CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2022
830.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 34

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna in sede di interrogazioni a risposta immediata e alla seduta in sede referente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-08385 Colletti: Sull'incidenza dei processi verbali di conciliazione redatti ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile in materia di responsabilità medico-sanitaria.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea COLLETTI (MISTO-A), replicando, si dichiara non soddisfatto. Fa presente che, a seguito di alcune interlocuzioni avute con presidenti di sezioni di tribunale che si occupano di responsabilità sanitaria, le conciliazioni ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria ammontano a poche decine, su oltre tremila procedimenti. Pertanto ritiene che tale dato sia la conferma che la previsione di cui all'articolo 8 della cosiddetta legge «Gelli-Bianco» non abbia funzionato e che tale fallimento sia dovuto anche al fatto che la legge in questione sia stata scritta male, prevedendo tra l'altro che il tentativo di conciliazione sia affidato a consulenti non idonei a svolgere tale ruolo. Inoltre, ritiene che la bassa qualità del testo dal punto di vista giuridico sia dovuta anche al fatto che tale legge non sia stata esaminata in sede referente dalla Commissione Giustizia, ma dalla Commissione Affari sociali. Reputa quindi più opportuno prevedere, come difatti prevede la proposta di legge a sua prima firma C. 1321, che sia il giudice nella fase cautelare ad esperire il tentativo di conciliazione. Infine, spera che in futuro tale dato possa essere reso disponibile, stante la necessità che dati rilevanti come questo siano resi disponibili per poter monitorare il rendimento dei Pag. 35provvedimenti legislativi approvati e poter valutarne il miglioramento.

5-08386 Zanettin: Su iniziative di competenza per assicurare alla giurisdizione domestica ex brigatisti rossi e terroristi per i quali la Corte di appello di Parigi ha rifiutato l'estradizione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Pierantonio ZANETTIN (FI), replicando, si dichiara soddisfatto e apprezza che il Governo si sia attivato prontamente sul tema, anche attraverso l'avvio delle procedure necessarie a costituire l'Italia, quale Stato richiedente l'estradizione, nel giudizio innanzi la Corte di cassazione francese. Infine ringrazia il sottosegretario Sisto per aver manifestato al Governo francese il proprio disappunto e quello del Parlamento per la decisione adottata dall'autorità giudiziaria francese.

5-08387 Ascari: Sulla concessione e sull'applicazione di benefici penitenziari in assenza dei presupposti di legge nei confronti di soggetti condannati per gravi fatti di mafia.

  Stefania ASCARI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Stefania ASCARI (M5S), replicando, rammenta che quello di Graziella Campagna è stato un omicidio brutale, con il quale la mafia ha dimostrato tutta la propria spregiudicatezza, anche nei confronti di una giovane innocente. Dal punto di vista processuale, ricorda che nel corso del procedimento penale, durato ben 24 anni, non è stato dato dall'imputato nessuno contributo all'accertamento della verità, né sono emersi, anche successivamente alla condanna, elementi che potessero testimoniare un ravvedimento e una rieducazione del soggetto in questione, che rimane caratterizzato da una spiccata inclinazione delinquenziale, tale da non giustificare i benefici concessigli. Pertanto, rimarca il proprio sgomento per la decisione di concessione del regime della semilibertà adottato dal tribunale di sorveglianza di Firenze nei confronti del soggetto condannato e sottolinea la necessità di evitare che benefici penitenziari vengano concessi in assenza dei presupposti di legge a soggetti condannati per mafia che non hanno intrapreso percorsi di rieducazione e ravvedimento.

5-08388 Bazoli: Sull'applicazione uniforme della disposizione in materia di obbligo per il professionista di formazione continua permanente.

  Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuele FIANO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta esauriente dalla quale si evince che solo l'eventuale approvazione di una norma di legge può determinare comportamenti analoghi. Precisa pertanto che sarà cura del suo gruppo verificare la possibilità di presentare una specifica proposta di legge sulla materia.

5-08389 Di Sarno: Sull'immediata riapertura dell'Ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia.

