CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2022
842.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
C. 3702 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2646), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Segnala che nell'esame in prima lettura è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge (il n. 85 del 2022, cosiddetto «Concessioni autostradali»). Fa presente che il citato decreto-Pag. 57legge viene dunque abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore.
  Evidenzia che i testi iniziali dei due decreti-legge sono corredati di relazione tecnica, a ciascuna delle quali è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
  Tanto premesso, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per l'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), evidenzia in particolare che, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 12-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai sensi del comma 12-sexies del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attingendo a quota parte del fondo medesimo assegnata allo Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (capitolo di spesa 1960 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).
  Assicura, inoltre, che le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime né di compromettere la realizzazione delle finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3702 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 68 del 2022, recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 12-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai sensi del comma 12-sexies del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attingendo a quota parte del fondo medesimo assegnata allo Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (capitolo di spesa 1960 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

    le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime né di compromettere la realizzazione delle finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 58

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   Ferro 4.01, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata la progettazione della strada statale 106 jonica nel tratto Crotone-Catanzaro, senza tuttavia prevedere la relativa copertura finanziaria;

   Silvestroni 7.5, che prevede che per l'anno 2022 i comuni riducano del 30 per cento le tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato per i veicoli di classe Euro 5 o superiori, senza prevedere alcuna copertura finanziaria degli oneri che si determinerebbero a carico dei bilanci dei comuni;

   Ferro 7.02, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche, con una dotazione di 480 milioni, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

   Ferro 8.1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili un Fondo di stabilizzazione del carburante, prevedendo la relativa dotazione anche per il biennio 2021-2022 e imputando i relativi oneri al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, incidendo in tal modo su un esercizio ormai trascorso;

   Spessotto 8.0100, che prevede che i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fino al 31 dicembre 2022, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano. La proposta emendativa dispone altresì l'esenzione per i soggetti produttori di armi dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano;

   Silvestroni 8.05, che è volta ad includere tra le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 17 del 2022 (rispettivamente credito d'imposta per imprese «energivore» e «gasivore»), anche le aziende di trasporto pubblico locale, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano;

   Silvestroni 9.01, che è volta ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione annuale di euro 25 milioni per gli anni dal 2022 al 2030 per incentivare gli interventi di mobilità sostenibile inseriti nei piani di spostamento casa lavoro e casa scuola, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

  In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

   Foti 1.01, che è volta a prevedere l'obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante attraverso la soppressione del riferimento alle soglie, attualmente previste come requisito minimo per la costituzione obbligatoria dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020. Al riguardo, poiché il comma 7 del citato articolo 6 prevede che i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto ad un compenso computato all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziariPag. 59 derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Foti 1.03, che è volta a prevedere che, nelle ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per le procedure finanziate con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, gli operatori economici da invitare alle procedure siano individuati sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare riguardo alle indagini di mercato ivi previste;

   Rampelli 2.01, che è volta a sospendere ogni disposizione di legge in materia di efficacia e affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive nelle more della presentazione della candidatura dell'attività dello stabilimento balneare a patrimonio immateriale riconosciuto e tutelato dall'UNESCO. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Varchi 4.02, che è volta a inserire il ponte sullo Stretto di Messina nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale, obbligando il Governo a riattivare le disposizioni concernenti tale opera per garantire tempi certi all'avvio dei lavori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Sodano 6.01, che prevede, tra l'altro, un finanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a favore dell'aeroporto civile di Agrigento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Sodano 6.02, che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore della società Ferrovie dello Stato italiane per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Agrigento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Rotelli 7.3, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblichi uno studio che valuti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione di politiche pubbliche di incentivazione di veicoli a propulsione elettrica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla medesima proposta emendativa;

