CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
C. 3475-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione proseguirà l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, conferma che l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), in materia di costituzione, governance e modalità di finanziamento delle reti degli IRCCS, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in relazione allo sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale nonché con i partner scientifici e industriali, cui si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente, inoltre, che l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), in materia di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività che già rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali espletati dal predetto Ministero.
  In relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), reputa necessario sopprimere la previsione volta ad equiparare il trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico a quello del direttore generale, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, in contrasto rispetto a quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge.
  In relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), in materia di revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017, ritiene necessario specificare il carattere meramente eventuale dell'inquadramento a tempo indeterminato del predetto personale, a seguito del citato processo di revisione, nei Pag. 57ruoli del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge n. 205 del 2017.
  Con riferimento al medesimo principio e criterio direttivo, ritiene altresì necessario, da un lato, precisare che la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCSS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università dovrà comunque avere luogo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al predetto articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, dall'altro, espungere la previsione relativa al riconoscimento di figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità, trattandosi di una disposizione suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura, in contrasto con quanto stabilito dalla generale clausola di invarianza di cui al comma 5 dell'articolo 1.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire ulteriori approfondimenti sugli elementi di chiarimento testé forniti dalla rappresentante del Governo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto e che oggetto del presente esame è il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva, peraltro, che non risulta allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito sarebbe utile, a suo avviso, acquisire i relativi dati ai fini della verifica degli effetti del provvedimento sui tre diversi saldi di finanza.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022, non ha osservazioni da formulare circa la norma in esame, considerato che i risparmi quantificati dalla relazione tecnica risultano coerenti con i parametri e le ipotesi da questa utilizzati ai fini della stima.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di sezioni elettorali ospedaliere presso strutture che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali, rileva che gli oneri sono quantificati sulla base di ipotesi coerenti con quelle adottate dalle relazioni tecniche riferite ad analoghe precedenti disposizioni, quali quelle recate dai decreti-legge n. 25 e n. 117 del 2021. Sebbene quindi la quantificazione risulti coerente con gli analoghi precedenti in materia elettorale, evidenzia che la stessa risulta verificabile alla luce dei dati quantitativi forniti, ad eccezione dei seguenti aspetti, sui quali andrebbero invece acquisiti chiarimenti. Dal momento che lo scrutinio delle amministrative inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno (ai sensi dell'articolo 1, comma 1), andrebbero a suo parere Pag. 58chiarite le ragioni per cui – come si evince dalla tabella fornita dalla relazione tecnica – il costo del lavoro straordinario per l'impiego degli operatori delle forze di polizia sia stato determinato considerando l'utilizzo del personale in questione solo fino alle ore 15 del lunedì.
  Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti, a suo giudizio, riguardo alla stima dei costi da sostenere per l'impiego delle forze di polizia, per la quale sono considerate 179 sezioni ospedaliere mentre le tabelle allegate alla relazione tecnica sembrerebbero segnalarne 191 [131 (Comuni in cui si svolgono solo i referendum) più 13 (comuni in cui si svolgono solo elezioni amministrative o regionali) più 24 (comuni in cui si svolgono referendum ed elezioni amministrative) più 23 (turno di ballottaggio)].
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che il testo dell'articolo in esame è sostanzialmente identico ad altri recati da decreti legge emanati negli anni 2020 e 2021 durante l'emergenza sanitaria e considerato che il Governo ha confermato che l'attuazione delle medesime norme nel 2020 era avvenuta ad invarianza di risorse.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, non formula osservazioni, tenuto conto che la quantificazione appare coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica ed in linea con le quantificazioni proposte con riferimento a norme di contenuto analogo emanate nel corso degli ultimi anni.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale, non ha osservazioni da formulare con riferimento ai commi 1 e 2, atteso il loro contenuto ordinamentale e con riferimento al comma 3, atteso che l'onere ivi previsto è configurato quale limite massimo di spesa.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, per quanto concerne i costi di struttura relativi ai seggi della circoscrizione estero (affitti, pulizia, facchinaggio, cancelleria e così via), prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, che espone le determinanti dei costi stimati in un'apposita tabella e non si formulano osservazioni.
  Non ha osservazioni da formulare in relazione alla spesa da sostenere con riferimento ai componenti dei seggi.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, rinvia a quanto rilevato in premessa riguardo all'opportunità di acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ai fini della valutazione dell'impatto del provvedimento sui tre diversi saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fatto salvo quanto evidenziato in precedenza riguardo ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 8, commi da 1 a 3, provvede agli oneri derivanti da diverse disposizioni del presente decreto-legge che comportano maggiori spese a carico della finanza pubblica.
  Segnala, in particolare, che il comma 1 fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, del provvedimento in esame, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, concernenti – rispettivamente – la costituzione, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste per l'anno 2022, di sezioni elettorali ospedaliere e di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera e l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno destinato a interventi di sanificazione dei locali destinati alle operazioni di voto, mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca, per l'anno 2022, uno stanziamento di 300 milioni di euro.Pag. 59
  In proposito, segnala che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che – per l'anno 2022 – sul citato Fondo risulta già essere stato accantonato l'esatto importo dell'onere derivante dalle norme richiamate. Ciò posto, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Evidenzia che il comma 2 fa invece fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento, per un milione di euro per l'anno 2023, del Fondo per il voto elettronico, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Al riguardo, fa presente che tale ultima disposizione ha stanziato le risorse occorrenti per la realizzazione e il rilascio gratuito della carta d'identità elettronica nell'ottica della progressiva unificazione, su di un medesimo supporto informatico, anche della tessera sanitaria e che tali risorse ammontano – per l'anno 2023 – ad euro 25.513.747. In tale quadro, appare a suo avviso necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse in commento, libere da impegni giuridicamente già perfezionati o in via di perfezionamento, onde scongiurare che dal loro utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione delle finalità cui le risorse medesime risultano preordinate.
  Osserva che il comma 3 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, recante modifiche alla disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, pari ad euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, ferma restando l'opportunità di precisare – sotto il profilo meramente formale – il carattere «annuo» dell'onere previsto a regime.
  Evidenzia, infine, che il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che per la stima dei costi relativi alle spese di vigilanza per le nuove 179 sezioni elettorali ospedaliere previste dall'articolo 3 è stato indicato come parametro di riferimento il numero di 33 ore pro-capite, quale media tra gli operatori operanti presso le sezioni ove si svolge il solo scrutinio referendario e quelli che garantiscono la vigilanza presso le sole 24 sezioni presso le quali si svolge contestualmente anche lo scrutinio delle elezioni amministrative, per un costo complessivamente pari ad euro 224.466.
  Segnala che il numero delle nuove sezioni elettorali ospedaliere di cui al medesimo articolo 3 è stato determinato tenendo conto di un numero, ricavato in via presuntiva, di 11 sezioni che potrebbero andare al ballottaggio, considerato che, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50 per cento dei comuni interessati.
  Con riferimento all'articolo 7, che reca disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, evidenzia che la stima dei relativi costi è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle diverse articolazioni ministeriali competenti alla gestione delle spese inerenti l'organizzazione delle procedure elettorali e, in particolare, gli uffici della Direzione Generale competente nonché della Corte di appello di Roma, sulla base delle esperienze pregresse e delle serie storiche fornite dai citati uffici.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, conferma la piena disponibilità della somma di 1 milione di euro per l'anno 2023 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, in materia di rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico.

