CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 16.40.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alle sedute odierne in cui non sono previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Atto n. 392.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 16 luglio prossimo.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto del Governo 392). Prima di passare all'illustrazione dello schema in discussione, rammenta che l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», prevede che il compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato sia pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. La pattuizione dei compensi è libera; è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzioni aventi ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene (non soltanto a livello strettamente patrimoniale) il destinatario della prestazione. È, tuttavia, vietato il cosiddetto «patto di quota lite», ossia quella pattuizione con cui il professionista e il cliente convengono che l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La norma prevede poi che l'avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, nonché a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 13 prevede il ricorso, solo in via sussidiaria, alla determinazione del compenso sulla base dei parametri previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare ogni due anni, su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Come stabilito dal comma 6, il ricorso a tali parametri è previsto quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. I parametri di cui al citato decreto devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. Quanto alla procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli articoli 1 e 13 della medesima legge n. 247 del 2012 si evince la seguente sequenza procedimentale: il Consiglio nazionale forense è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare ogni due anni. Successivamente, il Ministro della giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento, sul quale, in forza del rinvio di cui all'articolo 1, comma 3, della legge, esprimono un parere lo stesso Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Infine, il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, i parametri sono stati determinati con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37.
  Fa quindi presente che lo schema in esame dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i Pag. 71parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio nazionale forense. Composto da 7 articoli, lo schema modifica alcuni articoli del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e sostituisce integralmente le tabelle, allegate al medesimo decreto, contenenti i valori medi da utilizzare per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 dello schema al nostro esame interviene sul comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 55 del 2014, al fine di sopprimere la locuzione «di regola». In tal modo, accogliendo una proposta del Consiglio nazionale forense, viene escluso il margine di discrezionalità, attualmente previsto, ai fini della determinazione della somma per il rimborso spese forfettarie, nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese per trasferte (disciplinato dagli articoli 5, 11 e 27).
  L'articolo 2 apporta modifiche alle disposizioni del decreto n. 55 del 2014 relative ai parametri per la determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti civili e di quelli davanti alla giurisdizione amministrativa. In particolare, il comma 1 reca modifiche all'articolo 4, relativo ai parametri generali per la determinazione del compenso per l'attività forense in sede giudiziale. In primo luogo, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema al nostro esame interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del regolamento, nel quale si prevede che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati o diminuiti. Con la novella in esame, oltre ad espungere la locuzione «di regola», si prevede che l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento, mentre viene soppressa la disposizione che prevede l'aumento fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento per la fase istruttoria. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema al nostro esame interviene invece sul comma 1-bis dell'articolo 4 del regolamento al solo scopo di sopprimere la locuzione «di regola», mantenendo quindi l'ulteriore incremento del compenso fino al 30 per cento in caso di utilizzo di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati, consentendo, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati. In maniera analoga, la locuzione «di regola» è soppressa anche nei commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, relativi all'incremento del compenso rispettivamente nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale oppure quando l'avvocato assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta (lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema in esame).
  Con l'aggiunta del nuovo comma 4-bis all'articolo 4 si è poi introdotta la precisazione secondo cui la tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione (tabella 7), che a differenza delle altre prevede un parametro unico non suddiviso per fasi, trova applicazione solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa (lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema in esame); pertanto, per quelli trattati nel ruolo della volontaria giurisdizione ma aventi natura contenziosa, di riflesso, troveranno applicazione le tabelle relative all'attività svolta in concreto. Con la previsione del nuovo comma 5-bis all'articolo 4 (lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema), si introduce la possibilità di riconoscere, su richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al professionista che subentri nella difesa successivamente alla fase introduttiva. Tale disposizione accoglie una proposta del Consiglio nazionale forense e i rilievi in senso favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia, secondo la relazionePag. 