CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 255

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 1, contiene le proposte emendative Magi 6-bis.201 e 6-bis.0200. In riferimento alla proposta emendativa Magi 6-bis.201, segnala che essa, nel consentire la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali anche mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata, prevede che i presentatori della lista possano chiedere l'elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, al Ministero dell'interno che deve provvedere entro 72 ore dalla richiesta. Al riguardo, afferma che appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto concerne la proposta emendativa Magi 6-bis.0200, di contenuto identico agli articoli aggiuntivi Colletti 6.bis.03 e Costanzo 6-bis.010, sui quali la Commissione ha espresso nulla osta nella seduta di ieri, afferma che la stessa, eliminando la previsione dell'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale nella dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, non sembra presentare profili problematici sul piano finanziario.

  La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Magi 6-bis.201, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Magi 6-bis.0200.

  Roberto PELLA (FI), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento Magi 6-bis.201, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte Pag. 256emendative contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.
(COM(2021)645 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.
(Doc. LXXXVI, n. 5).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
(14441/21).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che si soffermerà, con riferimento alle politiche di competenza della Commissione bilancio, sulle priorità indicate: nella relazione programmatica 2022, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012; nel programma di lavoro per il 2022 della Commissione europea, contenuto nel documento COM(2021)645, intitolato «Insieme per un'Europa più forte»; nel programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023).
  Premette che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 (COM(2021)645), presentato il 19 ottobre 2021, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: Un Green Deal europeo; Un'Europa pronta per l'era digitale; Un'economia al servizio delle persone; Un'Europa più forte nel mondo; Promuovere lo stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea.
  A tal proposito precisa che occorre evidenziare che, essendo stati presentati, rispettivamente, nel mese di ottobre e di dicembre 2021, il programma di lavoro della Commissione per il 2022 e il programma di 18 mesi del Consiglio non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze.
  Passando, quindi, ad illustrare il contenuto degli atti in esame, fa presente quanto segue. Nel suo Programma di lavoro la Commissione esordisce dichiarando la volontà di conservare quello stesso slancio che, negli anni passati, le ha consentito di reagire rapidamente ai problemi causati dalla pandemia di COVID-19, nonché agli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale, dedicando un'attenzione particolare alle giovani generazioni, grazie alla proposta di proclamare il 2022 «Anno europeo dei giovani». In particolare, la Commissione dimostra la propria determinazione a far sì che l'UE possa uscire dalla pandemia più forte di prima, ad accelerare la duplice transizione verde e digitale e a costruire una società più equa, più resiliente e coesa, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi.
  La Commissione ricorda come l'impatto sociale ed economico della pandemia, in particolare, è stato affrontato dall'Unione e dagli Stati membri con una serie di programmi e strumenti ambiziosi e di vasta Pag. 257portata tra cui l'iniziativa Next Generation EU e il programma REACT-EU. Queste iniziative, unitamente alle risorse del bilancio a lungo termine dell'UE e all'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita e del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, hanno contribuito a salvaguardare la stabilità e a consentire la ripresa economica dei Paesi dell'Unione, duramente messi alla prova dalla crisi pandemica.
  A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata a dover affrontare delle ulteriori sfide. In particolare, per via delle pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime – energetiche ed alimentari – e delle interruzioni del relativo approvvigionamento, sono state riviste al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.
  Nella sua Relazione programmatica il Governo indica che, in un quadro geopolitico divenuto molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo è costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'UE: politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); politica commerciale; proiezione esterna della politica industriale; proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.
  Per quanto riguarda, in particolare, la crisi in Ucraina, il Governo auspica un'azione maggiormente incisiva dell'UE in campo internazionale, che consenta all'Unione di ricoprire un ruolo attivo e determinante a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto russo-ucraino. Il Governo sottolinea che dovrà essere garantita la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi. Soprattutto nel contesto della crisi ucraina, infatti, l'impianto delle sanzioni è parte di un «approccio binario» al conflitto, che poggia da un lato, sul sostegno a Kiev e sull'aumento della pressione sulla Russia e, dall'altro, sul mantenimento dei canali negoziali tra le parti. In tale ottica, lo scopo del sostegno alla resilienza ucraina è di rafforzarne la posizione in vista di un futuro tavolo negoziale.
  Le tematiche di maggiore interesse per la Commissione bilancio riguardano: «Un'Europa pronta per l'era digitale» e «Un'economia al servizio delle persone».