  Gianfranco DI SARNO (IPF) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

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  Gianfranco DI SARNO (IPF), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, auspica che all'apertura delle attività giudiziarie nel prossimo settembre sia possibile avere una ricognizione per fare in modo che l'Ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia possa riaprire. Nel rammentare che sono oltre 2 mila le sentenze da pubblicare, che investono i diritti dei cittadini e la liquidazione di compensi di centinaia di avvocati, auspica che il Ministero della Giustizia possa dare prontamente una risposta alla richiesta di legalità che arriva dal territorio oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame.

5-08390 Turri: Sui tempi della trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti attuativi delle riforme del processo penale e del processo civile.

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Roberto TURRI (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario, auspica che i tempi siano effettivamente quelli indicati nella risposta e che, dopo l'invio degli schemi alla Presidenza del Consiglio, la trasmissione alle Camere avvenga il più rapidamente possibile. Nel rammentare la ristrettezza dei tempi soprattutto per quanto riguarda la riforma del processo penale, fa presente che, in ragione dell'importanza dei temi, la Commissione Giustizia si aspetta di poter esaminare gli schemi ed esprimere i relativi pareri con la dovuta attenzione.

5-08391 Conte: Sull'eventuale iniziativa del Governo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria, con particolare riguardo all'accorpamento dei tribunali di Benevento e Avellino.

  Federico CONTE (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Federico CONTE (LEU) ringrazia il rappresentante del Governo per il chiarimento netto che rassicura non solo gli ordini professionali di Avellino e Benevento ma tutta la cittadinanza di quel territorio, che presenta caratteristiche morfologiche particolari essendo costituito da aree interne con un rapporto di cittadino per chilometro quadrato rarefatto, rendendo così poco realizzabile il concetto di prossimità. Per quanto attiene all'iniziativa parlamentare cui ha fatto riferimento il sottosegretario Sisto nella sua risposta, sottolinea che è all'esame della Commissione una proposta di legge della collega Scutellà sottoscritta, oltre che da lui, da quasi tutti i gruppi parlamentari, che va nella direzione di una rivisitazione espansiva della geografia giudiziaria e che auspica andare avanti nel proprio iter. Ribadisce quindi la sua soddisfazione per la risposta ricevuta che costituisce una netta chiusura nei confronti delle possibilità trapelata dagli organi di stampa.

5-08392 Varchi: Sull'autorizzazione concessa ad un'associazione privata a incontrare detenuti in regime di 41-bis.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Maria Carolina VARCHI (FDI), replicando, anche a nome dei colleghi sottoscrittori dell'interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario. Evidenzia, da un lato, che sono state fornite rassicurazioni rispetto a quanto denunciato da molti, a partire dagli organi di stampa, circa possibili contatti tra visitatori e detenuti in regime di 41-bis, che alla luce della risposta fornita Pag. 37sembrerebbero da escludere. Dall'altro lato, ritiene che la risposta non fornisca le ragioni specifiche che hanno indotto il capo del DAP ad autorizzare la visita dell'associazione privata. Nel ringraziare il sottosegretario per la dovizia di informazioni, sottolineando le finalità ispettive dell'iniziativa richiamate nella risposta, esprime tuttavia la convinzione che sarebbe preferibile evitare le visite, ancorché monitorate, ai detenuti reclusi in regime di 41-bis. Ribadisce pertanto che, pur apprezzando le cautele applicate, il suo gruppo si interroga sull'opportunità di autorizzare visite, sulla base di criteri di ampia discrezionalità. A suo parere meglio sarebbe avere a disposizione un regolamento che disciplini l'attività delle associazioni che si occupano della vita nelle carceri, dove, oltre a vivere i detenuti, operano anche le donne e gli uomini della polizia penitenziaria.

5-08393 Annibali: Su iniziative urgenti per fare fronte alla carenza di personale del tribunale di Nocera Inferiore.

