CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 75

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-08093 Fornaro: Sul contributo dello Stato ai comuni per l'annualità 2020 ai fini della realizzazione di opere pubbliche.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Federico FORNARO (LEU), replicando, ringrazia il sottosegretario Scalfarotto per gli elementi di informazione testé resi, evidenziando tuttavia come la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, concernente oltre 4.000 comuni italiani, dimostri l'esistenza di una situazione problematica di carattere sistemico cui, a suo avviso, occorrerà quanto prima porre rimedio, anche attraverso l'adozione di opportune iniziative normative, nell'ottica di un processo di razionalizzazione delle attuali procedure di aggiornamento e comunicazione dei dati da parte degli enti locali verso le pubbliche amministrazioni centrali, anche al fine di evitare inutili duplicazioni.

  Fabio MELILLI, presidente, coglie l'occasione per ringraziare anch'egli il sottosegretario Scalfarotto per la sensibilità mostrata dal Dicastero da lui rappresentato nei confronti del comparto degli enti locali, che costituiscono una componente essenziale della Repubblica italiana. Ferma restando l'annosa questione della complessità di talune procedure relative all'utilizzo da parte dei comuni di risorse stanziate nel bilancio dello Stato, in precedenza richiamata dall'onorevole Fornaro, ritiene tuttavia fondamentale che – come anche evidenziato dal rappresentante del Governo nel suo intervento – nel rapporto tra il sistema delle autonomie e le amministrazioni centrali siano debitamente valorizzati i diversi istituti improntati ad uno spirito di fattiva cooperazione, implementando ulteriormente il ruolo essenziale svolto nell'ambito di tale di interlocuzione dai prefetti e dalle strutture cui gli stessi sono preposti. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene Pag. 76la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda preliminarmente che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta dello scorso 30 maggio, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo della IX Commissione Trasporti, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione del predetto parere, non essendo state ancora positivamente risolte le diverse criticità dal punto di vista finanziario associate ad una pluralità di disposizioni. Ricorda, altresì, che in data 25 maggio 2022 la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente senza apportare alcuna modificazione all'articolato. Segnala inoltre che, sul testo ora alla discussione dell'Assemblea, è pervenuta in data 27 aprile 2022 la relazione tecnica appositamente richiesta dalla V Commissione e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che nella successiva seduta del 30 maggio il Governo ha depositato agli atti della medesima Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi integrativi trasmessi dal competente Ministero. Tanto premesso, chiede preliminarmente quale sia l'orientamento del Governo in ordine alla prosecuzione dei lavori.

  La viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso ulteriori approfondimenti sulle diverse implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Nuovo testo C. 1430 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, nel prendere atto che la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame non risulta ancora pervenuta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso le verifiche sulle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 77

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, nel prendere atto che la relazione tecnica richiesta sul provvedimento non risulta ancora pervenuta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte preliminarmente che sullo schema di decreto in esame è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

