CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2022
801.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.
Atto n. 387.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che le Commissioni riunite si accingono ad avviare, nella seduta odierna, l'esame del provvedimento. Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno prossimo.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

  Mario PERANTONI, presidente della II Commissione, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Di Muro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le Commissioni riunite Giustizia e Finanze sono chiamate ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Segnala preliminarmente che nella relazione darà conto del quadro generale dell'intervento normativo, mentre il relatore per la VI Commissione, onorevole Currò, illustrerà il contenuto del provvedimento.Pag. 4
  Ricorda quindi che lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020), che detta alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/518.
  Quanto invece ai principi e criteri fissati in via generale nonché alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, rammenta che l'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Sulla base di tali procedure le Commissioni riunite Giustizia e Finanze sono tenute ad esprimersi entro il 16 giugno 2022. A tale proposito, segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente al termine per l'esercizio della delega (8 maggio 2022), e dunque, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (8 agosto 2022). Rammenta, inoltre, che il comma 9 del medesimo articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede altresì che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi 20 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
  Con riguardo al contenuto del regolamento (UE) 2019/518, oggetto della delega, fa presente che, al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni, il legislatore unionale è intervenuto sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e delle commissioni di conversione valutaria, consentendo ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM). A tale scopo viene modificato in più punti il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
  Quanto ai princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, il comma 2 dell'articolo 17 della citata legge di delegazione europea 2019-2020 richiede: che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie. Le infrazioni dovranno essere sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti, con provvedimento di carattere generale, dalla Banca d'Italia; che siano apportate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
  Segnala che, successivamente al regolamento (UE) 2019/518, è intervenuto il regolamento 2021/1230 con il quale il legislatore europeo ha proceduto alla codificazione della disciplina dei pagamenti transfrontalieri per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione della materia, in considerazione delle varie e sostanziali modifiche introdotte nel corso del tempo. Contestualmente si è provveduto ad abrogare il citato regolamento (CE) n. 924/2009.
  Pertanto, come evidenziato dal Governo nelle relazioni che accompagnano lo schema di decreto all'esame delle Commissioni riunite, nella valutazione della regolamentazione complessivamente applicabile ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione si è dovuto tenere conto dell'ulteriore intervento (di codificazione) del legislatore europeo.Pag. 5 Considerato, in particolare, quanto prescritto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1230, ove è indicato che «i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento», il Governo precisa che i richiami al regolamento (CE) 924/2009 e al regolamento (UE) 2019/518, contenuti nella normativa nazionale, sono stati intesi come riferiti al solo regolamento (UE) 2021/1230.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore per la VI Commissione, passando all'esame del testo dello schema di decreto, segnala che esso si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2015, il quale, in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e reca disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
  Le modifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5, lettera a), 7 e 8 dell'articolo 1 hanno carattere formale, essendo dirette ad aggiornare i richiami normativi con quelli al nuovo Regolamento (UE) n. 2021/1230.
  Il comma 4, lettera b), prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 135 del 2015, si applichi alle violazioni di cui agli articoli 3 (commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali), 4 (commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta) e 5 (commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici) del Regolamento (UE) n. 2021/1230, anziché alle violazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 924/2009, relativo alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti.
  Ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 135 del 2015, si applica nel caso in cui il fatto non costituisca reato ed è determinata in un importo compreso tra 30.000 euro e 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.
  Il comma 4, lettera c), introduce due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 135 del 2015.
  Il nuovo comma 1-bis dispone che le sanzioni previste per i prestatori di servizi di pagamento si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
  Il nuovo comma 1-ter chiarisce che, salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/1230 (in materia di commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta) commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine – ATM) o presso il punto vendita, si applica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante Codice del consumo, in materia di potestà sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Il comma 6 introduce un nuovo articolo 5-ter nel testo del decreto legislativo n. 135 del 2015, in merito alle attività di controllo della Banca d'Italia. La norma precisa che ai fini della verifica del rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia può esercitare i poteri previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB.
  In proposito ricorda che il richiamato articolo 128 stabilisce, tra l'altro, che al fine di verificare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, Pag. 6gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.
  L'articolo 2 introduce all'articolo 126-bis, comma 3, del Testo Unico Bancario il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230. Per effetto della modifica introdotta, nel confermare la possibilità per le parti di accordarsi in merito alla non applicazione, interamente o parzialmente, delle previsioni del Capo II-bis del Titolo VI del TUB, in materia di servizi di pagamento, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa, si precisa che resta fermo in ogni caso quanto stabilito non solo dal Regolamento (UE) 2015/751, ma anche dal Regolamento (UE) 2021/1230.
  L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 3 del 2011, che stabilisce disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
  I commi 1, 2 lettera b), e 3 aggiornano i richiami normativi con quelli al nuovo Regolamento (UE) n. 2021/1230.
  Il comma 2 modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 3 del 2011, stabilendo:

   alla lettera a) una modifica del comma 1 che aggiorna i riferimenti al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230 e richiama le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di tale Regolamento, relative rispettivamente alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta (articolo 4) e alle commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici (articolo 5), non previste nella precedente versione del testo. A fronte di tali modifiche si assoggettano anche le gravi inosservanze degli obblighi appena descritti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro, già prevista per la violazione degli obblighi relativi alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali;

   alla lettera c) l'abrogazione del comma 4 che prevedeva l'applicazione ai prestatori di servizi di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CE) 924/2009 che risultano superati dalla successiva normazione.

  L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.