72 illustrativa, il provvedimento intende comunque mantenere un margine di discrezionalità nella determinazione di tale compenso aggiuntivo, al fine di evitare abusi mediante mutamenti strumentali del collegio difensivo da parte del cliente. La modifica al comma 6 dell'articolo 4 (introdotta dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema) prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è «di regola» aumentato «fino a un quarto»). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che accoglie una proposta del Consiglio nazionale forense e tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato, mira ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie. Con la modifica al comma 9 dell'articolo 4 (introdotta dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema), si prevede che in caso di responsabilità processuale il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento). La disposizione fa riferimento ai casi di responsabilità aggravata disciplinati dall'articolo 96 del codice di procedura civile. Resta invece invariata la diminuzione del 50 per cento nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Ulteriore modifica all'articolo 4 (introdotta dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2) riguarda il comma 10-bis, il quale stabilisce che nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50 per cento, quando sono proposti motivi aggiunti. Oltre ad espungere la locuzione «di regola» dal testo vigente, si prevede che in caso di ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20 per cento. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di svolgimento di ulteriori attività, rispetto alla mera formulazione dell'istanza cautelare. Si propone, inoltre, (lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema) l'inserimento, nel medesimo articolo 4, dei commi aggiuntivi da 10-ter a 10-septies. Nello specifico, tali norme prevedono che: in caso di appello avverso ordinanza cautelare del TAR, si prevede l'applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella n. 22) in relazione alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio; per la fase decisionale, si applica il 50 per cento del relativo compenso (comma 10-ter); in caso di giudizio innanzi alla Corte di cassazione (tabella n. 13), si può prevedere un incremento fino al 50 per cento per la fase decisionale quando le parti presentano le loro memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile (comma 10-quater); in caso di controversie di natura concorsuale relative a crediti di lavoro dipendente (ammissione al passivo e impugnazione dello stato passivo) si prevede la possibilità di ridurre del 50 per cento i parametri esposti nella relativa tabella 20-bis, introdotta dallo schema di decreto in esame (comma 10-quinquies); in caso di reclamo in Corte di appello avverso provvedimenti del tribunale fallimentare, ivi compresa la sentenza dichiarativa del fallimento, si applica la tabella n. 12 (comma 10-sexies); in caso di attività difensive svolte in qualità di curatore del minore, trovano applicazione i parametri previsti dalle tabelle allegate, relative ai procedimenti in cui è di volta in volta nominato (comma 10-septies).
  L'articolo 2, comma 2, lettera a) dello schema di decreto novella l'articolo 5 del decreto n. 55 del 2014, concernente la determinazione del valore della controversia, il quale prevede che nelle liquidazioni a carico del soccombente, il valore è determinato a norma del codice di procedura civile. Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per quelli per pagamento di somme e liquidazione di danni. Il comma 3 dell'articolo 5 citato stabilisce che, nelle cause davanti agli organi di giustizia, per la liquidazione a carico del cliente si deve considerare l'interesse sostanziale che il cliente mira a perseguire, mentre per la liquidazione a Pag. 73carico del soccombente si deve tenere conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. Per quanto concerne le controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. Tali utili o profitti, secondo la novella introdotta, si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara. Il comma 2, lettera b), del medesimo articolo 2 dello schema prevede la soppressione della locuzione «di regola» nel testo del comma 6 dell'articolo 5 del decreto n. 55 del 2014, relativo alle cause di valore non determinabile. I successivi commi da 3 a 7 prevedono la soppressione della locuzione «di regola» presente in vari articoli del medesimo Capo II del decreto n. 55 del 2014. L'articolo 3 interviene sul Capo III del decreto n. 55 del 2014, relativo all'attività penale, ed in particolare sull'articolo 12, che reca i parametri generali per la determinazione dei compensi, prevedendo, in analogia a quanto previsto per l'attività civile, che gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle operino fino al 50 per cento, anziché per percentuali diversificate. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 12 del citato decreto n. 55 del 2014, sopprimendo la locuzione «di regola» (lettere a) e b)) e stabilendo che l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento (lettera a)). La lettera c) del comma 1, introduce, inoltre, due nuovi commi all'articolo 12 del citato decreto n. 55 del 2014, prevedendo, che per indagini difensive particolarmente complesse e urgenti i compensi sono aumentati del 20 per cento (nuovo comma 3-bis) e che per quanto concerne i procedimenti presso il Tribunale per i minorenni, nella determinazione dei compensi, si utilizzino i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15 (nuovo comma 3-ter). In proposito, rammenta che per la materia penale è prevista una tabella unica con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio. Quanto ai parametri applicabili per il processo minorile, sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa, l'utilizzo esclusivo dei parametri applicabili al tribunale in composizione collegiale, proposto dal CNF, «avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo». Il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame interviene sull'articolo 17 