  La viceministra Laura CASTELLI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 18 maggio, fa presente quanto segue.
  Le visite presso i luoghi indicati al comma 3 dell'articolo 5, nonché la valutazione di congruità di cui al comma 6 del medesimo articolo rientrano già nelle attività ufficiali demandate alle ASL.
  La Banca Dati Nazionale (BDN), istituita dal decreto legislativo n. 196 del 1999, attualmente già contiene, tra le altre, le anagrafi relative alle specie equina, ovina, dei camelidi e dei cervidi, pertanto gli oneri di aggiornamento e ampliamento della stessa, cui fa cenno l'articolo 23, comma 5 del presente schema di decreto, sono già previsti dalla legislazione vigente e sono peraltro a carico degli operatori.
  Il registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti, di cui all'articolo 7, è già contenuto nella BDN in cui sono infatti già registrate le informazioni anagrafiche degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, con relativi eventi – incluse le movimentazioni – per le specie per cui è già obbligatoria la registrazione nella BDN stessa, la disposizione pertanto si limita a stabilire la corrispondenza tra il contenuto nella BDN e il registro nazionale previsto dal regolamento (UE) 2016/429.
  La partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento previsto dal medesimo articolo 7 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le riunioni dello stesso sono da almeno due anni effettuate esclusivamente in modalità di videoconferenza, pertanto non si determineranno spese di missione.
  Con riferimento alle attività previste dall'articolo 8, i dati della BDN inerenti agli operatori e ai documenti di accompagnamento sono sempre disponibili per le ASL, in quanto Autorità competenti, e gli adempimenti posti a carico delle ASL stesse dal comma 9 del medesimo articolo rientrano nel novero delle attività già di competenza di tali enti, pertanto non determinano un impatto negativo sulla finanza pubblica.
  Le comunicazioni di morte, smarrimento, ritrovamento o furto dell'animale, sono obblighi già previsti dalla normativa vigente, come anche i relativi adempimenti da parte della ASL, pertanto, le attività che i commi 8 e 9 dell'articolo 9 pongono in capo alle medesime ASL rientranoPag. 78 già in quelle attualmente svolte dalle stesse.
  Le attività di inserimento dei fornitori e delle tipologie di mezzi di identificazione autorizzati in apposito elenco, nonché quelle di verifica da parte delle ASL ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti, previste dall'articolo 11, rientrano tra quelle ordinariamente svolte ai sensi della normativa vigente e possono pertanto essere eseguite ad invarianza d'oneri con le risorse ordinariamente disponibili.
  La previsione della possibilità, prevista all'articolo 12, comma 5, di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, nonché di richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte, è già prevista dalla normativa vigente, pertanto da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito alle disposizioni dell'articolo 15 in materia di azioni in caso di non conformità, le azioni ed i provvedimenti che le autorità competenti sono chiamate ad adottare sono eseguite senza nuovi o maggiori oneri sulle ordinarie disponibilità di bilancio.
  Il sistema I&R (identificazione e registrazione) degli animali da compagnia, previsto dall'articolo 16, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili.
  Le risorse eventualmente rivenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 17 a 20 del presente schema di decreto non sono state considerate ai fini della valutazione d'invarianza finanziaria del provvedimento.
  Le tariffe poste dall'articolo 23 a carico degli operatori sono calcolate proporzionalmente all'utilizzo dei servizi offerti dalla BDN e potranno essere utilizzate per coprire gli oneri derivanti dal funzionamento e gestione della BDN stessa.
  Infine, le attività di formazione previste dall'articolo 24 potranno essere svolte con le risorse ordinariamente disponibili.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le visite presso i luoghi indicati al comma 3 dell'articolo 5, nonché la valutazione di congruità di cui al comma 6 del medesimo articolo rientrano già nelle attività ufficiali demandate alle ASL;

    la Banca Dati Nazionale (BDN), istituita dal decreto legislativo n. 196 del 1999, attualmente già contiene, tra le altre, le anagrafi relative alle specie equina, ovina, dei camelidi e dei cervidi, pertanto gli oneri di aggiornamento e ampliamento della stessa, cui fa cenno l'articolo 23, comma 5 del presente schema di decreto, sono già previsti dalla legislazione vigente e sono peraltro a carico degli operatori;

    il registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti, di cui all'articolo 7, è già contenuto nella BDN in cui sono infatti già registrate le informazioni anagrafiche degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, con relativi eventi (incluse le movimentazioni) per le specie per cui è già obbligatoria la registrazione nella BDN stessa, la disposizione pertanto si limita a stabilire la corrispondenza tra il contenuto nella BDN e il registro nazionale previsto dal regolamento (UE) 2016/429;

    la partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento previsto dal medesimoPag. 79 articolo 7 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le riunioni dello stesso sono da almeno due anni effettuate esclusivamente in modalità di videoconferenza, pertanto non si determineranno spese di missione;

