CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 62

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavoro, mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso un nulla osta.

  Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega, segnala di aver avuto modo di apprezzare, nel corso di una recente missione da lui svolta in Moldova come componente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, l'enorme Pag. 63impegno di Chisinau nell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Auspica, pertanto, che il nostro Paese assicuri pieno sostegno agli sforzi delle autorità moldave, a partire dall'approvazione dell'Accordo in esame.

  Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità dei presenti di conferire il mandato alla relatrice, deputata Quartapelle Procopio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica.
Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, adottata come testo base, e abb. C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire da lunedì 20 giugno e che la I Commissione non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti.

  Graziano DELRIO (PD), relatore, in via generale, rileva che il provvedimento mira conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, valorizzandone il ruolo nel quadro delle previsioni costituzionali e anche per promuovere la vocazione cosmopolita di Roma mediante nuove relazioni internazionali nella cultura, nell'economia e nella cooperazione euromediterranea.
  A tal fine, il nuovo testo in esame novella, all'articolo 1, comma 1, il secondo periodo del terzo comma l'articolo 114 della Costituzione.
  Ricorda che il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione per l'ordinamento di Roma Capitale attualmente rinvia alla legge dello Stato disponendo che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».
  Segnala che, anche alla luce degli emendamenti presentati dai relatori presso la I Commissione e delle proposte emendative allo stato approvate dalla Commissione di merito, la nuova formulazione del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione reciterebbe che «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio».
  Ricorda che, per quanto riguarda la potestà legislativa, l'articolo 117 della Costituzione dispone, al primo comma, che lo Stato e le regioni esercitano le rispettive competenze nel rispetto della Costituzione Pag. 64e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni si basa sulla elencazione delle materie recata dai successivi secondo e terzo comma del medesimo articolo 117 e su una clausola residuale in favore delle regioni. In particolare, al secondo comma sono enumerate le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, tra cui figurano la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, nonché i rapporti dello Stato con l'Unione europea, e al terzo comma quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, riservando alla potestà legislativa regionale tutte le altre non comprese nei due precedenti elenchi (quarto comma).
  Con riferimento alle materie di competenza della III Commissione, evidenzia che tra le materie di competenza concorrente, di cui al comma 3 dell'articolo 117, sarebbe riconosciuta a Roma Capitale quella sul commercio con l'estero, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
  Inoltre, in forza del quarto comma dell'articolo 117, spetterebbe a Roma Capitale la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
  Passando all'articolo 2 del testo base in esame, osserva che esso dispone, al comma 1, in ordine alla entrata in vigore, stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, che «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo Statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la regione Lazio, saranno definite le relative norme di attuazione. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione». Al riguardo, rileva che si tratta degli articoli concernenti il controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale, che può essere promosso direttamente dal Governo o da una Regione o per via incidentale ove si ritenesse che lo Statuto ecceda la competenza di Roma Capitale.
  Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

  La viceministra Marina SERENI si associa alle considerazioni testé svolte dal relatore.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia l'astensione di Fratelli d'Italia.

