefiniscono transitoriamentePag. 22 la normativa sulla cessazione delle funzioni giurisdizionali per il raggiungimento di un limite fissato a 70 anni di età, determinano maggiori oneri per la finanza pubblica per gli anni 2024-2027, come risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, che sono oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 7;

    le disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 5, concernenti le modalità di rappresentanza dei giudici togati nel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le ordinarie spese riguardanti l'elezione dei componenti dell'organo di autogoverno trovano copertura nei fondi destinati al bilancio del predetto Consiglio di Presidenza;

    al medesimo comma 5 dell'articolo 8, le disposizioni relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, analogamente a quanto avviene per il collocamento fuori ruolo degli eletti nel Consiglio superiore della magistratura, non determinano riflessi sull'efficienza amministrativa della giustizia tributaria né, conseguentemente, effetti di carattere finanziario;

    le disposizioni di cui allo stesso articolo 8, commi 6 e 7, che modificano la disciplina relativa all'interpello sui nuovi investimenti da parte delle imprese, abbassando la soglia dell'ammontare degli investimenti necessaria per poter accedere all'istituto in esame, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere procedurale e potendo viceversa avere effetti incentivanti sugli investimenti, e conseguentemente, sul gettito,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Colletti 1.2, che è volta a sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, prevedendo, da un lato, il riordino degli organi di giurisdizione tributaria tramite l'istituzione di sezioni specializzate in materia presso i tribunali e le corti di appello, dall'altro, la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali con devoluzione dei relativi procedimenti al giudice ordinario operante presso le predette sezioni specializzate. La proposta emendativa prevede, inoltre, che la dotazione organica dei magistrati assegnati alle predette sezioni specializzate di primo e secondo grado sia individuata in complessive 800 unità, con un incremento di 224 unità rispetto a quanto indicato nel testo del provvedimento, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei maggiori oneri che ne derivano né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Colletti 1.1, che, tra l'altro, nell'affidare la giurisdizione tributaria a magistrati nominati presso sezioni specializzate di primo e secondo grado, prevede che la dotazione organica dei magistrati di cui trattasi sia individuata in complessive 800 unità, con un incremento di 224 unità rispetto a quanto indicato nel testo del provvedimento, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei maggiori oneri che ne derivano né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

   Varchi 2.02, che reca un'estensione temporale della disciplina relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, cui la norma originaria ha ascritto anche effetti Pag. 23finanziari negativi in relazione a talune delle annualità interessate, senza prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Colletti 1.20, che è volta a sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, prevedendo, da un lato, il riordino degli organi di giurisdizione tributaria tramite l'istituzione di sezioni specializzate in materia presso i tribunali e le corti di appello, dall'altro, la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali con devoluzione dei relativi procedimenti al giudice ordinario operante presso le predette sezioni specializzate. La proposta emendativa – che attribuisce altresì al Consiglio superiore della magistratura le funzioni ora svolte dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria – non apporta peraltro alcuna modifica all'articolo 7 del provvedimento in esame, che reca gli oneri complessivamente derivanti dall'intervento di riforma introdotto dal disegno di legge e le correlate coperture finanziarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Varchi 1.15, che è volta ad innalzare da 70 a 72 gli anni di età al cui compimento tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria – sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari – cessano dall'incarico, fermo restando il regime transitorio previsto dall'articolo 8, comma 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenuto anche conto che i risparmi derivanti dalla minore spesa associata alle cessazioni dall'incarico degli attuali giudici tributari inseriti nel ruolo unico, come stimata nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge, sono utilizzati a parziale copertura degli oneri del presente provvedimento;

   Delmastro Delle Vedove 1.16, che appare volta a rendere permanente la riserva del 30 per cento dei posti di concorso in favore dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, di cui il provvedimento in esame prevede viceversa il graduale esaurimento. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenuto anche conto che i risparmi derivanti dalla minore spesa associata alle cessazioni dall'incarico degli attuali giudici tributari inseriti nel ruolo unico, come stimata nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge, sono utilizzati a parziale copertura degli oneri del presente provvedimento;

   Varchi 1.18, che, nel sostituire la lettera a) del comma 11 dell'articolo 1, prevede che per l'anno 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare integralmente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anziché alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria (nel numero di 18 unità) e alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (nel numero di 2 unità), come attualmente previsto dal disegno di legge in esame. Al riguardo, pur rimanendo invariato il numero complessivo delle unità di personale dirigenziale non generale di cui si autorizza l'assunzione, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in ragione della mutata destinazione delle unità stesse rispetto a quanto previsto dal testo;