  Catello VITIELLO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Catello VITIELLO (IV), nell'osservare che la problematica avanzata nell'atto di sindacato ispettivo di cui è cofirmatario riguarda, come si evince anche dalle altre interrogazioni all'esame nella seduta odierna, anche altre giurisdizioni del territorio italiano, precisa di non potersi dichiarare soddisfatto dei dati appresi. Pur comprendendo la problematica, evidenzia che le ragioni della sua insoddisfazione non derivano dalle politiche adottate dal Ministero della giustizia, bensì da un trend che, dal 2011 in poi, ha accompagnato le ragioni di giustizia della cittadinanza e dell'avvocatura. Nel sottolineare i problemi che l'avvocatura di provincia ha nel mantenere aperti i propri studi, evidenzia come il sistema giudiziario italiano sia al collasso e rileva come l'Ufficio del processo, che è soltanto a tempo, non possa costituire lo strumento opportuno per risolvere i tanti problemi e le distorsioni delle strutture giudiziarie. Nel rammentare come, a fronte di una pianta organica di 13 unità di personale amministrativo per il tribunale di Nocera Inferiore, vi sia una copertura di solo 5 unità, manifesta la necessità che venga rispettato il lavoro dell'avvocatura e della magistratura all'interno di tutti i tribunali, a prescindere dalle loro dimensioni. Auspica quindi che non vengano lasciati soli gli operatori della giustizia e, rilevando come siano necessari investimenti per far funzionare la giustizia, sottolinea che gli investimenti relativi a tale comparto non devono venire solo dal PNRR ma devono essere strutturali.

  Mario PERANTONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 16.15.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alle sedute odierne in sede referente e in sede consultiva in cui non sono previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri Pag. 38soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.
C. 3392 Miceli.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3575 Varchi recante «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante per delitti commessi in danno di arbitri e giudici di gara nelle manifestazioni sportive». Poiché tale proposta verte sulla medesima materia della proposta di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.
C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Palmisano, ha presentato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.

  Roberto TURRI (LEGA), all'esito dell'esame della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice, fa presente che il suo gruppo nutre perplessità in ordine al contenuto di tale proposta e che pertanto non potrà votare favorevolmente in merito all'adozione della stessa come testo base. Considerata l'importanza del tema oggetto del provvedimento e ritenendo che sia necessario coinvolgere maggiormente i gruppi – pur essendo consapevole che tale coinvolgimento possa avvenire anche nella fase emendativa – chiede l'istituzione di un comitato ristretto che, lavorando in tempi rapidi, possa addivenire alla predisposizione di un testo sul quale si possa registrare la massima condivisione. Sottolinea inoltre che tale richiesta non è volta a rallentare l'esame di un provvedimento che riguarda una tematica urgente sulla quale tuttavia è necessario effettuare opportuni approfondimenti.