  Per quanto riguarda «Un'Europa pronta per l'era digitale» il Programma di lavoro della Commissione ribadisce il termine del 2030 quale orizzonte temporale per il completamento della trasformazione digitale europea, basata su tecnologie affidabili, sicure e antropocentriche. In tale contesto, la Commissione europea si impegna a favorire l'adozione e l'attuazione delle proposte normative in materia di Internet sicuro, di identità digitale europea e di intelligenza artificiale.
  La Commissione europea fa inoltre cenno alla revisione di alcuni profili della politica di concorrenza, prefigurando, tra l'altro, uno strumento per le emergenze nel mercato unico volto a prevenire future perturbazioni. In particolare, l'allegato II (iniziative REFIT) del programma della Commissione prevede la presentazione, nel corso del secondo semestre 2022, di una riforma del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e degli orientamenti verticali. In sostanza la proposta dovrebbe rivedere le norme sugli accordi tra le parti che esercitano attività a diversi livelli in una stessa catena di approvvigionamento, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione degli oneri e di permettere ai portatori di interessi di disporre di orientamenti adattati alla crescita del commercio elettronico.
  Infine, si ricorda che il Programma di lavoro della Commissione prevede la presentazione, nel secondo trimestre 2022, di una iniziativa volta a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della banda larga per adattarle agli sviluppi tecnologici e socio-economici e per tenere conto dei nuovi obiettivi dell'UE in materia di connettività e di altri sviluppi politici recenti.
  La Commissione sottolinea, in particolare, la vulnerabilità dell'UE in alcuni settoriPag. 258 che scontano l'elevata dipendenza da un numero limitato di fornitori di Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i semiconduttori che alimentano le soluzioni digitali, i cui problemi di approvvigionamento hanno rallentato la produzione industriale dell'UE. A tal proposito, nel programma di lavoro si richiama la proposta di legge europea sui semiconduttori, volta, tra l'altro, ad assicurare la sicurezza delle forniture di tali materie prime.
  Secondo il programma del trio di Presidenza del Consiglio, la promozione dello sviluppo dei chip a semiconduttori contribuirà a conseguire l'obiettivo della sovranità digitale dell'Unione.
  La Relazione programmatica afferma che l'Italia attribuisce grande rilievo all'obiettivo di creare le condizioni per un significativo incremento della capacità produttiva dell'Unione entro il 2030 e assicurare le forniture di microprocessori nell'UE, con il sostegno finanziario degli Stati membri agli investimenti innovativi.
  Il programma di lavoro della Commissione prevede, inoltre, la presentazione di una legge europea sulla ciberesilienza dei prodotti (terzo trimestre 2022), nonché l'avvio di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato sulla tecnologia spaziale (secondo trimestre 2022), per fornire connettività a banda larga in quei luoghi dell'UE in cui ancora non esiste e garantire comunicazioni indipendenti sicure per gli Stati membri.
  Per quanto riguarda «Un'economia al servizio delle persone», nel sostenere che il ritorno dell'attività economica a livelli pre-pandemici induce a riflettere su come la crisi abbia influito sull'economia europea, la Commissione europea ricorda, innanzitutto, di aver rilanciato il dibattito pubblico sulle regole di bilancio e sul quadro di governance economica dell'UE.
  Il dibattito, che era stato avviato nel febbraio 2020 con la comunicazione COM(2020)55, ma temporaneamente sospeso a causa della necessità di concentrarsi sulle sfide immediate poste dalla pandemia di COVID-19, è stato rilanciato il 19 ottobre 2021 con la comunicazione COM(2021)662 «L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica». Presso la Commissione bilancio della Camera è in corso di esame la citata comunicazione COM(2021)662 «L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica» e sul documento, la V Commissione ha anche svolto un ampio ciclo di audizioni.
  Al riguardo, la Commissione europea preannuncia che fornirà orientamenti per la futura politica di bilancio (primo trimestre 2022) e in seguito su eventuali modifiche del quadro di governance economica, con l'obiettivo di raggiungere un ampio consenso sulla via da seguire in tempo utile per il 2023.
  La Commissione europea ha fornito orientamenti di politica di bilancio per il 2023 nella comunicazione COM(2022)85 del 2 marzo scorso e nei documenti del cosiddetto «pacchetto di primavera» del Semestre europeo, presentato il 23 maggio, i quali tengono maggiormente conto dello shock macroeconomico causato dall'invasione russa dell'Ucraina e delle sue conseguenze a lungo termine per le esigenze dell'UE in termini di sicurezza energetica. In sintesi, la Commissione raccomanda agli Stati membri, per il 2023, una politica fiscale prudente ma pronta a reagire all'evoluzione della situazione economica. La Commissione raccomanda altresì di continuare a differenziare le politiche di bilancio tra Stati membri con un debito elevato, che non dovrebbero aumentare la spesa pubblica più rapidamente del loro livello di crescita potenziale a medio termine, e Stati membri con un debito medio-basso, la cui spesa dovrebbe consentire loro di raggiungere un orientamento di bilancio sostanzialmente neutrale. Tutti gli Stati membri dovrebbero inoltre espandere gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica, ricorrendo anche al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, ad altri fondi dell'UE e a REPowerEU.
  Inoltre, sulla base delle recenti previsioni economiche di primavera, che rivedono al ribasso le prospettive economiche dell'UE nel contesto della guerra in Ucraina Pag. 259e in forte rialzo le spinte inflazionistiche, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per mantenere la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita nel 2023 e disattivarla a partire dal 2024.
