CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2022
817.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane.
C. 3628 Governo..
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.
  In particolare, fa presente che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla Pag. 49fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
  Segnala, quindi, che il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) indica tra i «collegati» alla manovra di bilancio 2023-2025 un disegno di legge recante «Legge sulla montagna».
  Evidenzia che il presente disegno di legge, come risulta dalla sua relazione illustrativa, è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane.
  Osserva, in particolare, che il disegno di legge risponde all'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (in primis la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.
  Fa presente che il disegno di legge in oggetto è costituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi.
  Segnala, in particolare, che: l'articolo 1 indica le finalità che s'intende perseguire con l'intervento normativo; l'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo l'ambito di applicazione della legge, e consente l'individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dal presente disegno di legge; l'articolo 3 contiene la previsione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI); l'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane; l'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane; l'articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; l'articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2; l'articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane; l'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet; l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani; l'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna; l'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti; l'articolo 13 individua le finalità del capo V, rubricato «Fiscalità montana», volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane; l'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani; l'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», che è tesa a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna; l'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani; l'articolo 17 ha l'obiettivo di promuovere e incrementare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al conseguimento degli impegni internazionali di neutralità climatica entro il 2050; l'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia, facendo le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l'articolo 19 esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus normativo organico e coerente.
  In conclusione, considerato che il disegno di legge C. 3628, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane», risulta di contenuto omogeneo, è riconducibile alle materie indicate dal Documento di economia e finanza 2022, Pag. 50che individua tra i provvedimenti collegati proprio il citato disegno di legge, e non reca pertanto disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (C. 3628 Governo);

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) indica tra i “collegati” alla manovra di bilancio 2023-2025 un disegno di legge recante “Legge sulla montagna”;

   considerato che:

    il presente disegno di legge, come risulta dalla sua relazione illustrativa, è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane;

    il disegno di legge risponde all'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale;

    il disegno di legge in oggetto è costituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi;

    in particolare, l'articolo 1 indica le finalità che s'intende perseguire con l'intervento normativo; l'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo l'ambito di applicazione della legge, e consente l'individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dal presente disegno di legge; l'articolo 3 contiene la previsione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI); l'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane; l'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane; l'articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; l'articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2; l'articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane; l'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet; l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani; l'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna; l'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti; l'articolo 13 individua le finalità del capo V, rubricato “Fiscalità montana”, volto a favorire lo sviluppoPag. 51 economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane; l'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani; l'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta “Io resto in montagna”, che è tesa a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna; l'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani; l'articolo 17 ha l'obiettivo di promuovere e incrementare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al conseguimento degli impegni internazionali di neutralità climatica entro il 2050; l'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia, facendo le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l'articolo 19 esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus normativo organico e coerente;

RITIENE

   che il contenuto del disegno di legge C. 3628 Governo, recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”:

   a) sia riconducibile alle materie indicate dal Documento di economia e finanza 2022, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in titolo, nel testo originario del decreto-legge, nella seduta dello scorso 25 maggio, esprimendo un parere favorevole.
  Rammenta, altresì, che la I Commissione Affari costituzionali, competente nel merito, ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 15 giugno, approvando talune modifiche al testo del decreto-legge, che, comunque, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Roberto PELLA (FI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le Pag. 52quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Montaruli 3.1, che prevede che, per le finalità del presente decreto, i seggi siano fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, garantendo la piena comprensione delle modalità di voto, anche attraverso forme di video-interpretariato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendative in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Lollobrigida 6.022 e Silvestroni 6.026, che recano disposizioni volte a prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

   Silvestroni 6.023, 6.024 e 6.025, che recano disposizioni volte a reintrodurre l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

   Silvestroni 6.027, che inserisce tra gli organi delle province e delle città metropolitane la giunta provinciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

   Colletti 6-bis.01, che, nell'apportare modifiche al testo unico in materia di elezioni della Camera dei deputati, reca altresì una delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali, prevedendo, tra l'altro, che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la Commissione stessa è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione sia alla corresponsione di eventuali emolumenti ai componenti della citata Commissione sia alle spese di funzionamento della stessa;