  Alfredo BAZOLI (PD) condivide l'esigenza di ricercare su una materia così rilevante la massima condivisione e pertanto apprezza il lavoro svolto dalla relatrice nel tentativo di individuare un testo base condiviso che a suo avviso dovrà essere valutato attentamente e che potrà essere sicuramente migliorato. Nel riservarsi, a nome del suo gruppo, di presentare proposte emendative, ritiene che la Commissione potrebbe procedere sin da oggi all'adozione del testo base per poi procedere a una valutazione allargata delle proposte emendative al fine di raggiungere una larga condivisione. A suo avviso, infatti, la Commissione potrà lavorare nella direzione indicata dal collega Turri pur senza rinviare l'adozione del testo base, se si prevede un termine adeguatamente lungo per la presentazione delle proposte emendative e si coinvolgono tutte le forze politiche nella valutazione delle stesse.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, nel prendere atto soltanto oggi delle perplessità del gruppo della Lega sulla proposta di testo unificato da lei presentata, ricorda di aver svolto fino a ieri interlocuzioni con tutti i gruppi e di aver ricevuto dagli stessi numerosi contributi fattivi che sono confluiti nella proposta presentata. Ribadendo la propria apertura a modificare tale testo in fase emendativa, auspica che lo stesso, che contiene i principi di tutte le proposte di legge sulla materia all'esame della Commissione, possa essere ora adottato come testo base per il prosieguo dei lavori, per poi essere miglioratoPag. 39 nei dettagli. Insiste pertanto affinché la Commissione proceda con la prevista votazione e ribadisce la propria disponibilità a svolgere un lavoro di squadra nella valutazione degli emendamenti che verranno presentati.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel ritenere che sarebbe stato utile poter disporre di un maggior tempo per valutare attentamente la proposta di testo unificato, rammenta che la Commissione ha già affrontato la questione relativa alla tutela dei minori nel corso dell'esame della delega per la riforma del processo civile. A suo avviso sarebbe pertanto stato preferibile, per evitare sovrapposizioni, attendere per verificare come i decreti attuativi impatteranno sulla materia. Ciò premesso, nel far presente di aver già fatto pervenire per le vie brevi alla relatrice alcune osservazioni, si dichiara disponibile a procedere all'adozione del testo base nella seduta odierna, purché vi sia l'intendimento di issare un ampio termine per la presentazione degli emendamenti. In proposito ribadisce che ciascun gruppo dovrà sentirsi libero di presentare le proposte emendative che riterrà più opportune. Rileva inoltre la necessità di confrontare il testo base con l'attività già svolta dal Governo e di verificare che il testo non comprenda elementi che non sono di competenza della Commissione Giustizia.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente che Forza Italia non si oppone alla votazione per l'adozione del testo base ma sottolinea che, in ragione della delicatezza del tema, sarà necessario prevedere dei tempi congrui e ragionevoli per la presentazione delle proposte emendative. Evidenzia infatti che il suo gruppo si riserverà tutto il tempo necessario per approfondire la materia e per modificare il testo proposto.

  Eugenio SAITTA (M5S) ringrazia preliminarmente la relatrice per il lavoro svolto che ha coinvolto non solo i gruppi rientranti nel perimetro della maggioranza. Nel sottolineare come il tema in esame trasversalmente interessi tutte le forze politiche, ritiene che la proposta di adottare nella seduta odierna il testo base per il prosieguo dei lavori, fissando un termine sufficientemente ampio per la presentazione delle proposte emendative, possa costituire una via percorribile. Per quanto attiene alla giusta questione posta dalla collega Annibali, desidera rassicurarla su un eventuale pericolo di sovrapposizione, evidenziando come il provvedimento fu oggetto anche di interlocuzioni con il Governo nel momento dell'esame della riforma del processo civile e come nel testo in esame non siano confluite quelle parti delle proposte di legge poi rientrate in tale riforma.

  Mario PERANTONI, presidente, prende atto che la maggioranza dei gruppi si è espressa chiaramente per procedere all'adozione del testo base, punto di partenza per successive interlocuzioni.

  Maria Carolina VARCHI (FDI fa presente che per Fratelli d'Italia alcuni punti dovrebbero costituire la bussola che orienta il legislatore. In primo luogo evidenzia l'esigenza che l'indigenza non diventi un criterio punitivo nei confronti della famiglia d'origine. Ritiene inoltre che un ulteriore binario dovrebbe essere quello relativo al buon diritto della famiglia d'origine rispetto agli altri eventuali pretendenti. Con riferimento alla proposta di testo unificato in esame, manifesta perplessità relativamente ad alcuni aspetti, come ad esempio, quello di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 che esclude che provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale. Ritiene tale previsione troppo generica e pertanto teme che l'indigenza della famiglia possa incidere negativamente nella valutazione. Ritiene che altre disposizioni, come quella di cui al numero 5 della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 1, siano pleonastiche e che pertanto si corra il rischio di alimentare la discrezionalità. A suo avviso, pur non negando di aver avuto interlocuzioni con la relatrice e con l'onorevole Ascari, la costituzione di un comitato ristrettoPag. 40 avrebbe potuto costituire l'occasione per una piena partecipazione dei gruppi alla predisposizione del testo base. Osserva infatti che, sebbene sia possibile raggiungere anche una condivisione in fase emendativa, essa sarà inevitabilmente più difficoltosa. Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo su un testo che a tratti appare confusionario e per altri versi si discosta dalla visione di Fratelli d'Italia sulla materia che era invece precisata nella proposta di legge a prima firma Bellucci.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dalla relatrice (vedi allegato 10).

