CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 giugno 2022
822.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 20.10.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto alla seduta odierna, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, della proposta di legge C. 2328, nel testo come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nella Commissione di merito.
  Il provvedimento, trasmesso dal Senato, si compone di un solo articolo e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevista dall'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del provvedimento e soffermandosi principalmente sui profili di competenza della Commissione Giustizia, fa presente che la lettera a) del comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  Nello specifico, il comma 1 del predetto articolo 40 – così come modificato – forniscePag. 32 la definizione di esercizio illegale della pesca nelle acque interne, prevedendo che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari. Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo Allegato 1 nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 in esame introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater al citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Mentre il comma 2-bis dispone in merito ai divieti – in funzione antibracconaggio – riferiti alle acque interne, ad esclusione di quelle indicate nel precedente comma 2, il comma 2-ter prevede l'ambito in cui le attività del citato comma 2-bis, lettera b) – e cioè l'utilizzo e la detenzione di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – sono consentite; il comma 2-quater – che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Agricoltura – prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a) – relativo all'esercizio della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività – esclusivamente per la pesca di alcune specie particolari, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia.
  La lettera c) del comma 1 in esame, che investe profili di competenza della Commissione Giustizia, sostituisce i commi da 3 a 7 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  In particolare, il nuovo comma 3, in analogia con il testo vigente, prevede il divieto di raccolta, detenzione, trasporto e commercio di animali storditi o uccisi in violazione dei divieti previsti dai commi 2 e 2-bis.
  Sempre in analogia con quanto attualmente previsto in tema di sanzioni, il nuovo comma 4 dell'articolo 40 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano – ove ne sia in possesso – la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).
  Il nuovo comma 5 dell'articolo 40 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f) (relativi all'utilizzo, per l'esercizio della pesca sportiva di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; all'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo, ovvero all'utilizzo di reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti) si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).
  In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 dell'articolo 40 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedano all'immediato sequestro e alla Pag. 33confisca (attualmente, il riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, «anche se di terzi» (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. La disposizione prevede inoltre la immediata reimmissione del materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale. Sottolinea che il nuovo comma 6, a differenza di quello vigente, prevede che tale reimmissione debba essere compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. La disposizione prevede inoltre che il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano, per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale «nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari» (tale inciso non è presente a legislazione vigente), solo in caso di recidiva.
  Il nuovo comma 7 dell'articolo 40 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  Inoltre, viene inserito un nuovo comma 7-bis che dispone in merito ai soggetti deputati all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3.
  La lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Da ultimo il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge aggiunge alla legge n. 154 del 2016 l'allegato 1, contenente l'elenco dei grandi laghi e dei laghi minori interessati dal provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
C. 3625 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni Cultura e Lavoro, del disegno di legge C. 3625, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», adottato come testo base dalle Commissioni di merito.
  Il provvedimento, che in origine era composto da 4 articoli, è stato trasmesso dal Senato che lo ha significativamente ampliamento nel corso dell'esame.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del provvedimento, composto da 12 articoli, sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 175 del 2017 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), integrando il quadro dei principi nell'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente anche la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonioPag. 34 culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e la risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)) e attribuendo alla stessa ulteriori azioni.
  L'articolo 2 reca differenti deleghe al Governo per: il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo (commi 1, 2, 3 e 8); la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (commi 4 e 8); la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo (commi 5 e 8); il sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo (commi 6 e 7).
  L'articolo 3 istituisce, per conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, l'iscrizione al quale, tuttavia, non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali nel mondo dello spettacolo.
  L'articolo 4 riconosce e disciplina la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. In particolare, il comma 1 dispone che tale professione sia riconosciuta quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli mentre il comma 2 definisce le funzioni che l'agente svolge in rappresentanza degli artisti, degli esecutori e degli interpreti nei confronti di terzi, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata. Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività di agente con le attività di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici per un importo superiore a euro 100.000. Il comma 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo che, ai sensi del comma 6, è pubblicato nel sito web del Ministero della cultura. I requisiti e le modalità di iscrizione nel citato registro sono definiti, ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente Stato-regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.
  Mentre l'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo, l'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7.
  L'articolo 8 prevede che l'INPS, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tramite il proprio portale attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e l'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il «Tavolo permanente per il settore dello spettacolo», che ha lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da COVID-19.
  L'articolo 10 eleva da 100 a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.
  L'articolo 11 dispone in materia di tirocini formativi e di orientamento per i giovani diplomati presso istituti professionali mentre, da ultimo, l'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo, al fine di promuovere l'equilibrio di genere (comma 1) e l'impiego nelle Pag. 35rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani (comma 2).
  Ferma restando la disponibilità a tenere in considerazione i rilievi che dovessero emergere dal dibattito, non ravvisando profili di competenza della Commissione Giustizia, preannuncia che proporrà di esprimere un nulla osta al prosieguo dell'esame.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.
Doc. XXII, n. 63.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Annibali, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari sociali, del testo della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63, Fornaro), come risultante dall'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi del contenuto del provvedimento e per una sintesi della normativa attualmente in vigore in materia di amianto, fa altresì presente che il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione d'inchiesta e ne definisce i compiti, tra i quali, in particolare, quello di accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di detto minerale (comma 1, lettera a)) nonché quello di indagare su eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti effettivamente o potenzialmente contaminati e nella gestione dei rifiuti contenenti amianto (comma 1, lettera c)).
  L'articolo 2 disciplina la composizione e la durata della Commissione, prevedendo che la stessa sia formata da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo, e disponendo che concluda i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione, presentando alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  I poteri e limiti della Commissione sono disciplinati dall'articolo 3 che, al comma 1, chiarisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, precisando che non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  In proposito, rammenta che l'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati, né irrogare sanzioni. La Commissione può quindi, salvo limitazioni disposte dalla legge, disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Pag. 36Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.
  Il comma 2 prevede la possibilità che la Commissione possa acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (articolo 329 del codice di procedura penale), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza.
  In base al comma 3, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  Ai sensi del comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto con riguardo agli atti e ai documenti (di cui all'articolo 3, commi 2 e 4) da parte dei componenti la Commissione e del personale ad essa addetto nonché e ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1).
  Nei casi di violazione del segreto, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale (comma 2) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Il citato articolo 326 del codice penale prevede, inoltre, che se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno e che in pena maggiore (reclusione da due a cinque anni) incorre il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete; se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
  La indicata disposizione codicistica è richiamata anche al comma 3, laddove si prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la punizione della diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  L'articolo 5, in fine, dispone in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione, demandando la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.15.