   Varchi 2.04, che reca disposizioni ulteriori in materia di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti rispetto a quanto già previsto all'articolo 5 del presente provvedimento. Al riguardo, giudicaPag. 24 necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Varchi 2.03, che è volta a prevedere, tra l'altro, la facoltà per regioni ed enti locali di stabilire, con riferimento ai tributi propri, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, qualora – entro un termine appositamente fissato da ciascun ente – i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali, posto che essa appare suscettibile di determinare, con riferimento alla riscossione dei tributi propri, una potenziale perdita di gettito per gli enti medesimi;

   Varchi 2.01, che prevede l'istituzione del ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Varchi 2.06, che, da un lato, abroga l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo alla provvisoria iscrizione a ruolo di imposte, contributi e premi corrispondenti agli imponibili accertati ma non ancora definitivi, nonché dei relativi interessi, dall'altro, prevede che, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie, il tributo stesso, con i relativi interessi, debba essere pagato, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, in misura pari ad un terzo, anziché per i due terzi, come attualmente stabilito dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nel chiedere alla rappresentante del Governo maggiori delucidazioni circa le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Colletti 1.20, rileva che il provvedimento in esame – sotto il profilo del merito delle disposizioni in esso contenute – appare a suo avviso suscettibile di accentuare oltre misura la dipendenza della magistratura tributaria dal Ministero dell'economia e delle finanze, in palese contrasto con le norme costituzionali a presidio della piena autonomia dell'ordine giudiziario. Osserva peraltro come nel caso di specie tale sovrapposizione tra distinti poteri dello Stato risulti ancor più censurabile, dal momento che parte in causa del contenzioso tributario è spesse volte la stessa Agenzia delle entrate, eventualmente per il tramite dell'ente da essa vigilato ed incaricato della riscossione, e che anche la disciplina dell'istituto della mediazione è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anziché del Ministro della giustizia, come sarebbe stato invece più pertinente al fine di assicurare il buon funzionamento del processo tributario e la piena indipendenza dei giudici ad esso applicati.

Pag. 25

  La sottosegretaria Anna MACINA, nel premettere che l'emendamento Colletti 1.20 si porrebbe comunque in contrasto rispetto alle linee guida cui sono improntati il disegno di legge del Governo e le modifiche ad esso apportate nel corso dell'iter al Senato, ribadisce il parere contrario in precedenza espresso, evidenziando come – sotto il profilo prettamente finanziario – sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze non possa escludersi che l'attuazione della citata proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e, conseguentemente, comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.15, 1.16, 1.18 e 1.20, e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 e 2.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
C. 3580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che la V Commissione (Bilancio) ha già esaminato il testo del provvedimento in titolo nella seduta del 6 luglio 2022, deliberando sullo stesso un parere favorevole. Nel rammentare che, in data 12 luglio 2022, la VII Commissione (Cultura) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare alcuna modificazione, avverte che sul testo ora all'esame dell'Assemblea resta pertanto fermo il parere favorevole in precedenza espresso.
  Comunica quindi che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Trancassini 3.50, volta ad incrementare da 20 a 22 il numero dei componenti del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, fermo restando che – ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo – ai componenti non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e che alle spese di funzionamento del Comitato, ivi compreso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al suo funzionamento, cui i componenti hanno diritto ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 6 dell'articolo 3, si dovrebbe provvedere nell'ambito del contributo finanziario, pari a 4,51 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2028, stanziato dall'articolo 2, comma 1, in favore del Comitato stesso. Al riguardo, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  La sottosegretaria Anna MACINA, nell'evidenziare che ai membri del Comitato spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute, in particolare per la partecipazione alle missioni a Roma, esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 3.50, giacché – sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze – per le ragioni dianzi dette non può escludersi che l'attuazione della citata proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.

Pag. 26

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Trancassini 3.50.