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato verrà concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già previsto per la giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 16.30.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, prima di passare alla formulazione della proposta di parere, fa presente che la finalità del provvedimento è quella di inasprire il sistema sanzionatorio nei confronti del bracconaggio, un fenomeno di recente emersione e tuttavia molto grave, che colpisce in maniera particolare il nord d'Italia e nello specifico il delta del Po. Ritenendo doveroso arginare tali condotte illegali, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 11), anche allo scopo di far rimanere agli atti che la Commissione Giustizia guarda al bracconaggio con attenzione e ritiene che vada represso con severità.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) dichiara preliminarmente che le osservazioni della relatrice lo inducono a svolgere una riflessione più ampia, già esplicitata in altre occasioni quali l'esame dei provvedimenti in materia di reati contro il patrimonio culturale o di omicidio stradale. Richiama pertanto le considerazioni critiche circa il «panpenalismo» praticato dal Parlamento, con la moltiplicazione delle fattispecie di reato, il costante incremento delle pene e l'introduzione di norme disorganiche. Sottolinea come tale approccio sia in contraddizione con quanto dichiarato dai più in sede accademica o convegnistica in favore della depenalizzazione e del diritto penale minimo. Nel riconoscere la gravità del fenomeno del bracconaggio, sottolineando tuttavia che già il Senato ha provveduto ad incrementare le pene, ritiene che l'osservazione proposta dalla relatrice alla lettera b) costituisca un fuor d'opera. Come già anticipato per le vie brevi, chiede quindi di sopprimere almeno la lettera b) dalla proposta di parere.

  Roberto TURRI (LEGA) dichiara di nutrire alcune perplessità sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando in particolare la propria contrarietà all'osservazione recata dalla lettera b) che prevede la sostituzione della sanzione amministrativa con la sanzione penale anche per i casi meno gravi. Nell'esprimere la propria preferenza per una proposta di Pag. 41parere favorevole senza osservazioni, dichiara che, in presenza di ferma convinzione della relatrice, la Lega potrebbe valutare di accettare una proposta di parere recante solo l'osservazione di cui alla lettera a).

  Catello VITIELLO (IV) si associa alla richiesta di sopprimere la lettera b) della proposta di parere, il cui contenuto contraddice tutte le dichiarazioni in favore della deterrenza della sanzione amministrativa, del diritto penale minimo e della deflazione dell'accesso alla macchina processuale. Invita pertanto a limitare la proposta di parere alla sola lettera a).

  Michele BORDO (PD), nel richiamarsi agli argomenti già esposti dai colleghi, fa presente che anche il Partito democratico è dell'avviso che l'osservazione recata alla lettera b) vada soppressa.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nel prendere atto delle diverse sensibilità espresse, fa presente che la proposta di parere da lei formulata prendeva le mosse dalla gravità del fenomeno del bracconaggio, che tra l'altro ha importanti ricadute negative anche sulla certificazione e sulla tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato. Nel recepire le contrarietà espresse, propone di esprimere un parere favorevole che si limiti esclusivamente all'osservazione di cui alla lettera a) comunque riformulata eliminandovi il riferimento all'aumento delle sanzioni per le condotte più gravi, lasciando invece la parte relativa al cumulo tra la pena dell'arresto e quella dell'ammenda. Nel ritenere che tale proposta possa configurare un accettabile punto di caduta delle varie posizioni, sottolinea comunque che si tratta di osservazioni e non certamente di condizioni.

