CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2022
830.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 141

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
(Esame del documento conclusivo e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. L'ordine del giorno reca la discussione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
  Avverte altresì che, essendo la Commissione riunita per la discussione del documento conclusivo, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso il resoconto stenografico degli interventi.
  Comunica che, a conclusione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, Pag. 142è stata predisposta una proposta di documento conclusivo, già anticipata in via informale a tutti i componenti della Commissione e il cui testo è disponibile su GeoComm e in distribuzione.

  Prendono quindi la parola per dichiarazione di voto, la senatrice Bianca Laura GRANATO (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV), a più riprese la deputata Sara FOSCOLO (LEGA), il deputato Diego ZARDINI (PD), a più riprese il deputato Antonio FEDERICO (M5S), il deputato Carlo PIASTRA (LEGA),a più riprese il senatore Daniele MANCA (PD), il deputato Roberto PELLA (FI).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
S. 2646 Governo.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di competenza concorrente porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Per le grandi reti di trasporto e di navigazione e i porti e aeroporti civili la giurisprudenza della Corte costituzionale ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà», ammettendo l'intervento statale in materie attribuite anche alla competenza legislativa concorrente delle regioni, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento tra lo Stato e le regioni (le intese; ex plurimis la sentenza n. 79 del 2011). La Corte ha applicato il principio della «chiamata in sussidiarietà» anche per le infrastrutture strategiche legittimando pertanto l'intervento statale al fine di soddisfare esigenze unitarie (sentenza n. 303 del 2003) e sottolineando la necessità di ricorrere ad adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012).
  In proposito, la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve per il raggiungimento dell'intesa, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, è stato reputato un insuperabile motivo di illegittimità costituzionale (sentenza n. 274 del 2013). Con la sentenza n. 16 del 2010 è stato inoltre precisato che la nozione di infrastrutture non si presta ad essere ricondotta in quella di «materie», prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Per infrastrutture, invece, devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente,Pag. 143 la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie.
  Assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni:

   le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m), s), della Costituzione);

   le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni: governo del territorio e tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

   la materia di competenza legislativa residuale regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si richiama in proposito la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale).

  Al riguardo, si ricorda che il trasporto pubblico locale identifica un «settore materiale» ascrivibile alla competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 142 del 2008, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006, n. 222 del 2005): così la sentenza n. 273 del 2013 che ha deciso, nel senso della non fondatezza, talune questioni relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. In proposito, la sentenza n. 273/2013 ha però riconosciuto la legittimità dell'intervento statale per il finanziamento del settore, in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; in questo quadro l'intervento statale è giustificato dall'esigenza «di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa».
  Opera inoltre sulla materia anche il principio di «attrazione in sussidiarietà». Con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte inoltre precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il comma 1 dell'articolo 2, al capoverso 1, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;

   il comma 1 dell'articolo 5, al capoverso 7-ter, prevede il previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria ai fini dell'adozione del D.P.C.M. con cui si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario di Savona qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura, delle risorse individuate dalla stessa disposizione; – il comma 6 dell'articolo 8 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quali sono individuati specifici progetti volti a promuovere la sperimentazione di servizi di sharing mobility, da finanziare con una determinata quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

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   il comma 7 dell'articolo 8, alla lettera b) prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con i quale sono definiti i costi standard e i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ai fini della ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale; In proposito, come già anticipato, si ricorda come la Corte costituzionale ritenga che «nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011). Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in relazione a norme censurate analoghe a quelle in esame, siffatti interventi si configurano, appunto, come “portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'articolo 119 della Costituzione e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale” (sentenza n. 121 del 2010), che ben possono tutt'oggi essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, allo scopo, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011). Le suindicate finalità e il contesto nel quale è stato realizzato l'intervento del legislatore statale diretto a garantire un contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale, per garantire quelle esigenze di omogeneità nella fruizione del servizio che rispondono ad inderogabili esigenze unitarie, valgono pertanto a differenziare la fattispecie in esame dalle ipotesi, soltanto apparentemente omologhe, in cui il legislatore statale, in materia di competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati, ovvero rimette alle Regioni una determinata materia pretendendo poi di fissare anche la relativa disciplina (sentenza n. 10 del 2010)». Così la sentenza n. 273 del 2013 sull'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

   il comma 10 dell'articolo 8 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, entro il 31 luglio 2022, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con cui sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni, i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati, la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