   Rotelli 7.4, che proroga di 24 mesi i termini previsti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 in materia di rilascio di autorizzazioni temporanee alle imprese che utilizzano locali autorizzati all'esercizio dell'attività di revisione, di attestazione del possesso dei requisiti da parte degli operatori autorizzati e di decadenza delle citate autorizzazioni nel caso di mancato adeguamento ai requisiti previsti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziariPag. 60 derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Sodano 7.01, che è volta a finanziare la «Tangenziale di Agrigento» relativa alla SS115 e l'ammodernamento della strada «Mare-Monti», ricadenti nella provincia di Agrigento, provvedendo al relativo onere, pari a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla proposta emendativa, alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Rotelli 7.04, che prevede che il corrispettivo da versare per il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve essere determinabile sulla base di un importo annuale una tantum, a prescindere dalle dimensioni di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, a differenza di quanto previsto dall'attuale normativa, che prevede che il medesimo corrispettivo sia determinabile sulla base di un prezzo annuale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Silvestroni 7-bis.2, che prevede che, ai fini del ristoro del minore fatturato in relazione all'emergenza da Covid-19, ai concessionari autostradali si applichino le norme applicabili alla generalità delle aziende. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Lollobrigida 7-ter.1 e 7-quater.01, che sono volte ad esentare dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia quindi suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente;

   Silvestroni 7-ter.3, che prevede che al personale dell'ANAS assunto ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, lettera a), adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Silvestroni 7-quater.02, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2022 al fine di indennizzare i proprietari dei terreni attraversati o confinanti con il raccordo autostradale Chieti-Pescara per il mancato pagamento delle indennità espropriative e che provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che per l'anno 2022 reca una disponibilità di circa 4,8 miliardi di euro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia quindi suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente;

   Spessotto 7-sexies.0101, che, nel sopprimere il pubblico registro automobilistico, prevede che gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto,Pag. 61 il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, di motoveicoli o di rimorchi sono registrati, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nell'Archivio nazionale dei veicoli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla medesima proposta emendativa;

   Sodano 8.01, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in accordo con Trenitalia s.p.a., istituisca un biglietto unico del valore di 9 euro per accedere ed usufruire di tutti i treni regionali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Foti 8.02, che prevede per l'anno 2022 un credito d'imposta, nel limite di spesa di 7 milioni di euro, per l'acquisto di carburante commerciale in favore delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per l'anno 2022;

   Foti 8.03, che prevede per l'anno 2022 che le imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus possono usufruire dell'accisa agevolata sull'acquisto del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995. Al relativo onere, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità dell'onere e alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Silvestroni 8.04, che è volta ad istituire nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la promozione dell'idrogeno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di finanziare progetti nel settore dell'idrogeno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
   Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Silvestroni 9.1, che è volta a disciplinare le modalità di corresponsione del contributo riconosciuto a favore delle imprese del settore ferroviario dall'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022. Nello specifico si prevede che il citato contributo debba essere erogato a titolo di acconto per ogni quadrimestre dell'anno di effettuazione dei trasporti e a titolo di saldo entro il 30 aprile dell'anno successivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Silvestroni 9.2, che è volta a prevedere l'immissione, a domanda, con il grado di tenente di vascello, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, degli ufficiali di complemento in ferma o in servizio di prima nomina nonché degli ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, in servizio al 1 gennaio 2007, che risultino vincitori di concorso di rafferma, e che non siano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento al concorso bandito dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007. A tal fine viene autorizzata la spesa di 48.570 euro per l'anno 2022 e di 117.263 annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello Pag. 62stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura a decorrere dall'anno 2022;

   Silvestroni 9.04, che elimina il limite temporale di vigenza della disposizione, attualmente fissato al 31 dicembre 2024, che prevede che nei confronti delle regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale non si applicano le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi per il trasporto pubblico locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Silvestroni 12.02, che è volta a consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché a garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci, di cui all'articolo articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;

   Silvestroni 12-quater.100, che, nel modificare l'articolo 12-quater, che prevede un incremento pari a 15 milioni dell'autorizzazione di spesa per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali danneggiati dalla pandemia a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, dispone un incremento di 50 milioni di euro del citato Fondo disponendo a copertura dei maggiori oneri una corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;