    con riferimento alle attività previste dall'articolo 8, i dati della BDN inerenti agli operatori e ai documenti di accompagnamento sono sempre disponibili per le ASL, in quanto Autorità competenti, e gli adempimenti posti a carico delle ASL stesse dal comma 9 del medesimo articolo rientrano nel novero delle attività già di competenza di tali enti, pertanto non determinano un impatto negativo sulla finanza pubblica;

    le comunicazioni di morte, smarrimento, ritrovamento o furto dell'animale, sono obblighi già previsti dalla normativa vigente, come anche i relativi adempimenti da parte della ASL, pertanto, le attività che i commi 8 e 9 dell'articolo 9 pongono in capo alle medesime ASL rientrano già in quelle attualmente svolte dalle stesse;

    le attività di inserimento dei fornitori e delle tipologie di mezzi di identificazione autorizzati in apposito elenco, nonché quelle di verifica da parte delle ASL ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti, previste dall'articolo 11, rientrano tra quelle ordinariamente svolte ai sensi della normativa vigente e possono pertanto essere eseguite ad invarianza d'oneri con le risorse ordinariamente disponibili;

    la previsione della possibilità, prevista all'articolo 12, comma 5, di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, nonché di richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte, è già prevista dalla normativa vigente, pertanto da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    in merito alle disposizioni dell'articolo 15 in materia di azioni in caso di non conformità, le azioni ed i provvedimenti che le autorità competenti sono chiamate ad adottare sono eseguite senza nuovi o maggiori oneri sulle ordinarie disponibilità di bilancio;

    il sistema I&R (identificazione e registrazione) degli animali da compagnia, previsto dall'articolo 16, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili;

    le risorse eventualmente rivenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 17 a 20 del presente schema di decreto non sono state considerate ai fini della valutazione d'invarianza finanziaria del provvedimento;

    le tariffe poste dall'articolo 23 a carico degli operatori sono calcolate proporzionalmente all'utilizzo dei servizi offerti dalla BDN e potranno essere utilizzate per coprire gli oneri derivanti dal funzionamento e gestione della BDN stessa;

    le attività di formazione previste dall'articolo 24 potranno essere svolte con le risorse ordinariamente disponibili,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
Atto n. 383.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 30 maggio, fa presente quanto segue.
  L'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, individua il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e benessere degli animali.
  Con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo al controllo delle malattie degli animali ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali ivi compresi gli animali selvatici – da intendersi sia quali animali non detenuti ma a «vita libera» sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica tenuti in cattività – e controllo delle zoonosi nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animalo, attività che il Ministero svolge attraverso anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione «Tutela della salute» – Programma «Sanità pubblica veterinaria», quali il capitolo 5390 «Centro di lotta delle malattie animali» e il capitolo 5391 «Sorveglianza epidemiologiche di tutte le malattie animali», ivi comprese le zoonosi. Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera.
  Per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo in esame, precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie. Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, conferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale Pag. 81alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, individua il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e benessere degli animali;

    con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo al controllo delle malattie degli animali ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a “vita libera” sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica tenuti in cattività) e controllo delle zoonosi nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animalo, attività che il Ministero svolge attraverso anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi;

    per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione “Tutela della salute” – Programma “Sanità pubblica veterinaria”, quali il capitolo 5390 “Centro di lotta delle malattie animali” e il capitolo 5391 “Sorveglianza epidemiologiche di tutte le malattie animali”, ivi comprese le zoonosi;

    il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

    da ultimo, per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo in esame, si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie;

    pertanto si conferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 30 maggio.