  Circa gli orientamenti su eventuali modifiche del quadro di governance economica, nel citato pacchetto di primavera la Commissione ha annunciato che saranno presentati dopo l'estate. Con la precedente comunicazione di marzo, invece, la Commissione aveva evidenziato una serie di questioni fondamentali su cui potrebbe emergere un consenso per il futuro quadro di bilancio dell'UE: 1) assicurare la sostenibilità del debito e promuovere la crescita sostenibile attraverso investimenti e riforme; 2) prestare maggiore attenzione al medio termine nella sorveglianza di bilancio; 3) approfondire le considerazioni che possono scaturire dall'assetto, dalla governance e dal funzionamento del Dispositivo per la ripresa e la resilienza; 4) perseguire semplificazione, maggiore titolarità nazionale e migliore applicazione delle norme.
  La Relazione programmatica dedica ampio spazio al dibattito sulla riforma delle regole della governance economica dell'Unione, sottolineando che il contributo italiano al dibattito dovrà esortare alla massima ambizione, promuovendo l'adozione di aggiustamenti del quadro delle regole sia nel medio che nel lungo periodo, in tempo utile per assicurare una transizione efficace in vista della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita.
  In particolare, secondo la relazione, occorrerà sfruttare le opportunità di approfondimento dell'integrazione europea offerte dall'attuazione di Next Generation EU e dal clima di rinnovata fiducia creato dalla risposta economica europea alla crisi, continuando a sostenere la necessità – resa sempre più urgente dalla crisi Ucraina – che l'Unione si doti di strumenti di bilancio permanenti, per rispondere agli shock esterni e per sostenere gli investimenti, nonché di regole di bilancio semplici, credibili e sostenibili, volte anche a favorire gli opportuni investimenti addizionali necessari per la transizione ecologica e digitale e a consentire un percorso di riduzione del debito pubblico che sostenga allo stesso tempo la crescita.
  Più nello specifico, la Relazione sostiene tra l'altro che, sebbene Next Generation EU costituisca un notevole passo in avanti in termini di contrasto alle crisi economiche, esso si configura come una misura dal carattere eccezionale e temporaneo, mentre il cambiamento che si auspica per l'Eurozona dovrebbe avere un carattere strutturale. A tal fine, il Governo afferma che continuerà a promuovere il dibattito sulla costituzione di una capacità fiscale centrale che, per funzionare correttamente, dovrà avere una dotazione finanziaria adeguata, sia per l'assorbimento di shock comuni e idiosincratici, sia per la fornitura di beni pubblici europei (il cui perimetro si è ulteriormente ampliato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina) e la correzione di altre tipologie di fallimenti del mercato. Il Governo ritiene, inoltre, rilevante garantire la possibilità di emettere titoli di debito comuni per poter finanziare la capacità fiscale e quindi fronteggiare adeguatamente gli shock simmetrici e asimmetrici, contemplando possibilità redistributive a favore delle aree in cui il ciclo economico sarà maggiormente sfavorevole, anche al fine di fornire il dovuto sostegno all'occupazione. Per favorire un corretto funzionamento del mercato unico europeo e una crescita economica omogenea nelle diverse aree, sarebbe inoltre importante, a giudizio del Governo, adottare un modello di crescita che coniughi competitività esterna e crescita della domanda interna e, a tal fine, reputa necessario anche promuovere un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici.
  La Commissione europea sostiene altresì che lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) si è rivelato uno strumento estremamente efficace e che pertanto esaminerà attentamente gli insegnamenti che se ne possono trarre.
  Il Programma della Commissione preannuncia altresì l'intenzione, tra l'altro, di Pag. 260proporre una raccomandazione sul reddito minimo (3° trimestre 2022) a sostegno delle politiche degli Stati membri, considerato che lo shock della pandemia ha evidenziato l'importanza di forti reti di sicurezza sociale; presentare una comunicazione per rafforzare il dialogo sociale a livello UE e nazionale al fine di sostenere il ruolo fondamentale delle parti sociali nel promuovere una ripresa economica e sociale coesa ed equa, oltre alle transizioni verde, digitale e del mercato del lavoro; presentare un'iniziativa sui pagamenti istantanei per promuoverne la piena utilizzazione nell'UE, considerato che durante la pandemia le transazioni digitali sono aumentate e che il settore finanziario svolge un ruolo fondamentale nella ripresa economica; tenuto conto del fatto che la crisi sanitaria ha riconfermato la necessità di mercati europei dei capitali pienamente sviluppati e che la ripresa richiede investimenti massicci che il denaro pubblico e i prestiti bancari tradizionali da soli non sono in grado di realizzare, adottare misure in materia di procedure di insolvenza migliorando la convergenza ed eliminando le discrepanze, al fine di aumentare l'efficienza, agevolare gli investimenti transfrontalieri e ridurre gli oneri. I requisiti di quotazione – afferma la Commissione – saranno semplificati per rendere i mercati dei capitali pubblici più attraenti per le imprese dell'UE e facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese.
  In conclusione, nel sottolineare che l'esame degli atti dell'Unione europea da parte delle Commissioni parlamentari si svolge di frequente in ritardo rispetto al momento in cui tali atti sono stati presentati, evidenzia che, in particolare in questo caso, la data di presentazione del Programma di lavoro della Commissione per il 2022, ossia il 19 ottobre 2021, appare oramai riferita ad un'epoca ben lontana dal contesto degli ultimi mesi.
  Nell'esprimere una valutazione favorevole sugli atti in oggetto, rileva tuttavia l'esigenza di un aggiornamento del contenuto dei provvedimenti in esame. Si riserva quindi di predisporre una proposta di parere in tal senso.