  Catello VITIELLO (IV), nel ringraziare la collega D'Orso per la disponibilità dimostrata, le chiede tuttavia se la sua proposta di parere sia ispirata a una specifica politica criminale, considerato che la previsione del cumulo in luogo dell'alternatività tra la pena dell'arresto e quella dell'ammenda comporta la non applicabilità dell'articolo 162-bis del codice penale relativo all'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. Sottolinea che tale scelta appare in controtendenza, oltre che rispetto alle diffuse dichiarazioni in favore del diritto penale minimo, anche rispetto agli indirizzi della riforma del processo penale. Pertanto, nel ritenere che l'introduzione di una nuova sanzione penale ad hoc recata dalla lettera b) della proposta di parere costituisca un eccesso, invita a valutare attentamente la portata dell'osservazione relativa alla lettera a), che impedendo il ricorso all'oblazione non consente di evitare il processo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che le pertinenti considerazioni del collega Vitiello impongano un supplemento di valutazione. Precisa quindi che Forza Italia non potrà esprimersi in senso favorevole sull'ipotesi di riformulazione della proposta di parere avanzata dalla relatrice.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara di essere contrario all'osservazione relativa alla lettera a), ribadendo che, così come riformulata, appare in controtendenza anche rispetto ai contenuti e agli indirizzi della riforma del processo penale.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il tenore del precedente intervento Vitiello lasciava intendere che egli sarebbe stato favorevole ad una proposta di parere priva della sola osservazione recata dalla lettera b).

  Catello VITIELLO (IV), nel sottolineare che l'osservazione contenuta alla lettera b) della proposta di parere, volta a favorire l'introduzione di una nuova specifica norma penale, vedeva la sua forte opposizione, tiene a precisare che anche l'osservazione relativa alla lettera a) come riformulata non può a suo parere essere accolta favorevolmente.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta Pag. 42per consentire interlocuzioni informali tra i gruppi.

  Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la richiesta dell'onorevole Saitta, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16.45, riprende alle 16.50.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, alla luce delle interlocuzioni intercorse, formula una nuova proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 12).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con un'osservazione, formulata dalla relatrice.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele BORDO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla X Commissione, il disegno di legge del Governo C. 3634, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», trasmesso dal Senato. Rammenta preliminarmente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in concreto adottata solo una volta, con la legge n. 124 del 2017. Sottolinea altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità di rispettare la sua cadenza annuale, «essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico».
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del provvedimento, rammenta che il disegno di legge in esame è stato qualificato come «collegato» alla manovra di finanza pubblica 2022-2024 con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 in base all'articolo 10-bis, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) e che contiene numerose deleghe.
  In particolare, segnala che il provvedimento dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento si compone di 36 articoli, suddivisi in 9 capi, che sono: Capo I – Finalità (articolo 1); Capo II – Rimozione di barriere all'entrata dei mercati. Regimi concessori (articoli 2-7); Capo III – Servizi pubblici locali e trasporti (articoli 8-12); Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale (articoli 13-15); Capo V – Concorrenza e tutela della salute (articoli 16-22); Capo VI – Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica (articoli 23-26); Capo VII – Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori (articoli 27-31); Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in materia di attività Antitrust (articoli 32-35); Capo IX – Clausola di salvaguardia (articolo 36).
  Le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini, sono definite all'articolo 1.
  Nell'illustrare i profili di interesse della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 2, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il Pag. 43coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Tra i principi e criteri direttivi da rispettare per l'adozione di tale decreto legislativo, evidenzia che alla lettera g) del comma 2 dell'articolo in esame si fa riferimento alla previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati relativi a rapporti concessori, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
  L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. Si tratta, in definitiva, della normativa in materia di concessioni balneari. In particolare, sottolineo che il citato comma 3, che prevede una deroga al termine di efficacia del 31 dicembre 2023, stabilito al comma 1, dispone che, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo alla pendenza di un contenzioso, o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva. Fino a tale data, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del Codice della navigazione che disciplina le ipotesi di abusiva occupazione di spazio demaniale e di inosservanza di limiti alla proprietà privata, stabilendo, al primo comma, che è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque: arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna; ne impedisce l'uso pubblico; vi fa innovazioni non autorizzate; non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti.
  L'articolo 6, modificato dal Senato, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. Per quanto di interesse della Commissione Giustizia, sottolinea che il comma 3 di tale articolo, introducendo il comma 7-bis all'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, prevede che il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara (per l'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale), entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto. È appositamente richiamata l'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), che contempla l'ipotesi Pag. 44in cui l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
  Segnala inoltre l'articolo 8 del disegno di legge, modificato dal Senato, che reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. In particolare, sottolineo che il comma 2 reca un elenco di principi e criteri direttivi che presentano talune affinità con i criteri e i principi di cui all'articolo 19 della legge n. 124 del 2015 di delega legislativa per il riordino dei servizi pubblici locali, non esercitata entro i prescritti termini. Tra tali principi e criteri direttivi evidenzio quello di cui alla lettera c), che persegue la finalità di riordino delle competenze tramite il richiamo alla previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni di regolazione dei servizi e le funzioni di diretta gestione degli stessi e – con una modifica introdotta dal Senato – al rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione.
  Investe profili di interesse della Commissione II anche l'articolo 10 che contiene una delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala infatti che, tra i principi e criteri direttivi che dovranno essere rispettati nell'adozione del decreto legislativo, alla lettera g) del comma 2 figura l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, attraverso l'individuazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.
  L'articolo 11, al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 che aveva introdotto delle misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico, per quanto attiene alle forme di risoluzione delle controversie, il richiamato articolo 37, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, già prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle suddette controversie. L'articolo 11 in esame, al comma 1, prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie, in base a quanto previsto dall'articolo in commento, si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il comma 2, invece, prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.
  Rammenta inoltre che l'articolo 14, inserito al Senato, al comma 1, aggiungendo dei periodi al comma 101 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzionePag. 45 dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica e stabilendo che, in caso di mancato adempimento, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 del medesimo articolo. Il comma 2 dell'articolo 14 in esame modifica il citato comma 105 che prevede la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato invio da parte dei titolari obbligati all'iscrizione all'Anagrafe – contestualmente alla stessa – della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impianto ricade, o non ricade, in relazione ai soli aspetti di sicurezza stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste, ovvero l'impegno ad adeguare l'impianto incompatibile. In particolare, il comma 2 in esame ridetermina la sanzione in misura fissa e pari a 15.000 euro stabilendo che la stessa sia applicata per ciascuna mancata dichiarazione. La sanzione dunque non viene più comminata in misura variabile rapportata ai mesi di ritardo rispetto al termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe (termine comunque ormai scaduto, essendo stato fissato al 24 agosto 2018, in base alla proroga di cui alla dalla legge di bilancio 2018 L. n. 205/2017, articolo 1, comma 1132).