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  Roberto PELLA (FI) formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3591 Governo, di conversione in legge del DL 41/2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per la stima dei costi relativi alle spese di vigilanza per le nuove 179 sezioni elettorali ospedaliere previste dall'articolo 3 è stato indicato come parametro di riferimento il numero di 33 ore pro-capite, quale media tra gli operatori operanti presso le sezioni ove si svolge il solo scrutinio referendario e quelli che garantiscono la vigilanza presso le sole 24 sezioni presso le quali si svolge contestualmente anche lo scrutinio delle elezioni amministrative, per un costo complessivamente pari ad euro 224.466;

    il numero delle nuove sezioni elettorali ospedaliere di cui al medesimo articolo 3 è stato determinato tenendo conto di un numero, ricavato in via presuntiva, di 11 sezioni che potrebbero andare al ballottaggio, considerato che, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50 per cento dei comuni interessati;

    con riferimento all'articolo 7, che reca disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, la stima dei relativi costi è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti dalle diverse articolazioni ministeriali competenti alla gestione delle spese inerenti l'organizzazione delle procedure elettorali e, in particolare, gli uffici della Direzione Generale competente nonché della Corte di appello di Roma, sulla base delle esperienze pregresse e delle serie storiche fornite dai citati uffici;

    per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, si conferma la piena disponibilità della somma di 1 milione di euro per l'anno 2023 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, in materia di rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, poiché sono ancora in corso i necessari approfondimenti sugli elementi di chiarimento formulati dal relatore nella seduta precedente, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.
C. 3151.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 61