  Fabio MELILLI, presidente, nel sottolineare che non vi sono particolare ragioni di urgenza per concludere la discussione nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositiviPag. 261 medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.
Atto n. 384.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.
Atto n. 385.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Atto n. 392.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della legge n. 247 del 2012, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – reca modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Fa presente inoltre che il provvedimento stesso è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il decreto in esame modifica e aggiorna la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Ricorda che, ai sensi della nuova disciplina della professione forense, di cui alla legge n. 247 del 2012, i compensi sono, in generale, liberi e quelli fissati con decreto ministeriale risultano applicabili in via sussidiaria, ad esempio quando manchi una pattuizione fra le parti, quando la misura debba essere fissata giudizialmente o quando la prestazione sia resa in favore di terzi. Segnala che la medesima legge autorizza e disciplina l'adozione dei decreti ministeriali di individuazione delle tariffe, di cui all'articolo 1, comma 3: alla disposizione abilitante non sono stati ascritti effetti finanziari. Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo 1 specifica che dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'articolo 67 reca una clausola di invarianza finanziaria a norma della quale dalle disposizioni recate dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che, in questo quadro, le tariffe forensi sono state individuate dal decreto ministeriale n. 55 Pag. 262del 2014, poi modificato dal decreto ministeriale n. 37 del 2018 e ulteriormente aggiornato dall'attuale schema di decreto ministeriale e che ai decreti del 2014 e del 2018 non sono associati effetti finanziari.
  Evidenzia che lo schema di decreto ministeriale in esame apporta modifiche al decreto ministeriale del 2014, agli articoli da 1 a 4, aggiorna le relative tabelle, all'articolo 5, e dispone circa i termini di efficacia e di entrata in vigore, agli articoli 6 e 7. La relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria del decreto in esame. In via preliminare, evidenzia che dalle prestazioni professionali forensi poste a carico di soggetti privati non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Circa, invece, le prestazioni poste a carico di enti pubblici, quale compenso di dipendenti o di professionisti esterni, fa presente che, pur considerando che le tariffe in questione si applicano solamente nei casi in cui le amministrazioni non abbiano pattuito i compensi in via preventiva, il decreto in esame appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni.
  In merito alle disposizioni introdotte e ai loro riflessi per le amministrazioni pubbliche, ritiene dunque necessario acquisire taluni chiarimenti. Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, segnala che la relazione tecnica afferma che, all'interno del sistema di liquidazione dei compensi per le professioni forensi, si realizza una serie di effetti compensativi fra le diverse misure in grado di assicurarne l'invarianza finanziaria e che le modifiche introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i predetti effetti compensativi permettono di lasciare inalterato l'impianto finanziario complessivo.
  In proposito, osserva che le misure introdotte dagli articoli da 1 a 4 parrebbero suscettibili, prevalentemente, di incrementare le tariffe forensi, mentre non sembrano rinvenirsi misure compensative di carattere riduttivo rispetto alle attuali tariffe, se non una limitazione dell'incremento massimo dei compensi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): andrebbero quindi forniti, a suo avviso, ulteriori dati ed elementi idonei a suffragare l'asserita compensatività delle misure introdotte dal presente decreto; ciò al fine di verificare l'effettiva neutralità delle innovazioni tariffarie introdotte.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, che incrementa di circa il 5 per cento le vigenti tabelle dei compensi forensi e vi introduce ulteriori voci non prima previste, rileva che la relazione tecnica quantifica la maggiore spesa annua per onorari da corrispondere ai difensori nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato in euro 19.457.244 all'anno, esponendo i dati e il procedimento logico nonché le argomentazioni che supportano tale stima: afferma che sulla base di tali elementi la procedura di stima risulta quindi verificabile. Segnala che la medesima relazione tecnica rappresenta la possibilità di fronteggiare tale incremento nell'ambito delle dotazioni finanziarie già previste a legislazione vigente sul capitolo 1360/Giustizia: allo scopo verrebbe utilizzata, prudenzialmente, l'integrazione dello stanziamento di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022, disposta dalla legge di bilancio per il 2022, destinata all'adeguamento degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria.
  In proposito, formula le seguenti osservazioni: la relazione tecnica evidenzia che dalle nuove tabelle derivano maggiori oneri per circa 19 milioni annui mentre la norma istitutiva dispone la neutralità finanziaria dei decreti attuativi, di cui all'articolo 1, comma 5, e articolo 67 della legge n. 247 del 2012. Riguardo a tale profilo e alla conseguente possibilità di disporre maggiori oneri, sia pur qualificati come tali soltanto dalla relazione tecnica, con fonte normativa di rango secondario, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che la copertura dei predetti oneri avviene – come indicato dalla relazione tecnica – mediante utilizzo di uno stanziamento previsto a legislazione vigente, integrato dalla legge di bilancio per far fronte all'adeguamento degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici ausiliari dell'autorità giudiziaria. In proposito, nel rilevare Pag. 263che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica, evidenzia