CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
Nuovo testo C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2022.

  Cecilia D'ELIA (PD), relatrice, espone sinteticamente il contenuto del provvedimento in titolo facendo innanzi tutto presente che nella serata di ieri 14 giugno la VI Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative al disegno di legge di delega fiscale apportando alcune modifiche al testo oggetto della relazione alla Commissione svolta nella seduta del 22 marzo scorso.
  Avverte, quindi, che la relazione odierna focalizza il contenuto delle sole parti oggetto di modificazioni da parte della Commissione referente che investono profili di interesse per la X Commissione. Anticipa, peraltro, un orientamento favorevole sul testo trasmesso, riservandosi di presentare una proposta di parere su di esso all'esito del dibattito.
  Segnala, in primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, tra i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega è stato specificato che la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario deve Pag. 143essere esercitata con riferimento anche agli adempimenti, dichiarativi e di versamento dei contribuenti e attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche, ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica. Segnala altresì che si fa inoltre riferimento al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Quanto al criterio concernente l'individuazione e l'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, evidenzia che viene specificato che devono essere assicurate le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge. Si specifica altresì che oltre a preservare la progressività del sistema tributario deve essere garantito il rispetto del principio di equità orizzontale.
  Fa anche presente che in base alle modifiche apportate dalla Commissione competente per il merito la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscali dovrà essere realizzata anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, mentre le sanzioni amministrative dovranno essere razionalizzate garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.
  Fa presente che all'articolo 2, che detta princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, sono state apportate significative modificazioni. Innanzi tutto è stata sostituita la lettera a) del comma 1, e si prevede la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare. È stata poi aggiunta al medesimo comma 1 la lettera a-bis) che prevede il mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, la previsione – per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario – di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi, e con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi.
  Sottolinea, altresì, che è stato dato rilievo a misure volte a tutelare contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi, anche trasformando le deduzioni e le detrazioni per acquisti di natura socio-sanitaria in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse (articolo 2, comma 1, lettera c)).
  Segnala, inoltre, che è stata riscritta la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, tenendo conto dell'obiettivoPag. 144 di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.
  Evidenzia poi che al comma 1 dell'articolo 2 è stata aggiunta la lettera d-bis) prevedendo che in attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.
  Con riferimento all'articolo 3, recante princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, che ritiene di particolare interesse per la Commissione, segnala che sono state apportate modeste modifiche alla sola alla lettera a) del comma 1 prevedendo, nell'esercizio della delega, tra i princìpi e criteri direttivi la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili.
  Quanto all'articolo 4, che reca princìpi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, segnala che alla lettera b) del comma 1 si specifica che tale razionalizzazione deve essere realizzata in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire anche alla promozione di uno sviluppo sostenibile.
  Evidenzia, in particolare, il contenuto dell'articolo 5, che reca princìpi e criteri direttivi specifici per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sottolineando che è stato modificato sia al comma 1 che al comma 3. Al comma 1 si specifica che il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovrà avvenire con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti. Al comma 3 si specifica che gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'Irap previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario, e garantiscono altresì gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Detti interventi normativi non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente o da pensione.
  Osserva che l'articolo 6, concernente la revisione del catasto dei fabbricati, e che non investe profili di diretto interesse della Commissione, è stato ampiamente modificato nonché che le modifiche apportate all'articolo 7 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo) non innovano il testo già esaminato in marzo circa i profili di interesse della Commissione.
  Conclude segnalando che l'articolo 8 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione) non ha subito modifiche mentre le modifiche approvate dalla VI Commissione agli articoli 9 (Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria) e 10 (Disposizioni finanziarie) non innovano il testo già esaminato in marzo circa i profili di interesse della Commissione se non, in via generale, circa l'aggiunta della specificazione all'articolo 10, comma 1, che, salvo diversa disposizione, dall'attuazione delle Pag. 145deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Massimiliano DE TOMA (FDI) osserva che il testo all'esame offre solo tiepidi segnali che lascino intendere che sarà avviata una riforma fiscale efficace. Ritenendo che quella proposta non sia la riforma fiscale che si attende il Paese, esprime una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge e annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Gianluca BENAMATI (PD) fa presente che il disegno di legge è stato oggetto di un lavoro molto ampio nella Commissione competente per il merito, svolto soprattutto dalle forze di maggioranza ma anche con il coinvolgimento delle forze di opposizione.
  Ritiene, a nome del suo gruppo, che le soluzioni proposte nel testo possano ritenersi soddisfacenti e crede di poter esprimere una valutazione positiva sul complesso delle disposizioni del disegno di legge e, in particolare, sugli specifici aspetti evidenziati nella proposta di parere della relatrice.
  Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, si riserva di formulare una proposta di parere condivisa in altra seduta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.

  Martina NARDI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è iniziato, in seconda lettura, l'esame del disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021 del quale i relatori, onorevoli Benamati e Saltamartini, hanno illustrato i principali aspetti nel corso delle relazioni svolte. Ricorda altresì come l'esame, dopo l'approvazione da parte del Senato, è particolarmente atteso non solo perché il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024 e la sua approvazione prevista come uno dei punti qualificanti per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, ma anche perché esso tratta argomenti da decenni oggetto di dibattito legislativo e parlamentare.
  Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 15 giugno 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sui dati relativi all'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.05 alle 19.45.