Pag. 82

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, si riserva di valutare la documentazione testé depositata dal Governo, anche in considerazione del fatto che sul provvedimento non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.
Atto n. 384.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) – è volto ad aggiornare e adeguare la disciplina nazionale dei dispositivi medici, allineandola e conformandola a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 745/2017 e dal Regolamento (UE) n. 561/2020. Fa inoltre presente che il provvedimento stesso è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, assistito da una clausola generale di invarianza, aggiorna la disciplina nazionale dei dispositivi medici per adeguarla a due nuovi regolamenti UE. Segnala che, a tal fine, esso sostituisce e abroga il decreto legislativo n. 46 del 1997 sui dispositivi medici e il decreto legislativo n. 507 del 1992 sui dispositivi medici impiantabili attivi: ad entrambi i decreti abrogati non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento alle norme innovative rispetto alla legislazione vigente e aventi rilievo finanziario, osserva quanto segue.
  Circa l'articolo 8, che pone obblighi per le istituzioni sanitarie in materia di dispositivi impiantabili e l'articolo 24, che attribuisce al Ministero della salute nuovi compiti in materia di vendita via internet dei dispositivi medici, la relazione tecnica ne afferma la neutralità in quanto esse riproducono nell'ordinamento nazionale previsioni di regolamenti unionali che, in quanto tali, sono già applicabili direttamente e dunque non comporterebbero innovazioni rispetto alla normativa vigente. In proposito, fa tuttavia presente, proprio considerando che le disposizioni in esame sono effettivamente già vincolanti a livello unionale, anche alla luce dei profili di responsabilità statale che discendono dal rispetto della normativa europea, che appare necessario acquisire dal Governo dati e informazioni idonei a suffragare l'assunzione che le amministrazioni interessate, e in particolare il Ministero della salute, possano provvedere ai nuovi adempimenti non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 7, che dispone che il Ministero adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, rileva che la relazione tecnica ne afferma la neutralità rinviando al capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese. In proposito, tuttavia, andrebbe specificato, a suo avviso, quanta parte delle relative risorse sia disponibile per gli adempimenti in questione, che la norma configura come obbligatori, e quanta sia, invece, già destinata ad altre attività programmate o avviate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ovveroPag. 83 gravata da obblighi giuridicamente vincolanti.
  In merito all'articolo 13, sulla banca dati Eudamed, segnala che la relazione tecnica informa che le attività di pertinenza del Ministero della salute saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di banca dati già esistente ai sensi dei decreti del Ministro della salute del 20 febbraio 2007 e del 21 dicembre 2009. Evidenzia tuttavia che i citati decreti ministeriali, e il successivo decreto ministeriale del 21 aprile 2011 fanno, in effetti, testualmente riferimento all'apposito portale del Ministero e non alla nuova banca dati UE: in proposito ritiene dunque necessario acquisire chiarimenti.
  Con riferimento all'articolo 28, che istituisce un fondo per il governo dei dispositivi medici, alimentato da una quota a carico di soggetti privati, senza prevedere una dotazione iniziale, andrebbe confermato, a suo avviso, che le attività da porre a carico del fondo – che la legge individua genericamente come «governo dei dispositivi medici» e la cui individuazione è demandata a una fonte secondaria – possano essere configurate in modo tale da essere comunque contenute nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo medesimo. Rileva inoltre che la norma è testualmente identica all'articolo 24 dello schema di decreto legislativo concernente i dispositivi medici in vitro, di cui all'atto del Governo n. 385: fa presente che andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo in merito alla necessità di coordinare le due disposizioni.
  Circa l'articolo 30, che pone i costi di determinate attività ministeriali a carico dei privati richiedenti, evidenzia che in fase transitoria, fino all'entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, è prorogata l'applicabilità delle tariffe vigenti: in proposito, tenuto conto dei nuovi compiti posti in capo alle amministrazioni interessate, ritiene che andrebbe chiarito se il sistema tariffario attualmente vigente permanga idoneo a coprire i costi amministrativi.
  Non ha osservazioni da formulare circa le restanti disposizioni in quanto esse sono riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente, di carattere ordinamentale, volte a disciplinare l'attività di soggetti privati, o volte ad abrogare disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 33 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal medesimo decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, la relazione tecnica indica i singoli capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute legati al funzionamento della Direzione generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero della salute che costituiscono la copertura economica per le attività previste dallo schema di decreto. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.
