CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 29 luglio 2022
841.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Venerdì 29 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente della VIII Commissione Rossella MURONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dalila Nesci.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL n. 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
C. 3702 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Rossella MURONI, presidente, ricorda quindi che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea della Camera di lunedì 1° agosto.
  Preso atto dei limitati tempi a disposizione, nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 27 luglio è stato convenuto di svolgerne l'esame in data odierna con le seguenti modalità: il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 11.30 e le relative votazioni avranno luogo a partire dalle ore 12.30. È stato altresì prefigurato che il mandato ai relatori avvenga entro le ore 15.30.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo da remoto sull'ordine dei lavori, lamenta come il termine per la presentazione degli emendamenti risulti largamente insufficiente, posto che il testo del provvedimento è stato trasmesso ai commissari da appena 45 minuti. Preannunzia che l'impossibilità di presentare emendamenti in Commissione si tradurrà, da parte della sua forza politica, Pag. 4nella presentazione di copiosi emendamenti in Aula.

  Rossella MURONI, presidente, riconosce la ragionevolezza di quanto appena dichiarato dal collega Foti. Chiede dunque all'onorevole Foti se il suo intervento si traduca in una richiesta di proroga del termine per la presentazione degli emendamenti che, sempre tenendo conto della ristrettezza dei tempi disponibili, non potrebbe comunque essere superiore a 30 minuti.

