CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2022
839.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.
C. 3675 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, rammenta che la Commissione prosegue l'esame, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge C. 3675 Governo, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021».
  In qualità di relatore, illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di Pag. 47legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2021 e nomina il presidente, onorevole Perantoni, relatore per la II Commissione presso la V Commissione.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
C. 3676 Governo.
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.
Tabella n. 5 stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022.
Tabella n. 10 stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2022.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, rammenta che la Commissione prosegue l'esame, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge C. 3676 Governo, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022», con particolare riferimento: allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022 (Tabella n. 5), allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022 (Tabella n. 8) (limitatamente alle parti di competenza) e allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2022 (Tabella 10) (limitatamente alle parti di competenza).
  Ricorda che per le vie brevi tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine di presentazione degli emendamenti.
  In qualità di relatore, illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022, con riferimento: allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza); allo stato di previsione del Ministero della Giustizia (Tabella n. 5); allo stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tabella n. 8) (limitatamente alle parti di competenza) e allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) (limitatamente alle parti di competenza), presentata dal relatore e nomina il presidente, onorevole Perantoni, relatore per la II Commissione presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», per le parti di competenza. Ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea; potrannoPag. 48 essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione.
  Ricorda tuttavia che, per le vie brevi, tutti i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di proposte emendative alle parti di competenza del disegno di legge in esame.

  Michele BORDO (PD), relatore, sottolinea che il provvedimento, che a seguito delle modifiche apportate dal Senato consta di 21 articoli, reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
  Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnala: l'introduzione di due nuovi articoli: l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, e l'articolo 21, recante princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; la soppressione dell'ex articolo 20 del testo approvato in prima lettura dalla Camera – relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – disposta in virtù del recepimento della medesima direttiva in altro provvedimento normativo nelle more intervenuto; la medesima direttiva è stata conseguentemente espunta anche dall'Allegato A del disegno di legge.
  Infine, precisa che nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto l'inserimento nel citato Allegato A di ulteriori cinque direttive, ovvero: la summenzionata direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e, infine, infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
  Rileva che il Senato ha apportato inoltre limitate modifiche al testo degli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18 e 19.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del disegno di legge, fa presente di soffermarsi in questa sede esclusivamente sulle parti nuove del disegno di legge relative ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, stante che l'esame potrà concentrarsi esclusivamente sulle stesse.
  Con riferimento all'articolo 4, composto da un solo comma, rileva che esso contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1, e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  Evidenzia che, nel corso dell'esame da parte del Senato, è stata modificata la lettera e) del comma 1 di tale articolo con la quale si obbliga il Governo a prevedere che sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista (nello Stato membro o negli Stati membri interessati) il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE dalle autorità competentiPag. 49 degli Stati membri, nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori. Nel corso dell'esame al Senato, infatti, è stato soppresso l'inciso che richiamava anche le infrazioni derivanti dalla violazione delle seguenti norme contenute nel Codice del Consumo: articoli da 18 a 27-quater, sulle pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché sulle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese; articoli da 33 a 38 sulle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Anche in questo caso, il Codice (articolo 37-bis) prevede l'applicazione, da parte dell'AGCM, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza a quanto da essa disposto, circa l'esibizione di documenti o atti da parte delle imprese, necessari per le verifiche istruttorie. Qualora poi le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione da 4.000 a 40.000 euro; articoli da 45 a 67 sui contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del Codice, sopra descritto. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario e la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo.
  Relativamente all'articolo 11, ricorda che esso contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). La delega concerne, tra l'altro: le procedure di nomina e la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di Eurojust e i presupposti in presenza dei quali lo stesso può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.
  Evidenzia che l'unica modifica da parte del Senato a tale articolo è intervenuta sul comma 3 che reca la copertura degli oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2022. Il Senato ha infatti aggiornato all'anno in corso la decorrenza degli oneri.
  Sottolinea che il Senato ha introdotto l'articolo 15 che, al comma 1, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Tale Regolamento si applica a partire dal 7 giugno 2022. Si prevede inoltre che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali evidenzia, in particolare: individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (lettera a); prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime (lettera c); individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla Pag. 50lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b) (lettera d); apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, (conv. legge n. 43 del 2015) al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo (lettera f). Inoltre, il comma 2, prevede che dall'attuazione di tale presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ciò premesso, preso atto della volontà dei gruppi di rinunciare al termine per la presentazione di proposte emendative, propone quindi di esprimere sul provvedimento in esame una relazione favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.