CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.05.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento affinché la Ragioneria generale dello Stato possa completare la verifica della relazione tecnica come successivamente integrata.

  Fabio MELILLI, presidente, nel sottolineare che l'esame del provvedimento è stato già più volte rinviato, chiede al Governo di accelerare i tempi di verifica per addivenire in breve all'espressione del parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Nuovo testo C. 1430 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

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  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento per poter fornire i chiarimenti richiesti.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.
Nuovo testo C. 3151.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che, all'articolo 2, comma 3, appare necessario prevedere che le iniziative di comunicazione e divulgazione siano configurate come facoltative, potendo quindi essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In riferimento all'articolo 3, comma 1, appare necessario prevedere che gli adempimenti a carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole abbiano carattere facoltativo, da realizzare quindi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In riferimento, infine, all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3151, recante Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'articolo 2, comma 3, appare necessario prevedere che le iniziative di comunicazione e divulgazione siano configurate come facoltative, potendo quindi essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 3, comma 1, appare necessario prevedere che gli adempimenti a Pag. 88carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole abbiano carattere facoltativo, da realizzare quindi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

   all'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

    al comma 1 sostituire la parola: realizzano con le seguenti: possono realizzare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

    al comma 1 sostituire le parole: e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, incontri con le seguenti: anche mediante la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, di incontri;

    al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che dà conto degli elementi integrativi pervenuti da parte del Ministero competente (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica e che lo stesso non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti finalità e modifiche alla legge n. 68 del 1999, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda l'inserimento delle donne vittime di violenza nella quota di riserva obbligatoria sul numero degli occupati dai datori di lavoro pubblici e privati con oltre 50 dipendenti, dal momento che la disciplina non incide sul numero dei soggetti tutelati bensì sulla composizione della relativa platea. Per quanto riguarda gli adempimenti che la norma pone a carico dei Centri per l'impiego, strutture coordinate dalle regioni, appare utile, a suo avviso, acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3, recante sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che lo sgravio contributivo in esame opera nell'ambito di specifici limiti di spesa annua e che il decreto attuativo dovrà assicurare il rispetto di detti limiti: in proposito non si formulano dunque osservazioni nel presupposto dell'idoneità di tale provvedimento a garantire il rispetto dei limiti di finanziamento prefissati. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'applicazione, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017 ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere o domestica, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 176 milioni di euro per l'anno 2022, 302 milioni di euro per l'anno 2023 e 387 milioni di euro per l'anno 2024. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del citato Fondo e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, concernente il regime di vantaggio fiscale, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere ascritto alla norma. In particolare, ritiene necessario che siano forniti gli elementi informativi riguardanti il numero di soggetti potenzialmente interessati, le aliquote e le ipotesi effettuate ai fini della determinazione del minor gettito derivante dall'applicazione della norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 3-bis provvede all'onere di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, relativo all'applicazione di un regime di vantaggio fiscale in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, quantificato in 5 milioni di euro per il 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 522 milioni di euro per il 2022, 457 milioni di euro per il 2023 e 378 milioni di euro per il 2024. Al riguardo, evidenzia preliminarmente che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo dell'onere previsto a regime, con decorrenza dal 2023, dal comma 2 dell'articolo 3-bis. Evidenzia, inoltre, l'opportunità che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e che il loro Pag. 90utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse. Andrebbe infine valutata, a suo avviso, l'opportunità di configurare l'onere di cui al comma 1 in termini di minori entrate, invece che di maggiori spese, essendo lo stesso riferito ad una perdita di gettito erariale. In tal senso ritiene, altresì, opportuno che il Governo chiarisca se le minori entrate necessarie per dare attuazione al descritto regime di vantaggio fiscale possano essere contenute entro un determinato limite. In tal caso, al comma 2, sarebbe opportuno, a suo avviso, indicare le minori entrate come «pari a» piuttosto che fare riferimento a un onere «quantificato in», come attualmente previsto nel testo. Qualora invece non fosse possibile determinare con certezza le minori entrate derivanti dall'attuazione del predetto regime di vantaggio fiscale, al comma 2, le minori entrate andrebbero indicate come «valutate in».
  Ciò premesso, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica che dovrebbe essere trasmessa entro dieci giorni.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
Nuovo testo C. 1972 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

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  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della verifica della relazione tecnica, predisposta dal Ministero competente, da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3).