  Tommaso FOTI (FDI) risponde che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modifiche importanti, e che dunque l'ipotizzata dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti non sarebbe comunque sufficiente. La sua intenzione, afferma, era semmai quella di chiarire la posizione della propria forza politica, riservandosi di sviluppare un dibattito più ampio in Aula.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, intervenendo da remoto, riferisce sui contenuti del provvedimento di prevalente competenza della VIII Commissione, ovvero gli articoli 1, 2, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 9 comma 7, 10 e 12, nonché alcune disposizioni introdotte al Senato agli articoli 4, 6 e 7.
  L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025.
  Con riguardo agli interventi indicati nel programma dettagliato, il comma 1 dispone che le procedure di VIA siano svolte nei tempi e secondo le modalità della procedura accelerata prevista per i progetti PNRR-PNIEC. Pertanto la valutazione ambientale di tali progetti è affidata alla speciale «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e sono previste modalità semplificate e termini ridotti: trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione allegata all'istanza. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del MiTE adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro venti giorni.
  Il comma 2 dispone altresì la riduzione da 60 a 45 giorni del termine relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previsto per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete (art. 25 del codice dei contratti pubblici).
  Il comma 3, lettera a) integra l'attuale normativa sulla costituzione e le funzioni della società «Giubileo 2025» (comma 427 della legge di bilancio 2022). In particolare, si dispone che la società Giubileo 2025 può sottoscrivere convenzioni con ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza per l'affidamento degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato. Inoltre, per gli affidamenti sotto soglia, ANAS può effettuare la selezione degli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'art. 54 del Codice dei contratti pubblici. Ancora, la società Giubileo 2025 è autorizzata a riconoscere ad ANAS S.p.A. i relativi corrispettivi a valere sulle risorse della legge di bilancio 20221 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade.
  La lettera 0a) del comma 3, introdotta dal Senato, integra le disposizioni del comma 420, secondo periodo, della legge 234/2021, al fine di disciplinare l'erogazione delle risorse in esso previste.
  Il medesimo comma 3 inserisce, nel testo della legge di bilancio 2022, il comma 427-bis in base al quale, agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 si applicano le semplificazioni previste dall'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC. Si dispone altresì che la conferenza di servizi preliminare sul progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche fissi il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle Pag. 5opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
  Con una modifica apportata al Senato si precisa che il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423 della medesima legge di bilancio.
  Il comma 4 autorizza Roma Capitale e la Città metropolitana a sottoscrivere, entro centoventi giorni apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché degli interventi per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento. Anche per tali interventi, ove siano «sotto-soglia» ANAS può utilizzare le forme di selezione degli operatori già descritte al comma 2 e riceve le remunerazioni a valere sulle risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale con il decreto di cui all'art. 1, comma 406, della legge di bilancio per il 2022 nonché sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale finalità.
  Il comma 5 disciplina le modalità di remunerazione dell'ANAS.
  Il comma 6 stabilisce infine che le risorse relative agli interventi di competenza della Città metropolitana possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana.
  L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento ministeriale per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe (comma 1) e dispone incentivi economici a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nel MIMS, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza (commi 2 e 3).
  L'intervento in esame è volto a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio.
  Con riguardo all'articolo 4, si segnala che al Senato sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1-quater che disciplinano la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, nonché l'approvazione, da parte dell'Autorità per la Laguna, del nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia, da aggiornare ogni sei anni. Sono altresì disciplinati i contenuti e le finalità di tale nuovo piano e viene stabilito che, nelle more dell'operatività dell'Autorità per la Laguna, lo stesso è approvato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto-Trentino Alto-Adige-Friuli Venezia-Giulia.
  Inoltre è stato inserito il comma 4-bis inerente ai criteri di determinazione del compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l. In estrema sintesi, si prevede che, nella determinazione del compenso in questione, si debba fare specifico riferimento ai criteri contenuti nell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 primo periodo, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015 e quindi esclude l'applicazione dei criteri non espressamente richiamati: il compenso supplementare dovuto all'amministratore giudiziario che assiste il giudice per la verifica dei crediti (art. 3, comma 3); gli ulteriori compensi dovuti all'amministratore giudiziario pari al 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontarePag. 6 dei ricavi lordi conseguiti (comma 4); maggiorazioni del compenso per talune tipologie di gestione, nel caso di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in più categorie, in relazione alla complessità della gestione stessa (comma 6, secondo periodo).