che le risorse utilizzate sono state stanziate per una finalità diversa, ossia i compensi di taluni ausiliari del giudice: andrebbero quindi acquisiti, a suo avviso, chiarimenti dal Governo al fine di verificare se la nuova finalizzazione di parte delle risorse in questione possa influire su impegni di spesa già assunti o comunque incidere negativamente sulle originarie esigenze cui le medesime disponibilità sono attualmente destinate, con la conseguente necessità di disporre nuovi finanziamenti per sopperire ai relativi fabbisogni. In merito alla quantificazione, che tiene conto dell'incremento medio del cinque per cento rispetto alle vigenti tabelle, andrebbe inoltre chiarito, a suo avviso, se essa tenga conto, e in che misura, delle voci introdotte dal provvedimento in esame e non incluse nelle vigenti tabelle. Inoltre, poiché la stessa sembra riferita alla sola fattispecie del patrocinio gratuito a carico dello Stato, segnala che andrebbe chiarito se siano configurabili ulteriori effetti finanziari, non considerati nella stima, riferibili anche ad altre prestazioni e ad altre amministrazioni diverse dallo Stato, come, ad esempio, l'assistenza alla lite per un comune.
  Per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, concernenti efficacia ed entrata in vigore, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, in base alla relazione tecnica, agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 5, riguardante la revisione delle tabelle dei parametri forensi, quantificati in circa 19.457.244 euro, si provvede mediante le risorse stanziate per spese di giustizia nello stato di previsione del Ministero della giustizia (capitolo 1360), come integrate dalla legge di bilancio per il 2022. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, poiché lo schema di decreto ministeriale in esame, in quanto fonte di rango secondario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La viceministra dell'economia e delle finanze Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, assicura che, all'interno del sistema di liquidazione dei compensi per le attività prestate dai professionisti forensi, gli effetti compensativi tra le diverse misure sono in grado di garantire l'invarianza finanziaria, in quanto gli incrementi e le riduzioni delle percentuali rispetto alle attuali tariffe sono inserite in tutte le diverse tipologie di attività considerate nel provvedimento, tra cui trova rilievo l'effetto calmierante del limite massimo applicabile, ciò per quanto riguarda la determinazione sia dei compensi per l'attività civile e amministrativa (articolo 2, comma 1, lettera a)) sia dei compensi relativi all'attività penale (articolo 3, comma 1, lettera a)).
  Aggiunge, inoltre, che ulteriori riduzioni sono rinvenibili riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera h), in relazione all'articolo 96 del codice di procedura civile, nonché riguardo ai procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, mentre gli incrementi presenti in altre tipologie di controversie restano, comunque, ricompresi in un range percentuale tra il 20 ed il 50 per cento o nella misura fissa di un quarto.
  Rappresenta che l'effettivo riscontro di tali effetti compensativi potrà essere valutato solo successivamente all'applicazione delle tariffe previste dal nuovo regolamento non essendo possibile determinare a priori le tipologie di controversie sopravvenute che potranno dar luogo alle liquidazioni dei compensi secondo i nuovi parametri stabiliti dal presente schema di decreto.
  In tal senso e al fine di garantire comunque la sostenibilità finanziaria del provvedimento, compatibilmente con le clausole di invarianza finanziaria contenute nella legge forense all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 67 della legge n. 247 del 2012, fa presente che si è previsto di utilizzare, ai fini dell'attuazione del decreto in esame, in via prudenziale, le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di bilancio 1360 «Spese di giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, come integrate dalla sezione II della legge di Pag. 264bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Sul predetto capitolo gravano infatti, tra le altre, le spese per onorari nonché le altre spese dei difensori del patrocinio a spese dello Stato.
  Al riguardo, conferma inoltre che l'utilizzo di risorse stanziate in bilancio per altre finalità, comunque nell'ambito del settore delle spese di giustizia, non influisce negativamente su impegni di spesa già assunti da parte dell'amministrazione giudiziaria.
  Per quanto concerne la quantificazione riportata in relazione tecnica con riferimento all'articolo 5, con la quale si ipotizza un incremento medio del cinque per cento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziaria e stragiudiziale, assicura che tale stima è stata calcolata in via prudenziale, tenendo conto del fatto che la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato rappresenta la principale casistica di impatto finanziario per l'assistenza legale a carico della finanza pubblica e oggetto di specifiche rilevazioni anche di natura contabile, rispetto ad altre prestazioni e ad altre amministrazioni diverse dallo Stato, che presentano dati frammentari e di difficile interpolazione ai fini della valutazione di eventuali e ulteriori effetti finanziari.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 392);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, si assicura che all'interno del sistema di liquidazione dei compensi per le attività prestate dai professionisti forensi gli effetti compensativi fra le diverse misure sono in grado di garantire l'invarianza finanziaria, in quanto gli incrementi e le riduzioni delle percentuali rispetto alle attuali tariffe sono inserite in tutte le diverse tipologie di attività considerate nel provvedimento, tra cui trova rilievo l'effetto calmierante del limite massimo applicabile, ciò per quanto riguarda la determinazione sia dei compensi per l'attività civile e amministrativa (articolo 2, comma 1, lettera a)) sia dei compensi relativi all'attività penale (articolo 3, comma 1, lettera a));