del citato decreto n. 55 del 2014, relativo alla liquidazione dei compensi per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio, sopprimendo la locuzione «di regola». L'articolo 4 dello schema in esame introduce le modifiche ai parametri relativi all'attività stragiudiziale dell'avvocato, disciplinata dal Capo IV del decreto n. 55 del 2014. In proposito, rammenta che l'articolo 18 del citato decreto n. 55 del 2014 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente all'affare. La modifica in esame, prevista dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema, specifica che i compensi siano liquidati per ciascuna parte o fase autonoma che compone l'affare. Il comma 2, in analogia a quanto previsto per l'attività civile e penale, modifica all'articolo 19 del decreto n. 55 del 2014, prevedendo che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento attualmente previsto), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Il comma 3 modifica l'articolo 20 del citato decreto n. 55 del 2014, sopprimendo, ovunque ricorra, la locuzione «di regola» e prevedendo, attraverso l'introduzione di un periodo al comma 1-bis, che il compenso per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita sia aumentato del 30 per cento per le fasi di attivazione e di negoziazione in caso di accordo tra le parti. Resta fermo il compenso per la fase di conciliazione. Il comma 4 interviene sul comma 7 dell'articolo 21 del decreto n. 55 del 2014, relativo alla determinazione del valore dell'affare, sopprimendo,Pag. 74 anche in questo caso, la locuzione «di regola». Viene inoltre integralmente sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli affari di valore superiore a 520.000 euro di cui all'articolo 22 del citato decreto n. 55 del 2014). La nuova formulazione, introdotta dal comma 5 dell'articolo in esame, prevede che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare (da un massimo del 3 per cento ad un minimo dello 0,25 per cento), secondo quanto stabilito dalla tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto. Il comma 6, infine, introduce un nuovo articolo 22-bis al decreto n. 55 del 2014, con il quale si prevede che, nel caso di pattuizione di compensi a tempo, si tenga conto di un parametro indicativo che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti. L'articolo 5 prevede che le tabelle dei parametri forensi allegate al decreto n. 55 del 2014 siano sostituite integralmente dalle tabelle allegate allo schema di decreto. In proposito, sottolineo che lo schema di decreto introduce una nuova tabella n. 20-bis, dedicata alle attività relative all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. È stata modificata l'articolazione delle fasi relative ai procedimenti innanzi al TAR e al Consiglio di Stato esposta dalle tabelle n. 21 e n. 22: se il testo vigente indica un unico parametro per la fase cautelare, lo schema di decreto propone un doppio ordine di parametri, riferiti, rispettivamente, alla fase cautelare monocratica e a quella collegiale. I valori riferiti alla fase cautelare monocratica risultano essere la metà (salvo arrotondamento) di quelli proposti per la fase cautelare collegiale. Rammento, inoltre, che è stata integrata la tabella n. 25 al fine di prevedere le percentuali applicabili alle prestazioni di assistenza stragiudiziale per affari di valore superiore a 520.000 euro, secondo la nuova disciplina proposta dallo schema di decreto con la modifica dell'articolo 22 del decreto n. 55 del 2014. Riguardo ai valori riportati nelle tabelle, si prevede un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5 per cento (salvo arrotondamenti), ad eccezione delle variazioni, più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono in particolare proposti incrementi (di circa il 26 per cento, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR. L'articolo 6 reca una disposizione transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni di applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla entrata in vigore del provvedimento. L'articolo 7, infine, prevede che il regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, tiene ad evidenziare che lo schema in esame, come risulta dall'illustrazione dei suoi contenuti, manifesta una fondata e condivisibile ostilità verso la locuzione «di regola», la cui soppressione dal testo del provvedimento ha importanti riflessi sui margini di discrezionalità del giudice nella determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi. Rileva come tale modifica, che incontrerà a suo parere il plauso degli esponenti dell'avvocatura – categoria che mai come in questo momento ha bisogno di aiuto – abbia importanti ripercussioni in vari ambiti, a partire dalla determinazione del rimborso delle spese forfettarie nella misura del richiamato 15 per cento del compenso totale per la prestazione. Esprime inoltre apprezzamento per il fatto che sia stato mantenuto, a titolo di premialità, l'ulteriore incremento del compenso fino al 30 per cento in favore degli avvocati che, utilizzando strumenti telematici, agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati. Sottolinea come tali modalità facilitino anche il lavoro dei magistrati, contribuendo in tal modo all'attuazione del processo telematico. A suo parere un altro aspetto significativo è rappresentato dalla disposizione che – prevedendo, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, l'aumento del compenso di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale – è volta ad incentivare la soluzione conciliativa, al fine di vincere le resistenze Pag. 75di quei professionisti che tendono ad andare in tutti i casi a sentenza. Esprime analogo apprezzamento per il fatto che, con l'ulteriore diminuzione del compenso, si voglia disincentivare le liti temerarie, alimentate purtroppo da molti suoi colleghi. Nel ritenere che lo schema in esame sia in linea con gli sforzi deflattivi compiuti dalla riforma della giustizia civile, i cui tempi incidono pesantemente anche sul PIL nazionale, da ultimo esprime la propria soddisfazione per la previsione di una eventuale pattuizione di compensi a tempo.

