CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2022
817.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 21 giugno 2022.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
Emendamenti C. 3591-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 12 alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA.

  La seduta comincia alle 12.05.

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Delega al Governo per la riforma fiscale.
Emendamenti C. 3343-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, segnala come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore».

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera è chiamata a deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
  Rammenta, inoltre, che il Comitato permanente per i pareri aveva esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 24 giugno 2021, parere favorevole con un'osservazione, relativa ad alcuni aspetti della formulazione dell'articolo 3, comma 1, la quale era stata recepita nel corso del successivo esame.
  Per quanto riguarda il contenuto del testo unificato, il quale presenta consistenti modifiche rispetto a quello approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio 2021, che recava «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», esso, nella sua nuova struttura, si compone di 16 articoli, introducendo la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal progetto di legge in esame), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologicaPag. 11 superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.
  Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.
  L'articolo 2, comma 1, definisce la missione degli ITS Academy. In tale ambito è stata inserita l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica.
  Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi, nonché il loro collegamento alla «realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR».
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS Academy.
  Al comma 1, che individua la caratterizzazione di ciascun ITS Academy nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un secondo periodo, ai sensi del quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
  Il comma 5, ampiamente modificato dal Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, si dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree.
  L'articolo 4, modificato dal Senato, reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS Academy.
  In particolare, il comma 2 indica il seguente standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS:

   almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lettera a); nel testo approvato dalla Camera in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale;

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   una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lettera b); nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione;

   una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lettera c);

   un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lettera d); al riguardo, rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame.

  Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy. A seguito di un'integrazione apportata dal Senato, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.
  Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy al cui incremento, in base ad una modifica introdotta al Senato alla lettera c), possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche.
  Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
  Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Infine, si prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» di cui alla legge n. 440 del 1997.
  Ai sensi del comma 12, introdotto al Senato, spetta al Direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo 4.
  L'articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte dal Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1.800/2.000 ore).
  Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedanoPag. 13 un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata modificata la denominazione del diploma conseguito: nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del «diploma di tecnico superiore» ed è stato prevista la loro validità su tutto il territorio nazionale.
  Al comma 4, che reca i criteri che costituiscono standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy, le modifiche introdotte dal Senato riguardano il monte orario previsto per ciascun semestre: al riguardo si stabilisce che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al successivo comma 5.
  Quanto agli stage aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata elevata nel corso dell'esame da parte del Senato (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Inoltre, le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico, mentre nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi «possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico».
  Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura.
  In tale contesto l'ultimo periodo del comma 5, introdotto dal Senato, contempla l'ipotesi del coinvolgimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli ITS Academy, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.
  L'articolo 6, modificato dal Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali, nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti.
  In tale ambito le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame, che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, definisce gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy.
  Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento; dispone, inoltre, che i suddetti requisiti e standard minimi siano recepiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. La determinazione dei requisiti e standard minimi, nonché dei Pag. 14presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento, sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.
  Il comma 5, introdotto dal Senato, dispone che, nell'ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso.
  Il comma 6, anch'esso introdotto dal Senato, qualifica le disposizioni dell'articolo 7 come princìpi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, e relativa revoca, all'accreditamento degli ITS Academy ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità di revoca definiti con il decreto di cui sopra.
  L'articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  Le modifiche introdotte dal Senato riguardano, in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi certificati. Si stabilisce al riguardo che le tabelle nazionali di corrispondenza siano adottate (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, previsto dal comma 2, con cui sono stabiliti i criteri generali in materia), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.
  L'articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. In tale ambito il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di Reti di coordinamento di settore e territoriali per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.
  Il comma 3 affida al Comitato nazionale ITS Academy (in luogo del Coordinamento nazionale previsto dal testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura e composto, tra gli altri, dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome), istituito dall'articolo 10, l'individuazione di linee di azione nazionali orientate a promuovere, tra l'altro, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy.
  Come già accennato in precedenza, l'articolo 10, che è stato quasi integralmente riscritto nel corso dell'esame al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni.
  Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
  Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del ComitatoPag. 15 nazionale ITS Academy. Nello specifico, il Comitato propone:

   a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

   b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

   c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

   d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

   e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;

   f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

  Il comma 3 affida a decreti di attuazione la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato.
  Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, i rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni.
  Il comma 6 consente ai rappresentanti degli ITS Academy di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto.
  Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale ITS Academy si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del MinisteroPag. 16 dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo finanzia prioritariamente:

   la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati;

   le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;

   l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;

   le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi;