  Si segnala inoltre che il comma 12 dell'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provveda all'assegnazione dei contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile. Con lo stesso decreto sono definiti altresì l'entità massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonché le ipotesi e le modalità di revoca dei contributi riconosciuti. A tale riguardo, si ricorda che nella sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevedeva che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In particolare, come evidenziato dalla stessa Corte, l'articolo 1, comma 10-bis, impugnato, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la redazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, per individuare le linee Pag. 145ferroviarie su cui intervenire con opere di interesse pubblico nazionale o europeo. In quella pronuncia la Corte sottolinea che il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria non ha ad oggetto specifiche opere, ma la sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, e concerne perciò una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione. È per questa ragione che la sede naturale ove raggiungere l'intesa deve ravvisarsi nella Conferenza Stato-regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 62 del 2005). Nella medesima pronuncia, la Corte ha peraltro ribadito che «questa Corte (sentenza n. 51 del 2008), con riferimento alla determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture, ha già ritenuto che si verifica un concorso tra competenze esclusive statali (“tutela della concorrenza”) e competenze regionali (“porti e aeroporti”, e “governo del territorio”), che non può essere disciplinato secondo il criterio della prevalenza ed esige quindi l'introduzione di moduli collaborativi».
  Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione, valutando l'introduzione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, prima di procedere all'adozione del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale si provvede, tra le altre cose, ad assegnare i contributi ai singoli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali.
  Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 del 2022 consta di 13 articoli suddivisi in 59 commi.
  L'articolo 1 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel «Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma» (commi 1 e 2).
  È inoltre prevista (dal comma 3): l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma delle opere mitigatrici o risolutive delle interferenze; la sottoscrizione, da parte della società «Giubileo 2025», di apposite convenzioni con ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal citato «programma dettagliato»; l'applicazione, agli affidamenti per la realizzazione degli interventi e per l'approvvigionamento di beni e servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo, delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC. Si autorizzano Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS S.p.a. per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale e per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e grande collegamento, al fine di assicurarne la celere realizzazione e rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo; limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, la selezione degli operatori economici da parte di ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito di accordi quadro (comma 4).
  È previsto il riconoscimento ad ANAS da parte di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale di una quota a valere sulle risorse assegnate (comma 5).
  Si prevede, infine, che le risorse relative agli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale possano essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana (comma 6).
  L'articolo 2 prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe (comma 1) e dispone incentivi economiciPag. 146 a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza (commi 2 e 3). L'intervento in esame è volto a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio.
  L'articolo 3, nei commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione degli interventi.
  Il comma 5 apporta alcune modifiche puntuali alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 475 e 476) che istituiscono due fondi per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'Arma dei Carabinieri e nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di Finanza.
  L'articolo 4, commi da 1 a 3, da un lato, autorizza il Commissario straordinario a realizzare un ulteriore punto di attracco nella laguna di Venezia al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica per il 2022; dall'altro, reca un'autorizzazione di spesa in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale per l'adeguamento delle banchine dei porti di Monfalcone e Trieste.
  Il comma 4 prevede che l'Autorità per la Laguna di Venezia sia ridenominata «Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque». Sono inoltre previste modifiche puntuali alla disciplina inerente ai compiti dell'Autorità. Prevede altresì che alla nomina del Presidente dell'Autorità si proceda d'intesa con il Sindaco della Città metropolitana di Venezia e che lo statuto sia adottato dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della Regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia.
  Il comma 5 inserisce tra i compiti del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per la salvaguardia di Venezia l'eventuale rimodulazione delle risorse stanziate per l'attuazione degli interventi pianificati.
  L'articolo 5 reca alcune disposizioni urgenti volte ad assicurare la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.
  L'articolo 6 reca misure di semplificazione e di accelerazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di sviluppo aeroportuale.
  L'articolo 7 apporta una serie di modifiche al codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale (comma 1).
  Inoltre, esso rimette ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la disciplina delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato (comma 2).
  Esso modifica anche il decreto-legge n. 162 del 2019, portando da 12 a 24 mesi la proroga della sperimentazione sui mezzi di micromobilità elettrica (comma 3).
  Da ultimo, dispone la sospensione dell'aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022 o, se anteriore, fino alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto concessorio in essere (comma 4).
  L'articolo 8 reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, più in generale, della mobilità locale in tutte le sue modalità. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione Pag. 147di risorse di Fondi statali; è disposta la trasmissione all'Osservatorio dei dati dell'attività manutentiva programmata; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali.
  L'articolo 9 contiene una serie di interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'articolo in esame, inoltre, reca ulteriori disposizioni in materia di prove per l'idoneità della guida, alcune modifiche al codice della nautica da diporto, nonché l'inclusione del Porto di Termoli tra i porti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.
  Il comma 7 stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possano essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro.
  L'articolo 10 reca alcune disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, con particolare riguardo ai progetti del PNRR. L'articolo in particolare, inoltre, reca delle ulteriori norme per assicurare la funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
  L'articolo 11, comma 1, reca delle disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto, estendendo al 30 settembre 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'articolo 10-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 su tutti i mezzi di trasporto indicati al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10-quater fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone.
  Il comma 1, lettera b), proroga al 30 settembre 2022 il termine – scaduto il 15 giugno e già precedentemente esteso –, entro il quale è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori di determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
  Il comma 2 prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione nelle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applichi l'obbligo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.
  L'articolo 12 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di consentire il corretto funzionamento delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e disciplina la copertura degli oneri conseguenti.
  L'articolo 13 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Sul testo sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Conferenza delle regioni e delle province autonome richiede modifiche concernenti:

   le infrastrutture portuali della Regione Abruzzo (articolo 4);

   il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; l'avvalimento di competenze e professionalità a favore del Presidente-Commissario; la gestione commissariale e la cessazione della concessione funiviaria (articolo 5);

   misure per il sostegno del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico; istituzione di un Fondo dedicato alla sperimentazione di servizi di sharing mobility; la realizzazione della stazione MIND – Cascina Merlata – Stephenson (articolo 8);

   semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026; la variazione del termine per il rilascio autorizzazione paesaggistica per interventi finanziari con risorse del PNRR e PNC (articolo 10).

  Come di consueto ritengo che la Commissione possa richiedere alle Commissioni di merito di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica pervenute.Pag. 148
  Formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo, nella seduta del 30 marzo 2022 un parere favorevole con una condizione e un'osservazione. La condizione è stata recepita nel prosieguo dell'iter parlamentare. L'osservazione non è stata recepita. Propongo quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere nella seduta odierna.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite si rileva come il disegno di legge intervenga sulla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
  La proposta incide inoltre, con riferimento a singole disposizioni, sulle materie «mercati finanziari», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s); sulle materie «governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia» e «tutela della salute» attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sulla materia trasporto pubblico locale di competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Si richiama in proposito la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale.
  La giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004). A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare:

   l'articolo 2, comma 1 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici;

   i commi 1 e 4 dell'articolo 4 prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;

   il comma 3 dell'articolo 8, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (anche tramite l'adozione di un apposito testo unico), prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata, a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 per ciascuno dei suddetti ambiti;

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   il comma 3 dell'articolo 10 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo per la revisione del trasporto pubblico non di linea;

   il comma 1, lettera a), dell'articolo 16, al capoverso 7 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui sono definite le modalità per la richiesta di accreditamento di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti;

   il comma 1 dell'articolo 20, al capoverso 2, in materia di lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è predisposto lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, e le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati;

   i capoversi 4 e 9 del comma 1 del medesimo articolo prevedono, invece, il parere della Conferenza Stato-regioni, da un lato, per l'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle predette convenzioni e, dall'altro, per la definizione da parte del Ministero della salute di specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale;

   il comma 3 dell'articolo 27, prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza; Al riguardo, si valuti l'opportunità di distinguere meglio i princìpi e criteri direttivi per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà necessaria l'intesa, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali;

   il comma 2 dell'articolo 28 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

