CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giuseppe CHIAZZESE (M5S), relatore, espone in sintesi il contenuto del disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione competente per il merito, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Osserva che l'intervento normativo proposto dal Governo è volto ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture ed è stato strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso. Ricorda che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).
  Fa innanzi tutto presente che il provvedimento, nel testo originariamente presentato dall'Esecutivo, si componeva di un unico articolo con il quale viene conferita una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un ulteriore articolo recante la consueta clausola di salvaguardia secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi della legge di delegazione nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. Il testo è pertanto composto di due articoli.
  Segnala che in base a quanto previsto dall'articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa (comma 1).
  Fa quindi presente che il comma 2 contiene, invece, i principi e i criteri direttivi a cui dovrà attenersi il legislatore delegato. Essi sono volti a: garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali (lettera a)); revisionare le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera a-bis)); intervenire con una ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, come precisato nel corso dell'esame al Senato) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche (lettera b)); prevedere, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, in coerenza con i principi dello Small Business Act, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (lettera c)); semplificare la disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza di concorrenzialità, di rotazione, nonché, in base alle modifiche operate nel corso dell'esame al Senato, di non Pag. 178discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti. Anche in questo caso si fa riferimento alla necessità di tenere conto, nell'attuazione della delega, della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera d)); semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale: in relazione a tale criterio viene fatto esplicito riferimento alla necessità che le misure di semplificazione in questione aiutino a perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi (lettera e)); introdurre l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL applicabili, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa (lettera f)); prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a: garantire la stabilità occupazionale; che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (lettera g)); promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; che in caso di forniture da Paesi extra UE siano previste misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei (lettera h)); prevedere il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera h-bis)); intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti – tipo predisposti da Anac, e all'esecuzione degli appalti. A tale riguardo viene richiama la necessità, nel criterio direttivo in esame, di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva (lettera i)); razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale (lettera l)); semplificare la normativa primaria in materia di programmazione, e localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico. Tutto questo con l'obiettivo di assicurare che le scelte da adottare siano sempre più rispondenti ai fabbisogni delle comunità coinvolte anche al fine di rendere meno Pag. 179conflittuali le procedure che sono finalizzate al raggiungimento delle intese tra i diversi livelli territoriali coinvolti (lettera m)); introdurre l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse (lettera n)); adottare interventi di semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici (lettera o)); definire, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché la disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca (lettera p)); rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori al fine di valorizzare i criteri relativi alle competenze tecniche e professionali e dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia e alla tutela del lavoro. In merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti (lettera q)); individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta. Anche in questo caso si specifica, nel criterio direttivo, che nell'esercizio della delega si dovrà tenere conto delle peculiarità dei contratti nel settore dei beni culturali (lettera r)); ridefinire la disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione (lettera s)); revisionare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché quella dei servizi ad alta intensità di manodopera, per le procedure pubbliche che devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera t)); individuare modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali, ad esempio, il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione (lettera u)); indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lettera v)); individuare le cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che giustifichino l'adozione di particolari misure di riservatezza (lettera z)); revisionare il sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori (lettera aa)); individuare i contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile (lettera bb)); individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della Pag. 180progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta (lettera cc)); prevedere il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house. Con riguardo alle concessioni si specifica la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermo restando l'obbligo dei concessionari stessi in merito alla corretta e puntuale esecuzione dei contratti (lettera dd)) – sempre in merito ai contratti di concessione ricorda che è previsto uno specifico criterio di delega volto alla razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale (lettera ee)) –; individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale (lettere ff) e hh)); semplificare e accelerare le procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera gg)).
  Evidenzia poi che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, la possibilità di adottare disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  Fa inoltre presente che il comma 4 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame. In particolare, come già esplicitato nel comma 1, i decreti legislativi in questione dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Il comma in esame specifica che, decorso infruttuosamente tale termine, i decreti possono essere comunque adottati senza i relativi pareri. Viene precisato che ove il parere delle Commissioni parlamentari citate indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Tuttavia qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.Pag. 181
  Da ultimo, segnala che il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo, in particolare, che i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge che disciplina la copertura finanziaria delle leggi.
  Alla luce di queste valutazioni formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.
Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cecilia D'ELIA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in merito alle abbinate proposte di legge recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica (C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori), sul nuovo testo unificato così come risultante dagli emendamenti votati dalla Commissione referente. Espone quindi in sintesi i contenuti della proposta in esame sottolineando che essa intende assicurare l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, da un lato, con il riconoscimento di agevolazioni contributive per le assunzioni delle vittime di violenza e, dall'altro, attraverso il loro inserimento nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
  Fa presente che il testo si compone di quattro articoli, dei quali il primo, l'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione della normativa recata ed esplicita che con esso si intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.
  Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, prevede l'estensione alle donne vittime di violenza di genere e domestica, come definite dall'articolo 1, del beneficio della quota di riserva di posti di lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Al riguardo, ricorda che la legge n. 68 del 1999 reca norme per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità e, all'articolo 18, comma 2, prevede una riserva in favore di determinate categorie di lavoratori di una quota sul numero di dipendenti dei datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di cinquanta dipendenti. La quota è pari a un punto percentuale e, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti, la quota è pari a una unità. La legge n. 68 del 1999 individua come beneficiari della misura gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono stati inseriti nella quota di riserva anche i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovveroPag. 182 secondo comma del codice penale. Con l'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti nella quota anche coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 dell'articolo 2 del testo all'esame dispone che i centri per l'impiego adottano le opportune misure di protezione al fine di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti di cui al comma 1.
  Sottolinea poi che l'articolo 3, comma 1, prevede il riconoscimento per un periodo massimo di trentasei mesi del contributo triennale riconosciuto a titolo di sgravio contributivo per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere e domestica debitamente certificata dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018, estendendone l'applicazione a tutti i datori di lavoro privati che assumono questi soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminate. È previsto un limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e – al comma 2 – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità, il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 1. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 3-bis, comma 1, prevede un regime fiscale vantaggioso a favore delle donne vittime di violenza di genere e domestica di cui all'articolo 1 lavoratrici autonome: a chi tra di loro riavvia l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente ai medesimi soggetti, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è altresì concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco. Il comma 2 quantifica gli oneri, 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, indicando le relative coperture finanziarie. Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità, la definizione delle modalità di attuazione del comma 1.
  Considerando meritevole la finalità della proposta all'esame, si riserva di formulare in altra seduta una proposta di parere favorevole nella quale intende, altresì, sottolineare l'importanza del ruolo che può essere svolto in tale ambito dall'impresa sociale.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI (LEGA) stigmatizza che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, presentato alla Camera dei deputati, sia stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze escludendo quindi la X Commissione che ritiene invece avrebbe potuto essere coinvolta in virtù delle competenze ad essa assegnate dal regolamento.
  Auspica che la presidenza della Commissione si faccia parte attiva presso il Presidente della Camera per invitarlo a una riflessione sui criteri di assegnazione dei provvedimenti in sede referente.Pag. 183
  Più in generale, ricorda che la Camera dei deputati ha avuto modo di esaminare taluni importanti provvedimenti solo in seconda lettura senza quindi poter approfondire adeguatamente, in ragione delle tempistiche di esame tra i due rami del Parlamento ultimamente invalse, le tematiche oggetto dei decreti legge. Sottolinea, in particolare, che ciò è avvenuto più volte per provvedimenti le cui norme riguardavano le competenze della X Commissione. Fa presente inoltre che l'ingente quantità di risorse mobilitate con il suddetto provvedimento, circa 14 miliardi di euro, va sostanzialmente a sostegno del sistema delle imprese italiane, cioè alle attività produttive che sono la competenza centrale della Commissione.