  Segnala anche l'articolo 30 che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, prevedendo – tra gli altri princìpi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – la definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/ 1020 e delle normative indicate all'allegato II dello stesso, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità, e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza e di controllo e dell'ufficio unico di collegamento.
  L'articolo 33 – interamente sostituito al Senato – modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, introducendo una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. La finalità dell'intervento è quella di rendere la normativa più appropriata rispetto alle caratteristiche dell'attività di intermediazione delle grandi piattaforme digitali. In particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce un ultimo periodo nel comma 1 dell'articolo 9, della legge n. 192 del 1998, ai sensi del quale – salvo prova contraria – si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. La successiva lettera b) aggiunge un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 9, il quale dispone che le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche Pag. 46che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di un diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere. La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame aggiunge al comma 3 dell'articolo 9 un ultimo periodo. Rammento che i citato comma 3 dell'articolo 9 dispone la nullità dei patti attraverso i quali si realizza l'abuso di dipendenza economica e la competenza del giudice ordinario relativamente alle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. La novella in esame precisa che le azioni civili esperibili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 168 del 2003. Il comma 2 dell'articolo 33 in discussione, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal 31 ottobre 2022 mentre il comma 3 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.
  L'articolo 34 aggiunge l'articolo 14-quater alla legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. Il nuovo articolo, al comma 1, dispone che l'Autorità, nel corso dell'istruttoria relativa a procedimenti in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante, fino all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, possa fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. Ai sensi del comma 2, l'AGCM può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: gli addebiti che intende muovere nei loro confronti e gli elementi probatori utilizzati a fondamento degli stessi; le versioni non riservate di qualsiasi documento accessibile del fascicolo, per consentire alla parte richiedente di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate verso i terzi, salvo che l'Autorità ne autorizzi esplicitamente la divulgazione. Ai sensi del comma 3, in caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono presentare proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, ovvero agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità. La procedura è dunque attivabile, sia nel caso di infrazioni di dimensione nazionale che nel caso di infrazioni di dimensione transfrontaliera con alterazione della concorrenza del mercato dell'UE. Ai sensi del comma 4, l'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto di essere informate a tempo debito, su richiesta, degli addebiti e delle prove a fondamento degli stessi addebiti (di cui comma 2). L'Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine. Infine, il comma 5 demanda all'AGCM la definizione, con proprio provvedimento generale, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea, delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte Pag. 47di transazione e l'entità della riduzione della sanzione da accordare in caso di completamento con successo della procedura. La procedura qui in esame appare modellata sul settlement previsto nei procedimenti di competenza della Commissione europea per i casi di cartelli. Rammenta in proposito che la procedura di patteggiamento applicata dalla Commissione si applica solo alle indagini sui cartelli e prevede una riduzione della sanzione del 10 per cento.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 35, modificato al Senato, estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, novellando gli articoli 12 e 16 della legge n. 287 del 1990. Evidenzio che l'articolo 35 in esame riprende le proposte formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione, inviata al Governo il 22 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, legge n. 99 del 2009. In particolare, il comma 1, lettera a) introduce i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 12 della legge n. 287 del 1990. Il nuovo comma 2-bis consente all'AGCM – in ogni momento – di richiedere alle imprese o ad enti informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante, di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, e, per le pratiche anticoncorrenziali di carattere transfrontaliero, agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione della normativa testé citata. Ai sensi del comma 2-ter, coloro che si rifiutano o omettono di fornire le informazioni e i documenti richiesti, o forniscano informazioni e documenti non veritieri, senza giustificato motivo, sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, alle medesime sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287 del 1990 per chi, nel corso dell'istruttoria, si rifiuta, omette o fornisce informazioni e documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso l'inciso che faceva salvo il rifiuto motivato, qualora le informazioni potessero fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato, mentre è stata introdotta la previsione per cui l'Autorità riconosce ai soggetti cui sono richieste le informazioni un congruo periodo di tempo per rispondere, anche in ragione della complessità delle stesse, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. Il comma 1, lettera b), inserisce un nuovo articolo 16-bis nella legge n. 287 del 1990, il quale, al comma 1, consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – in ogni momento, dunque, anche al di fuori di procedimenti istruttori – di richiedere alle imprese o ad enti informazioni e documenti utili, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione. Le richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione «degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990». Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 16-bis, coloro che si rifiutano o omettono di fornire le informazioni e i documenti richiesti, o forniscano informazioni e documenti non veritieri, senza giustificato motivo, sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, alle medesime sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge n. 287 del 1990 per chi, nel corso dell'istruttoria, si rifiuta, omette o fornisce informazioni e documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato soppresso l'inciso che faceva salvo il rifiuto motivato, qualora le informazioni richieste potessero fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato mentre si è inserita la previsione in base alla quale l'Autorità riconosce ai Pag. 48soggetti cui le informazioni sono richieste un congruo periodo di tempo per rispondere, anche in ragione della complessità delle informazioni stesse, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata.
  Tutto ciò premesso, nel non rilevare criticità particolari con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, dichiarandosi comunque disponibile a valutare eventuali osservazioni da parte dei colleghi, rammenta che l'espressione del parere è prevista per la seduta di domani.

  La seduta termina alle 16.55.