  Manfredi POTENTI (LEGA) esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per il fatto che lo schema in esame recepisce quasi integralmente le proposte avanzate dall'avvocatura in sede di confronto con il Governo. Ritenendo in particolare che la modifica delle tabelle possa essere accolta dai professionisti con buona soddisfazione, rileva come lo schema in esame costituisca un buon presupposto per dirimere molte delle controversie in corso sull'equa determinazione delle tariffe.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 16.45.

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.
C. 2839 Scutellà.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, anche a nome dell'altro relatore, onorevole di Muro, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2839 Scutellà, che reca la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, con l'obiettivo di aumentarne l'accessibilità da parte dei cittadini, non solo in termini di distanza chilometrica ma anche di presenza di effettivi collegamenti stradali e ferroviari, e di assicurare la presenza di un presidio di giustizia in territori ad alta densità di popolazione, a forte presenza criminale ed in cui sono ubicati istituti penitenziari ad alta sicurezza.
  Sottolinea che la proposta si compone di un unico articolo che consta di 3 commi. Il comma 1 contiene una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge stessa attraverso l'emanazione di appositi decreti legislativi, per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari, integrando i principi e criteri direttivi già dettati dalla legge delega 14 settembre 2011, n. 148, che unitamente ai due decreti legislativi attuativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, ha realizzato la riforma della cosiddetta «geografia giudiziaria».
  In proposito, rammenta che tale riforma ha riorganizzato la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari allo scopo di razionalizzare le risorse ed incrementare l'efficienza del «sistema giustizia», conseguendo al contempo dei risparmi di spesa tramite la riduzione del numero degli uffici giudiziari presenti sul territorio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011: riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera a)); ridefinizione, attraverso «criteri oggettivi e omogenei» (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata) dell'assetto territorialePag. 76 degli uffici giudiziari, eventualmente trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane (lettera b)); riorganizzazione territoriale degli uffici requirenti, con la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. La riorganizzazione, da cui sono escluse le procure distrettuali, non può comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera c)); soppressione ovvero riduzione delle 220 sezioni distaccate di tribunale (lettera d)); riequilibrio delle competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni (lettera e)); garanzia che, all'esito della riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d'appello, incluse le sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lettera f)); trasferimento automatico dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni (lettera g)); la suddetta assegnazione non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario, destinazione ad altra sede o trasferimento (lettera h)); le conseguenti modificazioni alle piante organiche saranno disposte con decreti del Ministro della giustizia (lettera i)); riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, con disposizioni puntuali sulla riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, sul procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace e sulla riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi (lettere da l) a p)); divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (lettera q)).
  Evidenzia come la proposta di legge in esame si pone dunque l'obiettivo di incrementare i criteri di selezione e di rivalutare quelli preesistenti al fine di ridefinire, attraverso una nuova delega al Governo, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari nel rispetto delle esigenze oggettive dei territori e di principi e criteri direttivi finora non presi in considerazione, ma da ritenere necessari e imprescindibili. A tal fine, il citato comma 1 dell'articolo 1 della proposta in esame richiama i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 148 del 2011, con l'eccezione di quelli relativi alle lettere b) e f), individuando altresì nuovi criteri di delega finalizzati ad attribuire un peso maggiore, nella distribuzione degli uffici giudiziari, alla facilità di accesso ai servizi di giustizia, allo scopo di garantire il diritto del cittadino ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, soprattutto nei territori in cui la criminalità è più diffusa.