  Gavino MANCA (PD), condividendo le osservazioni della deputata Saltamartini, a nome del suo gruppo auspica che la presidenza della Commissione si faccia portavoce presso la Presidenza della Camera della problematica esposta.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) stigmatizzando che l'assegnazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, non coinvolga la X Commissione in sede referente, osserva che ancora una volta si conferma quanto già evidenziato da tempo da parte del suo gruppo e chiede che la presidenza della Commissione si faccia parte attiva presso la Presidenza della Camera per sanare quello che ritiene essere un errore.
  Sottolinea che è proprio questa Commissione ad essere chiamata dal regolamento ad affrontare le tematiche delle materie attinenti alle imprese italiane. Ricorda peraltro che anche quando è stata chiamata ad occuparsi in sede referente degli importanti decreti legge cosiddetto «energia» e cosiddetto «Ucraina», per via della ristretta tempistica riservata alla seconda lettura dei provvedimenti, non è stata in grado di approfondire adeguatamente materie di sua competenza. È dell'avviso che una simile cosa non dovrebbe accadere mai più e invita i membri della Commissione a porre ogni necessaria attenzione alle criticità che sta evidenziando.

  Claudia PORCHIETTO (FI) fa presente di aver ascoltato con attenzione quanto evidenziato dal deputato De Toma e conferma che anche per lei esiste un tema concernente l'assegnazione del decreto-legge che va attentamente valutato. Propone di invitare la presidenza della Commissione a segnalare al Presidente della Camera la problematica in discussione. Osserva peraltro che la X Commissione dovrebbe muoversi in un'ottica strategica per riconquistare un ruolo centrale nella discussione delle politiche energetiche e industriali del Paese.

  Angela MASI (M5S) ricordando le modalità con le quali è stato svolto l'esame di taluni provvedimenti in un recente passato, evidenziando soprattutto il poco tempo avuto a disposizione per un esame approfondito, sottolinea che in questa occasione, per i temi trattati, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, avrebbe potuto essere assegnato alla X Commissione in congiunta con altra Commissione. Conclude dichiarandosi d'accordo con i precedenti interventi e sul fatto che la problematica relativa ai criteri di assegnazione dei provvedimenti in sede referente debba essere portata all'attenzione del Presidente della Camera.

