CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 140

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 30 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Invitalia sui finanziamenti e gli incentivi erogati alle imprese in attuazione della normativa adottata nel corso dell'emergenza pandemica e sulla situazione relativa ai contratti di sviluppo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 17.45.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, avverte che la X Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, ed entrato in vigore il giorno successivo, che consta di 59 articoli e contiene disposizioni riferibili a molteplici materie ed ambiti di competenza. Indica quindi, in sintesi, le principali misure introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2022, in relazione agli ambiti settoriali di intervento per i profili di interesse per la Commissione, riferendosi, in particolare, agli interventi in materia di energia, di sostegno alle imprese, di carattere ambientale laddovePag. 141 connessi alle materie di interesse della Commissione nonché di università, limitatamente a quanto attiene ai patti territoriali dell'alta formazione delle imprese. Laddove conferente dà anche rapido conto anche delle misure fiscali riguardanti materie di interesse e competenza della X Commissione.
  Con riferimento al settore dell'energia (al Titolo I – Disposizioni in materia di energia e imprese, Capo I – Misure in materia di energia), segnala che il provvedimento interviene in primo luogo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali. In tal senso l'articolo 1, al comma 1, dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA per l'anno 2022. Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale ha esteso la platea dei beneficiari dei bonus sociali elettricità e gas, elevando da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE entro il quale è ammesso l'accesso ai bonus. Tale norma – considerato che il valore della dichiarazione ISEE ha valore annuale – si interpreta nel senso che, in caso di ottenimento di attestazione ISEE, l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso – ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione – di somme eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus.
  Sottolinea che l'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare: il comma 1 incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (come previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022); il comma 2 incrementa ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto-legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; il comma 3 innalza il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
  Segnala, rapidamente, che l'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario, a certe condizioni, sotto forma di credito di imposta per l'acquisto del gasolio impiegato per l'esercizio delle attività di trasporto, abrogando al contempo l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  Fa presente che l'articolo 4 dispone l'estensione al primo trimestre 2022 del credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale prevedendo che ad esse sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondentePag. 142 prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019. A tal fine introduce l'articolo aggiuntivo 15.1 nel testo del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito con legge n. 34 del 2022. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo precisa l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo che, per accedere al credito di imposta riconosciuto al comma 1, le imprese debbano operare in uno dei settori, classificati per codice ATECO, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Il comma 4 dell'articolo aggiuntivo prevede che il credito di imposta sia cedibile fino a tre volte, ma solo per intero e che la seconda e la terza cessione possano essere fatte solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022. Il comma 5 dell'articolo aggiuntivo affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, affinché, in caso riscontri che l'attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
  Evidenzia poi che l'articolo 5, recante disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo. Il comma 2 dispone che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere e le connesse infrastrutture prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (legge n. 222 del 2007), sia rilasciata dal Commissario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza prevista dal successivo comma 5. Il comma 3 prevede l'esenzione dalla VIA per le opere e le infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea. In base al comma 5, entro il termine di 30 giorni dalla nomina del Commissario di Governo, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Il comma 6 dispone che il Commissario comunichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di autorizzazione entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1, è istituito, dal comma 8, un Fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. I criteri di accesso e le modalità di impiego del Fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentita ARERA, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  Rileva quindi che l'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 (salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2). Il comma 1 dell'articolo 6 modifica la procedura di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari Pag. 143regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all'individuazione da parte delle regioni, con proprie leggi, delle aree idonee. Lo stesso comma 1 inserisce nell'elenco delle aree considerate idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata: nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri; per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro. Ai sensi del menzionato articolo 57, comma 2, questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale. Ancora il comma 1 dell'articolo 6 integra l'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee (parere del Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante anche in caso di VIA e termini ordinari ridotti di un terzo) al fine di estenderle anche – ove ricadenti su aree idonee – alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. Infine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti FER, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici.
  Ricorda che l'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il comma 1 prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell'ambiente.
  Segnala che l'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
  Evidenzia poi che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili. Al comma 1, interviene sulle norme previste dal cd. «decreto energia» relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l'accesso al regime di sostegni economici offerto dalla medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. L'articolo 9, comma 2, consente alle Autorità di Pag. 144sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994.
  Osserva che l'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. Segnala che l'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.
  Fa presente poi che l'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 (legge n. 28 del 2022). La lettera a) novella il comma 2 di detto articolo, escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società effettua il dispacciamento. La lettera b) detta una disciplina relativamente all'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
  Sottolinea che l'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Il comma 3 dell'articolo 57 del provvedimento in esame precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
  Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, evidenzia un primo gruppo di misure che contiene interventi volti a migliorare la liquidità delle stesse. Innanzitutto, segnala l'articolo 15 che contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi del comma 14, alla previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese – ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività. Ai sensi del comma 2, la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto, ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere Pag. 145accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Ai sensi del comma 13, SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la «Garanzia Italia SACE» a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19. La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l'importo complessivo massimo dei 200 miliardi della «Garanzia Italia SACE» previsto dal decreto-legge n. 23 del 2020. Inoltre, ai sensi del comma 7, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la «Garanzia Italia SACE» – di cui al citato articolo 1 e, per le imprese cd. «mid cap», all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 – ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto. I commi 3 e 4 delimitano l'ambito soggettivo della garanzia, indicando le imprese che possono beneficiarne. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria (comma 3). Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea (comma 4). Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa: è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti – 70, 80 o 90 per cento – inversamente proporzionali al fatturato dell'impresa e al numero di dipendenti. Il comma 6 disciplina le condizioni di cumulo della misura in esame con altri interventi di sostegno, in conformità alla disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Quanto alle procedure di rilascio delle garanzie, per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro) o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente 375 milioni) si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al decreto-legge n. 23 del 2020 per la «Garanzia Italia SACE». Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l'efficacia della garanzia è subordinata, ai sensi del comma 9, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica). Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. Ai sensi del comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l'attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI – il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione Pag. 146di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.