  Pino CABRAS (MISTO-A) preannuncia a sua volta l'astensione della componente Alternativa del gruppo Misto.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, presidente, segnala che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire da venerdì 24 giugno prossimo e che è tuttora in corso presso la I Commissione l'esame dei numerosi emendamenti presentati.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, in via preliminare, sottolinea che, a trent'anni di distanza dall'approvazione della legge n. 91 del 1992, appare opportuno prendere atto delle profonde trasformazioni avvenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza secondo una prospettiva onnicomprensiva che ponga al centro la finalità dell'integrazione, soprattutto di bambini e minori. A suo avviso, è un necessario salto di qualità teso ad assicurare il rispetto del principio di uguaglianzaPag. 65 per coloro che sono cresciuti in Italia e anche come parte di un percorso di prevenzione di marginalità e conflitti sociali, che rappresentano il miglior terreno di coltura per fenomeni di insicurezza, come l'esperienza maturata da altri Paesi europei ha tragicamente dimostrato in anni recenti.
  Ricorda che la disciplina vigente prevede che la cittadinanza italiana si acquisti iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
  Rileva che la cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  Osserva che si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio: in tal caso, la cittadinanza è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
  Sulla materia della cittadinanza, rileva che, in questa legislatura, il decreto-legge n. 113 del 2018, all'articolo 114, ha introdotto nell'ordinamento un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione. Tale misura può essere disposta solo nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato lo status civitatis per matrimonio ovvero per concessione ovvero per residenza legale fino alla maggiore età.
  Precisa che il decreto-legge n. 113 del 2018 ha, inoltre, abrogato la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza; ha innalzato l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza; ha richiesto per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; ha esteso da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione e ha individuato il termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.
  Riferisce alla Commissione alcuni dati statistici significativi sul tema dell'acquisizione della cittadinanza, anche nel confronto con i maggiori Paesi dell'UE.
  In base agli ultimi dati disponibili diffusi da Eurostat e riferiti all'anno 2020, circa 729 mila stranieri hanno acquisito la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, in aumento rispetto ai 706.400 del 2019 e ai 672.300 del 2018.
  Segnala che, in questo contesto, l'Italia è il Paese UE che registra il maggior numero di acquisizioni di cittadinanza da parte di cittadini stranieri (poco più di 131 mila, pari al 18 per cento del totale), seguita da Spagna (circa 126 mila, pari al 17 per cento), Germania (111 mila, 15 per cento), Francia (86 mila, 12 per cento) e Svezia (poco più di 80 mila, pari all'11 per cento). Al di fuori dell'UE, il Regno Unito ha registrato nel 2019 – ultimo dato disponibile – poco più di 159 mila nuove acquisizioni di cittadinanza. In relazione alla popolazione totale, l'Italia si colloca al nono posto, con la percentuale del 2,2 per mille.
  Evidenzia che, a livello UE, in termini di cittadinanza originaria, nel 2020 i gruppi più numerosi erano marocchini (circa il 9,5 per cento del totale), siriani (7 per cento), albanesi (5,5 per cento), rumeni (4 per cento) e brasiliani (3,5 per cento). Le cittadinanze di origine più rappresentate in Italia sono quella albanese (28 mila acquisizioni, pari al 21,3 per cento del totale), marocchina (13,7 per cento), romena (8,7 per cento) e brasiliana (5,4 per cento).
  Osserva che negli anni 2019 e 2020 – considerato che gli stranieri residenti in Italia erano pari, rispettivamente, a 4.996.158 e 5.039.637 – il tasso annuo di acquisizione di cittadinanza italiana sul totale degli stranieriPag. 66 residenti (cd. «tasso di naturalizzazione») è passato dal 2,5 per cento nel 2019 al 2,6 per cento nel 2020, a fronte di una media UE del 2 per cento.
  Pertanto, dei cinque Paesi dell'Unione che hanno concesso più cittadinanze (Italia, Spagna, Germania, Francia, Svezia), Germania (1,1) e Francia (1,7) hanno avuto un tasso di naturalizzazione inferiore alla media UE, mentre la Svezia (8,6), l'Italia (2,6) e la Spagna (2,4) sono state al di sopra.
  Riferendosi ad una prospettiva storica, rileva una crescita costante di acquisizioni di cittadinanza dal 2000 al 2016 – anno del picco, con oltre 200 mila acquisizioni –, che cala nei due anni successivi e riprende un trend in crescita nel 2019.
  Sottolinea che nel tempo è cambiato il motivo di rilascio della cittadinanza in Italia: nel 2020 la tipologia più numerosa resta quella per residenza (50,5 per cento del totale), ma negli ultimi anni è costantemente aumentata la cittadinanza concessa per trasmissione/elezione, che nel 2020 ha raggiunto il 39 per cento del totale. Questa mutata configurazione dimostra che sempre più minori acquisiscono la cittadinanza per trasmissione dai genitori o per elezione quando raggiungono il 18° anno di età.
  Tornando al provvedimento in esame, segnala che il relatore Brescia presso la I Commissione, nel presentare una proposta di testo unificato ha rilevato che «nelle ultime legislature vi sono stati diversi, ampi tentativi di riforma, tutti rimasti incompiuti, con l'unico risultato di illudere e deludere centinaia di migliaia di giovani che sono figli di stranieri che hanno studiato e studiano con i nostri connazionali e hanno visto le loro vite condizionate dall'assenza di una legge che assicuri un percorso ad hoc di acquisto della cittadinanza italiana. Nel frattempo si è però intervenuti sulla materia con decretazione d'urgenza, all'interno di provvedimenti legati alla sicurezza e all'immigrazione. È proprio da questi temi che va sganciato un dibattito razionale su una nuova legge sulla cittadinanza, mettendo al centro invece il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione.».
  Ricorda che, come punto di mediazione, nella seduta del 9 marzo scorso, la I Commissione ha adottato come testo base un testo unificato delle proposte in oggetto che punta ad introdurre una nuova fattispecie di concessione della cittadinanza orientata al cosiddetto principio dello ius scholae, cioè il principio per cui si acquisisce il diritto alla cittadinanza dopo avere svolto un percorso di studi in Italia, offrendo ai minori stranieri la prospettiva di far parte di una comunità di cittadini, favorendo la loro partecipazione alla vita della comunità stessa e rimuovendo le disparità di trattamento attualmente esistenti rispetto ai minori cittadini italiani.
  Passando ad illustrare il contenuto della proposta di testo unificato, che si compone di due articoli, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera a) inserisce nell'articolo 4 della citata legge n. 91 del 1992 i commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che acquisti la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia, o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.
  Sottolinea che, in base alla proposta, la cittadinanza si acquisterebbe pertanto a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale Pag. 67dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Rileva che il comma 1, lettera b), inserisce nella predetta legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis. Il primo comma del nuovo articolo 23-bis chiarisce che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il secondo comma dello stesso articolo 23-bis, in chiave di semplificazione, dispone che gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  Osserva che, conseguentemente, con il primo comma del successivo articolo 2, viene abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 2, comma 2, della proposta di testo unificato autorizza il coordinamento, riordino ed accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, a cui si provvede mediante regolamento governativo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge. Sullo schema di regolamento governativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, mentre il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
  Ai fini delle competenze della III Commissione, tenuto conto dei dati sopra richiamati, sottolinea il tema della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per i nati all'estero: la legge del '92 non prevede limiti generazionali alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis e neppure richiede la conoscenza di lingua e cultura italiana. Osserva che siamo l'unico tra i Paesi occidentali ad avere una legge così generosa.
  Rileva, inoltre, che i dati evidenziano che in circa venti anni sono stati riconosciuti, per discendenze sovente risalenti nel tempo, ben oltre un milione di nuovi cittadini italiani, il cui collegamento culturale, linguistico ed economico con l'Italia appare in molti casi affievolito e rarefatto nel tempo. Si pone, peraltro, un serio problema di sostenibilità della normativa attuale rispetto al grave sottodimensionamento della rete estera.
  Segnala che, come riporta l'Annuario Statistico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, gli atti di cittadinanza processati dalla rete diplomatico consolare in tutto il mondo sono oltre 69 mila per il 2019, (con un incremento significativo rispetto ai 64.968 del 2018), prima della comprensibile flessione per il periodo di pandemia da COVID-19. Tali dati ricomprendono le diverse tipologie di atti di cittadinanza, ma la stragrande maggioranza è costituita da ricostruzioni iure sanguinis. Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sono particolarmente numerose in America Latina, pari al 78 per cento del totale, specie in Brasile e Argentina, Paesi in cui la popolazione con possibili radici italiane è stimata in svariati milioni.
  A titolo di esempio, segnala che l'Ambasciata a Brasilia ha indicato che ogni anno vengono presentate presso la rete consolare italiana in Brasile in media 49.500 richieste, di cui oltre la metà nella sola circoscrizione di San Paolo. I tempi di attesa per la presentazione formale dell'istanza arrivano fino a undici anni, nonostante l'impegno e la professionalità del personale impiegato. In generale, oltre la metà del totale delle richieste impone alla rete ricostruzioni oltre la terza generazione.
  Rileva che una gestione più avveduta della materia si impone anche tenendo conto che in alcuni casi l'acquisto della cittadinanza italiana viene interpretato come un mero «titolo di viaggio» particolarmente utile per recarsi senza difficoltà negli USA, usufruendo del «VISA WAVER Pag. 68PROGRAM», circostanza che ha richiamato l'attenzione delle Autorità USA. Inoltre, dal possesso della cittadinanza italiana scaturisce automaticamente la libertà di circolazione e di stabilimento nell'Unione europea, nonché la possibilità di fruire del nostro Servizio sanitario nazionale, di possibili agevolazioni fiscali, del reddito di cittadinanza e così via.
  Sottolinea che non è residuale, inoltre, il fenomeno del cosiddetto «turismo di cittadinanza» per cui molti richiedenti, per accelerare l'iter, stabiliscono temporaneamente la propria residenza in Italia e al solo fine di ottenere il riconoscimento del nostro status civitatis, tant'è che sono emerse numerose inchieste giudiziarie che riguardano diversi comuni italiani di piccole e medie dimensioni. Altri stranieri si rivolgono invece al giudice italiano per vedersi riconosciuta la cittadinanza per via giudiziale, fatto che determina la formazione di una grave mole di contenzioso con circa mille ricorsi al mese!
  Segnala che anche presso la Commissione di merito la questione è emersa al fine di evitare che ottengano la cittadinanza, in virtù della discendenza da lontani avi italiani, persone che non hanno alcun legame con il nostro Paese, senza la verifica di requisiti culturali, invece giustamente richiesti agli stranieri in Italia.
  Auspica, quindi, che la legge n. 91 del 1992 sia rivista per aggiornare la cittadinanza iure sanguinis nel senso di porre limiti temporali ragionevoli alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e con l'introduzione dei requisiti che possano attestare un legame genuino con il Paese e con il patrimonio culturale e linguistico italiano, congiunto ad una reciprocità di diritti e doveri.
  Ciò premesso, alla luce della complessità della materia e anche dell'esame in corso presso la I Commissione dei numerosi emendamenti presentati, propone alla presidenza il rinvio ad altra seduta della deliberazione di un parere sul provvedimento in esame, riservandosi di anticipare alla Commissione una proposta di parere anche alla luce del dibattito che potrà avere luogo nella seduta odierna.