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, fa presente che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano e che oggetto del presente esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente. Osserva che il testo, composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente come la proposta di legge in esame sia finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione del melodramma italiano, prevedendosi, in particolare, l'istituzione della Giornata nazionale dell'opera lirica, che non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici: su tale disposizione non ha quindi osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene alle iniziative di comunicazione e divulgazione, evidenzia come tali attività, promosse anche da amministrazioni pubbliche, non vengono configurate nel testo come facoltative bensì come obbligatorie. Osserva in proposito che il testo non prevede specifici stanziamenti né reca un'espressa clausola di neutralità finanziaria diretta a limitare le iniziative in questione all'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito andrebbe quindi, a suo avviso, acquisito un chiarimento, tenuto conto del carattere non facoltativo delle attività sopra indicate.
  Per quanto attiene all'articolo 3, comma 1, che pone taluni adempimenti a carico anche di amministrazioni pubbliche quali gli istituti AFAM e le scuole, ritiene che andrebbe chiarito se i nuovi compiti abbiano carattere obbligatorio o facoltativo e, nella prima ipotesi, se le medesime attività – realizzazione di percorsi e promozione di incontri – qualora rivestano carattere innovativo possano essere fronteggiati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva peraltro, come già evidenziato con riguardo alla precedente disposizione, che il testo non reca una clausola di invarianza che riconduca espressamente le attività da svolgere entro un il limite delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Inoltre, sulla previsione che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano, reputa opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche («elenco ISTAT»).
  Infine, per quanto concerne la possibilità, per gli istituti italiani di cultura all'estero, di organizzare – con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura – eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano, osserva che nel testo tali attività sono configurate come facoltative per cui gli enti interessati potranno scegliere se provvedervi nel rispetto dei pertinenti vincoli di bilancio, pertanto su questo punto non formula osservazioni.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione ha convenuto circa l'esigenza di acquisire dal Governo un'integrazionePag. 62 della relazione tecnica, negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, depositata nella seduta dello scorso 27 aprile, al fine di disporre di elementi aggiuntivi onde risolvere le diverse criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio, non essendo ancora pervenute, ad opera dei competenti uffici, le predette integrazioni alla citata relazione tecnica.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Nuovo testo C. 1972 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento è ancora in fase di predisposizione. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Nuovo testo C. 2049 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 18 maggio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento, predisposta dal Ministero competente, deve ancora essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Pertanto, chiede che l'esame dello stesso sia rinviato ad altra seduta.