   le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

  Ai sensi del comma 4, introdotto dal Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Un'ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi.
  Il comma 5, anch'esso introdotto dal Senato, dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo. Il medesimo decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.
  Il comma 8 specifica che resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.
  L'articolo 12, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS.
  Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 11. La disposizione precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero Pag. 17del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS Academy.
  L'articolo 13, modificato dal Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal provvedimento in esame.
  A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il medesimo primo periodo del comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza.
  Rispetto al principio delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.
  Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS Academy, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, ai sensi del comma 2, come modificato dal Senato, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato – con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF – secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
  Ai sensi del comma 3, anch'esso modificato dal Senato, all'attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 14, ampiamente modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS, applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale.
  Il comma 4, introdotto dal Senato, disciplina inoltre le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi.
  Il comma 5, a sua volta introdotto dal Senato, introduce criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022, mentre il comma 7, sempre introdotto dal Senato, dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.
  L'articolo 15, non modificato dal Senato, dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  L'articolo 16, introdotto dal Senato, dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile ad una pluralità di materie differenti, fra cui principalmente la materiaPag. 18 «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione; la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  In merito, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «princìpi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». L'esatta perimetrazione di ciascuna delle predette materie si ricava dalla giurisprudenza costituzionale, ormai consolidata.
  Innanzitutto, circa la differenza esistente tra le «norme generali sull'istruzione» (competenza esclusiva dello Stato) e i principi fondamentali della materia «istruzione» (competenza concorrente), si è chiarito che rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» (richiama, fra le molte, le sentenze della Corte costituzionale, n. 284 del 2016, n. 62 del 2013 e n. 147 del 2012).
  Quanto alla nozione di «istruzione e formazione professionale», peraltro sostanzialmente in linea con la definizione accolta a livello normativo e giurisprudenziale già prima della riforma del Titolo V, per essa s'intende l'addestramento «finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa» (richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 108 del 2012 e n. 250 del 2009).
  Al riguardo, ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2009, ha stabilito come rientrino fra le norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
  Si tratta, in particolare, dei seguenti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro. Inoltre, richiama la sentenza n. 284 del 2016, in cui la Corte ha esaminato l'articolo 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, ai sensi del quale, per favorire misure di semplificazione e di promozione degli ITS, Pag. 19con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovevano essere emanate linee guida per: a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli ITS, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali; b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS e le loro attività potessero avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci; d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale; f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge potessero attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori dovevano essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.
  A fronte di questo intreccio di competenze rileva come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  Al riguardo, l'articolo 14, comma 6, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Richiamando tale procedura, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista dalle seguenti disposizioni:

   all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS Academy); inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area;

   all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un'area tecnologica; inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione;

   all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni «ITS Academy»;

   all'articolo 5, comma 1, lettera b), sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF;

   all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;

   all'articolo 7, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli ITS Academy, nonché i presupposti e le modalità di revoca;

Pag. 20

   all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy. In aggiunta, alla lettera d) ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza;

   all'articolo 10, comma 2, lettera f), si prevede l'intesa con le regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del Comitato nazionale ITS Academy, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi;

   all'articolo 10, comma 3, ai fini dell'adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all'articolo 10, per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS Academy, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali;

   all'articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo 11 medesimo;

   all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy;

   all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;

   all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;

   all'articolo 13, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi;

   all'articolo 14, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria.