   Siragusa 7.100, che prevede che le buste e il tagliando del certificato elettorale relativi al voto dei cittadini italiani residenti all'estero siano dotati di apposito codice a barre o altri sistemi a lettura ottica, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa modalità di copertura finanziaria.
   Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Roberto PELLA (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 7.100 e sugli articoli aggiuntivi 6.022, 6.023, 6.024, 6.025, 6.026, 6.027 e 6-bis.01, in quanto suscettibiliPag. 53 di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, segnala che il disegno di legge in esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito (VI, Finanze) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri, conferisce al Governo la delega per la riforma fiscale.
  Rileva che le disposizioni di carattere finanziario sono riportate all'articolo 10 che reca sia una clausola di invarianza finanziaria (comma 1), riferita all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9, sia il rinvio (comma 2) a specifiche modalità di copertura per la compensazione dei nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi che non trovino compensazione all'interno dei medesimi provvedimenti.
  Segnala che sempre al comma 2 dell'articolo 10 è previsto infine il richiamo al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che prevede la possibilità, per la complessità della materia trattata, di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.
  Evidenzia che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni sebbene il provvedimento sia stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono invece corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 10, che prevedono una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura e disposizioni finanziarie, rileva preliminarmente che, per un verso, le disposizioni di cui all'articolo 10 recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare un incremento della pressione tributaria; per altro verso il medesimo articolo 10 richiama varie modalità di compensazione dei possibili oneri derivanti dai decreti adottati nell'esercizio della delega, richiamando in primo luogo modalità di compensazione interne a ciascun provvedimento ovvero il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1.
  In ultima istanza, a fini della compensazione degli eventuali oneri recati dai provvedimenti emanati nell'esercizio della delega, la norma richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In proposito ritiene che andrebbe preliminarmente acquisito l'avviso del Governo riguardo alla coerenza della contestualePag. 54 previsione di una clausola di invarianza finanziaria nonché del richiamo a procedure di compensazione che prefigurano invece l'onerosità della normativa delegata.
  Osserva inoltre che, dal tenore letterale dell'articolo 10 sembra dedursi che la sequenza delle procedure di compensazione prefigurata dalla norma debba intendersi come indicativa anche di un ordine di priorità nel ricorso alle diverse forme di copertura: in ordine a tale profilo ritiene che andrebbero comunque acquisiti elementi di valutazione e di conferma.
  Riguardo agli aspetti più direttamente attinenti alla quantificazione dell'impatto finanziario della delega, evidenzia che i criteri di delega indicati all'articolo 1 presentano una formulazione ampia e di portata generale: pertanto, pur essendo potenzialmente suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario, una stima puntuale del relativo impatto sui saldi appare possibile soltanto alla luce della normativa delegata che sarà adottata in applicazione degli stessi.
  Tuttavia, pur prendendo atto di tale circostanza e della complessità dell'intervento delegato nonché, in ragione della stessa, del richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che prevede, di fatto, un rinvio della quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalla delega al momento dell'esercizio della stessa – evidenzia in via generale l'opportunità di acquisire, per quanto possibile, già in sede di esame parlamentare della legge delega indicazioni sulle grandezze finanziarie complessivamente coinvolte nell'esercizio della delega. In particolare, ritiene utile acquisire elementi informativi circa l'impatto atteso in relazione alla revisione complessiva dell'ordinamento fiscale nonché riguardo alle modalità di compensazione cui si preveda eventualmente di ricorrere in aggiunta alla copertura a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti della riforma sui saldi di finanza pubblica.
  Quanto alla clausola che impone di lasciare invariato l'impatto in termini di pressione tributaria del sistema derivante dall'intervento di riforma rispetto a quella «derivante dall'applicazione della legislazione vigente» – criterio introdotto durante l'esame in sede referente – rileva che il rispetto di tale criterio potrà essere verificato soltanto sulla base della documentazione tecnica (relazione tecnica e prospetti riepilogativi degli effetti finanziari) allegata ai singoli provvedimenti attuativi della delega: poiché peraltro tale prescrizione di invarianza sembra riferita al processo di riforma inteso in senso unitario e complessivo – e non necessariamente a ciascuno dei provvedimenti attuativi della delega – ritiene che andrebbe chiarito come si intenda garantire la verifica in sede parlamentare del rispetto del medesimo principio qualora l'esercizio della delega medesima dovesse risultare articolato in più fasi cronologicamente distinte. In proposito considera opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, comma 1, stabilisce che – fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 – dall'attuazione delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un incremento della pressione fiscale tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.
  In tale quadro, il predetto comma 2 specifica che – stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere già in questa fase alla determinazione degli eventuali effetti finanziari dei singoli decreti attuativi – la relazione tecnica di cui ciascuno schema di decreto sarà corredato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, – tale richiamo sembrerebbe, del resto, più correttamente doversi intendere riferito all'articolo 1, comma 2 – ne evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Tanto premesso, rileva che la norma in commento delinea un meccanismo assai articolato e strutturato su più livelli, che Pag. 55appare volto ad assicurare comunque l'integrale copertura finanziaria dei decreti attuativi.
  Il citato comma 2 prevede infatti che – nella ipotesi in cui uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate – essi dovranno trovare compensazione al proprio interno ovvero mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.