  L'articolo 6, comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede, al fine di conseguire celermente gli obiettivi previsti dalla missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica del PNRR, l'inserimento nell'elenco dei siti che costituiscono aree idonee l'installazione di impianti a fonti rinnovabili dei siti e degli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.
  Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR, agli aeroporti di Firenze e Salerno e al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna.
  All'articolo 7, il comma 4-bis, introdotto dal Senato, prevede l'assegnazione di un finanziamento, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2022, al Commissario liquidatore delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a. (ADL), Autostrade del Molise s.p.a. (ADM), Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (CAL), Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a. (CAP).
  Il comma 4-sexies introdotto dal Senato, prevede – al fine di completare l'asse viario di collegamento tra la via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel comune di Pietrasanta in Provincia di Lucca – l'assegnazione a detto Comune, nell'anno 2022, di un contributo di 500.000 euro per l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per il conferimento di incarichi.
  Il comma 4-octies, introdotto dal Senato, prevede un finanziamento finalizzato ad accelerare gli interventi di manutenzione necessari a garantire la viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la Toscana e l'Emilia Romagna, ad assicurare una alternativa alla E 45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, a superare la situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3-bis «Tiberina» sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana. Per tali finalità si dispone quindi l'assegnazione ai gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto del MIMS per la definizione del riparto delle risorse e delle modalità di revoca delle stesse.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture stradali con particolare riguardo ad alcuni profili della disciplina della revoca delle concessioni autostradali.
  In particolare il comma 1 prevede che nel caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, l'importo dell'indennizzo venga determinato a seguito di una appropriata verifica delle voci di bilancio mediante l'esecuzione di una asseverazione da parte di una primaria società di revisione.
  In base a quanto previsto dal comma 2, il concedente è autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1, l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato da Anas S.p.A. a titolo di prezzo di concessione nei confronti del concessionario.
  Il comma 3 istituisce un apposito fondo per le finalità di cui al comma 1 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pari a 500 milioni.
  Il comma 4, infine, prevede alcune disposizioni al fine di consentire la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali. In particolare il comma in questione prevede la proroga di ulteriori due anni delle dichiarazioni di pubblica utilità relative ad una serie di interventi di infrastrutture stradali presenti nella regione Lazio. Si tratta, in particolare, del completamento del collegamento intermodale Roma-Latina Pag. 7e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.
  L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate a garantire – a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25 – la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.
  Il comma 1 prevede che la convenzione unica del 18 novembre 2009 per la gestione in concessione della rete autostradale in questione è risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei parchi S.p.A., sulla base delle motivazioni contenute nel decreto della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, adottato in data 7 luglio 2022. Al contempo il comma in esame prevede che il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è reso immediatamente e definitivamente efficace.
  A tale proposito si segnala che il TAR del Lazio ha recentemente accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento amministrativo sopra citato, con cui era stata disposta la revoca della concessione. La richiesta di sospensiva era stata presentata dalla Società Strada dei Parchi Spa.
  Il comma 2 prevede che, in considerazione della retrocessione al MIMS della rete autostradale e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione della suddetta rete, Anas S.p.A. assume la gestione delle sopramenzionate autostrade.
  Il comma 3 reca disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività indicate con particolare riguardo alla manutenzione ordinaria e agli interventi di ripristino e messa in sicurezza antisismica delle tratte autostradali in questione.
  Il comma 4 stabilisce che la società Strada dei Parchi S.p.A. provvede a mettere immediatamente a disposizione di Anas S.p.A. tutta la documentazione anche tecnica relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e i programmi di manutenzione in corso di esecuzione, il personale, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili e i beni materiali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'autostrada A24 e A25.
  Il comma 5 prevede che nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 4 possa essere nominato un commissario ad acta.
  Il comma 6 prevede, al fine di assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25 che le prestazioni previste dai contratti stipulati da Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione delle suddette autostrade debbono essere integralmente eseguite nei confronti di Anas S.p.A.
