CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 223

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Testo unificato C. 2049 Spena e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo la relatrice Galizia (M5S), relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  Nel descrivere il provvedimento nei termini di seguito riportati, segnala preliminarmente che esso, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 10 articoli.
  L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità del provvedimento, specifica che esso reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al Pag. 224credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La proposta di legge è altresì volta eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché a monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.
  L'insieme di tali interventi viene inquadrato nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea. A tale ultimo riguardo, ricorda che la promozione della parità di genere è inclusa tra le priorità strategiche trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e assume un particolare rilievo in sede europea, ove negli ultimi anni sono state adottate diverse misure sulla parità di trattamento e l'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche (gender mainstreaming). Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi decenni, la disuguaglianza di genere rimane tuttavia una questione aperta nell'UE. Anche per questa ragione, fa presente che il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha recentemente inaugurato un portale di monitoraggio online a sostegno dell'attuazione della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025. Il portale è volto a facilitare e sostenere lo sviluppo di iniziative politiche che affrontano la disuguaglianza di genere nell'UE e a consentire ai responsabili politici e ai cittadini dell'UE di esplorare i dati a livello europeo. Per monitorare i progressi dell'UE, il portale riunisce i dati che si allineano alle tre dimensioni della strategia per la parità di genere 2020-2025, ossia: porre fine alla violenza di genere; colmare i divari di genere nel mercato del lavoro; raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale.
  Ciò premesso e continuando nell'illustrazione dell'articolato, segnala, per quanto di competenza, che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che «con decreto» siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio. A tale proposito ricorda che disposizioni volte al recepimento della citata direttiva 2010/41/UE – in relazione alla quale era stata peraltro aperta, per mancata attuazione, la procedura di infrazione n. 2012/0369 – sono state introdotte dal decreto-legge n. 216 del 2012, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. Riguardo alla formulazione del comma, segnala che non viene specificata la natura del decreto ivi previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo.
  L'articolo 2 disciplina il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale e sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate e all'agricoltura multifunzionale. Gli altri interventi che il Piano dovrà contenere sono: tutelare la maternità e la genitorialità; potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale; contrastare e prevenire fenomeni di molestia e violenza di genere tutelare la salute soprattutto per quelle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili; potenziare i servizi di trasporto pubblico; rafforzare l'assistenza sanitaria nei territori rurali e costieri periferici; contrastare i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile; promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali; favorire l'economia agricola e ittica circolare; incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili; promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare; Pag. 225garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali; istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano; riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare; agevolare l'accesso al credito; armonizzare e semplificare la normativa in materia doganale e di riscossione delle accise in favore dei produttori certificati con marchi di qualità di vini o di spiriti e quelli delle strade del vino riconosciute.
  Per l'adozione del Piano sono stanziate risorse pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione finanziaria pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022. All'Ufficio sono assegnate funzioni di monitoraggio, indagine ed elaborazione di misure in materia di lavoro (retribuzioni, progressioni di carriera, rispetto delle norme sulla maternità, lavoro irregolare, molestie e violenza sui luoghi di lavoro) e di imprenditoria femminile. Inoltre, segnala che l'Ufficio provvede allo scambio di informazioni con organismi regionali nonché con l'Unione europea e rende accessibili informazioni sulla normativa vigente, finanziamenti, bandi nazionali e regionali. Si prevede inoltre che all'Ufficio siano attribuite anche le competenze dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura, senza precisare se il predetto Osservatorio debba intendersi conseguentemente soppresso.
  L'articolo 4 reca disposizioni volte a favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, modificando a tale fine la normativa sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego per l'imprenditoria giovanile, e quella sulle agevolazioni per nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation. Inoltre, si prevede l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro.
  L'articolo 5 reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere, sia in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con modifiche al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati, nonché alle disposizioni relative alle cariche nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, il 15 ottobre di ogni anno, in corrispondenza della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.
  L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.
  L'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  Infine, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome e la copertura finanziaria.
  In conclusione, rilevato come il provvedimento si proponga un effettivo riequilibrio di genere in ambiti essenziali dell'economia nazionale, rispondendo anche all'obiettivo, oggetto anche del PNRR, di elevare l'occupazione femminile e il livello dei relativi salari, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione, preannunciando in ogni caso il suo orientamento favorevole.Pag. 226
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, il disegno di legge recante la delega al Governo in materia di disciplina dei contratti pubblici, già approvato in prima lettura dal Senato (AS 2330) e modificato dalla Commissione in sede.
  In via preliminare ricorda che la riforma in esame mira a ridurre e razionalizzare le norme contenute nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) – che ha perduto nel corso del tempo la sua organicità anche in considerazione di diverse disposizioni d'urgenza introdotte anche a seguito della pandemia da COVID-19 – migliorandone al contempo l'armonizzazione con il diritto comunitario.