  Segnala inoltre che l'articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, all'articolo 11, che rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.
(COM(2021)645 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.
Doc. LXXXVI, n. 5.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
(14441/21).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esaminaPag. 21 congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (14441/21).
  Fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere su di essi un parere alla XIV Commissione, la quale, a sua volta, a conclusione dell'esame congiunto, procederà all'approvazione di una relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto i predetti atti.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva innanzitutto come gli atti in esame consentano al Parlamento di partecipare alla «fase ascendente» di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso.
  A tal proposito evidenzia come, essendo stati presentati, rispettivamente, nel mese di ottobre e di dicembre 2021, il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 e il Programma di diciotto mesi del Consiglio non tengano conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze.
  Fa quindi presente come, nella premessa della Relazione programmatica, si segnali che, ai dossier rientranti nel quadro degli obiettivi strategici fondamentali indicati nella dichiarazione comune delle Istituzioni dell'Unione sulle priorità legislative dell'UE per il 2022 – tra i quali figurano l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quella del Green Deal europeo, la realizzazione della transizione digitale dell'Unione entro il 2030 e quella dell'Unione della Salute –, si aggiungono quelli relativi alle conseguenze dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. A tal proposito, nella Relazione programmatica il Governo indica che, in un quadro geopolitico divenuto molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'UE: politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); politica commerciale; proiezione esterna della politica industriale; proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.
  Passando ad esaminare, anzitutto, il Programma di lavoro della Commissione, rileva innanzitutto come esso, presentato il 19 ottobre 2021, si concentri sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un Green Deal europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.
  Il Programma di lavoro è corredato di cinque allegati, che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); iniziative REFIT (Allegato II); proposte prioritarie in sospeso (Allegato III); proposte che si intende ritirare (Allegati IV e V). Segnala, in particolare, che il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) fa parte delle attività condotte dalla Commissione europea nel quadro dell'iniziativa «Legiferare meglio», volte a migliorare la qualità della legislazione europea e il suo impatto, individuando le iniziative legislative mirate a ridurre o semplificare oneri sulle piccole e medie imprese (PMI).
  Nel suo Programma di lavoro la Commissione esordisce dichiarando la volontà di conservare quello stesso slancio che, negli anni passati, le ha consentito di reagire rapidamente ai problemi causati dalla pandemia di COVID-19, nonché agli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale, dedicando un'attenzione particolare alle giovani generazioni, grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno europeoPag. 22 dei giovani. In particolare, la Commissione dimostra la propria determinazione a far sì che l'UE possa uscire dalla pandemia più forte di prima, ad accelerare la duplice transizione verde e digitale e a costruire una società più equa, più resiliente e coesa, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi.
  Nel ricordare le iniziative di maggiore rilievo assunte durante lo scorso anno – tra le quali vengono citate la presentazione del pacchetto «Pronti per il 55 per cento», l'ideazione di una «bussola per il digitale» e l'adozione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali – la Commissione evidenzia che tutto ciò è stato realizzato nel perdurare della pandemia e, dunque, in una situazione di eccezionalità che ha richiesto di porre in essere un'azione di portata senza precedenti sia per proteggere la salute dei cittadini che per ridurre al minimo gli effetti socioeconomici più gravi dalla medesima provocati.
  L'impatto sociale ed economico della pandemia, in particolare, è stato affrontato dall'Unione e dagli Stati membri con una serie di programmi e strumenti ambiziosi e di vasta portata tra cui l'iniziativa Next Generation EU e il programma REACT-EU. Queste iniziative, unitamente alle risorse del bilancio a lungo termine dell'UE e all'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita e del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, hanno contribuito a salvaguardare la stabilità e a consentire la ripresa economica dei Paesi dell'Unione, duramente messi alla prova dalla crisi pandemica.
  Illustrando più in particolare gli aspetti del Programma che investono direttamente le competenze della I Commissione, segnala la tematica «Un'Europa pronta per l'era digitale» (2.2).
  In tale contesto, la Commissione europea si impegna a favorire l'adozione e l'attuazione delle proposte normative in materia di Internet sicuro, di identità digitale europea e di intelligenza artificiale.
  Vengono in considerazione, in particolare:

   la proposta di direttiva esame relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (cosiddetta NIS 2 – Security of network and information systems), già oggetto di un accordo, concluso il 13 maggio 2022 tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, recante il quadro di riferimento per le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e per gli obblighi di segnalazione in una serie di settori che comprende, tra l'altro, l'energia, i trasporti, la salute e le infrastrutture digitali;

   la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea;

   la legge sull'intelligenza artificiale – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final) – recante una serie di misure per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e i diritti fondamentali che potrebbero essere generati dai sistemi di IA prima della loro immissione sul mercato dell'UE, nonché per promuovere il ricorso a spazi di sperimentazione normativa volti a creare un ambiente controllato per testare tecnologie innovative per un periodo limitato, oltre all'accesso ai poli dell'innovazione digitale e a strutture di prova e sperimentazione, con l'obiettivo di sostenere le imprese innovative, le PMI e le start-up.

  La Commissione europea ha inoltre programmato la presentazione di una proposta a carattere normativo per una governance comune in materia di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni dell'UE (secondo trimestre 2022).
  Il Programma di lavoro 2022 affronta anche il tema della gestione comune della migrazione e dell'asilo, nell'ambito della tematica «Promozione dello stile di vita Pag. 23europeo» (2.5), sottolineando l'importanza di concludere le ultime proposte facenti parte del nuovo Patto sulla migrazione e asilo, presentato nel settembre 2020.
  Al riguardo ricorda, in particolare:

   la proposta di regolamento (COM(2020)610) sulla gestione della migrazione e l'asilo che, oltre a riscrivere parzialmente il regolamento Dublino III (senza intaccarne nella sostanza il principio dello Stato di primo approdo), istituisce un sistema di solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti ai flussi, contemplando misure di sostegno anche in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare; in merito si prevede che la solidarietà può assumere la forma dei ricollocamenti, delle misure di sostegno ai sistemi nazionali di asilo, di interventi sul piano dell'azione esterna volta a sollecitare la cooperazione degli Stati terzi; il nuovo regime introduce, inoltre, un nuovo strumento, la sponsorizzazione dei rimpatri, in base al quale uno Stato membro può impegnarsi a sostenere un altro Stato membro nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante un meccanismo in forza del quale, agendo in stretto coordinamento con tale Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di Paesi terzi dal suo territorio;