  La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato «Offshore Patrol Vessel – OPV» relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 409.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato «Offshore Patrol Vessel – OPV» relativo all'acquisizione di unità navali tipo Pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 4 agosto 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tanto premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di proseguire il piano di rinnovamento della linea operativa «Pattugliatori» della Marina, tramite l'acquisizione di ulteriori 8 nuove unità.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo di 3,5 miliardi di euro. A tale ultimo riguardo, come precisato dalla scheda tecnica l'amministrazione competente «si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari» e, qualora, «in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza».
  Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 2.263,04 milioni di euro, mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare di 1.236,69 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  Precisa inoltre che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazionePag. 27 vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piani gestionali nn. 1 e 38.
  In proposito, si segnala che i citati piani gestionali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – recano, rispettivamente, uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per l'anno 2022, 174 milioni di euro per l'anno 2023 e 236 milioni di euro per l'anno 2024 e uno stanziamento di circa 204 milioni di euro per l'anno 2022, 213 milioni di euro per l'anno 2023 e 192 milioni di euro per l'anno 2024.
  La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2035, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il suo carattere prioritario – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Infine, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto risulta da una nota trasmessa unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative al piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano «assegnate per le esigenze di cui al programma in esame».
  Tutto ciò considerato, rileva la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma in esame, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno comunque formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Inoltre, considerato che il piano gestionale n. 38 non viene espressamente richiamato nella citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, appare necessario che il Governo assicuri che anche le risorse del citato piano gestionale, di cui si prevede l'utilizzo per un importo di complessivi 5,04 milioni di euro nell'arco temporale 2022-2026, risultano assegnate per le esigenze di cui al programma in esame.
  Infine, reputa necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse complessivamente previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Pag. 28

  La sottosegretaria Anna MACINA assicura che anche le risorse del piano gestionale n. 38 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa – di cui si prevede l'utilizzo per un importo di complessivi 5,04 milioni di euro nell'arco temporale 2022-2026 –, al pari di quelle del piano gestionale n. 1 del medesimo capitolo, risultano assegnate per le esigenze del programma in esame. Chiarisce, infine, che l'utilizzo delle risorse complessivamente previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato “Offshore Patrol Vessel – OPV” relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (Offshore Patrol Vessel – OPV) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 409);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 3,5 miliardi di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo di 2.263,04 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.236,69 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali nn. 1 e 38, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 1.236,69 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

    come risulta da una nota trasmessa dal Governo unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative al piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano “assegnate per le esigenze di cui al programma in esame”;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    anche le risorse del piano gestionale n. 38 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa – di cui si prevede l'utilizzo per un importo di complessivi 5,04 milioni di euro nell'arco temporale 2022-2026 – al pari di quelle del piano gestionale n. 1 del medesimo capitolo, risultano assegnate per le esigenze del programma in esame;

    l'utilizzo delle risorse complessivamente previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

Pag. 29

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato «Cacciamine di nuova generazione (CNG)», relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo «Cacciamine di nuova generazione (CNG)» e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 410.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 3 agosto 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato «Cacciamine di nuova generazione (CNG)», relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo «Cacciamine di nuova generazione (CNG)» e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 4 agosto 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tanto premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare la flotta di cacciamine classe «Lerici» e «Gaeta», al fine di salvaguardare le capacità operative di tale componente marittima dello strumento militare nazionale.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2037, comporterà un onere complessivo di 2,8 miliardi di euro. A tale ultimo riguardo, come precisato dalla scheda tecnica l'amministrazione competente «si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari» e, qualora, «in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza».Pag. 30
  Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 1.051 milioni di euro, mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare di 1.749 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piani gestionali nn. 1 e 27.
  In proposito, segnala che i citati piani gestionali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – recano, rispettivamente, uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per l'anno 2023 e di 236 milioni di euro per l'anno 2024 e uno stanziamento di circa 104 milioni di euro per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023 e 127 milioni di euro per l'anno 2024.
  La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2032, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il carattere prioritario del programma medesimo – la relativa copertura finanziaria potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Inoltre, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto risulta da una nota trasmessa unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative ai piani gestionali n. 1 e 27 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano «assegnate per le esigenze di cui al programma in esame».
  Tutto ciò considerato, rileva la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma in esame, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno comunque formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Infine, reputa necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicarePag. 31 precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La sottosegretaria Anna MACINA assicura che l'utilizzo delle risorse previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato “Cacciamine di nuova generazione (CNG)”, relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo “Cacciamine di nuova generazione (CNG)” e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 410);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la presumibile conclusione nel 2037, comporterà un onere complessivo stimato in 2,8 miliardi di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo di 1.051 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.749 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali nn. 1 e 27, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 1.749 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

    come risulta da una nota trasmessa dal Governo unitamente allo schema di decreto in esame a seguito del previo parere della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la copertura finanziaria indicata nel presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla realizzazione della prima fase del programma pluriennale in oggetto e ha assicurato che le risorse previste a copertura di quest'ultimo, relative ai piani gestionali nn. 1 e 27 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, risultano “assegnate per le esigenze di cui al programma in esame”;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'utilizzo delle risorse previste a copertura del programma in esame non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

Pag. 32

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La sottosegretaria Anna MACINA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.30.