  Si segnala inoltre che il comma 4 dell'articolo 9 prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proponga l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza.
  A tale proposito, ricordo che l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della giunta regionale della regione interessata al provvedimento (comma 1). Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati Pag. 150su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia (comma 2). Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame (comma 4).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, che si compone di 36 articoli, l'articolo 1 illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.
  L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
  Il comma 2 elenca i princìpi e criteri direttivi che devono essere da rispettare nell'adozione del decreto legislativo.
  L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali (marittime, lacuali e fluviali) e dei rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (a causa ad esempio della pendenza di un contenzioso o di difficoltà di espletamento della procedura stessa), si prevede la possibilità di differimento del termine di scadenza delle concessioni per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).
  L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
  L'articolo 5 introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali e banchine, recando una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario attraverso la novella dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (di riordino della legislazione in materia portuale).
  L'articolo 6, comma 1, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (decreto ministeriale n. 226 del 2011).
  L'articolo 7 modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica.Pag. 151
  Il comma 1 novella la disciplina relativa alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. La prima modifica dispone che le procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso. La seconda modifica prevede che le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva. La terza modifica introduce una disciplina speciale o temporanea che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
  I commi 2 e 3 riguardano le grandi concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.
  L'articolo 8 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico (comma 1).
  Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati princìpi e ai criteri direttivi (comma 2). La delega è esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché – a seguito di modifiche approvate dal Senato – il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA (comma 3).
  L'articolo 9 reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa – emersa a più riprese nel recente passato – di mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL).
  L'articolo 10 contiene una delega al Governo volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 11 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.
  L'articolo 12 prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta nelle stesse società già costituite. La disposizione dispone in merito all'oggetto e alle modalità di tale pronuncia ed ai relativi obblighi di trasmissione. La pubblica amministrazione è obbligata a dare pubblicità al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).Pag. 152
  L'articolo 13 novella l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative. È altresì stabilito che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.
  L'articolo 14 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.
  L'articolo 15 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relative:

   alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1);

   ai compiti dell'ARERA (comma 2);

   nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).

  L'articolo 16, comma 1, lettera a) modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale novella, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio. La successiva lettera b) modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari – titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. La novella di cui alla lettera c) specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata). La novella di cui alla lettera d) reca alcune norme in materia di sanità integrativa, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale – cosiddetti Fondi doc – all'istituzione dell'osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme.
  Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.
  L'articolo 17 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).
  L'articolo 18, comma 1, abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento Pag. 153con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
  I commi 2 e 3 esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario (il quale constava della sola norma abrogatoria), ammettendo esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data.
  L'articolo 19 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda Italiana del Farmaco (AIFA), adottata su proposta della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.
  L'articolo 20 interviene sulla disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuandone i princìpi di donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema. In particolare viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche periodica, responsabile, anonima e gratuita, del sangue umano e dei suoi componenti (comma 1).
  Con riguardo al comma 1, al capoverso articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di Conferenza» ai fini della stipula delle convenzioni con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati.
  Per la lavorazione del plasma nazionale, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 2).
  Sono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati (comma 3).
  Le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni devono essere inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute (comma 4), specificando la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni e rinviando ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle istanze presentate (comma 5).
  Presso le aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato (comma 6).
  I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti,Pag. 154 con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (comma 7).
  Le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato (comma 8).
  La norma individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l'incentivazione alla donazione di plasma, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita (comma 9).
  Inoltre, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale (comma 10).
  In base alla disciplina transitoria (comma 12) si stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, devono continuare a trovare applicazione le convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mentre ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali devono essere stipulate nuove convenzioni.
  L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.
  L'articolo 22 prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di master universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria.
  L'articolo 23 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.
  L'articolo 24, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo in questione sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.
  L'articolo 25 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.
  L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.Pag. 155
  In particolare, al comma 1, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.
  Il comma 2, invece, mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  L'articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e princìpi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. La delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
  Il comma 4 prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  Con riguardo al comma 4, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; potrebbe risultare pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di «ciascuno» dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.

  La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione dell'articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere (comma 5).
  L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.
  L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.
  L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.
  Il comma 2, oltre a recare la clausola d'invarianza finanziaria, dispone che, qualoraPag. 156 uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).
  L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private. Per quanto riguarda la nozione di «operatività» nel territorio della Repubblica, si rinvia espressamente agli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private, disciplinanti, rispettivamente, le attività in regime di stabilimento e le attività in regime di prestazione di servizi.
  L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lettera a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lettera b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lettera c)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Regolamento n. 139/2004/UE).
  L'articolo 33 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.
  L'articolo 34 integra la legge n. 287 del 1990, introducendo la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.
  L'articolo 35 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per effetto della novella, l'AGCM in ogni momento – dunque anche al di fuori di procedimenti istruttori – può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. Le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. A tale fine, sono novellati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287 del 1990.
  L'articolo 36 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Pag. 157

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.