   la proposta di regolamento (COM(2020)612), che dispone attività preliminari di accertamento alle frontiere per l'avvio delle diverse procedure cui deve sottoporsi lo straniero ai fini dell'ingresso o dell'allontanamento dallo Stato membro (cosiddetto screening); tali procedure dovrebbero essere applicabili nei confronti di tutti i cittadini di Paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per l'ingresso nel territorio, anche qualora facciano domanda di protezione internazionale, o di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di soccorso in mare; gli accertamenti includono: controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità; verifiche dell'identità; registrazione dei dati biometrici; controlli volti a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna; durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non sono autorizzati a entrare nel territorio dell'Unione; in merito ricorda che lo scorso 10 giugno il Consiglio «Giustizia e Affari interni» dell'UE si è accordato al fine di adottare, nei prossimi giorni, il proprio orientamento generale, consentendo così l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo non appena quest'ultimo avrà adottato la sua posizione;

   la proposta modificata di regolamento (COM(2020)611), che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione, prevedendo l'ampliamento dei casi ai quali si applicherebbe la procedura di esame delle domande di asilo (ed eventualmente di rimpatrio) alla frontiera; tale tipologia di iter per la concessione della protezione internazionale è applicata ai richiedenti asilo provenienti da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo pari o inferiori al 20 per cento; si prevede inoltre che i richiedenti sottoposti a procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro;

   la proposta di regolamento (COM(2020)613) sulle situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, che stabilisce una serie di deroghe al regime di solidarietà citato, nonché alle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera, e introduce la protezione immediata nelle situazioni di crisi, disponendo l'abrogazione della direttiva sulla protezione temporanea;

   la proposta modificata di regolamento (COM(2020)614) recante la riforma del quadro giuridico di Eurodac (la banca dati per il confronto delle impronte digitali di richiedenti asilo e migranti impiegata alle frontiere esterne), al fine di allineare lo strumento di archiviazione dei dati biometrici alle nuove misure introdotte con le altre proposte del patto sulla migrazione e asilo.

  A tale ultimo riguardo segnala che lo scorso 10 giugno il Consiglio «Giustizia e Pag. 24Affari interni» dell'UE si è accordato al fine di adottare, nei prossimi giorni, il proprio orientamento generale, consentendo così l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo non appena quest'ultimo avrà adottato la sua posizione.
  I risultati testé citati del Consiglio affari interni del 10 giugno 2022 sulle proposte in materia di accertamenti ed Eurodac sono in linea con l'approccio «fase per fase» adottato durante il semestre dalla Presidenza di turno del Consiglio dell'UE. In tale contesto, si collocherebbe anche il sostegno alla dichiarazione su un meccanismo di solidarietà, cui dovrebbe seguire – secondo quanto annunciato dal Consiglio – una «piattaforma di solidarietà» coordinata dalla Presidenza e dalla Commissione europea.
  A tal proposito, secondo quanto risulta da fonti di stampa, in una dichiarazione a margine del Consiglio, la Ministra Lamorgese avrebbe fatto cenno a un effettivo meccanismo di redistribuzione di migranti, precisando che l'intesa raggiunta favorirebbe principalmente gli Stati membri che devono affrontare gli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e lungo la rotta atlantica occidentale, e si fonderebbe sull'assicurazione di offerte di quote adeguate di ricollocazione, già manifestata da un numero significativo di Stati membri.
  Al riguardo ricorda che l'iter legislativo del pacchetto sul «Patto su migrazione e asilo» ha riscontrato una serie di difficoltà a causa dei differenti interessi in campo rappresentati dagli Stati membri, riconducibili alle rispettive collocazioni geografiche. In particolare, i Paesi cosiddetti Med-5 (Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro) hanno rilevato lo sbilanciamento insito nei nuovi meccanismi di gestione dei flussi migratori e delle procedure di asilo, da un lato sottolineandone l'aumento degli oneri procedurali, dall'altro mettendo in evidenza l'incertezza dei sistemi di solidarietà da parte degli altri Stati membri.
  Il Governo italiano ha altresì ribadito più volte la necessità di considerare le misure contenute nel Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo secondo una logica di pacchetto, cioè basato su un giudizio onnicomprensivo e interconnesso delle singole proposte normative che lo contengono.
  In tema di sicurezza, sempre nell'ambito della tematica «Promozione dello stile di vita europeo» (2.5), la Commissione europea si impegnerà a riferire periodicamente sui progressi compiuti nell'ambito dei principali fascicoli legislativi, in particolare in relazione alle quattro priorità strategiche: assicurare un ambiente della sicurezza adeguato alle esigenze future; affrontare le minacce in evoluzione; proteggere i cittadini dal terrorismo e dalla criminalità organizzata; costruire un forte ecosistema europeo della sicurezza.
  La Commissione europea annuncia inoltre, per il quarto trimestre 2022, la presentazione di misure volte a garantire l'accesso reciproco per gli agenti dell'UE e dei principali paesi terzi che operano in prima linea, alle informazioni connesse alla sicurezza, nonché, nel secondo trimestre 2022, un aggiornamento delle norme sull'obbligo di trasmissione anticipata dei dati relativi ai passeggeri.
  Segnala, per quanto riguarda la materia delle pari opportunità, come nell'ambito della tematica «Un nuovo slancio per la democrazia europea» (2.6), nel Programma di lavoro la Commissione europea faccia riferimento allo svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, che definisce un «esercizio democratico senza precedenti, aperto e inclusivo». Esprime, quindi, il proprio impegno a dar seguito a quanto in quella sede concordato. In merito la Commissione europea intende adoperarsi per far progredire l'Unione dell'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni o violenze fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o l'età.
  In particolare, circa le azioni per porre fine alla violenza di genere segnala la Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025, la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,Pag. 25 e la proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)105).
  Nell'ambito della tematica «Legiferare meglio, attuare e applicare in modo migliore il diritto dell'UE» (3), la Commissione europea afferma l'intenzione di:

   utilizzare pienamente l'approccio one in, one out, in base al quale gli eventuali nuovi oneri introdotti devono essere bilanciati dalla riduzione di oneri precedenti nello stesso settore di attività;

   promuovere la sostenibilità e la trasformazione digitale mediante il costante riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile e ai principi «non arrecare un danno significativo» e «digitale per definizione»;

   prendere in considerazione, in tutte le fasi di elaborazione delle politiche, la parità di condizioni, anche con riferimento al genere, e le implicazioni esterne;

  La Commissione afferma inoltre il proprio impegno a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire un'applicazione rapida e completa delle norme unionali, sia di nuova introduzione sia già in vigore. Ciò comporterà anche, ove necessario, l'avvio di procedure di infrazione per garantire il rispetto del diritto dell'UE.
  Passando a illustrare il contenuto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022, ricorda, in via preliminare, che la sua presentazione da parte del Governo è disciplinata dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il quale prevede, entro il 31 dicembre di ogni anno, la presentazione di una relazione che indichi gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.
  Fa quindi presente che la Relazione programmatica per il 2022 è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022 e, dunque, con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal comma 1 del citato articolo 13.
  A tal proposito rammenta che la questione relativa alla necessità di un sistematico e tempestivo adempimento, da parte del Governo, degli obblighi informativi e di coinvolgimento, nei confronti del Parlamento, previsti dalla legge n. 234 del 2012 – anche con specifico riguardo alle tempistiche di presentazione della relazione programmatica – è stata, da ultimo, rilevata dalla Camera dei deputati con due risoluzioni approvate in Assemblea (risoluzioni 6-00067 del 26 marzo 2019 e 6-00131 del 07 ottobre 2020). Analoga richiesta è stata avanzata dal Senato nella seduta del 29 ottobre 2020 (risoluzione 6-00142).
  La Relazione programmatica è articolata in quattro parti.
  La prima Parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche.
  La seconda Parte è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dei valori comuni europei.
  La terza Parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.
  La quarta Parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.
  In linea con la precedente Relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.
  Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti che investono direttamente le competenze della I Commissione, segnala, nell'ambito della prima Parte, all'interno della tematica delle questioni istituzionali, la scheda 4, nella quale il Governo preannuncia a sua volta la volontà di dare impulso e sostegno allo sviluppo e all'applicazione Pag. 26degli strumenti della «migliore regolamentazione». Il fine perseguito è sostenere la qualità sostanziale della regolamentazione e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all'innovazione, contribuendo a sostenere la competitività del Paese e la ripresa economica.
  Nell'ambito della seconda Parte (Politiche strategiche), segnala la tematica «Un'Europa per l'era digitale» (2.2).
  In tale contesto, la Relazione programmatica attribuisce importanza prioritaria alla politica di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, si sottolineano le attività del Governo volte a sostenere la transizione verso il modello cloud first per la pubblica amministrazione, nonché le azioni a sostegno dell'offerta ai cittadini di servizi digitali di qualità, tra le quali:

   la diffusione dei modelli standard e l'utilizzo delle Linee Guida per il design dei servizi e per razionalizzare il numero di piattaforme in uso dalle amministrazioni;

   la diffusione capillare della Piattaforma dei pagamenti pagoPA e l'implementazione di ulteriori servizi sull'App IO;

   la diffusione delle piattaforme SPID, CIE e ANPR, per rendere più efficiente l'azione amministrativa tramite l'offerta di servizi digitali ai cittadini e semplificare il servizio offerto ai cittadini tramite l'interoperabilità delle piattaforme in uso dalle amministrazioni;

   l'implementazione della Piattaforma Notifiche Digitali, quale strumento semplice, efficiente e sicuro per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica amministrazione.

  Il Governo prefigura, altresì, l'avvio di nuove piattaforme volte a razionalizzare i servizi per le amministrazioni ed i cittadini, tra le quali:

   l'INAD, che gestisce l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese; tale Indice assicura, tra l'altro, l'attuazione della Linea guida sul domicilio digitale del cittadino;

   la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che permette di aprire canali tra le PA e, così, di farle dialogare, realizzando l'interoperabilità.

