CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 73

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, intende richiamare l'attenzione su quanto avvenuto nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata svoltasi lo scorso mercoledì 18 maggio.
  Ricorda che in quella occasione il Governo, in assenza di elementi di risposta all'interrogazione del collega Ungaro, anziché concordare con il presentatore un rinvio dell'interrogazione – come accaduto in analoghe circostanze – ha fornito una risposta meramente interlocutoria, rinviando ad un successivo momento i chiarimenti interpretativi richiesti.
  Si tratta di un comportamento che ritiene debba essere stigmatizzato. Osserva infatti come quello delle interrogazioni a risposta immediata costituisca uno strumento essenziale di cui il Parlamento dispone per il controllo sull'operato del Governo.
  Auspica per il futuro che simili episodi non debbano ripetersi e che in ogni caso, ove il rinvio non sia evitabile, questo sia perlomeno preventivamente concordato con il presentatore dell'atto.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il Regolamento (UE) Pag. 74n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.
Atto n. 386.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Luigi MARATTIN, presidente, in sostituzione del relatore Ungaro, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte quindi che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, con previsione, all'articolo 16, di specifici criteri di delega.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 16 giugno 2022.
  Il termine per l'esercizio della delega, fissato dall'articolo 16 della legge n. 53 del 2021 in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sarebbe teoricamente scaduto l'8 maggio 2022. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente all'8 maggio 2022, conseguentemente il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.
  Rammenta che il Regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il Regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital – EuVECA e il Regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF, amplia la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione. La revisione è volta a soddisfare le necessità di finanziamento dell'economia reale e di potenziamento della crescita economica e dell'occupazione.
  Tra i criteri di delega previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 53 del 2021, si prevede l'introduzione di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF, al fine:

   di attribuire i poteri di vigilanza alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze (lettera a));

   di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi (lettera b));

   di disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (lettera c));

   di disciplinare il regime sanzionatorio (lettera d));

   a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare (lettera e)).

  Il provvedimento in esame, in attuazione delle citate disposizioni di delega, Pag. 75apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.
  L'articolo 1, comma 1, dello schema modifica in più punti all'articolo 4-quinquies del TUF, relativo all'individuazione delle Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento EuVECA e del Regolamento EuSEF.
  In particolare, la lettera a) integra il comma 1 del citato articolo 4-quinquies prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB, già individuate come Autorità nazionali competenti, debbano collaborare tra di loro e con le Autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in cui i fondi EuVECA ed EuSEF vengono commercializzati.
  La lettera b) sostituisce il comma 2 dell'articolo 4-quinquies del TUF, prevedendo la possibilità per i gestori di fondi di investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive – AIFMD), di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.
  La lettera c) introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 4-quinquies del TUF i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza, previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto delle rispettive attribuzioni e finalità, indicate negli articoli 5 e 6 del TUF.
  La lettera d) modifica il comma 3 dell'articolo 4-quinquies del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica da parte delle Autorità competenti degli Stati membri d'origine, nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF.
  La lettera e), che modifica il comma 4 dell'articolo 4-quinquies del TUF, stabilisce che la CONSOB effettua, nei confronti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM, le notifiche di cui all'articolo 16 del Regolamento EuVECA e di cui all'articolo 17 del Regolamento EuSEF e, nei confronti delle Autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi OICR, le notifiche relative a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri recato dal Regolamento EuVECA (articolo 14, paragrafo 1, lettera d)) e dal Regolamento EuSEF (articolo 15, paragrafo 1, lettera d)).
  La lettera f) introduce due nuovi commi (il 4-bis e il 4-ter) all'articolo 4-quinquies del TUF. Il nuovo comma 4-bis prevede che la CONSOB deve comunicare all'AESFEM le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del Regolamento EuVECA e dagli articoli 17-bis e 20 del Regolamento EuSEF.
  Il nuovo comma 4-bis stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e CONSOB per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione previsti dall'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del Regolamento EuVECA e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del Regolamento EuSEF.
  In particolare: la Banca d'Italia è responsabile di informare, senza indugio, gli Stati membri ospitanti della cancellazione dal registro di un gestore di un EuVECA ed EuSEF in caso di violazioni della relativa disciplina, mentre la CONSOB è responsabile della medesima comunicazione nei confronti dell'ESMA.
  La CONSOB deve inoltre informare senza indugio l'AESFEM se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo EuVECA o EuSEF si sia reso responsabile di una violazione della relativa disciplina. La CONSOB deve peraltro assicurare il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia quando quest'ultima è l'autorità competente. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.
  La lettera g) modifica il comma 5 dell'articolo 4-quinquies del TUF identificando la CONSOB quale autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECAPag. 76 e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.
  Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 190 del TUF, relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.
  In particolare, viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 190 del TUF per estendere l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 190 ai gestori dei fondi EuVECA (in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 14 e 14-bis del relativo Regolamento) e ai gestori dei fondi EuSEF (in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 15 e 15-bis del relativo Regolamento).
  L'articolo 2 del provvedimento reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 390.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, apportando inoltre modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, con previsione, all'articolo 25, di specifici criteri di delega.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 16 giugno 2022.
  Il termine per l'esercizio della delega, fissato dall'articolo 25 della legge n. 53 del 2021 in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sarebbe teoricamente scaduto l'8 maggio 2022. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente all'8 maggio 2022, conseguentemente il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.
  Rammenta che il Regolamento (UE) 2017/2402, in vigore dal 1° gennaio 2019, stabilisce norme applicabili in maniera indistinta a tutte le cartolarizzazioni – quali, ad esempio, l'obbligo per l'investitore istituzionale di effettuare attività di due diligence, o l'obbligo per il cedente di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione – già oggetto di regolamentazione in ambito UE. Introduce inoltre una nuova e peculiare disciplina per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, cosiddette cartolarizzazioni STS, definendo i criteri che le operazioni devono soddisfare per essere qualificate come STS.
  Il Regolamento fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione, noto come pacchetto cartolarizzazioni 2017 che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati di capitali e il completamento delle riforme normative europee successive alla crisi finanziaria globale del 2008.
  Ricorda che, ai fini del Regolamento, la cartolarizzazione è definita come l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito Pag. 77associato a un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti. La cartolarizzazione deve avere tutte le seguenti caratteristiche:

   i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;

   la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;

   l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

  Il Regolamento, che si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione – SSPE, stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, per il quale sono previste alcune deroghe, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.
  Il Regolamento instaura inoltre un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – STS. Si prevede in particolare che gli emittenti possano utilizzare il termine STS quando la cartolarizzazione, sia essa a breve o lungo termine, soddisfa un insieme definito di criteri al fine di distinguerla da quelle più complesse e opache e consentire ad alcuni investitori istituzionali di applicare un quadro di gestione del capitale più sensibile al rischio.
  Gli Stati membri dovranno designare Autorità competenti a vigilare sull'osservanza del Regolamento e conferire loro i necessari poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori.
  Segnala poi che il Regolamento (UE) 2017/2402 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 del 31 marzo 2021 che estende il quadro sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – STS alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuove gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate, per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario. Quest'ultimo Regolamento è entrato in vigore il 9 aprile 2021.
  Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 53 del 2021, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 25 della medesima legge.
  Rammenta che i princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, previsti dall'articolo 25, comma 2 della legge n. 53 del 2021, sono:

   apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del Regolamento (UE) 2017/2402 (lettera a));

   individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti (lettera b));

   prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) (lettera c));

   prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) debbano: disporre di poteri di vigilanza, cooperare e scambiare informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA, l'Autorità bancaria europea – EBA e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA, adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA relativamente alle sanzioni amministrativePag. 78 imposte, individuare forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti (lettera d));

   attuare l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative, coordinando dette sanzioni con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP. Sono inoltre individuati i minimi edittali delle sanzioni (lettera e)).

  Il comma 3, rinviando all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, fermo restando il rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati.
  Il comma 4 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, evidenzia che esso si compone di 3 articoli.
  L'articolo 1 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998).
  In dettaglio il comma 1 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 4-septies.2 nel TUF, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402. Tali autorità, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 4-septies.2, sono la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP, secondo le rispettive attribuzioni.
  Il comma 2 del nuovo articolo 4-septies.2 introduce le definizioni di «cartolarizzazione», «società veicolo per la cartolarizzazione», «cedente», «promotore», «investitore istituzionale», «prestatore originario», «impresa di assicurazione», «impresa di riassicurazione» ed «enti pensionistici aziendali o professionali», rilevanti ai fini della specifica disciplina in oggetto, mediante esplicito rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402.
  I commi da 3 a 6 del nuovo articolo esplicitano le attribuzioni di ciascuna delle autorità competenti.
  In sintesi, la Banca d'Italia vigila sul rispetto degli obblighi regolamentari per quanto riguarda banche, imprese di investimento, gestori e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico bancario – TUB.
  L'IVASS viene individuata quale autorità di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
  La COVIP è competente a vigilare sugli enti pensionistici aziendali o professionali.
  Infine, la CONSOB è individuata quale autorità competente a vigilare sul rispetto delle norme in tema di vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio. Essa inoltre vigila sugli obblighi relativi al mantenimento del rischio, sugli obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE, sul divieto di ricartolarizzazione e sui criteri di concessione di crediti, quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati. Inoltre, essa vigila sul rispetto degli articoli da 18 a 27 del Regolamento, concernenti le caratteristiche delle diverse operazioni di cartolarizzazione. Infine, essa autorizza il cosiddetto verificatore terzo, ovvero il soggetto terzo autorizzato a valutare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti europei, vigila sulla conformità di questo soggetto al Regolamento e può revocare la citata autorizzazione.
  I commi 7 e 8 del nuovo articolo 4-septies.2 contengono le norme per l'esercizio dei poteri di vigilanza. Le autorità individuate dallo schema, oltre a esercitare i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del Regolamento, si avvalgono della relativa normativa di settore. La CONSOB può esercitare, altresì, nei confronti di chiunque, gli ulteriori poteri previsti in materia di abusi di mercato (articolo 187-octies del TUF) e può dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi e di eventuale revoca.
  Il comma 9 del nuovo articolo 4-septies.2 prevede il potere di emanazione della Pag. 79disciplina secondaria e il mandato al coordinamento operativo nel quadro giuridico applicabile.
  Il comma 2 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 190-bis.2 nel TUF per disciplinare le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402.
  In coerenza con quanto disposto dalla norma di delega e dall'articolo 32 del Regolamento, nei confronti delle persone giuridiche che violano gli obblighi previsti dalla normativa UE è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5 milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione.
  Per le persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.
  Accanto alle sanzioni pecuniarie sono previste sanzioni interdittive (divieto di notifica di cartolarizzazioni, sospensione dell'autorizzazione) e sanzioni accessorie nei confronti delle persone fisiche autrici delle violazioni (interdizione dallo svolgimento di funzioni apicali in seno alle società di cartolarizzazione).
  Il comma 3 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-quater del TUF, che disciplina l'ordine di porre termine alle violazioni, per estenderlo alle norme del Regolamento (UE) 2017/2402.
  Il comma 4 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-septies TUF, recante disciplina della dichiarazione pubblica – consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile – che è comminata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata è cessata. Questa sanzione viene estesa ai casi di inosservanze del Regolamento (UE) 2017/2402.
  Infine l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 prevede che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.