  Sara MORETTO (IV) si associa alle valutazioni dei colleghi che l'hanno preceduta nonché sulla richiesta di scrivere alla Presidenza della Camera per sottolineare l'opportunità di una riflessione sulla tematica in discussione.

  Salvatore CAIATA (FDI) condivide quanto espresso dal deputato De Toma ribadendone le argomentazioni. Esprime, peraltro, una certa sorpresa nel constatare che su questo tema c'è una maggioranza compatta che include le opposizioni parlamentari e la maggioranza che sostiene il Governo, segno che la problematica è concreta.
  Sottolinea che andando avanti di questo passo il problema potrebbe diventare addirittura istituzionale. Evidenzia, infatti, che se nel recente passato la X Commissione non è stata messa nelle condizioni di operare nell'ambito delle sue prerogative perchéPag. 184 i testi giunti al suo esame erano «blindati», per ragioni legate ai tempi di conversione ovvero alla tipologia e all'entità delle risorse messe a disposizione – che rendeva impossibile trovare ulteriori spazi di bilancio –, ora che, di tutta evidenza, le possibilità di intervenire con cura e competenza ci sarebbero, la Commissione non se ne può occupare perché il provvedimento non le viene assegnato in sede referente. In tal modo ritiene concreto il rischio che la X Commissione diventi inutile nel sistema istituzionale-parlamentare essendole precluso, di fatto, l'intervento sulle attività produttive del Paese, cioè su una tematica che è centrale tra le sue competenze. È quindi dell'avviso che debba essere chiesta con determinazione la riassegnazione del provvedimento alla X Commissione in sede referente.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, prende atto del dibattito concernente l'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e osserva che la discussione potrà essere più opportunamente affrontata in sede di ufficio di presidenza.
  Più in generale, per quanto riguarda l'assegnazione dei progetti di legge in sede referente, ricorda che essa viene effettuata dal Presidente della Camera in base ad una valutazione diretta ad individuare la competenza prevalente in relazione all'oggetto specifico delle norme recate dall'atto. Nel caso di specie, trattandosi di provvedimento plurisettoriale, si è proceduto all'assegnazione alla V Commissione visto il contenuto prevalentemente economico-finanziario del provvedimento e tenuto conto della trasversalità delle materie nonché alla Commissione VI in considerazione della prevalenza delle disposizioni di carattere fiscale rispetto a quelle aventi ad oggetto materie di altre Commissioni.

  La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

  La seduta comincia alle 15.10.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino.

  Claudia PORCHIETTO (FI), nella sua qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Claudia PORCHIETTO (FI), replicando, ringrazia per la risposta e chiede che il Governo tenga tempestivamente informato il Parlamento in merito agli esiti dell'annunciata notifica alla Commissione europea sul nuovo regime per portare una buona parte dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI nell'alveo del Quadro temporaneo per il conflitto russo-ucraino nonché sugli sviluppi relativi alle risorse gestite da SACE citate, in ultimo, dal viceministro.

5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto.

  Ubaldo PAGANO (PD) illustra, nella sua qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

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  Ubaldo PAGANO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Osserva infatti che buona parte di essa si limita a ripetere informazioni e concetti contenuti nella medesima interrogazione in titolo mentre non viene data risposta di nessun tipo alla puntuale e precisa domanda ivi contenuta. Non viene quindi detto alcunché sulla tempistica dell'adozione del decreto ministeriale necessario ai fini della richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto e ciò, sottolinea, a distanza di nove mesi dalla previsione normativa. Fa inoltre presente che il predetto Fondo è iscritto con competenza annuale cosa che potrebbe comportare che il ritardo accumulato sostanzi il rischio che non possano essere utilizzate le risorse stanziate, almeno in parte, per inerzia dell'Esecutivo. Ritiene che tutto ciò sia molto grave e annuncia che tornerà certamente ad occuparsi dell'argomento in questione.

5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 «discoteche, sale da ballo night club e simili» e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), replicando, prende atto della risposta riservandosi di approfondirne i contenuti e di valutare attentamente le cifre che sono state indicate dal viceministro. Sottolinea che il settore in questione ha pagato sulla propria pelle il blocco delle attività più di altri settori. Ritiene che le misure prese a favore delle predette attività non siano sufficienti e comunque non rispettino l'incidenza che le stesse hanno sul prodotto interno lordo italiano. Conclude auspicando che per il futuro il Governo e il Parlamento sappiano offrire maggiore sostegno ad un settore che ha molto pagato.

5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevare il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Massimiliano DE TOMA (FDI), replicando, dichiara di comprendere bene la difficoltà del Governo a rispondere su un quesito di così grande portata. Prende quindi atto della risposta ma segnala che il punto vero è un altro: la politica industriale è nelle mani della magistratura. Ritiene che in un momento di grave crisi come questo il Governo è tenuto ad intervenire. Evidenzia che le preoccupazioni del suo gruppo politico riguardano non solo il sito siderurgico ma tutta la relativa filiera industriale. Rimarca poi la totale assenza di politica industriale da parte del Governo che, al netto delle motivazioni ambientali, deve intervenire con convinzione e non può evitare di farlo se intende realizzare la rinascita del tessuto industriale di quella parte del Paese.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.00.