  Sottolinea quindi che l'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003. Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e – mediante un allegato – vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l'intervento di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico.
  Fa infine presente che l'articolo 18 istituisce per l'anno 2022, nello stato di previsione del MISE, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno – attraverso contributi a fondo perduto – alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza dei requisiti (commi 1 e 2) e secondo i criteri di riparto (commi 3 e 4) ivi indicati. Si demanda comunque ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative della misura (comma 5). Si dispone altresì che, qualora la dotazione finanziaria sopra indicata non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il MISE provveda a ridurre in modo proporzionale il contributo (comma 6).
  Segnala poi brevemente che l'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mentre l'articolo 20 reca disposizioni in materia di garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.
  Rammenta che il Capo III reca misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti. In tal senso segnala che l'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).
  Evidenzia che l'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.
  Segnala altresì che l'articolo 24, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.
  Fa poi presente che l'articolo 25, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il fondo Pag. 147è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori. Il comma 2 costituisce, per le predette finalità e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala l'articolo 26 che reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
  Evidenzia anche l'articolo 28 che istituisce la figura dei «patti territoriali dell'alta formazione delle imprese». Si tratta di accordi stipulati dalle università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa – è quello delle discipline STEM. L'attivazione dei patti è riservata alle università aventi sede in regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale. La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  Inoltre, sottolinea che l'articolo 29 (Misure a favore di imprese esportatrici), comma 1, prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (legge n. 394 del 1981), possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. Il comma 2 prevede che la misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.
  Quanto al Titolo II, Capo I, evidenzia che l'articolo 30 (Semplificazioni procedurali in materia di investimenti), comma 1, stabilisce il potere del MISE di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, alle seguenti condizioni: nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (legge n. 108 del 2021); in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversiPag. 148 dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. Il suddetto potere comprende: l'indizione della conferenza di servizi decisoria e della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi sopra descritti può essere richiesto anche dal soggetto proponente. Il comma 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle seguenti condizioni: ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti necessari di cui al comma 1; ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari ad acta, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
  Tra le misure di sostegno al reddito che investono profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
  Tra le diverse disposizioni recate segnala altresì che in ragione dell'attuale crisi energetica l'articolo 40, comma 3, incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti, autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla predetta crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
  Inoltre ritiene attinente ai profili di interesse per la Commissione quanto recato nell'articolo 50, il cui comma 5 integra l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto Crescita»), inserendo a margine dello stesso il nuovo comma 1-quater, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
  In ultimo, tra le disposizioni finali e transitorie del Capo V, crede opportuno evidenziare quanto recato dall'articolo 55 (Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette) che aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022. Viene anche previsto che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.
  Fa infine presente che – anche in considerazione di quanto lamentato dalla maggioranza dei gruppi in Commissione circa la mancata assegnazione in sede referente alla X Commissione del provvedimento in titolo, che ha portato la presidenza a scrivere al Presidente della Camera dei deputati per invitarlo a fare una riflessione sull'opportunità di una revisione, per il futuro, dei criteri utilizzati per stabilire le assegnazioni in sede referente dei provvedimenti plurisettoriali, attribuendo maggiore valenza a un criterio finalistico al fine di valorizzare il ruolo delle Commissioni in ragione delle loro specifiche competenze e, in particolare, della X Commissione quando possa comunque individuarsi una comune finalità di sostegno alle imprese e alla produttivitàPag. 149 o di intervento sulle politiche energetiche o industriali – ha ritenuto opportuno riservarsi il ruolo di relatrice sul provvedimento in questione anche al fine di coordinare efficacemente le diverse istanze che dovessero emergere dal dibattito per integrarle in una significativa proposta di parere per le Commissioni riunite assegnatarie in sede referente. Conclude invitando quindi i gruppi parlamentari della Commissione a far emergere e segnalare i profili e le istanze che si ritenga opportuno indicare nella predetta proposta di parere, anche in termini di condizioni.

  Gianluca BENAMATI (PD) osservando che il provvedimento all'esame, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti, interviene sull'abbattimento dei costi al consumo dell'energia, peraltro anche tentando di recuperare risorse correggendo storture dovute all'evoluzione congiunturale dei prezzi dell'energia – ad esempio con interventi sui cosiddetti extraprofitti, per quanto a volte con strumenti non del tutto tecnicamente idonei – e non con misure più significativamente di sistema, sottolinea che il pur lodevole intento di iniettare risorse non è, alla lunga, più sostenibile. Ricorda infatti che nell'ultimo anno sono stati inseriti nel sistema circa ventiquattro miliardi di euro a sostegno dei costi finali dell'energia senza che siano stati raggiunti risultati soddisfacenti. Ritiene invece necessarie misure strutturali che incidano sui prezzi e sul sistema dei costi dell'energia.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 30 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.