  Per quanto attiene, invece, alla definizione delle tariffe da pedaggio, il comma 6-bis istituisce un apposito Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Il comma 7 prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provveda, entro il 31 dicembre del 2022, ad effettuare delle ispezioni finalizzate a verificare le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura dell'autostrada A24 e A25, informando il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Il comma 8 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dei commi precedenti mentre il comma 9 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga individuato l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere a seguito della risoluzione della concessione previa asseverazione da eseguirsi da parte di una primaria società di revisione e tenuto conto delle risultanze dell'attività ispettive che verranno svolte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno Pag. 8causato a seguito degli inadempimenti da parte della società Strada dei Parchi S.p.A. agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.
  Il comma 10 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a trattenere sull'eventuale indennizzo una somma corrispondente all'importo delle rate di corrispettivo di cui alla Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei parchi S.p.A. ad Anas alla data entrata in vigore del presente decreto.
  Da ultimo il comma 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti.
  L'articolo 7-quater indica le coperture per le operazioni disposte dagli articoli precedenti.
  L'articolo 9, comma 7, stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro. Nel corso dell'esame presso il Senato, il comma 7 è stato integrato al fine di introdurre una specifica disciplina inerente agli interventi di piccola manutenzione e di adeguamento alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme sulla prevenzione degli incendi, curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili.
  Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, interviene sull'applicabilità di talune disposizioni relative alle spese strumentali nell'ambito della progettazione in materia di lavori pubblici.
  Il comma 7-ter, anch'esso introdotto dal Senato, reca una disciplina concernente la possibilità di entrare in possesso anticipato anche di porzioni di immobili da parte di Amministrazioni statali che abbiano stipulato contratti di locazione passiva.
  L'articolo 10 reca alcune disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di rilevante impatto, con particolare riguardo ai progetti del PNRR. L'articolo in questione, inoltre, reca delle ulteriori norme per assicurare la funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
  Il comma 1 modifica le norme – recate nel decreto-legge n. 77 del 2021 –, n. 77 recanti, rispettivamente, semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e modifiche alla disciplina del dibattito pubblico. In particolare, la lettera a) precisa che la procedura di VIA si applica per tutti gli interventi di cui all'Allegato IV dell'articolo 44 del citato decreto n. 77, indipendentemente alla relativa fonte di finanziamento e che, in relazione agli interventi di cui al medesimo Allegato IV, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario, si applica, altresì, la riduzione dei termini procedurali.
  La lettera b) chiarisce che nell'ambito della Conferenza di servizi si debba tenere conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti. La lettera c) reca norme di mero coordinamento normativo.
  Il comma 2 esclude per gli anni 2022 e 2023 l'applicazione del versamento del contributo obbligatorio previsto in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato), di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale esclusione viene collegata agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
  Il comma 3 stabilisce che l'esonero dal versamento del contributo si applichi, esclusivamente, ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame. Al contempo, si precisa che non si procede al rimborso delle somme già versate, alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
  Il comma 4 autorizza la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 (spesa rapportata a 6 mesi) e di euro 300.000 per l'anno 2023. per il finanziamento delle attività della Pag. 9Commissione nazionale per il dibattito pubblico.
  Il comma 5 reca la copertura finanziaria di quanto previsto dai commi precedenti.
  I commi da 5-bis a 5-sexies, introdotti dal Senato, prevedono l'avvio di un Programma sperimentale denominato «Dateci spazio» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi, per favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città nonché il miglioramento dell'accessibilità, della sicurezza e di rifunzionalizzazione di spazi pubblici, con l'istituzione a tal fine, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 12, modificato dal Senato, autorizza la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di consentire il corretto funzionamento delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. La disposizione modifica, inoltre, alcune disposizioni del Codice dell'ambiente al fine di precisare che i compensi dei membri delle citate Commissioni spettano non a seguito dell'adozione del provvedimento finale di VIA (come previsto dal testo vigente) ma dell'adozione del parere finale da parte delle Commissioni medesime.
  I commi da 1-bis a 1-quinquies autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2022-2023, a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale da inquadrare nell'Area III, F1, da impiegare presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le Ragionerie territoriali dello Stato, anche al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR.
  Il comma 1-sexies interviene, inoltre, sulla disciplina della cessazione dei comandi o distacchi del personale non dirigenziale, nonché sulle procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del predetto personale.
  I commi da 1-septies e 1-novies disciplinano rispettivamente le modalità di impiego e la copertura degli oneri legati alle assunzioni dei commi precedenti.