  Segnala altresì, per quanto riguarda i profili di competenza, che l'adozione della riforma rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra i cui traguardi intermedi (milestones) rientra l'entrata in vigore: a) della legge delega entro il mese di giugno 2022; b) dei conseguenti decreti legislativi attuativi entro il mese di marzo 2023; c) degli atti normativi attuativi dei decreti legislativi entro il successivo mese di giugno del medesimo anno. Il raggiungimento dell'obiettivo finale, costituito dal pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement, è previsto entro dicembre 2023.
  Ricorda inoltre che, nel frattempo, i cantieri finanziati con le risorse del PNRR seguono procedure speciali definite con il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, volto a consentire l'avvio dell'attuazione del Piano mediante una incisiva azione di snellimento e accelerazione delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse europee e con quelle complementari nazionali. La riforma in esame dovrà pertanto tenere conto di tale disciplina speciale, che andrà inquadrata in un contesto organico.
  Sempre in via preliminare richiama infine l'attenzione su due profili. In primo luogo, sul fatto che tutta la materia dei contratti pubblici è strettamente intrecciata con la normativa comunitaria e in particolare con le direttive numero 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei «settori ordinari» e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché con la direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza.
  In secondo luogo, segnala come la materia degli appalti pubblici sia tuttora oggetto di contenzioso con l'Unione europea. Recentemente, la Commissione europea ha infatti inviato una seconda lettera di costituzione in mora complementare con riferimento alla procedura di infrazione aperta nel 2018 nei confronti dell'Italia (n.2018/2273) per garantire il corretto recepimento delle suddette direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE.
  Ciò è avvenuto nonostante gli interventi legislativi adottati di recente sia con il citato decreto-legge n. 77, con riguardo in particolare alla disciplina del subappalto, sia con la legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238), il cui articolo 10 contiene disposizioni volte proprio a risolvere questioni censurate nella citata procedura di infrazione.
  Nel suo nuovo intervento la Commissione europea, pur dando atto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia nel conformarePag. 227 la propria legislazione al quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, invita le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici. In particolare, secondo la Commissione, alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi al diritto dell'Unione, mentre altre, sollevate nelle precedenti lettere di costituzione in mora, rimangono ancora in sospeso, come nel caso del divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori.
  Alla luce di tali circostanze, appare evidente come la riforma in esame, oltre a risultare funzionale all'attuazione del PNRR di cui essa stessa costituisce una parte strategica, potrebbe risultare essenziale per risolvere in via auspicabilmente definitiva le questioni sollevate dalla Commissione europea rimaste ancora aperte e che attengono in particolare alle procedure negoziate senza gara d'appalto, fatta salva naturalmente l'adozione di interventi che si renda necessario anticipare per evitare un esito non desiderabile della procedura di infrazione.
  Ciò premesso, e passando ora ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che il testo originario era composto di un unico articolo, recante i principi e i criteri direttivi della delega e il relativo termine di esercizio, cui il Senato ha aggiunto un secondo articolo recante una clausola di salvaguardia per i territori ad autonomia speciale.
  Il primo comma dell'articolo 1 fissa in sei mesi il termine per l'esercizio della delega e ne definisce l'oggetto, ovvero la disciplina dei contratti pubblici, menzionando in particolare il relativo adeguamento a diritto europeo anche al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
  Il comma 2 fissa i principi e i criteri direttivi, per la cui dettagliata descrizione rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a ricordare, nei termini di seguito riportati, quelli di più stretto interesse per la Commissione.
  La lettera a) impone il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Si tratta pertanto di dare forma al principio volto ad evitare il cosiddetto «gold plating», una pratica di regolazione che andando oltre a quanto richiesto dalla normativa europea è di norma vista con sfavore in quanto pur essendo di per sé lecita tende a imporre agli operatori ulteriori adempimenti e oneri che potrebbero essere evitati. Nell'affermare tale principio il legislatore delegato, secondo quanto precisato dalla lettera in esame, dovrà comunque mantenere ferma l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza. L'obiettivo ultimo di carattere generale dell'intervento riformatore è da un lato, quello di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese – nonché alle micro imprese secondo la modifica introdotta dalla Commissione di merito – tenendo conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali; dall'altro lato, la finalità dell'intervento è quella di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, ricomprendendovi anche con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario.
  Pur non essendo di stretta competenza, segnala che la Commissione di merito ha introdotto una nuova lettera a-bis), volta alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.Pag. 228
  La lettera b) prevede la ridefinizione della disciplina in materia di stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche. Al riguardo rammento che la riduzione della frammentazione delle stazioni appaltanti è uno degli impegni assunti nel PNRR, unitamente a quello della semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza.