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.10.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»).
Atto n. 388.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  Con riferimento alle autorizzazioni di spesa riferite ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cybersicurezza di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto, le attività di realizzazione e aggiornamento di laboratori interni ivi previste, potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR, pertanto è stata stimata, in via cautelativa, una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali.
  Le attività di abilitazione di laboratori di prova, nonché di autorizzazione di organismi di valutazione della conformità previste dal medesimo articolo 4, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie.
  La stima dei costi relativi all'attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi di cui al medesimo articolo 4, fa riferimentoPag. 92 all'acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale mentre l'attività di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche e presenta un profilo crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l'acquisto di dotazioni «di consumo», nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza.
  In merito alla previsione di cui al medesimo articolo 4, relativa al rinnovo e all'estensione dell'Organismo di Certificazione Informatica previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente schema di decreto, quest'ultimo organismo svolgerà le proprie attività all'interno dell'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, pertanto i relativi oneri troveranno copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal presente schema di decreto riferite a tale Autorità, le quali includono anche le spese generali per l'avvio dell'organismo, non determinando la necessità di prevedere oneri specifici e relative coperture suppletive.
  Con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni di cui al medesimo articolo 4, per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l'Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le missioni internazionali invece, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di certificazione che saranno adottati a livello europeo, dall'altro, si presume che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l'elaborazione si attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in via ordinaria.
  Per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, i parametri utilizzati risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008.
  La stima dei costi di ricerca e formazione risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse.
  Con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto, i relativi compiti, nonché l'eventuale collaborazione con le Forze dell'ordine, saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Le attività di avvalimento da parte dell'Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli d'intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ricorso ad esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Le attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di esperti e laboratori di prova abilitati previste dall'articolo 8 del presente schema di decreto, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La stima dei costi connessa alle attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 9 del presente schema di decreto, rappresenta una quota fissa di investimento, che potrà essere eventualmente affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni rivenienti da Pag. 93programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse.
  Con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, del presente schema di decreto, si conferma la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 23 del 2012, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III “Quadro di certificazione della cibersicurezza” del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cibersicurezza”) (Atto n. 388);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle autorizzazioni di spesa riferite ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cybersicurezza di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto, le attività di realizzazione e aggiornamento di laboratori interni ivi previste, potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR, pertanto è stata stimata, in via cautelativa, una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali;

    le attività di abilitazione di laboratori di prova, nonché di autorizzazione di organismi di valutazione della conformità previste dal medesimo articolo 4, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie;

    la stima dei costi relativi all'attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi di cui al medesimo articolo 4, fa riferimento all'acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale mentre l'attività di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche e presenta un profilo crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l'acquisto di dotazioni “di consumo”, nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza;

    in merito alla previsione di cui al medesimo articolo 4, relativa al rinnovo e all'estensione dell'Organismo di Certificazione Informatica previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente schema di decreto, quest'ultimo organismo svolgerà le proprie attività all'interno dell'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, pertanto i relativi oneri troveranno copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal presente schema di decreto riferite a tale Autorità, le quali includono anche le spese generali per l'avvio dell'organismo, non determinando la necessità di prevedere oneri specifici e relative coperture suppletive;

    con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni di cui al medesimo articolo 4, per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l'Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazionePag. 94 vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,

    per quanto riguarda le missioni internazionali invece, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di certificazione che saranno adottati a livello europeo, dall'altro, si presume che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l'elaborazione si attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in via ordinaria;

    per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, i parametri utilizzati risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008;

    la stima dei costi di ricerca e formazione risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse;

    con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all'articolo 5 del presente schema di decreto, i relativi compiti, nonché l'eventuale collaborazione con le Forze dell'ordine, saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le attività di avvalimento da parte dell'Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli d'intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ricorso ad esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    le attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di esperti e laboratori di prova abilitati previste dall'articolo 8 del presente schema di decreto, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la stima dei costi connessa alle attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 9 del presente schema di decreto, rappresenta una quota fissa di investimento, che potrà essere eventualmente affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni rivenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse;

    con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, del presente schema di decreto, si conferma la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 23 del 2012, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.15.