  Sottolinea come, nello specifico, i quattro nuovi principi introdotti dalla proposta in esame prevedono in primo luogo che il Governo, nell'esercizio della delega tenga conto, per quanto riguarda l'assetto degli uffici giudiziari di primo grado, della specificità territoriale del bacino di utenza, delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della sua estensione, della distanza e del tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento (lettera a)). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tra i criteri direttivi alla base della vigente riforma della geografia giudiziaria non rileva la distanza tra l'ufficio giudiziario accorpante e quello accorpato, ma la sola «situazione infrastrutturale», che a parere della proponente deve tenere conto in maniera imprescindibile della misurazione chilometrica della distanza tra i due uffici, tenendo ulteriormente presente la percorribilità del tragitto in termini di servizi infrastrutturali, viari e di collegamento pubblico. Il Governo, nell'esercizio della delega, inoltre dovrà: assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garantendoPag. 77 la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso (lettera b)); ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato (lettera c)). Sottolinea che in tali situazioni infatti sarebbe d'uopo un presidio di giustizia prossimo e facilmente raggiungibile per agevolare soprattutto le traduzioni dei detenuti stessi. Il Governo, infine, ai sensi della lettera d), nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, dovrà valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.
  Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede un regime transitorio per gli atti e le pronunce giurisdizionali emanati sulla base della riorganizzazione degli uffici compiuta dai citati decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, attuativi della legge di delega n. 148 del 2011, specificando che gli stessi restano validi ed efficaci fino all'adozione dei nuovi decreti legislativi. Il comma 3 dell'articolo 1, infine, delinea la procedura per l'adozione dei decreti attuativi della delega. In particolare, tali decreti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali il Governo può in ogni caso procedere. Gli schemi di decreto devono essere quindi trasmessi alle Camere per consentire l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati.
  Ciò premesso, sottolinea come nella proposta di legge in discussione, che affronta una questione atavica, non si faccia menzione di alcun tribunale in particolare, ma si individuino nella forte presenza della criminalità organizzata sul territorio, nell'assenza di infrastrutture e nella distanza del tribunale accorpato da quello accorpante i criteri fondamentali per rivedere l'attuale situazione della geografia giudiziaria. Rammenta infatti come in molte realtà l'ultima riforma della geografia giudiziaria non abbia prodotto effetti risolutivi.

  Manfredi POTENTI (LEGA) sottopone all'attenzione dei colleghi un articolo apparso oggi sul «Sole24ore» relativo all'origine degli arretrati giudiziari in Italia. Fa presente che da tale articolo si evince che, ai fini dei calcoli di cui alla legge Pinto, gli arretrati per il primo grado si concentrano su 17 tribunali, tutti relativi a città capoluogo di regione, mentre quelli relativi ai giudizi d'appello su 38 sedi di tribunale per altrettante corti d'appello. Ritiene che l'esame del provvedimento in discussione, anche attraverso l'eventuale modifica del testo, possa costituire un'opportunità per risolvere questa delicata problematica, rammentando come il Piano nazionale di ripresa e resilienza destini ingenti risorse proprio a tale finalità.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che, anche grazie alla possibilità di svolgere udienze da remoto, vi sia margine per accorpare e ridurre ancora di più il numero delle sedi giudiziarie. Sottolinea quindi che, se l'obiettivo della proposta di legge in esame è quello di ridurre il numero delle corti d'appello e dei tribunali, il gruppo del Partito democratico non può che essere favorevole.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene,Pag. 78 in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto, indi, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 17.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Michele BORDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni competenti in sede referente V e VI, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
  Evidenzia che il decreto-legge, che è composto da 59 articoli e che contiene disposizioni riferibili a molteplici materie e ambiti di competenza, rafforza ulteriormente l'azione dell'esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata disamina del contenuto del provvedimento, rammenta che, con riguardo al settore dell'energia, il decreto-legge interviene con misure per ridurne il costo, per incentivare la produzione di energia e per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, il provvedimento contiene misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti. Il decreto-legge inoltre reca disposizioni di carattere fiscale e finanziario, nonché relative alle politiche in materia di ambiente e territorio e di contratti pubblici. Sono previste, infine, disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione giustizia, sottolinea, preliminarmente, che il comma 6 dell'articolo 51 del decreto-legge in esame, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2006 – in base al quale le sedi della Scuola superiore della magistratura, individuate con un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non possono superare il numero di tre – precisa che, fermo restando il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede non devono necessariamente trovarsi nel medesimo immobile, ma possono essere collocati in edifici differenti. L'ubicazione in immobili diversi non può tuttavia comportare oneri ulteriori rispetto alle risorse finanziarie assegnate annualmente alla Scuola, che risultano iscritte nel capitolo 1478 «Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per un importo pari ad euro 13.335.928, a decorrere dall'anno 2022. Il comma 7 del medesimo articolo 51, inoltre, inserendo la lettera f-sexies) nel comma 2 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, include il Consiglio superiore della magistratura tra i soggetti che possono avvalersi della Società generale d'informatica s.p.a. (SOGEI) al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del proprio sistema informatico. Il CSM viene così ad aggiungersi alle numerose altre amministrazioni pubbliche che si avvalgono di tale società, tra le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato.