    ulteriori riduzioni sono rinvenibili riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera h), in relazione all'articolo 96 del codice di procedura civile, nonché riguardo ai procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, mentre gli incrementi presenti in altre tipologie di controversie restano, comunque, ricompresi in un range percentuale tra il 20 ed il 50 per cento o nella misura fissa di un quarto;

    si rappresenta che l'effettivo riscontro di tali effetti compensativi potrà essere valutato solo successivamente all'applicazione delle tariffe previste dal nuovo regolamento non essendo possibile determinare a priori le tipologie di controversie sopravvenute che potranno dar luogo alle liquidazioni dei compensi secondo i nuovi parametri stabiliti dal presente schema di decreto;

    in tal senso, e al fine di garantire comunque la sostenibilità finanziaria del provvedimento, compatibilmente con le clausole di invarianza finanziaria contenute nella legge forense all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 67 della legge n. 247 del 2012, si è previsto di utilizzare, ai fini dell'attuazione del decreto in esame, in via prudenziale, le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di bilancio 1360 “Spese di giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, come integrate dalla sezione II della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

Pag. 265

    sul predetto capitolo gravano infatti, tra le altre, le spese per onorari nonché le altre spese dei difensori del patrocinio a spese dello Stato;

    al riguardo, si conferma inoltre che l'utilizzo di risorse stanziate in bilancio per altre finalità, comunque nell'ambito del settore delle spese di giustizia, non influisce negativamente su impegni di spesa già assunti da parte dell'amministrazione giudiziaria;

    per quanto concerne la quantificazione riportata in relazione tecnica con riferimento all'articolo 5, con la quale si ipotizza un incremento medio del cinque per cento degli attuali parametri dei compensi in sede giudiziaria e stragiudiziale, si assicura che tale stima è stata calcolata in via prudenziale, tenendo conto del fatto che la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato rappresenta la principale casistica di impatto finanziario per l'assistenza legale a carico della finanza pubblica e oggetto di specifiche rilevazioni anche di natura contabile, rispetto ad altre prestazioni e ad altre amministrazioni diverse dallo Stato, che presentano dati frammentari e di difficile interpolazione ai fini della valutazione di eventuali e ulteriori effetti finanziari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.
Atto n. 393.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, riferisce che il Ministro della difesa, in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 maggio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Passando ad illustrare il contenuto del programma, fa presente quanto segue. Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame, tramite l'acquisizione di 13 radar controfuoco, consentirà alle unità di artiglieria terrestre di disporre di sensori «allo stato dell'arte tecnologico» per assolvere al meglio i compiti relativi alle capacità di osservazione e correzione del fuoco «amico» e alla ricerca, individuazione e identificazione delle sorgenti di fuoco indiretto avversarie, incrementando così la protezione delle proprie forze.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2026, comporterà un onere complessivo di 156 milioni di euro, di cui 42 milioni destinati alla prima fase dell'impresa e i restanti 114 milioni di euro per il completamento del programma.
  Per quanto concerne il costo complessivo del programma, stimato – come detto – in 156 milioni di euro, la scheda tecnica precisa che l'amministrazione competente «si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentariPag. 266» e che, qualora «in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza».
  Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 42 milioni di euro, destinata all'acquisizione di 3 radar, compreso il relativo supporto logistico, nonché eventuali corsi per il personale ed adeguamenti e potenziamenti infrastrutturali; mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare complessivo di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  Al riguardo, rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 3.
  In proposito, segnala che citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento rispettivamente di circa 461 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa 470 milioni di euro per l'anno 2024.
  La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2026, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il suo carattere prioritario – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.
  Infine, fa presente che appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle Pag. 267risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente quanto segue.
  Lo schema di decreto ministeriale in oggetto è relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.
  Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma pluriennale, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.
  Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.
  In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.
  La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export.
  Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.
  In sintesi, dunque, in linea con quanto contenuto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
  Come da prassi consolidata e in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio.
  Nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato.
  Pertanto, si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza ab initio della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione.
  Al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati.
  Le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente.Pag. 268
  Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita «bollinatura».
  In particolare, il programma pluriennale rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.
  In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto n. 393);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo schema di decreto ministeriale in oggetto è relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali;

    coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma pluriennale, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

    tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

    in merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

    la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

    le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta “contabilità ordinaria”, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

    in sintesi, dunque, in linea con quanto contenuto nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria Pag. 269che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

    come da prassi consolidata e in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio;

    nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato;

    pertanto, si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza ab initio della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione;

    al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati;

    le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente;

    tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita “bollinatura”;

    in particolare, il programma pluriennale rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

    per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 382.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Pag. 270