Pag. 95

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
Atto n. 383.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il presente schema di decreto legislativo è proposto all'esame delle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega recata dall'articolo 14, commi 1 e 2, lettere a), b), n), o), p) e q) della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché all'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
  In ordine all'articolo 2, recante «Autorità competenti», osserva che il citato decreto legislativo n. 27 del 2021 in realtà nulla dispone specificamente in relazione ai controlli sugli animali selvatici. Pur potendosi presumere che determinate modalità di controllo su tali animali siano già previsti a legislazione vigente, reputa necessari chiarimenti circa la portata innovativa delle disposizioni, fornendo in particolare dati quantitativi sugli oneri finanziari finora sostenuti e sull'entità dell'eventuale ampliamento dei controlli implicito nelle norme in esame. Evidenzia, fra l'altro, che generiche e non specificamente riguardanti gli animali selvatici sono le denominazioni dei due capitoli indicati dalla relazione tecnica (5390 e 5391), che presentano una dotazione annua complessiva di quasi 4 milioni di euro.
  Con riguardo all'articolo 4, recante «Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità», premette che in realtà l'articolo non sembra riproporre, come asserisce la relazione tecnica, il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 150 del 1992 (abrogato dall'articolo 16 del presente provvedimento), in quanto il comma 1 risulta più restrittivo della corrispondente disposizione della legge n. 150, mentre la casistica degli stabilimenti per i quali è escluso il divieto di detenzione degli animali in questione di cui al comma 1 può essere considerata equivalente soltanto valutandola congiuntamente ad ulteriore normativa vigente rispetto a quella contenuta nel citato articolo 6. Comunque, atteso che Pag. 96le esenzioni attualmente previste sono già oggetto di atti autorizzativi delle amministrazioni competenti (con i correlati adempimenti di natura istruttoria), che l'assetto normativo complessivo riveste natura sostanzialmente ordinamentale, che gli aggravi operativi eventualmente conseguenti al riassetto in esame appaiono qualitativamente inesistenti (vertendosi sempre nella medesima materia) e quantitativamente marginali e pertanto gestibili a valere sugli ordinari stanziamenti, che l'esistenza in rapporto a un certo numero di strutture di un sistema tariffario garantisce in linea di principio la copertura degli oneri da sostenere, non ha rilievi da formulare.
  In relazione all'articolo 6, recante «Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica», andrebbe a suo parere assicurato che i compiti delle Pubbliche amministrazioni impliciti nel comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente. Fa presente, comunque, che la platea degli animali in questione è estremamente più contenuta di quella degli animali da compagnia o da allevamento non rientranti nel novero delle specie selvatiche ed esotiche.
  In merito all'articolo 7, recante «Disposizioni per detentori», rinvia, mutatis mutandis, alle osservazioni formulate sull'articolo 6.
  Con riferimento all'articolo 9, recante «Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia» osserva che – a rigore – la disposizione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Un espresso chiarimento in ordine ai soggetti destinati a sopportare tali oneri andrebbe a suo avviso fornito, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.
  Circa l'articolo 10, recante «Vigilanza sanitaria», andrebbero a suo parere forniti i riferimenti normativi da cui si possa evincere la piena ascrizione dell'attività in questione al novero di quelle ordinariamente svolte dalle ASL. Osserva che, altrimenti, l'eventuale aggravio di adempimenti andrebbe in linea di massima quantificato e valutato in rapporto alle risorse ordinariamente disponibili al fine di riscontrare la congruità di queste ultime.
  In merito all'articolo 12, recante «Individuazione delle associazioni e degli enti», non formula osservazioni, atteso che già attualmente le entrate citate al comma 5 risultano destinate a finalità di spesa, come in effetti stabilisce l'articolo 2 del DM 2 novembre 2006.
  In relazione all'articolo 13, recante «Custodia degli animali», non ha osservazioni da formulare su eventuali oneri correlati alla necessità di istituire nuove strutture ad hoc, che viene esclusa dai chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla normativa vigente.
  Circa l'articolo 14, recante «Sanzioni», atteso che i profili inerenti ai controlli sono stati affrontati in relazione all'articolo 2 e che le sanzioni rappresentano entrate meramente individuali, non contabilizzate nella costruzione dei tendenziali, non ha osservazioni da formulare per i profili di competenza.
  Con riguardo all'articolo 17, recante «Disposizioni finali», non formula osservazioni sul comma 1, il quale sembra recare modifiche meramente formali, e comunque di scarso rilievo, alla disciplina vigente, anche considerando che il registro ivi citato è già previsto dal comma ora sostituito, nonché sul comma 2.
  In merito all'articolo 18, recante «Clausola di invarianza finanziaria», non formula osservazioni, rinviando ai rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.Pag. 97
  Non formula osservazioni in merito agli articoli: 1, recante «Ambito di applicazione e definizioni»; 3, recante «Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche e i loro ibridi»; 5, recante «Elenco delle specie di animali da compagnia»; 8, recante «Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali»; 11, recante «vendita a distanza al pubblico»; 15, recante «Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale» e 16, recante «Abrogazioni».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.
Atto n. 386.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'odierno esame reca disposizioni volte a garantire la corretta e completa attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital ed il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. Osserva che l'articolo 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», premesso che le modifiche alla disciplina vigente inerente ruolo e funzioni delle Autorità nazionali competenti (ai sensi del Regolamento EuVECA e del Regolamento EuSEF) ai fini del coordinamento della normativa nazionale con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1991, dispongono nel senso dell'affermazione di obbligo di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, sia tra loro che con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui è commercializzato un fondo EuVECA o EuSEF, conviene con la relazione tecnica in merito alla loro natura essenzialmente «ordinamentale» per l'ordinamento nazionale.