  Laura BOLDRINI (PD), ringraziando la collega Di Stasio per l'accurata relazione e convenendo sulla complessità della materia come pure sulla necessità di un suo aggiornamento, evidenzia la necessità di mantenere il dibattito in questa Commissione sul solo profilo dello ius scholae, conformemente agli accordi raggiunti presso la Commissione di merito. Fa presente che, alla luce delle diverse posizioni all'interno della maggioranza, su iniziativa dello stesso relatore Brescia presso la I Commissione si è infatti convenuto di circoscrivere la riforma ad un principio che inciderebbe su una platea assai ristretta di individui, vale a dire i ragazzi stranieri residenti in Italia e scolarizzati.
  Certamente condivide le riserve evidenziate dalla collega Di Stasio in materia di ius sanguinis con riferimento agli italodiscendenti, principio che ha determinato un incremento esponenziale delle cittadinanze concesse, oberando di pratiche gli uffici consolari e producendo anche diversi scandali sfociati in inchieste giudiziarie. A suo avviso, è incomprensibile riconoscere la cittadinanza a persone che non hanno più alcun legame con il nostro Paese, consentendo loro di usufruire dei servizi – in primis, quelli sanitari – senza versare alcuna imposta allo Stato italiano e, dunque, con un danno al Sistema Paese. Per le ragioni sopra esposte e per l'importanza di questo aspetto, auspica tuttavia che esso sia oggetto di un adeguato approfondimento in un provvedimento ad hoc e ribadisce l'opportunità che il parere di questa Commissioni sia limitato alla lettera del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

  Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (LEGA), rivolgendosi alla collega Boldrini, esprime sdegno per l'atteggiamento di certa sinistra che tende sempre a marginalizzare – quando non a criminalizzare – gli italiani all'estero verso i quali nutre evidentemente avversione. Invita la collega Boldrini a riflettere sul fatto che la sua cittadinanza italiana trova radicamento nel suo essere discendente da italiani prima ancora che nell'essere nata su territorio italiano. Obietta poi che per i cittadini brasiliani sia necessario ricorrere Pag. 69al passaporto italiano per potere ottenere il visto di ingresso negli Stati Uniti. Stigmatizzando l'operato dei servizi consolari italiani in Brasile, con particolare riferimento alla città di San Paolo – dove organizzazioni malavitose riconducibili alla mafia italiana hanno creato il sistema delle liste di attesa –, sottolinea che il Brasile ha accolto, in passato, milioni di emigranti italiani, garantendo loro libero accesso ai servizi sanitari, sulla base di un accordo di reciprocità con l'Italia. A suo dire, proprio l'inefficienza e le malversazioni delle strutture consolari obbligano i discendenti in Brasile a ricorrere alle giurisdizioni italiane per vedere riconosciuto il proprio legittimo diritto alla cittadinanza.
  Esprime, inoltre, profonde riserve sulla proposta di legge La Marca C. 221, che a suo avviso denota una scarsa conoscenza del fenomeno dell'emigrazione italiana all'estero riservando la possibilità di ottenere la cittadinanza solo agli italiani di seconda generazione. Fa presente che in Brasile molti italodiscendenti parlano ancora il dialetto veneto per comunicare nella lingua dei loro padri e che l'uso della lingua italiana come derivazione dal dialetto toscano è una convenzione che non può comportare il negare l'italianità a chi invece utilizza altri dialetti.
  Infine, si dichiara finanche disponibile a discutere una nuova disciplina della cittadinanza basata sullo ius soli, a patto che non vengano intaccati i diritti degli italiani all'estero.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), con riferimento all'intervento del deputato testé intervenuto, sottolinea che l'acquisizione della cittadinanza non è una questione biologica, bensì culturale: proprio per questa ragione, occorre sanare alcune distorsioni dello ius sanguinis, eliminando gli automatismi ed introducendo meccanismi che consentano di verificare la sussistenza di effettivi legami culturali con l'Italia. Rappresenta che attualmente chiunque acquisti la cittadinanza italiana acquisisce anche il diritto di trasmettere la cittadinanza italiana a tutti i propri discendenti senza limiti generazionali. Fa presente che si tratta di un fenomeno crescente quello di chi si naturalizza in Italia e poi emigra all'estero e che nel Regno Unito esiste già una comunità di oltre ventimila italo-bengalesi. Analoghe storture si producono con la concessione della cittadinanza per matrimonio. Rileva, altresì, l'esigenza di affrontare in prospettiva futura il problema di coloro che, ottenuta la cittadinanza italiana, decidono di tornare nel Paese di origine.