  Rileva che si riferiscono, inoltre, tra gli altri, anche ad aspetti di interesse della Pag. 79Commissione Giustizia le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5, recante disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione. Tale articolo definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» e detta le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti – e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina di un Commissario straordinario del Governo. In particolare, il comma 9 prevede una clausola di accelerazione delle opere. Infatti – per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – la disposizione stabilisce che, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, sugli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; dei principi di cui agli articoli 30 («Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni»), 34 («Criteri di sostenibilità energetica e ambientale») e 42 («Conflitto di interesse») del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
  Evidenzia che contenuto parzialmente analogo è quello dell'articolo 13, che dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente (tra le quali l'adozione del piano rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, l'approvazione dei progetti di nuovi impianti). In particolare, il comma 2, ai fini dell'esercizio dei compiti sopra indicati, dispone tra l'altro che il Commissario straordinario, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Rammenta che l'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale». Il progetto, affidato a Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno «sportello unico» di prossimità situato nel territorio del comune. Ai sensi del comma 2, nell'esercizio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici previsti dall'articolo 38 e ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Detto personale può procedere all'identificazione degli interessati e all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Ricorda, a tale proposito, che la qualifica di incaricato di pubblico servizio – la cui nozione è contenuta nell'articolo 358 del codice penale – implica il riconoscimento della natura pubblicistica delle attività assegnate ai soggetti convenzionati e determina l'applicabilità delle forme di tutela e di responsabilità penale previste nel nostro ordinamento per tali soggetti, nonché delle altre disposizioni relative all'attività amministrativaPag. 80 riconducibili allo svolgimento di un pubblico servizio.
  Infine, rileva che il medesimo comma 2 rinvia alle singole convenzioni la disciplina delle modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste ad eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Il trattamento dei dati personali correlati alle attività di cui sopra è consentito se necessario per l'adempimento dei compiti svolti nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ed in modo tale da non poter arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 2-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

  Mario PERANTONI, presidente nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in esame nella seduta odierna, in sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea che il decreto-legge interviene per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dei referendum abrogativi, che si terranno il 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative. Il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate a consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che, attraverso l'individuazione di apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, assicurino la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, composto da 8 articoli, precisa di limitarsi ad una sintetica illustrazione dei suoi contenuti, con particolare riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia.
  Fa quindi presente che l'articolo 1, composto di un unico comma, prevede – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è giustificata, nel testo, dall'esigenza di assicurare, anche in tali circostanze, il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, garantendo al contempo l'esercizio dei diritti civili e politici.
  In merito alle elezioni del primo semestre 2022 ricorda che nella giornata di domenica 12 giugno 2022 si svolgeranno, oltre alle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario, le consultazioni per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con Pag. 81sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022). Rammenta inoltre che i referendum, secondo il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste, hanno le seguenti denominazioni: 1) abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; 2) limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; 3) separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati; 4) partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; 5) abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
  Quanto all'articolo 2, sottolinea che esso detta norme per lo svolgimento contestuale del turno ordinario di elezioni amministrative con i cinque referendum abrogativi summenzionati. In particolare, si prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, sia applicata la normativa prevista per i referendum per quanto riguarda adempimenti comuni, funzionamento degli uffici elettorali di sezione e orari di votazione. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.