  A tale proposito, rammenta che la disposizione in parola ha istituito il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, iscritto sul capitolo 3087 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023. Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva, al Fondo medesimo affluiscono altresì – sulla base di una procedura e di un meccanismo di calcolo dettagliati dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 1 della stessa legge n. 178 del 2020 – le risorse stimate come maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Evidenzia che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 il Governo ha evidenziato che le risorse potenzialmente da destinare al Fondo, quali entrate strutturali derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, ammonterebbero a 4.357 milioni di euro.
  Ciò posto, segnala in via preliminare la necessità di acquisire una valutazione del Governo in merito all'opportunità di procedere ad una riformulazione della norma in esame, nel senso per lo meno di espungere dal testo l'indicazione del limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023 riferito all'ammontare delle risorse del predetto Fondo di cui si prevede l'eventuale utilizzo. Come infatti risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, lo stanziamento del Fondo in parola non presenta, per gli anni ricompresi nel periodo, alcuna disponibilità finanziaria, ciò anche in conseguenza della riduzione del Fondo stesso operata dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge in materia fiscale n. 146 del 2021, che – in conformità con le finalità peraltro già espressamente previste dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 178 del 2020 – ha destinato 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.
  Segnala che il comma 2 dell'articolo 10 del presente disegno di legge prevede inoltre che – qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate che non trovino compensazione attraverso le modalità dianzi illustrate – alla loro copertura si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale i decreti legislativi da cui derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Rileva che il testo in esame prevede, inoltre, che alla copertura dei decreti attuativi potrà provvedersi anche mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, che sono trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che i decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entreranno in vigore solo contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria. Al riguardo, considera utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che tale ultimo meccanismo di salvaguardia finanziaria debba intendersi quale fattispecie ulteriore e aggiuntiva rispetto alla procedura dettata dal citato articolo 17, comma 2, della legge di contabilità Pag. 56pubblica, come del resto sembrerebbe potersi desumere dal tenore letterale della disposizione in commento.
  Da un punto di vista meramente formale, infine, segnala che al comma 3 dell'articolo 7, concernente la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, appare opportuno precisare che la predetta revisione deve avvenire «senza oneri per il bilancio dello Stato» – anziché «senza oneri per lo Stato», come al momento genericamente previsto dal testo – in conformità alla vigente prassi legislativa nonché in linea con le indicazioni in proposito contenute nella relazione tecnica al disegno di legge in esame. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, concernente la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF), richiama preliminarmente le considerazioni svolte con riguardo all'articolo 1.
  Con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 in esame, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il rinvio della valutazione della perdita di gettito IRPEF al momento dell'esercizio della delega, sulla base delle previsioni inserite nei decreti attuativi, e circa il fatto che la perdita medesima troverà copertura nell'ambito delle risorse previste dal presente provvedimento e in quelle che si renderanno disponibili nei decreti legislativi di attuazione – in particolare per effetto della razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni dall'imposta – in ogni caso nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame.
  Evidenzia in proposito che, in base ai soli principi e criteri direttivi enunciati dal comma 1, lettere da a) a g), non risulta possibile assumere quali siano quelli con effetti necessariamente o potenzialmente onerosi per la finanza pubblica senza tener conto delle previsioni che saranno inserite nei singoli provvedimenti attuativi dei predetti principi.
  Tanto premesso, rileva che la norma reca al comma 3 una specifica previsione di copertura riferita alle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e f), dell'articolo in esame: si dispone infatti che alle stesse si dovrà provvedere «nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge». In proposito ritiene che andrebbe precisato se la disposizione intenda far riferimento alle risorse, richiamate al citato articolo 10, comma 2, del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 178 del 2020 – nei limiti di spesa di 2 miliardi per il 2022 e 1 miliardo annuo a decorrere dal 2023, eventualmente integrati ai sensi del comma 5 del citato articolo 1 – e se quindi l'impegno finanziario riferito all'attuazione dei due principi di delega di cui alle menzionate lettere c) e f) debba intendersi limitato alle predette disponibilità, senza quindi possibilità di ricorso al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, anch'esso richiamato al comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame, cui si dovrebbe invece far ricorso per l'attuazione degli ulteriori principi di delega indicati nelle lettere a), b), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo in esame.
  Rileva inoltre che la relazione tecnica, in merito alla copertura della perdita attesa di gettito IRPEF, fa riferimento «in particolare» alla razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni dall'imposta, prevista quale criterio di delega alla lettera d) del comma 1. In proposito evidenzia che la lettera e), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, a seguito del predetto riordino, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, siano trasformate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche. Pertanto ritiene che andrebbe chiarito se ciò comporti la necessità di aggiornare, almeno in parte, la richiamata indicazione in materia di copertura contenuta nella relazione tecnica.