   Silvestroni 12-quater.101, che, nel modificare l'articolo 12-quater, che prevede un incremento pari a 15 milioni dell'autorizzazione di spesa per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali danneggiati dalla pandemia a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, dispone un incremento di pari ammontare del citato Fondo disponendo a copertura dei maggiori oneri una corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative indicate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7-bis.2, 7-ter.1, 7-ter.3, 8.1, 9.1, 9.2, 12-quater.100 e 12-quater.101, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03, 2.01, 4.01, 4.02, 6.01, 6.02, 7.01, 7.02, 7.04, 7-quater.01, 7-quater.02, 7-sexies.0101, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.0100, 9.01, 9.04 e 12.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

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  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2021) e che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 2, lettere b) e d), concernente la delega in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni sulle modifiche introdotte alla lettera d) del comma 2 tenuto conto del loro carattere ordinamentale né sulle modificazioni introdotte alla lettera b) del medesimo comma tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del testo in esame e dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Tali norme risultano applicabili in sede di esercizio della delega in esame e prevedono meccanismi volti a compensare eventuali oneri che dovessero emergere in sede di esercizio della delega, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che i decreti da cui derivino maggiori oneri possano essere emanati soltanto dopo l'entrata in vigore i provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11, comma 3, rileva che la citata disposizione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022 – anziché dal 2021 come previsto dal testo approvato dalla Camera –, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, rechi le occorrenti risorse senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, pur considerando che alcuni dei principi di delega appaiono potenzialmente in grado di determinare effetti finanziari, come, ad esempio, quello di cui al comma 1, lettera b), che prevede che l'autorità nazionale individuata quale soggetto competente per sorvegliare l'attuazione delle misure previste dal regolamento svolga anche funzioni di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi del medesimo regolamento, non ha osservazioni da formulare considerato quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame ed il conseguente rinvio della verifica dei profili di quantificazione al momento dell'esercizio della delega in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 15 prevede che dall'attuazione del medesimo articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessatePag. 64 provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della predetta delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 17, comma 2, lettere d), g) e h), recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica relativa al testo iniziale e non formula osservazioni considerato il rinvio della valutazione dei profili di onerosità all'esame dei provvedimenti attuativi della delega in questione. Tanto premesso, evidenzia comunque che alcuni principi e criteri direttivi introdotti con la modifica in esame appaiono potenzialmente idonei a determinare effetti onerosi, quale ad esempio il principio di cui alla lettera h), che prevede, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate o cedute nell'ambito dell'attività zooiatrica: tale previsione presuppone la realizzazione, la tenuta e la manutenzione di una banca dati o l'implementazione di una già esistente. Sul punto sarebbe dunque utile, a suo avviso, acquisire maggiori informazioni.
  Con riferimento all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in merito ai profili di copertura finanziaria rileva che agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, si provvede, al pari di quelli derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nei restanti articoli del provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, ossia mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, segnala che tale copertura è stata estesa all'articolo 18 nel corso dell'esame del provvedimento al Senato giacché la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, avendo evidenziato profili di potenziale onerosità in ordine al criterio direttivo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 (ex articolo 17) ha richiesto, con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione della clausola di neutralità finanziaria che corredava il medesimo articolo nel testo licenziato dalla Camera nonché la conseguente inclusione anche dell'articolo 18 nell'ambito della clausola generale di copertura degli eventuali oneri mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame. Tutto ciò considerato ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 rechi le risorse necessarie per provvedere anche agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 18 senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21 e dell'Allegato A, punto 8, recanti princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, pur considerando che alcuni dei princìpi di delega potrebbero determinare oneri, non formula osservazioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del testo in esame e dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dianzi descritto. Rileva come tali norme risultino applicabili in sede di esercizio della delega in esame e prevedano meccanismi volti a compensare eventuali oneri che dovessero emergere in sede di esercizio della delega. In proposito, ricorda che i decreti legislativi da cui discendano nuovi oneri potranno essere emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativiPag. 65 che stanziano le necessarie risorse finanziarie.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), evidenzia in particolare che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca le risorse necessarie per provvedere anche agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonché agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca le risorse necessarie per provvedere anche agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonché agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 2 agosto 2022.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.
C. 3675 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
C. 3676-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 11.35.