Atto n. 385.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento – Pag. 84adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) – è volto ad aggiornare e adeguare la disciplina nazionale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, allineandola e conformandola a quanto previsto dal regolamento (UE) 746/2017 e dal regolamento (UE) 112/2022 e che è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, assistito da una clausola generale di invarianza, aggiorna la disciplina nazionale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, allineandola e conformandola a quanto previsto da due nuovi regolamenti UE, a tal fine sostituendo e abrogando alcuni articoli del decreto legislativo n. 332 del 2000 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Rileva che alle norme abrogate non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle norme innovative rispetto alla legislazione vigente e aventi rilievo finanziario, osserva quanto segue.
  Circa gli articoli 19 (commercio di dispositivi medici), 20 (commercio via internet di dispositivi medici) e 22 (rilascio autorizzazione preventiva per la pubblicità), che attribuiscono al Ministero della salute nuovi compiti in materia di commercio e vendita via internet dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, fa presente che la relazione tecnica ne afferma la neutralità in quanto esse riproducono nell'ordinamento nazionale previsioni di regolamenti unionali che, in quanto tali, sono già applicabili direttamente e dunque non comporterebbero innovazioni rispetto alla normativa vigente. In proposito, tuttavia, proprio considerando che le disposizioni in esame sono effettivamente già vincolanti a livello unionale, anche alla luce dei profili di responsabilità statale che discendono dal rispetto della normativa europea, reputa necessario acquisire dal Governo dati e informazioni idonei a suffragare l'assunzione che le amministrazioni interessate – e, in particolare, il Ministero della salute – possano provvedere ai nuovi adempimenti, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili.
  Circa l'articolo 9, sulla banca dati Eudamed, rileva che la relazione tecnica afferma che l'attuale sistema nazionale dei dispositivi medici (CND) confluirà nel sistema europeo Eudamed, già istituita a livello europeo con il regolamento UE 2017/746, e che il Ministero della salute farà fronte alle relative attività con le risorse già impiegate per la registrazione CND. In proposito ritiene necessario acquisire elementi circa le risorse disponibili con riferimento al sistema nazionale dei dispositivi medici.
  Circa l'articolo 13, comma 7, che dispone che il Ministero adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, evidenzia che la relazione tecnica ne afferma la neutralità rinviando al capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese. In proposito, tuttavia, andrebbe a suo avviso specificato quanta parte delle relative risorse sia disponibile per gli adempimenti in questione, che la norma configura come obbligatori, e quanta sia, invece, già destinata ad altre attività programmate o avviate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ovvero gravata da obblighi giuridicamente vincolanti.
  Circa l'articolo 24, che istituisce un fondo per il governo dei dispositivi medici, alimentato da una quota a carico di soggetti privati, senza prevedere una dotazione iniziale, andrebbe a suo parere confermato che le attività da porre a carico del fondo – che la legge individua genericamente come «governo dei dispositivi medici» e la cui individuazione è demandata a una fonte secondaria – possano essere configurate in modo tale da essere comunque contenute nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo medesimo. Rileva inoltre che la norma è testualmente identica all'articolo 28 dell'atto del Governo n. 384, recante schema di decreto legislativo concernente i dispositiviPag. 85 medici: in merito alla necessità di coordinare le due disposizioni ritiene che debba essere acquisito l'avviso del Governo;
  Circa l'articolo 28, che pone i costi di determinate attività ministeriali a carico dei privati richiedenti, evidenzia che in fase transitoria, fino all'entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, è prorogata l'applicabilità delle tariffe vigenti: in proposito, tenuto conto dei nuovi compiti posti in capo alle amministrazioni interessate, andrebbe a suo avviso chiarito se il sistema tariffario attualmente vigente permanga idoneo a coprire i costi amministrativi.
  Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni in quanto esse sono riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente, di carattere ordinamentale, volte a disciplinare l'attività di soggetti privati, o volte ad abrogare disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal medesimo decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, in particolare, che la relazione tecnica indica i singoli capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute legati al funzionamento della Direzione generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero della salute che costituiscono la copertura economica per le attività previste dallo schema di decreto. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.