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo è proposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari in attuazione della delega recata dall'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, per adeguare e raccordare la normativa nazionale, in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
  In merito all'articolo 3, relativo alle autorità competenti e all'autorità veterinaria centrale, preso atto delle informazioni e dei dati forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, atteso che non sembrano rinvenirsi nelle disposizioni in esame elementi che inducano a supporre un sostanziale ampliamento dei compiti o degli interventi posti a carico delle amministrazioni competenti rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 4, relativo all'organizzazione delle autorità competenti, osserva che l'asserzione per cui l'assegnazione del ruolo di responsabile dei servizi veterinari regionali ad un dirigente veterinario in posizione apicale non deve comportare oneri aggiuntivi per le Regioni stesse ma deve rientrare tra gli incarichi assegnati al responsabile dei servizi veterinari regionali o provinciali sulla base dell'organizzazione regionale è recata dalla sola relazione tecnica, ma non risulta presente nel dispositivo. Ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di modificare il testo in tal senso. Analogamente, per quanto attiene alla struttura organizzativa a supporto del Responsabile dei servizi veterinari, osserva che non corrisponde al dispositivo l'asserzione della relazione tecnica secondo la quale la norma stabilirebbe che le regioni e province autonome la prevedono in conformità all'attuale loro organizzazione, giacché manca il riferimento all'attualità di detta organizzazione, non potendosi pertanto affatto escludere un assetto organizzativo diverso, nel cui ambito individuare tale particolare struttura, il che potrebbe determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene quindi che l'invarianza dell'assetto organizzativo di riferimento dovrebbe anch'essa essere esplicitata nel testo.
  In merito all'articolo 5, relativo al centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, rileva che la direzione strategica passa da 4 a 6 componenti e che i nuovi gruppi operativi di esperti appaiono composti da un numero maggiore di componenti rispetto al comitato tecnico-scientifico e alla direzione operativa – anche considerando che quest'ultima finora è semplicemente affidata all'Ufficio III della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari –, mentre, di converso, l'Unità centrale di crisi sembra ridursi di 2 unità. Nel complesso, ritiene che assicurazioni circa l'insussistenza di oneri correlati a compensi, emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese spettanti ai membri delle strutture in questione andrebbero fornite, atteso che l'assenza di specifiche previsioni sul punto – sia nella normativa vigente che in quella in esame – non consente di escluderne la corresponsione. Non ha osservazioni in merito alle funzioni attribuite agli organi del Centro nazionale, principalmente di natura amministrativa, di direzione e coordinamento, o comunque generalmente sovrapponibili a quelle già previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 6, concernente la notifica e la comunicazione delle malattie alla autorità competente, non ha nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che rappresenta che gli elementi di maggior dettaglio oggetto dell'attività di inserimento nel SIMAN di cui al presente articolo possono rientrare nell'ambito dell'attività di manutenzione standard del sistema. Non sembrano altresì sostanzialmente innovativi e appaiono comunque sostenibili a valere sulle risorse umane già disponibili, senza particolari aggravi operativi, le attività di notifica e comunicazione di cui ai commi 1-3. Ricorda, fra l'altro, che l'obbligo di notifica è già previsto dal Regolamento di polizia Pag. 271veterinaria (DPR n. 320 del 1954), di cui si dispone l'abrogazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, concernente le notifiche e le comunicazioni delle malattie all'Unione europea, non ha nulla da osservare, non rinvenendosi nelle norme in esame l'attribuzione alle amministrazioni pubbliche coinvolte di nuove mansioni rispetto a quelle già previste.
  In merito all'articolo 8, recante una delega di attività a veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente, premesso che la norma attribuisce semplicemente una facoltà e non un obbligo di delegare alcune attribuzioni, che tale facoltà va esercitata nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili, giacché è previsto il rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che sussistono sufficienti margini di modulabilità dei sistemi tariffari in modo da garantire l'integrazione delle risorse eventualmente occorrenti attraverso il loro prelievo dai soggetti privati oggetto delle attività di controllo, ritiene di non sollevare rilievi in relazione all'estensione della possibilità di delegare funzioni a veterinari libero professionisti da parte delle ASL.
  Riguardo all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche se l'attività dei laboratori risulta a legislazione vigente ampiamente finanziata attraverso il sistema tariffario, come illustrato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe escluso che le attività di controllo implicitamente ipotizzate dalla norma – e a seguito delle quali potrebbero emergere gli obblighi comunicativi previsti – determinino l'insorgenza di ulteriori oneri, il che porrebbe l'esigenza di un aggiornamento del tariffario e, nelle more dello stesso, il rischio di una momentanea carenza di copertura attraverso tale canale di finanziamento.
  In merito all'articolo 10, concernente gli obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali, ritiene che andrebbe assicurato che i previsti programmi formativi non determinino oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interamente organizzati e gestiti da soggetti privati ovvero forniti da pubbliche amministrazioni con copertura integrale degli oneri mediante un sistema tariffario per la partecipazione a tale percorsi formativi.
  Relativamente all'articolo 11, che prevede obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale, preso atto della ricostruzione fornita dalla relazione tecnica, per cui ad obblighi di natura comunitaria non è garantito un idoneo finanziamento e che la situazione è stata solo parzialmente alleviata con un finanziamento di tre milioni di euro annui che cesserà dal 2023, evidenzia la necessità di acquisire rassicurazioni in merito alle risorse già previste a legislazione vigente ovvero all'esigenza di provvedere nel provvedimento in esame anche ad un adeguamento delle risorse già previste a legislazione vigente.
  Per il resto, considerata la normativa vigente e che l'articolo in questione non attribuisce nuovi compiti a pubbliche amministrazioni, limitandosi di fatto a delineare un potenziamento dell'apparato informativo disponibile presso banche dati elettroniche già esistenti – che includerà anche i dati relativi alle sostanze stupefacenti – da alimentare da parte di soggetti privati, non ha rilievi da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, in materia di sorveglianza dell'autorità competente, non ha nulla da osservare, atteso che l'articolo non sembra in ogni caso prevedere specifici, ulteriori controlli e che quelli attualmente previsti sono in effetti svolti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.