  Relativamente ai profili di quantificazione degli articoli 3 e 4, che prevedono la revisione dell'IRES e dell'IVA, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la necessità di rinviare la valutazione Pag. 57finanziaria al momento della definizione dei dettagli degli interventi previsti e quindi in sede di emanazione dei decreti legislativi. Ribadisce tuttavia quanto già evidenziato, in linea generale, con riferimento agli articoli 1 e 10 in merito all'opportunità di acquisire indicazioni, sia pur di massima, circa le grandezze finanziarie complessivamente coinvolte nell'esercizio della delega e, nello specifico, sulla stima, ove prefigurabile, dell'impatto atteso dalla revisione della tassazione del reddito d'impresa e della razionalizzazione del regime IVA e delle altre imposte indirette.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, che prevede il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, rileva che la norma delega il Governo ad attuare un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) garantendo, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario. In proposito segnala che la relazione tecnica afferma che la perdita di gettito IRAP non può essere valutata allo stato, in quanto correlata alla valutazione degli effetti finanziari delle specifiche misure attuative della delega. In proposito, pur prendendo atto di tale considerazione e dell'articolazione dell'intervento in più fasi, come precisato anche dalla relazione tecnica, evidenzia comunque l'opportunità di acquisire, già nella presente fase, indicazioni riguardo alle modalità con le quali si intenda attuare il superamento dell'imposta garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, sia con riferimento alle grandezze coinvolte, sia con riferimento alle risorse con le quali si intenda far fronte, in assenza di gettito IRAP, al suddetto finanziamento.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, che prevede la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati, rileva che la disposizione reca gli specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla modifica del sistema di rilevazione catastale degli immobili. A tal fine sono previsti nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.
  In proposito evidenzia che la disposizione di cui al comma 2, lettera a), non modificata nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le informazioni rilevate secondo i principi previsti non saranno utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali. Con disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente, il criterio di delega è stato integrato escludendo altresì l'incidenza delle predette informazioni per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici fiscali.
  All'esercizio della delega pertanto, la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari sul lato delle entrate, stante la prevista invarianza della base imponibile dei tributi. Con riferimento invece ai possibili oneri in termini di maggiore spesa – derivanti dai numerosi compiti che saranno chiamati a svolgere le amministrazioni pubbliche e gli enti locali – la relazione tecnica afferma che allo stato attuale, non si ritiene possibile effettuarne una specifica quantificazione, tenuto conto della genericità delle previsioni contenute nella legge delega: tali effetti finanziari saranno, pertanto, quantificati in sede di predisposizione dei decreti delegati, ai sensi dell'articolo 10. In proposito considera comunque opportuno acquisire la valutazione del Governo e gli elementi a disposizione dell'Amministrazione circa l'impatto finanziario, almeno in linea di massima, atteso dal complesso degli adempimenti necessari per la modifica del sistema di rilevazione catastale.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, evidenzia che la disposizione reca i principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. In proposito prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale, anche in considerazione del legame della disposizione in esame con quelle che disciplineranno la revisione complessiva del sistema di imposizione sui redditi, le valutazioniPag. 58 finanziarie potranno essere effettuate al momento della definizione dei decreti delegati che recheranno anche la disciplina delle sovrimposte all'IRPEF. Evidenzia inoltre che, sulla base dei criteri previsti, le Regioni e gli enti locali dovranno comunque ottenere lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando le aliquote previste a legislazione vigente. In proposito non ha dunque osservazioni da formulare, tenuto conto che la verifica parlamentare degli effetti finanziari dei decreti delegati potrà essere comunque effettuata al momento della loro adozione.
  Rileva, inoltre, che, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, la revisione dell'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo e appartenenti al gruppo catastale D, prevista dal comma 2, è ora configurata come una mera facoltà; permane comunque la clausola di neutralità finanziaria, già prevista nel testo iniziale del progetto di legge, in base alla quale eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo dovranno essere compensate attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio. Anche su tale punto non ha quindi osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che prevede la revisione del sistema nazionale della riscossione, nel richiamare le considerazioni di carattere generale già svolte con riguardo all'articolo 1, con riferimento agli specifici criteri di delega di cui all'articolo in esame, rileva preliminarmente che la disciplina riguardante la governance del servizio nazionale della riscossione e il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione è stata recentemente oggetto di una significativa revisione da parte dei commi da 14 a 23 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022. In particolare, è stato sostituito integralmente l'articolo 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), eliminando l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse e ponendo il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a carico del bilancio dello Stato. Al fine della copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia è stato quindi previsto uno stanziamento pari a 990 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  Evidenzia pertanto che una parte delle riforme prefigurate dalla delega in esame e di quanto prefigurato dalla relazione tecnica, è stata anticipata con la legge di bilancio 2022, con oneri, sempre in misura almeno parziale, già scontati nei saldi di finanza pubblica. Pertanto, in merito al coordinamento fra la delega in esame e le innovazioni introdotte dalla legge di bilancio, con specifico riferimento alle disposizioni ancora necessarie all'attuazione della delega medesima e agli eventuali riflessi finanziari, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che prevede una delega al Governo per la codificazione in materia tributaria, evidenzia che, stante il tenore testuale della delega – avente ad oggetto sostanzialmente la codificazione e il coordinamento della legislazione di settore – i relativi decreti delegati non dovrebbero presentare portata innovativa bensì compilativa e, in quanto tali, dovrebbero pertanto risultare inidonei a comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. In tal senso sembra doversi intendere il riferimento alla delega di cui all'articolo 9, contenuto nella clausola di invarianza finanziaria riportata al comma 1 dell'articolo 10, mentre le ulteriori disposizioni del medesimo comma 1 nonché le modalità di compensazione degli effetti dei decreti delegati, contenute nel comma 2 dello stesso articolo 10 dovrebbero intendersi riferite esclusivamente all'esercizio della delega di cui all'articolo 1. In ordine a tale aspetto considera comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