Pag. 63

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»).
Atto n. 388.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto in oggetto viene predisposto nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 22 aprile 2021, n. 53 — legge di delegazione europea 2019-2020 e contiene disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza).
  Con riferimento, in particolare, all'articolo 4, concernente la designazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, organizzazione e procedure per lo svolgimento dei compiti in ambito nazionale di certificazione della cibersicurezza, in relazione all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, ritiene utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri. In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della relazione tecnica. In particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, l'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, la realizzazione e gestione di sistemi informativi, si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche, l'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, il rinnovo e l'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. Andrebbero quindi, a suo avviso, approfonditi tali aspetti. Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito dell'attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8 del Regolamento UE 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza europee o organismi omologhi da Paesi terzi, segnala che andrebbero richieste conferme relativamente all'esclusione dalla stima in relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo si potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente, escludendo espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 64
  Con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla relazione tecnica, fa presente che andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024 nel senso di escludere ulteriori aumenti delle spese per missioni negli anni successivi a quest'ultimo.
  Inoltre, ritiene che andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima per cui la relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni, con due pernottamenti, di uno o due dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale «Consigliere», tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia. Quanto alla stima dei costi di «accreditamento», per cui la relazione tecnica indica una stima di euro 15.000 IVA inclusa e 5.000 euro IVA inclusa per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accreditamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023, 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, ad euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque, a suo avviso, richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere ivi complessivamente indicato in ragione annua.
  Venendo poi alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca lo sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, segnala che andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni. In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito «perimetro», asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 euro per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione, stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, evidenzia come andrebbe richiesto una supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri «unitari» considerati a tal fine.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di vigilanza nazionale, fa presente che andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere da espletate dalla medesima nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente. Parimenti, segnala che andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente. In merito alle indagini previste al comma 3, posto che il successivo comma 9 pone gli oneri derivanti a carico dei soggetti vigilati, non ha osservazioni da formulare. Tuttavia per le specifiche modalità di indagine anche tramite l'accesso ai locali la disposizione – peraltro espressamente richiamata al comma 2 – sembrerebbe prefigurare l'indispensabile avvalimento, da parte dell'Agenzia, anche delle forze di polizia, al fine di assicurare l'effettuazione degli accessi e dei prelievi previsti. Pertanto andrebbe chiarito, a Pag. 65suo avviso, se anche tale avvalimento possa essere messo a carico di tali soggetti.
  Evidenzia come sul comma 6 andrebbe richiesta conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, sottolinea la necessità di confermare che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo potendo avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.
  Per i profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di rilascio dei certificati di cibersicurezza, premesso che la disposizione reca norme relative al rilascio dei certificati di cibersicurezza con livello di affidabilità «elevato», di cui al comma 1, e al rilascio dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di «base», di cui al comma 2, stabilendo, al comma 3, che la certificazione della cibersicurezza debba in ogni caso ritenersi «volontaria», salvo diversamente specificato dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2 del Regolamento UE, nulla da osservare. Sul comma 4, posto che ivi si prevede che all'onere della certificazione si dovrà provvedere con oneri che verranno posti a carico del richiedente, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 7, concernente le dichiarazioni UE di conformità, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 8, recante accreditamento ed autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, fa presente che andrebbe confermato, per quanto concerne i profili di quantificazione del comma 4, che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione presso l'Agenzia possano essere attività nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali per questa già previste ai sensi della legislazione vigente.
  Sul punto, venendo anche al comma 5, sottolinea che ai sensi della norma ivi prevista, i soli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'abilitazione, di cui al comma 3, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione. Pertanto, rileva che andrebbe richiesta una conferma in merito alle spese di tenuta e aggiornamento dell'elenco da parte dell'Agenzia a valere delle sole risorse previste ai sensi dalla legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cibersicurezza, rinvia a quanto in precedenza detto in merito all'articolo 4.
  In merito all'articolo 10, recante il quadro sanzionatorio, ritenuto il tenore avente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni in esame e in considerazione del carattere «eventuale» delle maggiori entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione, così come in merito all'articolo 11, in materia di reclami sui certificati di cibersicurezza e sulle dichiarazioni UE di conformità, e all'articolo 12, concernente il ricorso all'autorità giudiziaria.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle attività dell'Agenzia, non ha osservazioni da formulare sui profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevedere il versamento al bilancio dello Stato dei proventi relativi all'applicazione delle tariffe e ai fini della riassegnazione dei relativi importi a valere della dotazione di spesa prevista per l'Agenzia.
  In merito all'articolo 14, recante ulteriori disposizioni finanziarie, per i profili di copertura del comma 1, posto che alla Pag. 66compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere della dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste, a suo avviso, conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento previsto in relazione alla normativa comunitaria.
  Quanto al comma 3, dal momento che ivi è riportata la clausola di invarianza per cui dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Agenzia provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, rammenta che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.
  Con riferimento, infine, all'articolo 15, concernente la successiva attuazione nazionale dei sistemi europei di certificazione, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.
Atto n. 387.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 518/2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, adottato in materia di commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e di commissioni di conversione valutaria. Osserva che la predetta normativa europea è stata nel frattempo ulteriormente aggiornata dal regolamento (UE) Pag. 67n. 1230/2021, che ha disposto la sistematizzazione e la contestuale abrogazione del Regolamento (CE) n. 924/2009 e che pertanto, anche per espressa indicazione del legislatore europeo, i richiami al regolamento (CE) n. 924/2009 sono stati intesi come riferiti al regolamento (UE) n. 1230/2021 e il decreto legislativo in commento presenta richiami esclusivamente riferiti al regolamento (UE) n. 1230/2021. Evidenzia che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai compiti conferiti alla Banca d'Italia dalla presente normativa, precisa che, ai sensi del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), la Banca d'Italia è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, non essendo inclusa nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13): sotto questo profilo non formula dunque osservazioni.
  Inoltre, quanto all'estensione della potestà sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sulla quale la relazione tecnica non fornisce informazioni specifiche, andrebbero a suo avviso forniti elementi idonei a suffragare l'assunzione che l'Autorità possa provvedere ai nuovi adempimenti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (come previsto dalla clausola generale di neutralità di cui all'articolo 4) o, comunque, esclusivamente mediante incrementi del contributo posto a carico dei soggetti vigilati, senza quindi effetti diretti sulla finanza pubblica, fermo restando che, in caso di incremento del medesimo contributo, andrebbero valutati eventuali riflessi negativi, sia pur indiretti e non automatici, in termini di gettito fiscale per l'incremento dei componenti negativi di reddito per le imprese interessate.
  Riguardo alla possibilità di dare attuazione a nuovi compiti ad invarianza di risorse, ricorda che l'articolo 6 della legge n. 53 del 2021, seppur con specifico riferimento all'attuazione di altra direttiva (direttiva (UE) n. 1/2019, adottata in materia di poteri delle autorità garanti della concorrenza), aveva incluso, fra i principi e criteri di delega, la previsione che l'AGCM dovesse disporre di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti (la relativa relazione tecnica aveva poi individuato il fabbisogno aggiuntivo in 25 unità, dimostrando che un contenuto incremento del contributo sarebbe stato idoneo a fronteggiare i relativi oneri). Ritiene dunque opportuno acquisire analoghi chiarimenti anche per ciò che concerne l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 1230/2021, cui fa riferimento il provvedimento in esame, fornendo un chiarimento circa l'effettiva possibilità di far fronte con le risorse già esistenti a legislazione vigente alla estensione della capacità sanzionatoria dell'AGCM – disciplinata, in via generale, ai sensi dell'articolo 27 del Codice del consumo – prevista con il provvedimento in esame. Infine, in merito alle altre disposizioni, non ha osservazioni da formulare, alla luce del carattere ordinamentale della normativa introdotta, nonché della presenza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, da un punto di vista formale, reputa necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 4, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 68