  Tommaso FOTI (FDI) chiede che la relazione del collega Morassut sia trasmessa ai commissari che partecipano da remoto alla seduta.

  Rossella MURONI, presidente, accogliendo la richiesta, rileva che essa è comunque già pubblicata sulla piattaforma GeoCom.

  Bernardo MARINO (IV), relatore per la IX Commissione, riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 del 2022, il quale – in qualche misura – si pone in continuità con il decreto-legge che le Commissioni hanno esaminato circa un anno fa, il n. 121 del 2021, che infatti interessava materie consimili (e talora identiche), a partire da un corposo pacchetto di modifiche del codice della strada. Nel complesso si tratta di un provvedimento dal contenuto estremamente variegato, che – peraltro – durante la lettura in Senato ha subito ulteriori modifiche e aggiunte che gli danno un connotato che potremmo definire omnibus.
  Qui si attiene alle parti di competenza della IX Commissione e userà la sintesi che le circostanze richiedono, rinviando per il resto al dossier del Servizio Studi.
  Cominciando con l'art. 3, esso – nei commi da 1 a 4 – istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione degli interventi.
  L'articolo 3, comma 5 apporta alcune modifiche puntuali alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 475 e 476) che istituiscono due fondi per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'Arma dei Carabinieri e nello stato Pag. 10di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di Finanza.
  L'articolo 3, comma 5-bis, introdotto al Senato, dispone che con decreto del MIMS si provveda ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni di carattere tecnico dettate dall'Organizzazione marittima internazionale – IMO.
  L'articolo 3-bis, introdotto anch'esso al Senato, istituisce a sua volta nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2022 e 2023, per favorire la transizione ecologica del settore della nautica da diporto, mediante l'erogazione di incentivi finalizzati all'acquisto di motori elettrici con contestuale rottamazione dei motori alimentati da carburanti fossili.
  L'articolo 4, commi da 1 a 3, da un lato, autorizza il Commissario straordinario a realizzare un ulteriore punto di attracco nella laguna di Venezia al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica per il 2022; dall'altro, reca un'autorizzazione di spesa in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento delle banchine dei porti di Monfalcone e Trieste.
  L'articolo 4, comma 4, prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata «Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque». Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità. Prevede altresì che alla nomina del Presidente dell'Autorità si proceda d'intesa con il Sindaco della Città metropolitana di Venezia e che lo statuto sia adottato dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della Regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia.
  Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato inserito un comma 4-bis concernente i criteri di determinazione del compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale.
  Il comma 5 inserisce tra i compiti del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia l'eventuale rimodulazione delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi pianificati.
  L'articolo 4-bis reca disposizioni fiscali inerenti alle attività delle Autorità di sistema portuale, chiarendo, fra l'altro, che le stesse sono soggetti passivi IRES.
  L'articolo 5 reca alcune disposizioni urgenti volte ad assicurare la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.
  L'articolo 6 – a sua volta – reca misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di sviluppo aeroportuale, riducendo i termini di alcune fasi delle procedure relative ad opere contenute nei predetti piani.
  L'intervento normativo nasce – come si legge nel preambolo del decreto-legge – dalla ritenuta necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte al rilancio del settore dei trasporti aerei, oltre che terrestri e marittimi, ed è espressamente finalizzato a: accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT); aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti; incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali italiani.
  Il comma 3-bis, inserito dal Senato, novella l'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica. La novella aggiunge una nuova fattispecie all'elenco di siti che costituiscono aree idonee l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo la previsione dei siti e degli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017.
  Restano ferme le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  L'articolo 6-bis novella il decreto-legge c.d. Semplificazioni 2020 per consentire sinergie interne al gruppo FS, in particolare, in favore dell'ANAS, anche mediante Pag. 11forme di committenza unica e deroghe al codice degli appalti.
  L'articolo 7, profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato, apporta una nutrita serie di modifiche al Codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (comma 1). In relazione ad esse, per esigenze di brevità rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Inoltre, esso rimette ad un decreto del MIMS la disciplina delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato (comma 2).
  Esso modifica anche il decreto-legge n. 162 del 2019, portando da 12 a 24 la proroga della sperimentazione sui mezzi di micromobilità elettrica (comma 3) e ha come scopo di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti; favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile; nonché incrementare la sicurezza della circolazione stradale.
  Si tratta delle medesime considerazioni che – come si legge nel preambolo – hanno portato all'emanazione del decreto-legge in commento, e precisamente la ritenuta necessità di rilanciare il settore dei trasporti (anche) terrestri, «con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione».
  I commi da 4-ter a 4-quinquies dell'art. 7 (che saranno rinumerati), inseriti dal Senato, prevedono che il MIMS revochi – previa assegnazione di un termine – l'omologazione dei motori euro 5 e euro 6 ove sia accertata la manipolazione dei dispositivi di riduzione delle emissioni.
  L'articolo 7-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina, ai commi 1-5, gli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati alla commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6000 km. Il comma 6 differisce dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 i termini di scadenza per la conferma delle prenotazioni on line dei contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (c.d. ecobonus).
  L'articolo 7-sexies, introdotto al Senato dopo l'art. 7, proroga la sospensione dell'obbligo di cofinanziamento delle regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale nell'acquisto dei mezzi per il TPL.
  L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità.
  A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio sul TPL; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; è disposta la trasmissione all'Osservatorio dei dati dell'attività manutentiva programmata; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali.
  Il comma 12-bis dell'articolo 8 – inserito nel corso dell'esame in prima lettura – innova la disciplina del mobility manager scolastico, recata dall'art. 5, comma 6, della legge n. 221 del 2015.
  Il comma 12-ter (anch'esso inserito nel corso dell'esame in prima lettura) reca una disposizione consequenziale alla istituzione della figura del mobility manager scolastico.
  I commi 12-quater e 12-septies dell'art. 8 – introdotti al Senato – assegnano, rispettivamente, 8 milioni di euro per il 2022 al soggetto gestore dei collegamenti marittimi con le isole minori siciliane e 5 milioni di euro annui dal 2022 per la linea metropolitana di Catania (opera già commissariata ai sensi del decreto-legge Sblocca cantieri).
  L'articolo 9 contiene una serie di interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.Pag. 12
  L'articolo in questione, inoltre, reca ulteriori disposizioni in materia di prove per l'idoneità della guida, alcune modifiche al codice della nautica da diporto, nonché l'inclusione del Porto di Termoli tra i porti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.
  I commi 8 e 8-bis dell'articolo 9 modificano l'articolo 121 del codice della strada relativo all'esame di idoneità alla guida.
  In particolare si segnala la modifica di cui alla lettera a), finalizzata a prevedere che gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale sono effettuati, sempre a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e non più esclusivamente dai dipendenti dell'ex Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
  Inoltre, sono considerati validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, di cui al comma 3 del sopracitato articolo 121, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anteriormente alla data del 16 giugno 2022.
  Il comma 10-bis – introdotto al Senato – novella il decreto legislativo n. 178 del 2009, concernente la riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), al fine di ampliare l'offerta formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in particolare prevedendo che essa possa erogare Corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream, nonché emanare – previo accreditamento – corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione.
  L'articolo 11, comma 1 reca disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto.
  L'articolo 11, comma 1, lett. b) proroga al 30 settembre 2022 il termine – scaduto il 15 giugno e già precedentemente esteso –, entro il quale è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori di determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
  L'articolo 11, comma 2, prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione nelle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applichi l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.
  L'articolo 12-bis reca norme in materia di accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a interventi finanziati con risorse del PNRR; l'articolo 12-ter, introdotto al Senato, dispone che del comitato di monitoraggio ai fini dell'uso dei poteri speciali nel settore dei servizi di comunicazione elettronica con tecnologia 5G facciano parte anche uno o più rappresentanti del Ministero dell'Interno; l'articolo 12-quater prevede misure economiche per le istituzioni culturali e l'articolo 12-quinquies pone una clausola di salvaguardia relativa alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