  La lettera c), modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, prevedendo altresì la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi. A quest'ultimo riguardo si prevede sia obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, sia il divieto di accorpamento artificioso dei lotti. Tali disposizioni richiamano il principio di coerenza con lo Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo) del 25 giugno 2008, che identifica dieci principi a sostegno delle PMI europee, e sono volte anche a valorizzare le imprese di prossimità.
  La lettera d) pone il criterio della semplificazione della disciplina dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, rotazione, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti, e tenendo conto della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali. È inoltre previsto il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio per selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate, se non in situazioni particolari e specificamente motivate.
  La lettera e) prevede la semplificazione delle procedure relative agli investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale, afferenti al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tale semplificazione delle procedure è volta altresì ad incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che ha introdotto un quadro normativo volto a favorire gli investimenti sostenibili stabilendo i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile. Ricorda in proposito che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento tra questi criteri vi è anche il c.d. principio DNSH (Do No Significant Harm), in base al quale un investimento o un'attività economica non deve arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento medesimo (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Ricorda altresì che tale principio, che costituisce un pilastro centrale di Next Generation EU, è incorporato anche nel PNRR al fine di sostenere gli interventi che contribuiscano ad attuare l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo.
  Segnala infine che la medesima lettera e) prevede inoltre l'individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi (CAM), da rispettare obbligatoriamente, nonché l'introduzione di Pag. 229sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali.
  La lettera f), modificata nel corso dell'esame in sede referente, introduce un importante principio che assume un particolare rilievo nell'attuale contesto di aumento generalizzato dei costi delle materie prime. La lettera prevede infatti l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nelle procedure, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni oggettive e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Tra queste condizioni, la Commissione di merito ha specificato che è incluso anche il costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente. Al verificarsi delle fattispecie oggetto della lettera e), il principio di delega stabilisce infine che gli eventuali oneri aggiuntivi siano posti a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.
  La lettera g), modificata nel corso dell'esame in sede referente, reca la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e concessione ad operatori il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; si prevede inoltre l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire – tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea – delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, nonché la garanzia dell'applicazione delle condizioni economiche e normative sia ai dipendenti dell'appaltatore che ai lavoratori in subappalto.
  La lettera h) fissa il criterio di promozione, nel rispetto del diritto europeo, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. Nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, si prevedono inoltre misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.
  Segnala poi che la Commissione di merito ha introdotto una nuova lettera h-bis), volta a introdurre il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
  La lettera i) prevede la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, mentre la lettera l) impone di razionalizzare e semplificare le cause di esclusione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
  Segnala poi la lettera r), che prevede l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi e la tipizzazione dei casi in cui le medesime stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso.
  La lettera s) prevede la revisione della disciplina delle varianti in corso d'opera in relazione alla possibilità di modifica Pag. 230dei contratti durante la fase dell'esecuzione. Ai fini di tale revisione non si specificano ulteriori criteri direttivi se non il rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento europeo. Segnala in proposito che le modifiche dei contratti in corso di validità sono attualmente disciplinate dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici e che la relativa disciplina europea è oggetto dell'articolo 72 della direttiva n. 2014/24/ UE e all'articolo 89 della direttiva n. 2014/25/ UE.
  La lettera bb) prevede l'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e la semplificazione della disciplina ad essi applicabile.
  La lettera dd) fissa il divieto di proroga dei contratti di concessione, a, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, prevedendo altresì la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari, nonché l'applicazione di sanzioni in caso di non corretta e puntuale esecuzione dei contratti.
  La lettera ee) prevede la razionalizzazione della disciplina di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e l'introduzione di una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale. Si prevede inoltre una disciplina specifica per le concessioni in essere, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'UE. La disposizione fa specifico riferimento alla disciplina – da dettare secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico – dei casi in cui sussista l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle relativa professionalità.
  Sul punto ricorda la pronuncia delle Corte costituzionale n. 218 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20 per cento a società in house o comunque controllate o collegate. A tale proposito la Corte ha censurato il carattere sproporzionato della misura rispetto al fine, pur legittimo, di garantire l'apertura al mercato e alla concorrenza.
  Da ultimo, ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 contiene il principio del coordinamento formale e delle abrogazioni espresse, mentre il comma 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo un «doppio parere parlamentare»: ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a disposizioni indicate come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
  Il medesimo comma 4 autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
  Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo peraltro che, qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri, essi potranno essere adottati solo previa approvazione dei provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Come già anticipato, l'articolo 2 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano Pag. 231adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
  In conclusione, nel sottolineare l'importanza della riforma prevista dalla delega in esame e l'urgenza della sua approvazione ai fini del rispetto degli obiettivi intermedi previsti dal Piano di Ripresa e Resilienza, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
COM(2021)762 final.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2022.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo la relatrice Grillo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lei formulata (vedi allegato).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.