  La Viceministra Laura CASTELLI assicura che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà ai nuovi adempimenti previsti dal provvedimento nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  All'articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, reputa necessario riformulare il comma 1, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (Atto n. 387);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà ai nuovi adempimenti previsti dal provvedimento nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, appare necessario riformulare il comma 1, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame “non devono derivare” – anziché “non derivano”, come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 16.05.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
C. 3475-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, chiede un ulteriore, breve rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, all'incircaPag. 69 di 20 minuti, essendo tuttora in corso le interlocuzioni con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze al fine di acquisire ogni utile chiarimento in vista della formulazione di una proposta di parere che possa quanto più possibile mantenere intatto l'impianto del provvedimento, come risultante a seguito dell'esame svolto in sede referente.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, preso atto della richiesta testé avanzata dalla relatrice Comaroli, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16.10, riprende alle 16.25.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, all'esito delle verifiche condotte con gli uffici dei competenti Dicasteri e fermi restando i chiarimenti già forniti dalla Viceministra Castelli nella odierna seduta antimeridiana, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3475-A Governo, recante Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), in materia di costituzione, governance e modalità di finanziamento delle reti degli IRCCS, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in relazione allo sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale nonché con i partner scientifici e industriali, cui si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), in materia di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività che già rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali espletati dal predetto Ministero;

    in relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), appare necessario sopprimere la previsione volta ad equiparare il trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico a quello del direttore generale, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, in contrasto rispetto a quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge;

    in relazione al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), in materia di revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017, appare necessario specificare il carattere meramente eventuale dell'inquadramento a tempo indeterminato del predetto personale, a seguito del citato processo di revisione, nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge n. 205 del 2017;

    con riferimento al medesimo principio e criterio direttivo, appare altresì necessario, da un lato, precisare che la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCSS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università dovrà comunque avere luogo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al predetto articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, dall'altro, espungere la previsione relativa al riconoscimento di figure professionali che il progressoPag. 70 tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità, trattandosi di una disposizione suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura, in contrasto con quanto stabilito dalla generale clausola di invarianza di cui al comma 5 dell'articolo 1,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , nonché il trattamento economico, equiparandolo a quello del direttore generale;

   All'articolo 1, comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: dell'inquadramento con le seguenti: dell'eventuale inquadramento;

    dopo le parole promuovere altresì aggiungere le seguenti: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma 424,;

    sopprimere le seguenti parole: e riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità».