  La sottosegretaria Dalila NESCI si riserva di intervenire nel seguito dell'esame.

  Ketty FOGLIANI (LEGA), intervenendo in proposito dell'articolo 4, ricorda come il gruppo della Lega si sia fatto promotore al Senato della disposizione che attribuisce al commissario straordinario la facoltà di procedere a lavori urgenti per la salvaguardia di Venezia, specialmente in materia di attracchi, anche nelle more dell'approvazione del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia. Si tratta, afferma, di un risultato importante, che è sua intenzione sottolineare pubblicamente.

  Mauro ROTELLI (FDI) non intende intervenire in sede di discussione generale, per non esaurire i limitati tempi disponibili, riservandosi di intervenire più approfonditamente in sede di discussione degli emendamenti.

  Tommaso FOTI (FDI), intervenendo in proposito dell'articolo 7-ter, lamenta come sia grave che gli organi costituzionali, compresiPag. 13 Camera e Senato, legiferino su una materia delicata quale la convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l'ANAS S.p.a. e la Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, che è in questa fase oggetto di attenzione della magistratura amministrativa. Ricorda infatti che sono già intervenute, dopo l'emanazione del decreto-legge, due ordinanze del TAR del Lazio, una delle quali di appena ieri. Sottolinea inoltre come tutto ciò avvenga tramite uno strumento di urgenza quale il decreto-legge.
  Ricorda come il TAR del Lazio abbia già previsto di pronunciare la decisione nel merito per il mese di settembre. Si chiede se sia realmente necessario e urgente un intervento del legislatore che dispiegherà i propri effetti dalla metà di agosto, quando è molto probabile che intervenga una sentenza del giudice amministrativo, già prevista per settembre? Ciò, aggiunge, col rischio che la disposizione introdotta possa essere impugnata per incostituzionalità appunto nel corso del giudizio, esponendo il Parlamento a quella che definisce una figura barbina.
  Chiede dunque agli uffici di mettere il testo delle due ordinanze del TAR del Lazio nella disponibilità dei commissari. Afferma di ritenere che un intervento legislativo del genere potrebbe produrre anche un danno erariale importante.

  Rossella MURONI, presidente, assicura che gli uffici si adopereranno nel senso indicato dal collega Foti.
  Annuncia che, per un problema tecnico nelle modalità di acquisizione degli emendamenti in formato elettronico, il termine per la presentazione degli emendamenti è posticipato alle ore 12.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista alle ore 12.30.

  La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 29 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente della VIII Commissione Rossella MURONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dalila Nesci.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL n. 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
C. 3702 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Rossella MURONI, presidente, dà conto delle sostituzioni pervenute.
  Avverte che sono state presentate 48 proposte emendative al provvedimento (vedi allegato).
  Ricorda preliminarmente che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge all'esame. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone anche a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica. In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che Pag. 14«l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.». Per costante giurisprudenza costituzionale, «la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. Per i decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira» (sentenza n. 30 del 2021; nello stesso senso cfr. sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 169 del 2017, n. 154 del 2015, n. 145 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014).
  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative: Foti 1.01, 1.02 e 1.03, in quanto volte ad introdurre modifiche ordinamentali al codice degli appalti; Rampelli 2.01, che reca disposizioni sulla tutela degli arenili; Varchi 4.02, che reca disposizioni sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina; Sodano 6.01, che reca disposizioni sulla realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento; Ferro 7.02, limitatamente al comma 2 riferito alla realizzazione della metropolitana Sibari-Crotone; Silvestroni 8.04, che reca disposizioni sullo sviluppo della catena di approvvigionamento dell'idrogeno; Ferro 8.1, Foti 8.03 e 8.02, che riguardano rispettivamente il fondo di stabilizzazione del carburante e le accise sul gasolio commerciale; Silvestroni 9.2, che reca disposizioni sullo scorrimento di una graduatoria assunzionale; Silvestroni 9.02 e 12.03, che recano disposizioni in materia delle comunità energetiche; Foti 12.04 e 12.05, che modificano la normativa in materia di strumenti urbanistici; Silvestroni 12-bis.1, che reca una modifica ordinamentale sulla disciplina del procedimento amministrativo relativo al silenzio assenso.
  Annunzia che, se non vi sono obiezioni, la presidenza non fisserà un termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati.

