CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.

  Alessia ROTTA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che la Commissione di merito ha concluso l'esame degli emendamenti nella serata di ieri e ha programmato di conferire il mandato al relatore nella giornata odierna, prima dell'avvio delle votazioni pomeridiane in Assemblea. La Commissione è pertanto chiamata a rendere il parere nella seduta odierna.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge in oggetto, nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative in Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 14 giugno.
  Il provvedimento, che si compone di dieci articoli, conferisce al Governo una delega finalizzata alla razionalizzazione del sistema fiscale e del relativo apparato sanzionatorio amministrativo, anche attraverso la condivisione dei dati fiscalmente rilevanti, nonché al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, garantendo il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali.
  L'articolato del provvedimento reca quindi i principi e i criteri direttivi con i quali attuale la revisione delle varie forme di tassazione.
  In particolare l'articolo 2 ha ad oggetto l'imposizione personale sui redditi (IRPEF).
  L'articolo 3 riguarda la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa reddito di impresa. L'articolo 4 concerne l'IVA e le accise. L'articolo 5 detta i princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  L'articolo 6, che involge maggiormente le competenze della Commissione, detta i princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati.
  In particolare la norma chiede di prevedere strumenti atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento di: immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; terreni edificabili accatastati come agricoli; immobili abusivi. Devono essere altresì previsti strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni.
  La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, ovvero:

   che le informazioni non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi né per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

   che per ciascuna unità immobiliare, oltre che la rendita catastale, sia indicata anche una ulteriore rendita, che deve essere suscettibile di aggiornamento periodico e determinata in ottemperanza al DPR n. 138 del 1998, recante regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, tenendo anche conto dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali e dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

   l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare nella consultazione catastale.

  Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario anche considerando i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.
  Il comma 2-bis delega il Governo a prevedere che una quota dell'eventuale maggiorePag. 120 gettito derivante dalla riforma del catasto sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati da tali disposizioni.
  Il comma 2-ter delega il Governo a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.
  Ricorda per completezza che la questione del classamento degli immobili e più in generale della riforma del catasto è stata a lungo dibattuta, anche in ambito parlamentare. La stessa indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze, i cui contenuti in larga parte si sovrappongono a quelli del disegno di legge in esame, non ha affrontato tale tema nel documento conclusivo.
  L'articolo 7 riguarda invece la fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. L'articolo 9 delega il Governo alla codificazione in materia tributaria secondo specifici princìpi e criteri direttivi: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Sottosegretaria Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

  Rachele SILVESTRI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
C. 2531 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sergio VALLOTTO (LEGA), relatore, riferisce sul testo della proposta di legge risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  Evidenzia come nel corso dell'esame in sede referente sia stata soppressa la disposizione che recava una delega al Governo per lo sviluppo dell'ippicoltura, disposizione a cui tuttavia fa ancora riferimento il titolo del provvedimento, che andrebbe dunque modificato.
  Venendo al merito, il provvedimento è volto essenzialmente a definire alcuni elementi cardine dell'attività di ippicoltura, che riguarda sia gli equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sia non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA).
  Il testo specifica ad esempio che si tratta di attività agricola ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile ed elenca le tipologie di attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, che costituiscono attività connesse a quella agricola.
  Ai fini del sostegno al settore, l'articolo 1, comma 6, fissa al 10 per cento l'Iva sulla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera.
  Si pone quindi il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
  L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.Pag. 121
  In conclusione, tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Sottosegretaria Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

  Rachele SILVESTRI (FDI) dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35 e dalle 15 alle 15.50.