  Il sottosegretario Andrea COSTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Beatrice LORENZIN (PD) desidera anzitutto esprimere un sentito ringraziamento nei confronti dei componenti della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati per il prezioso lavoro svolto in sede referente, che a suo giudizio ha permesso di perfezionare notevolmente i contenuti del presente disegno di legge delega, che invece era stato inizialmente concepito e adottato dal Governo senza la necessaria ambizione rispetto agli obiettivi strategici che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza affida all'operato degli IRCSS, considerati una componente essenziale del pilastro della ricerca e dell'innovazione nel campo medico e sanitario a livello sia nazionale che territoriale. Proprio sulla base di tali ragioni, manifesta pertanto disappunto e stupore per l'orientamento contrario espresso, per il tramite della Viceministra Castelli, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine a talune specifiche disposizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente, di cui si è conseguentemente proposta la soppressione, che a suo avviso avrebbero invece consentito di introdurre elementi di rilevante innovatività e modernizzazione nel settore di attività degli IRCSS, pur nel doveroso rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tiene a sottolineare come una compiuta riforma dei predetti Istituti risulta non più procrastinabile qualora si intenda promuovere la competitività del nostro Paese rispetto ai diversi partner europei, con evidenti riflessi positivi sia sul piano della cura dei pazienti sia dell'attrattività ed efficienza economica dell'intero comparto sanitario. In simile quadro, ritiene miope la proposta di sopprimere la previsione relativa all'equiparazione del trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCSS a quello del direttore generale, di cui al principio e criterio direttivo della lettera l) del comma 1 dell'articolo 1, dal momento che ai primi, cui è demandato il coordinamento dell'attività degli Istituti, è attualmente riconosciuta una remunerazione decisamente inferiore rispetto ai valori di mercato, a discapito naturalmente di una seria politica meritocratica. Si limita ad osservare che, evidentemente, a volte viene considerato un costo finanziario ciò che in realtà rappresenterebbe un investimento strategico per l'innovazione dell'intero comparto sanitario, con ricadute positive sul sistema Paese inteso nel suo complesso. Pur rispettando pertanto le valutazioni effettuate sul punto dalla Ragioneria Pag. 71generale dello Stato, reputa tuttavia non pienamente comprensibili le ragioni sottostanti le scelte dalla stessa operate al riguardo, con conseguente svilimento delle funzioni attribuite alla Commissione bilancio nel delicato compito di svolgere una attenta e ponderata verifica dei profili finanziari dei provvedimenti legislativi su cui è chiamata a pronunciarsi.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), sottoscrivendo integralmente le considerazioni svolte dalla collega Lorenzin, ricorda che la disciplina degli IRCSS, nonostante la centralità delle funzioni e delle attività ad essi attribuiti nel campo della ricerca e dell'innovazione nel settore delle cure sanitarie, che ha consentito all'Italia di collocarsi per più versi tra le nazioni più avanzate sotto il profilo della sperimentazione medica, è rimasta sostanzialmente ferma al decreto legislativo n. 288 del 2003.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle seguenti proposte emendative nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

   Gemmato 1.1, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo, finalizzato all'istituzione di meccanismi di adeguamento annuale dei finanziamenti agli IRCCS per le relative attività che consentano l'aumento o la diminuzione delle risorse in misura proporzionata all'aumento o alla diminuzione del numero degli istituti riconosciuti, nonché di modalità di finanziamento annuali e pluriennali che consentano una adeguata programmazione delle attività di ricerca;

   Testamento 1.2, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente la revisione dei criteri per il riconoscimento della qualifica di IRCSS, prevedendo soglie di valutazione relative alle attività di ricerca, clinica e assistenziale, specificando, in particolare, che dette attività avvengano nell'ambito delle risorse del Servizio sanitario nazionale;

   Trizzino 1.15, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo che in sede di riconoscimento della qualifica di IRCSS sia perseguita un'equa distribuzione degli stessi nel territorio nazionale, con particolare riguardo alla loro presenza nelle regioni meridionali;

   Testamento 1.3, che sostituisce il principio e criterio direttivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, relativo alla disciplina delle modalità di accesso dei pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCSS;

   Ferro 1.4, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo, prevedendo che nelle regioni in cui insistono IRCCS una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento, delle nuove risorse destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia e dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli IRCCS con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato;

   Gemmato 1.6, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1, riducendo a cinque il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, e disponendo nelle piante organiche degli IRCCS il ruolo del dirigente ricercatore, con contratto a tempo indeterminato;

   Gemmato 1.10, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera Pag. 72m) del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo la costituzione di un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) regionale in sostituzione dei CIV afferenti ai singoli IRCCS presenti sui territori regionali.

  Segnala, invece, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendativa contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10 e 1.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Andrea COSTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.35.