  Gli obiettivi, secondo tale programma, potranno essere realizzati mediante lo sviluppo di una serie di tecnologie, che includono, tra l'altro, i supercomputer, la computazione quantistica, le catene di blocchi (blockchain) e l'intelligenza artificiale.
  Segnala quindi, nell'ambito della tematica «Un'economia al servizio delle persone» (2.3), la scheda 97, in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, laddove, in coerenza con le attività del 2021 e con quanto previsto nell'ambito del PNRR i principali interventi di semplificazione che si intendono avviare nel corso del 2022 sono:

   semplificazione e velocizzazione delle procedure complesse;

   reingegnerizzazione e semplificazione di procedure critiche individuate anche attraverso la consultazione dei cittadini e degli altri stakeholder;

   completa digitalizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e degli Sportelli unici per l'edilizia (SUE);

   sistematica misurazione dei tempi di completamento dei procedimenti.

  Tali obiettivi dovranno essere raggiunti entro il primo semestre 2026.
  Assume quindi rilievo, in tale ambito anche la scheda 99 – Rafforzamento delle competenze e formazione per il personale della pubblica amministrazione – laddove la Relazione rileva che una profonda e diffusa carenza di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni registrata nell'ultimo decennio, unitamente Pag. 27al progressivo aumento dell'età media dei dipendenti (determinato anche dal blocco del turn over), evidenzia un bisogno generale di riqualificazione della pubblica amministrazione, soprattutto in termini di nuove aree di competenza, in particolare a supporto della transizione amministrativa, digitale e green.
  In materia di sicurezza, sempre nell'ambito della tematica «Un'economia al servizio delle persone» (2.3), richiama la scheda 100, che affronta il tema delle politiche di contrasto al riciclaggio, affermando che il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l'integrità dell'economia e del sistema finanziario dell'UE e per la sicurezza dei suoi cittadini. Infatti, secondo le stime di Europol, circa l'1 per cento del prodotto interno lordo annuo dell'UE è derivante da flussi di natura illecita. Sulla base del Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, pubblicato dalla Commissione europea il 7 maggio 2020 e delle Conclusioni dell'ECOFIN del 4 novembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 20 luglio il pacchetto di riforma della normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  Segnala poi, sempre nell'ambito della seconda Parte, la tematica «Promozione del nostro stile europeo» (2.4), laddove, in materia di immigrazione, la Relazione programmatica sottolinea la necessità di basare le politiche migratorie sui principi di solidarietà e di equaripartizione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri.
  In quest'ottica l'Italia continuerà a rimarcare la specificità delle frontiere marittime e la necessità di meccanismi ad hoc di redistribuzione verso gli altri Stati membri dei migranti irregolari, in particolare quelli sbarcati, a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR).
  Inoltre, l'Italia si impegnerà al massimo per perseguire gli obiettivi inerenti alla cosiddetta dimensione esterna dell'immigrazione, su cui sussiste una convergenza di principio tra gli Stati membri, al fine di prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, con iniziative rivolte direttamente ai Paesi d'origine e transito dei flussi. In particolare, si auspica: un rafforzamento e un ampliamento degli accordi europei di riammissione con i Paesi nordafricani; un uso efficace del nuovo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Unione europea (NDICI) per il finanziamento delle attività legate al controllo delle migrazioni e lo sviluppo di partenariati di portata più ampia con i Paesi di origine e transito dei migranti.
  L'Italia sarà impegnata anche nell'ambito dei processi di dialogo di Khartoum e Rabat, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione con Paesi che ne fanno parte.
  Ricorda, a tale ultimo riguardo, che il processo di Rabat, lanciato in occasione della prima conferenza interministeriale UE-Africa su migrazione e sviluppo tenutasi nel luglio 2006, riunisce i governi di 55 paesi europei e africani (Africa settentrionale, occidentale e centrale) insieme alla Commissione europea e alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), e mira a intensificare il dialogo e la cooperazione tra Paesi d'origine, di transito e di destinazione lungo la rotta migratoria dell'Africa occidentale.