  Fabio MELILLI, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire gli ultimi approfondimenti sul provvedimento.

Pag. 59

  La seduta, sospesa alle 11.20, riprende alle 11.45.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che allo stato attuale non è possibile fornire un ordine di grandezza circa l'ammontare degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, considerando anche che gli interventi da essa previsti potranno essere adottati in momenti successivi o con tempistiche non ancora definite.
  Sottolinea che una puntuale valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe dovrà pertanto essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.
  Evidenzia che all'articolo 10, comma 2, è stato previsto un meccanismo di copertura strutturato su più livelli conseguenziali, prevedendo anche un meccanismo di salvaguardia finanziaria ulteriore e aggiuntivo rispetto alla procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, consistente nella compensazione effettuata a valere sulle risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del presente disegno di legge e trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.
  Chiarisce che la previsione di tali modalità a fini di copertura delle disposizioni di cui al presente provvedimento di delega è volta ad assicurare che l'adozione di ciascuno dei decreti attuativi non potrà avere luogo in assenza di adeguata verifica della relazione tecnica circa gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di ciascun decreto legislativo, da redigersi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame.
  Ritiene necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 7, concernente la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, al fine di precisare che la revisione ivi prevista deve avvenire «senza oneri per il bilancio dello Stato», in luogo della formulazione attuale «senza oneri per lo Stato», in conformità alla vigente prassi legislativa nonché in linea con le indicazioni in proposito contenute nella relazione tecnica al disegno di legge in esame.
  All'articolo 10, comma 2, ritiene necessario espungere dal testo l'indicazione del limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023 riferita all'impiego del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in quanto le predette risorse sono già state integralmente utilizzate.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3343-A Governo, recante Delega al Governo per la riforma fiscale;