  Francesca LA MARCA (PD), replicando al collega Lorenzato, giudica del tutto inaccettabile che italiani di terza e quarta generazione, privi di ogni legame con il nostro Paese, possano accedere alla cittadinanza. Segnala, altresì, che le proposte emendative da lei presentate presso la I Commissione si limitano a trattare la fattispecie del riacquisto della cittadinanza per quegli emigranti che, per svariati motivi, abbiano dovuto rinunciarvi. Certamente la tematica dello ius scholae è assai importante ma occorre anche dare un segnale ai tanti italiani nel mondo che attendono risposte su questi temi. Peraltro, si tratterebbe di una norma praticamente priva di oneri finanziari, ma dal grande valore simbolico.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) segnala alla Presidenza che il deputato Lorenzato starebbe riprendendo la collega La Marca con il cellulare, così trasgredendo il Regolamento della Camera in materia di pubblicità dei lavori.

  Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (LEGA), reagendo alla collega e senza interrompere la ripresa, non essendo prevista la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati ritiene legittimo utilizzare questo strumento per garantire trasparenza ai lavori della Commissione.

  Paolo FORMENTINI, presidente, richiama con decisione il collega Lorenzato ad attenersi al Regolamento della Camera e lo esorta ad interrompere immediatamente le riprese.

  Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (LEGA) rivendica la legittimità di non attenersi a regole che Pag. 70impediscono la trasparenza dei lavori della Commissione.

  Laura BOLDRINI (PD) sollecita il collega ad approfondire il dettato del Regolamento della Camera il cui rispetto rappresenta un obbligo per tutti.

  Paolo FORMENTINI, presidente, in ragione degli esigui tempi a disposizione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Guglielmo PICCHI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa di aver avanzato, insieme ad altri colleghi, una richiesta di intervento sul provvedimento in titolo, a cui è disposto a rinunciare comprendendo la necessità di trattare gli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno della Commissione e in vista di una prossima seduta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) si associa alle considerazioni del collega Picchi.

  Paolo FORMENTINI, presidente, ringrazia i colleghi Picchi e Delmastro delle Vedove per la collaborazione e li rassicura in merito alla possibilità di svolgere i loro interventi in occasione di una prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 14.50.

7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che il collega Delmastro delle Vedove ha presentato una riformulazione della risoluzione in titolo, che è stata pubblicata in allegato al resoconto d'Aula e che è in distribuzione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), dati gli esigui tempi a disposizione, rinuncia alla illustrazione della proposta di riformulazione, manifestando fin da ora disponibilità ad accogliere eventuali proposte di riformulazione che possano essere formulate dal rappresentante del Governo, data la delicatezza della materia.

  La viceministra Marina SERENI preannuncia effettivamente l'intenzione di proporre alcune, limitate modifiche al nuovo testo presentato dal deputato Delmastro delle Vedove.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.