  Rammenta che l'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. L'articolo 4, invece, disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Tale articolo reca, inoltre, una clausola generale – al comma 6 – che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 al medesimo fine del «contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale». L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Si dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
  Sottolinea inoltre che l'articolo 6 reca ai commi 1 e 2 disposizioni limitate all'anno 2022 in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale con riguardo alla riduzione del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e del numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative. Segnalo in particolare il comma 3 che, in considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, rinvia dal 2022 al 2023 l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale, prevista dai commi 627 e 628 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) per le elezioni politiche, europee e per i referendum e successivamente estesa alle consultazioni regionali ed amministrative. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Contestualmente, è disposto un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico istituito dalla medesima legge di bilancio. Nel corso delle riunioni tecniche tra le Amministrazioni coinvolte, secondo Pag. 82quanto riportato nella relazione illustrativa, sono emerse rilevanti criticità, specie sul piano della sicurezza da attacchi informatici, per cui sono ancora in corso ulteriori, complessi approfondimenti tecnici per una ponderata comparazione tra i potenziali rischi e le possibili mitigazioni, anche alla luce dell'attuale, grave situazione di politica internazionale.
  Evidenzia che l'articolo 7, di particolare interesse della Commissione Giustizia, apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, aggiungendo quattro nuovi commi (da 1-bis a 1-quinquies) all'articolo 7 della citata legge n. 459 del 2001, dispone l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, definendo la relativa ripartizione territoriale di competenza. Ciascun Ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello. Per le operazioni demandate agli uffici per la circoscrizione Estero – quello centrale e quelli decentrati – le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo circondario, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello. Infine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che, all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, prevede l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio di tutte le schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i referendum. Come rilevato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, il numero degli elettori è costantemente aumentato, tanto da comportare oneri non più sostenibili non solo per i magistrati e il personale amministrativo della Corte, ma anche per le difficoltà di ordine logistico. Pertanto, al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, l'istituzione degli uffici decentrati ha l'obiettivo di distribuire lo spoglio delle schede tra più Corti d'appello, ponendo rimedio alla questione del sovraccarico di lavoro attualmente gravante sulla Corte d'appello di Roma, presso la quale affluiscono tutte le schede del voto degli italiani all'estero. Sulla base delle nuove disposizioni – introdotte dai commi da 2 a 5 dell'articolo 7, modificando in più punti la citata legge n. 149 del 2001 – una volta ricevuti i plichi provenienti dall'estero, l'Ufficio centrale deve inviare agli uffici decentrati quelli giunti dalle ripartizioni (o dagli Stati) di rispettiva competenza, mentre al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero – proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Il comma 6 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, conformemente alle modifiche apportate alla legge n. 459 del 2001, interviene per motivi di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della predetta legge), stabilendo tra l'altro che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabora direttamente con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nella ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali, sia presso l'ufficio centrale di Roma che presso i nuovi uffici decentrati, nonché nello svolgimento delle attività volte ad assicurare la funzionalità dei suddetti seggi elettorali.Pag. 83
  Fa presente che il medesimo articolo 7 interviene – al comma 7 – sull'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che le Amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali debbano razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese. In particolare, viene aggiunto il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni, i cui oneri sono a carico dello Stato.
  Rammenta che le nuove previsioni non trovano applicazione per le consultazioni relative ai referendum abrogativi del 12 giugno 2022, ai quali si applica la disciplina speciale dettata dal comma 9 del medesimo articolo 7. In base al comma 10, per gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo in esame è autorizzata la spesa di 1.140.118 euro a decorrere dall'anno 2022 alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 3 del successivo articolo 8, che detta le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 9 dispone in materia di entrata in vigore del provvedimento.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, per conto del relatore, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo unificato recante disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame della proposta di legge C. 1458 Frassinetti e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito. Nel ricordare che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna, in qualità di relatore, sottolinea che l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica è perseguito attraverso la revisione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato le suddette donne, l'inserimento delle stesse nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che, come anticipato, intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, che siano beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Rammenta che l'articolo 5-bis del citato decreto-legge disciplina le azioni per i centri anti-violenza e le case-rifugio, ai quali la norma garantisce l'anonimato, prevedendo, tra l'altro, che essi siano promossi o da enti locali, in forma singola o associata o da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. Inoltre, tali centri possono essere promossi dai predetti soggetti Pag. 84di concerto, d'intesa o in forma consorziata. Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dai successivi articoli 2, 3 e 3-bis.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 infatti – modificando l'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – inserisce le donne vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati. Tale quota è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti. Il medesimo articolo 2, al comma 2, attribuisce ai centri per l'impiego il compito di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.
  Rammenta che l'articolo 3 invece estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere e domestica il contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021. L'articolo 3-bis infine introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica – come definite dal precedente articolo 1 – che avviano o riavviano un'attività di lavoro.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 17.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 30 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.15.