  Bernardo MARINO (IV), relatore per la IX Commissione, anche a nome del collega Morassut, relatore per l'VIII Commissione, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

  La sottosegretaria Dalila NESCI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

  Paolo GIULIODORI (MISTO-A) dichiara di voler sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Sodano 6.02, 7.01 e 8.01.

  Mauro ROTELLI (FDI) dichiara di ritirare il proprio emendamento Rotelli 7.3.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ferro 4.01, Sodano 6.02, gli emendamenti Silvestroni 7.1, Rotelli 7.2 e 7.4, Silvestroni 7.5, nonché gli articoli aggiuntivi Sodano 7.01, Ferro 7.02, limitatamente alla parte ammissibile, e Silvestroni 7.03.

  Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 7.04, fa presente che Autostrade per l'Italia sta imponendo un tariffario annuale ai soggetti che vogliano ottenere autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa. Si tratta di un comportamento opaco da parte di tale società che la proposta emendativa è tesa a scongiurare, prevedendo semmai il pagamento di un una tantum annuale, indipendentemente dalle dimensioni dell'insegna pubblicitaria.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Rotelli 7.04, gli emendamenti Silvestroni 7-bis.1 e 7-bis.2, Lollobrigida 7-ter.1, Silvestroni 7-ter.3, 7-ter.2 e 7-ter.4, gli articoli aggiuntivi 7-quater.01, Silvestroni 7-quater.02, l'emendamento Silvestroni 8.2, gli articoli aggiuntivi Sodano 8.01 e Silvestroni 8.05, l'emendamento Silvestroni 9.1, gli articoli aggiuntivi Silvestroni 9.01, Rotelli 9.03, Silvestroni 9.04 e 9.05.

Pag. 15

  Paolo GIULIODORI (MISTO-A) illustra il contenuto della proposta emendativa 11.1, spiegando che essa è rivolta ad eliminare l'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici. Si tratta di una delle tante schizofrenie del Governo Draghi: quella per la quale negli stadi e nei concerti vi sono continui assembramenti, mentre non così è sui trasporti pubblici. L'obiettivo è palesemente quello di mantenere un clima di paura nella popolazione, cosa che non ha eguali negli altri Paesi. È una previsione scientificamente senza senso, che avvicinerà l'Italia ad un regime autoritario. Non vi sono studi scientifici che dimostrino l'utilità della mascherina, solo una serie di pubblicazioni dal contenuto piuttosto fumoso. Sollecita infine la Lega, onde far intravedere quale sarà l'orientamento della prossima legislatura, ad appoggiare l'emendamento.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliodori 11.1.

  Paolo GIULIODORI (MISTO-A) chiede di effettuare la verifica del numero legale.

  Rossella MURONI, presidente, fa presente che il Regolamento prescrive che per richiedere la verifica del numero legale occorrono quattro commissari. La richiesta risulta appoggiata dai soli deputati Rotelli e Silvestroni e non è pertanto procedibile.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 11.2.

  Mauro ROTELLI (FDI) ritira l'emendamento Silvestroni 12.1.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Silvestroni 12.01 e 12.02.

  Rossella MURONI, presidente, avverte che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno comunicato per le vie brevi che non renderanno il parere, ad eccezione della I Affari Costituzionali il cui parere è stato reso in data odierna.

  La Commissione V Bilancio e il Comitato per la legislazione renderanno il prescritto parere direttamente all'Assemblea,

  Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, ribadisce quanto già dichiarato dal collega Foti, vale a dire che ad avviso del gruppo Fratelli d'Italia i tempi di discussione del provvedimento nelle Commissioni sono stati troppo ristretti e che dunque Fratelli d'Italia si riserva di approfondire la discussione in Aula.

  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Rossella MURONI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei diciotto per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.20.