   premesso che:

    come risulta dalla relazione tecnica al disegno di legge di delega, la cui ratio appare tuttavia riferibile anche alle modifiche apportate in sede referente, il provvedimento in esame reca principi e criteri direttivi che presentano comunque una formulazione ampia e di portata generale, i quali, pur essendo potenzialmente suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario, non consentono pertanto in questa fase una stima puntuale del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, che potrà dunque essere effettuata soltanto alla luce della normativa delegata che sarà adottata in applicazione degli stessi;

    l'articolo 10, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'esercizio delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del presente provvedimento;

    al medesimo articolo 10, il comma 2 reca inoltre una generale clausola di copertura finanziaria, volta a prevedere varie modalità di compensazione dei possibili oneri derivanti dai decreti adottati nell'esercizio della delega, da un lato richiamando modalità di compensazione interne a ciascun provvedimento ovvero tramite il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai Pag. 60sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1, dall'altro rinviando alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    allo stato attuale non è possibile fornire un ordine di grandezza circa l'ammontare degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, considerando anche che gli interventi da essa previsti potranno essere adottati in momenti successivi o con tempistiche non ancora definite;

    una puntuale valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe dovrà pertanto essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi;

    all'articolo 10, comma 2, è stato previsto un meccanismo di copertura strutturato su più livelli conseguenziali, prevedendo anche un meccanismo di salvaguardia finanziaria ulteriore e aggiuntivo rispetto alla procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, consistente nella compensazione effettuata a valere sulle risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del presente disegno di legge e trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri;

    la previsione di tali modalità a fini di copertura delle disposizioni di cui al presente provvedimento di delega è volta ad assicurare che l'adozione di ciascuno dei decreti attuativi non potrà avere luogo in assenza di adeguata verifica della relazione tecnica circa gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di ciascun decreto legislativo, da redigersi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame;

    risulta necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 7, concernente la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, al fine di precisare che la revisione ivi prevista deve avvenire “senza oneri per il bilancio dello Stato”, in luogo della formulazione attuale “senza oneri per lo Stato”, in conformità alla vigente prassi legislativa nonché in linea con le indicazioni in proposito contenute nella relazione tecnica al disegno di legge in esame;

    all'articolo 10, comma 2, appare necessario espungere dal testo l'indicazione del limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023 riferita all'impiego del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in quanto le predette risorse sono già state integralmente utilizzate;

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: per lo Stato con le seguenti: per il bilancio dello Stato.

   All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023,».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, Pag. 61in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative in esso contenute – che a vario titolo intervengono sui principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, modificandoli o inserendone di nuovi – prende preliminarmente atto della difficoltà di procedere già nella fase attuale ad una puntuale quantificazione degli oneri che ne possono derivare, che dovrà dunque essere effettuata in sede di adozione dei relativi decreti attuativi, in linea del resto con quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla quasi totalità delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
  Ciò considerato, propone di esprimere sui citati emendamenti un parere di nulla osta, nel presupposto – sul quale appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che ad esse potrà effettivamente darsi attuazione nel rispetto della generale clausola finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2.
  Rammenta infatti che tale ultima disposizione richiama varie ipotesi di compensazione dei possibili oneri derivanti dai decreti adottati nell'esercizio della delega, richiamando in primo luogo modalità di compensazione interne a ciascun provvedimento ovvero il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1, e prevedendo, in seconda istanza, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sul complesso delle proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
C. 2493 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso ulteriori approfondimenti sulle diverse implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.