  Sul punto, convenendo pertanto sulla circostanza che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Autorità di vigilanza competenti nell'adempimento dei compiti e delle funzioni richiamate dalle norme in esame potranno provvedervi potendo avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sottolinea che le medesime non sono da considerarsi nel novero delle pubbliche amministrazioni nemmeno a fini di contabilità nazionale.
  Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 2, recante «Clausola di invarianza finanziaria», posto che le Autorità richiamate dalle disposizioni in esame non costituiscono soggetti da considerarsi pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, non formula osservazioni.Pag. 98
  Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento una valutazione favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva UE 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Segnala che l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 – che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A – specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Rileva che qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Segnala altresì che l'articolo 20 delega il Governo, specificamente, ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 relativa al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). In particolare, il comma 2, lettera d), include, tra i criteri e i principi direttivi della delega, la previsione di un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, anche individuando requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, designando la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento UE 2019/1238, pongono una serie di adempimenti in capo ai predetti soggetti. In particolare fa riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 3, che individua la COVIP quale Autorità nazionale competente a ricevere le richieste di registrazione dei PEPP; articoli 4 e 5, che pongono in capo alle Autorità i poteri di vigilanza sui PEPP, individuando il relativo riparto di competenza; articolo 6, che disciplina le modalità di pubblicazione delle informazioni sui PEPP; articolo 8, che disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame; articolo 17, che pone in capo alla COVIP le modalità di risoluzione delle controversie. In proposito, non ha osservazioni da formulare, in considerazione della clausola di neutralità inserita nel testo e di quanto affermato dalla relazione tecnica, nonché Pag. 99tenuto conto che le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti – Banca d'Italia, Ivass, Consob e Covip – che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ossia non inclusi nel cosiddetto «elenco Istat». Rammenta, in proposito, che nel corso dell'esame dell'A.C. 1813 – mine antiuomo, ora legge n. 220 del 9 dicembre 2021 – l'attribuzione di compiti di vigilanza a Ivass, Covip e Banca d'Italia è stata reputata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica sia in prima lettura dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 29 aprile 2019) sia in seconda lettura dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 10 novembre 2021), analogamente a quanto avvenuto nella XVII legislatura allorché fu esaminato un testo sostanzialmente identico. In particolare la Commissione Bilancio della Camera, nella predetta seduta, ha espresso parere favorevole rilevando che: «il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, come peraltro già evidenziato nel corso della precedente legislatura, posto che gli organismi di vigilanza indicati nel provvedimento non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione». Analogo parere favorevole è stato espresso dalla Commissione Bilancio della Camera (seduta del 18 maggio 2022), relativamente all'AG 390 (Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione), con avviso conforme del Governo, rilevando che «le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti, quali Banca d'Italia, IVASS, CONSOB e COVIP, che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione». Evidenzia altresì che il provvedimento (articolo 10 e articoli da 12 a 15) definisce il regime fiscale applicabile ai PEPP in ogni loro fase, da quella di accumulo a quella di erogazione delle prestazioni finali. In proposito, la relazione tecnica afferma che detto regime, in applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), della legge n. 53 del 2021, non produce effetti in termini di minore gettito poiché estende ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari e i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, non configurandosi quindi né come ulteriore forma agevolativa né come modificativa di un sistema preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto che – secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica – la disciplina agevolativa introdotta per il PEEP sia analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità. Al riguardo considera opportuna una conferma, tenuto conto della complessità della ricostruzione della disciplina in questione alla luce dei relativi profili applicativi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 18 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le autorità nazionali competenti – COVIP, Banca d'Italia, Consob e IVASS – ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale considera tuttavia opportuno modificare il secondo periodo della norma in commento nel senso di riferire la suddetta condizione di neutralità al compimento, da parte dei citati soggetti, degli adempimenti «di cui al presente decreto», anziché «di cui al presente articolo», come attualmente previsto dal testo. Sul punto, richiede comunque l'avviso del Governo. Con specifico riferimento alle nuove attività di vigilanza attribuite alla COVIP, il comma 2 del medesimo articolo 18 prevede inoltre che – in relazione alle contribuzioni versate annualmente ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri – al predetto ente sia dovuto, da parte dei fornitori dei PEPP, il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi Pag. 100del quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Secondo quanto esposto in relazione tecnica, tale previsione normativa si rende necessaria dal momento che – a differenza degli ordinamenti di Consob, Banca d'Italia ed IVASS, che già prevedono la possibilità di richiedere il contributo a fronte di eventuali nuove funzioni svolte – quello della COVIP non contempla espressamente tale evenienza. Ai sensi dello stesso comma 2, resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP e della Consob sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.25.