  In merito all'articolo 13, relativo ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie, rappresenta che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento che consenta di valutare congrue le risorse stanziate nei capitoli indicati – pari a quasi 4 milioni di euro annui complessivi – anche sulla base dell'assetto normativo delineato dal presente articolo, anche se, in linea di massima, non ritiene che esso si discosti significativamente, soprattutto dal punto di vista operativo e conseguentemente in termini di impatto finanziario, da quanto attualmente previsto. Ritiene comunque auspicabile un approfondimento sulla portata innovativa dell'articolo, considerato che i Pag. 272programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie, definiti dalle ASL, sono comunque rimessi nella fase attuativa agli operatori degli stabilimenti interessati, che sono tenuti al rispetto delle misure previste e alla massima collaborazione con le autorità competenti (commi 9 e 10).
  Riguardo all'articolo 14, relativo ai sistemi informativi veterinari, sottolinea che la prevista istituzione del Sistema informativo «ClassyFarm.it» avverrà chiaramente a valere su risorse già esistenti, come riconosce la stessa relazione tecnica, anche se non riferibili direttamente al ministero della salute, il che, non trattandosi di oneri di scarso rilievo o sufficientemente modulabili, sembra porsi in contrasto con le modalità di coperture tassativamente consentite dalla legge di contabilità, integrando di fatto una copertura sul bilancio dell'IZSLER. Considera necessari approfondimenti metodologici e l'acquisizione di dati sui profili quantitativi dell'operazione, onde valutare se l'ammontare delle risorse necessarie determini tensioni rispetto alle ordinarie funzionalità dell'Istituto. Anche sull'eventuale aggiornamento del sistema «Vetinfo.it» – istituito dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 nell'ambito della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica – correlato alla raccolta delle informazioni indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 considera auspicabile ottenere chiarimenti da parte del Governo.
  In merito all'articolo 15, che prevede una deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti, evidenzia che in realtà la norma sembra prevedere nuovi controlli, per quanto diversi per tipologia e modalità rispetto a quelli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia, il che suggerisce l'esistenza di profili onerosi, in assenza di dettagliate assicurazioni in ordine alla natura meramente ricognitiva e comunque non innovativa della disposizione in esame.
  Relativamente all'articolo 16, in materia di status di indenne da malattia, chiede espressa conferma circa l'asserzione formulata dalla relazione tecnica che le risorse disponibili sul capitolo 5391 – pari a circa 3,3 milioni di euro annui – già finanziano anche l'attività istruttoria necessaria per far riconoscere lo status di indenne da una malattia di un territorio, che quindi sarebbe già prevista a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 17, concernente i piani di emergenza e gli esercizi di simulazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, del quale chiede conferma, che siano già previsti a legislazione vigente gli esercizi di simulazione per la verifica dell'efficacia dei piani di emergenza, la cui onerosità, altrimenti, se innovativi rispetto alla situazione attuale, appare evidente e di non limitata rilevanza. Infatti, anche se la relazione tecnica fa riferimento all'attuazione delle misure previste dai Piani di emergenza, nulla chiarisce circa l'inclusione al loro interno degli esercizi di simulazione di cui al comma 3.
  In merito all'articolo 18, recante misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente, non ha nulla da osservare, nel presupposto che le concrete attività e misure che le autorità competenti sono chiamate a porre in essere in caso di sospetta malattia attingendo al novero di opzioni delineato dagli articoli del regolamento europeo citati dal comma 2 non divergano significativamente dalle possibilità d'intervento attualmente predisposte dall'ordinamento o comunque concretamente implementate. Sottolinea comunque che in linea di massima sono gli operatori degli stabilimenti coinvolti ad essere chiamati al rispetto delle specifiche misure adottate dalla ASL.
  In merito all'articolo 19, recante misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici, chiede un'ulteriore conferma che l'articolo non comporti un ampliamento dell'insieme delle attività demandate alle ASL, perlomeno in rapporto alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente stanziate. Non ritiene rinvenirsi, in relazione alle indennità previste per l'abbattimento dei capi infetti o suscettibili di contaminazione, una modifica del quadro normativo nel senso di un ampliamento delle fattispecie tutelate o Pag. 273di un incremento degli importi unitari, per cui non dovrebbero presentarsi tensioni sulla pertinente linea di finanziamento, definita dal citato articolo 3 della legge n. 218 del 1988.
  Riguardo all'articolo 20, recante misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici, rinvia, mutatis mutandis, a quanto asserito in relazione agli articoli 18 e 19, anche per quanto riguarda le ipotesi di corresponsione di indennità per l'abbattimento di animali.
  In merito all'articolo 21, recante deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici, ritiene che andrebbero fornite esplicite assicurazioni in ordine alla portata non innovativa delle verifiche attribuite alle ASL ai sensi del comma 3.
  In merito all'articolo 23, concernente le sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie, al di là di quanto riportato dalla relazione tecnica, non ha rilievi da formulare, atteso che le sanzioni rappresentano voci di entrata meramente eventuali e non contabilizzate, proprio per la loro aleatorietà, nella costruzione dei saldi tendenziali.
  Riguardo agli articoli da 24 a 30 non ha nulla da osservare in relazione ai profili sanzionatori. Osserva, tuttavia, che la stessa relazione tecnica lascia intendere che si introducono con le presenti disposizioni anche nuove sanzioni, e pertanto nuovi comportamenti che ne determinano l'irrogazione. Da questo fatto si potrebbe desumere un ampliamento delle operazioni di controllo, che dovranno estendersi appunto alla verifica della conformità all'ordinamento di azioni che finora a tale verifica non erano evidentemente assoggettate. Pur riconoscendo che tale asserzione potrebbe rivestire un carattere alquanto speculativo, considera comunque opportuno un chiarimento sul punto.
  Riguardo all'articolo 32, che reca abrogazioni e modificazioni, non ha osservazioni, atteso che il comma 1 reca abrogazioni coerenti con il presente schema di decreto e comunque prive di riflessi onerosi sulla finanza pubblica, mentre i commi 2 e 3 recano, rispettivamente, una misura di natura procedimentale e l'aggiornamento del quadro normativo inerente all'indennità da corrispondere per ogni animale abbattuto, senza estendere l'ambito di applicazione dell'attuale disciplina o aumentare l'importo unitario dell'indennità prevista.
  Prende atto, senza sollevare rilievi, delle delucidazioni fornite dalla relazione tecnica in merito all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.