  Il processo di Khartoum (iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie) è stato lanciato durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, nel novembre 2014, sulla falsariga del processo di Rabat, e coinvolge i paesi d'origine e transito del Corno d'Africa (Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti e Kenya) e i principali Paesi di transito mediterranei (Egitto, Libia e Tunisia). A guidarlo, un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell'UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Malta) e cinque Paesi partner (Egitto, Eritrea, Etiopia, Sud Sudan e Sudan), nonché dalla Commissione europea, dal SEAE e dalla Commissione dell'Unione africana.Pag. 28
  Nella gestione delle conseguenze migratorie della crisi ucraina particolare attenzione verrà data al sostegno dei Paesi confinanti ed alla tutela dei minori e dei vulnerabili. L'Italia adotterà a livello normativo ed operativo ogni utile iniziativa volta ad attuare i punti stabiliti nel Piano d'azione presentato dalla Commissione europea in coordinamento con la presidenza francese al Consiglio affari interni del 28 marzo scorso. Ad esempio, per quanto riguarda le misure di solidarietà a sostegno della Repubblica Moldova, è già stata offerta la disponibilità per l'accoglienza di una quota persone in fuga dal conflitto.
  Il Piano d'azione è volto a sostenere gli Stati membri nell'intensificazione degli sforzi per accogliere i rifugiati provenienti dall'Ucraina. Esso consta di 10 punti: sviluppo di una piattaforma europea per la registrazione; un approccio coordinato a livello dell'UE in relazione ai centri di trasporto e di informazione; potenziamento dei sistemi di accoglienza, continuità assistenziale e alloggi adeguati; piani di emergenza nazionali per far fronte ai bisogni a medio e lungo termine; soluzioni comuni per proteggere i bambini in fuga in ogni punto dalla zona di guerra alla casa sicura; un piano comune contro il traffico di esseri umani: prevenire il traffico di esseri umani e aiutare le vittime; solidarietà rafforzata con la Moldova coordinata a livello dell'UE; un quadro rafforzato per la cooperazione internazionale sulle destinazioni sicure; affrontare le implicazioni sulla sicurezza interna della guerra in Ucraina; risorse e finanziamenti adeguati.
  Sempre nell'ambito della seconda Parte della Relazione programmatica, nella tematica «Promozione del nostro stile europeo» (2.4), evidenzia, in materia di sicurezza, la scheda 111, nella quale si informa che l'azione italiana s'inserirà nel quadro delle iniziative delineate dalle due comunicazioni della Commissione europea adottate nel mese di aprile 2021, che tracciano la strategia europea sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della tratta degli esseri umani fino al 2025 (COM(2021)170 e COM(2021)171). In particolare, l'Italia collaborerà nel favorire l'interoperabilità dei sistemi informatici, la cui messa a regime è prevista entro la fine del 2022.
  In tale ambito l'Italia considera favorevolmente l'iniziativa volta alla realizzazione di un Codice di cooperazione comune di polizia.
  Inoltre si afferma che l'Italia: supporterà l'inserimento della priorità «criminalità organizzata mafia style» nell'ambito del ciclo programmatico UE 2022-2025; sosterrà la modernizzazione della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT), per farla divenire uno strumento permanente dell'UE a sostegno della lotta contro la criminalità organizzata; parteciperà pienamente al rafforzamento del mandato ad Europol; sosterrà l'inserimento, da parte di quest'ultimo, delle informazioni acquisite dai Paesi terzi nella banca dati Sistema Informativa Schengen, attraverso adeguate garanzie procedurali.
  Per quanto riguarda in particolare il contrasto alle minacce terroristiche, l'Italia ha strutturato un vero e proprio sistema di analisi e controllo per effettuare scrupolose verifiche di sicurezza attraverso gli apparati di polizia e di intelligence. L'Italia ha affrontato le minacce criminali che si sono palesate durante la crisi pandemica, rendendo immediatamente operativo un Organismo permanente di monitoraggio ed analisi dei fenomeni criminali e, successivamente, promuovendo tavoli di confronto con i 27 Stati Membri per la prevenzione delle infiltrazioni sui fondi del Next Generation EU. Nel corso del 2022 il Governo intende continuare a promuovere un incessante confronto con i partner europei, al fine di contrastare efficacemente ogni forma di inquinamento illegale sui fondi europei del PNRR.
  Nell'ambito di tale tematica segnala anche la scheda 127, in materia di contrasto alla corruzione.
  In materia di pari opportunità, nell'ambito della tematica «Un nuovo slancio per la democrazia europea» (2.5), richiama la scheda 122, sulla riduzione Pag. 29delle disparità esistenti tra uomini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica, e la scheda 123, in materia di lotta alla violenza maschile sulle donne.
  In tale contesto, la relazione governativa programmatica indica che:

   coerentemente con le politiche dell'Ue e la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, il Governo proseguirà la sua azione di promozione delle politiche per le pari opportunità, mediante l'attuazione della nuova «Strategia nazionale per la parità di genere» presentata nel mese di agosto 2021 e attraverso l'attuazione di progetti europei dedicati;

   la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne rappresentano una priorità politica, attraverso il nuovo Piano strategico sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, in considerazione degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e in coerenza con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

  Passando ad esaminare il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, ricorda, preliminarmente, che la presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei mesi.
  Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre e, per tale ragione, vengono comunemente denominati «trio». Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre Paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato. Il trio di presidenza attuale è formato dalla presidenza francese, da quella ceca e da quella svedese.
  Il Programma di diciotto mesi del Consiglio è elaborato dalle presidenze francese, ceca e svedese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
  In tale contesto, nell'ambito della II Parte del Programma, «Proteggere i cittadini e le libertà», segnala, in materia di pari opportunità, che il Programma di diciotto mesi intende promuovere attivamente il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.
  Al riguardo si afferma che la promozione della diversità, della parità di genere, del pieno godimento di tutti i diritti umani da parte delle donne e delle ragazze, nonché della loro emancipazione, saranno una priorità in tutte le azioni esterne. Infine, il trio porterà avanti le discussioni che riguardano l'iniziativa della Commissione sulla violenza di genere.
  Sempre nell'ambito della II Parte, sul tema «Migrazione, Schengen, cooperazione giudiziaria e di polizia», il trio di presidenze del Consiglio dell'UE afferma che porterà avanti i lavori sul Patto sulla migrazione e asilo, al fine di sviluppare ulteriormente una politica globale pienamente funzionante in materia di asilo e migrazione, garantendo la piena mobilitazione di tutte le agenzie e gli strumenti pertinenti.
  Per quanto riguarda la dimensione interna, si sostiene la necessità di un accordo basato su un equilibrio di responsabilità e solidarietà. Il trio sosterrà in particolare gli sforzi per evitare la perdita di vite umane e garantire protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno.
  Inoltre, proseguirà e approfondirà la cooperazione dell'Unione con i paesi di origine e di transito per combattere l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, garantire rimpatri effettivi e una piena attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, utilizzando la leva necessaria.
  Le tre presidenze del Consiglio affermano altresì di voler rafforzare la sicurezza nell'Unione.
  In particolare, le presidenze dichiarano che:

   combatteranno tutte le forme di terrorismo, radicalizzazione ed estremismo Pag. 30violento e intensificheranno gli sforzi per una migliore protezione delle vittime del terrorismo;

   garantiranno che sia dato seguito all'iniziativa volta ad ampliare l'elenco dei reati dell'UE di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di elaborare la decisione del Consiglio che consentirebbe alla Commissione di presentare un'iniziativa legislativa volta a configurare come reati l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;

   contribuiranno alla lotta contro la criminalità organizzata, in particolare contrastando la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi, il riciclaggio e i reati ai danni del patrimonio culturale e ambientale.

  Nell'ambito della III Parte, «Sviluppare la nostra base economica: il modello europeo per il futuro», le tre presidenze affermano di essere impegnate a garantire la sovranità digitale dell'Unione in modo aperto e autodeterminato, a promuovere contenuti culturali e un settore dei media forte, come pure soluzioni industriali affidabili, nonché a rafforzare la ciberresilienza e la capacità di risposta dell'Unione.
  Le presidenze sosterranno inoltre un ecosistema digitale solido e innovativo per le imprese, l'eccellenza nella ricerca nel campo delle nuove tecnologie e la digitalizzazione delle PMI, atteso che lo sviluppo digitale deve salvaguardare i nostri valori nonché i nostri diritti fondamentali e la nostra sicurezza ed essere socialmente equilibrato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Fausto RACITI, presidente, ricorda che la proposta di parere formulata dal relatore è già stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.
  Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la medesima proposta di parere sarà posta in votazione nella seduta odierna.

  Augusta MONTARULI (FDI) ritiene non sia possibile esprimere un orientamento sugli atti in esame, in quanto oltre ad essere risalenti, manca la possibilità di verificare la reale incidenza di quanto da essi indicato, soprattutto in materia di immigrazione. Ricorda, in proposito, che, nonostante il suo gruppo abbia richiesto nelle sedi parlamentari competenti che la Ministra Lamorgese riferisse circa gli esiti del Consiglio Affari Interni del 10 giugno 2022, non è stato possibile acquisire gli orientamenti del Governo al riguardo.
  Dopo aver rilevato, dunque, come non sia al momento possibile sapere se corrispondano al vero le informazioni circa una possibile intesa tra gli Stati europei sui meccanismi di redistribuzione dei migranti, ritiene impossibile che la Commissione possa deliberare su tali argomenti con consapevolezza.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, con riferimento alle osservazioni della deputata Montaruli, rileva come esse rivestano carattere generale e potranno certamente costituire oggetto di successive e distinte iniziative parlamentari, mentre nella seduta odierna la Commissione Affari costituzionali è chiamata a pronunciarsi sui documenti in esame.
  Sottolinea quindi come i predetti atti non affrontino temi politicamente divisivi e ritiene pertanto che vi siano le condizioni per esprimere su di essi un parere favorevole unanime.

  Augusta MONTARULI (FDI) ritiene che il suo gruppo non possa votare favorevolmente sulla proposta di parere formulata dal relatore, non essendo possibile verificare gli orientamenti del Governo sul tema delicato della gestione comune della migrazione e dell'asilo.
  Sottolinea pertanto come non sia chiara la posizione dell'Esecutivo sulle ultime proposte facenti parte del nuovo Patto sulla migrazione e asilo.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene che l'obiettivo di attuare politiche migratorie basate sui principi di solidarietàPag. 31 e di equaripartizione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri, a più riprese indicato negli atti in esame, non possa che trovare la condivisione di tutti i gruppi, a prescindere dai propri convincimenti politici.

  Augusta MONTARULI (FDI) ribadisce l'impossibilità di esprimere un convincimento ponderato sui provvedimenti in esame, non essendo stati forniti gli strumenti per verificare, con precisione, la reale posizione che il Governo intende assumere al riguardo a livello europeo e come intenda perseguirla.
  Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.05.