CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 96

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-06948 Fragomeli: Sulla disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria delle società a partecipazione pubblica.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, nel dichiarare di non condividere l'affermazione della rappresentante del Governo secondo la quale, nella materia di disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria delle società a partecipazione pubblica, non vi sarebbe un vuoto normativo, si dichiara soddisfatto, invece, per la parte della risposta nella quale il Governo afferma che le società a partecipazione pubblica, nei casi di operazioni straordinarie in cui sia prevista la partecipazione di soci privati, sono soggetti al principio secondo cui la scelta del socio contraente deve avvenire con procedure ad evidenza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidentePag. 97 Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2298 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio 2022.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente quanto segue. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, che prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali al fine di individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, attribuendo specificatamente ai comuni compiti di riconversione e utilizzo in via prioritaria, per le finalità descritte nella norma, degli immobili di proprietà comunale purché idonei, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
  Le citate strutture sono infatti individuabili dagli enti locali in maniera eventuale, anche per quanto riguarda l'attribuzione ai comuni della possibilità di riconvertire, in via prioritaria, immobili di proprietà degli stessi comuni.
  Le strutture distribuite sul territorio nazionale appaiono già sufficienti a ospitare le detenute madri con prole a seguito, mentre l'individuazione e ristrutturazione di altri eventuali edifici potranno sostenersi attraverso le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, che tuttavia reca a legislazione vigente una dotazione pari a 1,5 milioni, riferita ai soli anni 2021, 2022 e 2023.
  In tale quadro, appare necessario, da un lato, espungere il riferimento all'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli enti locali interessati, dall'altro, introdurre un apposito rifinanziamento a regime della dotazione del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, nella misura di 1,5 milioni di euro annui, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità.
  Contestualmente, appare necessario prevedere l'aggiornamento con cadenza triennale, ove necessario, del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 1, comma 323, della citata legge n. 178 del 2020, con cui si procede al riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo medesimo.
  Risulta, infine, necessario sostituire la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, che allo stato imputa la copertura degli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette a valere sulle disponibilità della Cassa delle ammende, prevedendo che agli oneri derivanti del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2298 e abb.-A, recante Modifiche al codice penale,Pag. 98 al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, che prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali al fine di individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, attribuendo specificatamente ai comuni compiti di riconversione e utilizzo in via prioritaria, per le finalità descritte nella norma, degli immobili di proprietà comunale purché idonei, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

    le citate strutture sono infatti individuabili dagli enti locali in maniera eventuale, anche per quanto riguarda l'attribuzione ai comuni della possibilità di riconvertire, in via prioritaria, immobili di proprietà degli stessi comuni;

    le strutture distribuite sul territorio nazionale appaiono del resto già sufficienti a ospitare le detenute madri con prole a seguito, mentre l'individuazione e ristrutturazione di altri eventuali edifici potranno sostenersi attraverso le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, che tuttavia reca a legislazione vigente una dotazione pari a 1,5 milioni, riferita ai soli anni 2021, 2022 e 2023;

    in tale quadro, appare quindi necessario, da un lato, espungere il riferimento all'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli enti locali interessati, dall'altro, introdurre un apposito rifinanziamento a regime della dotazione del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, nella misura di 1,5 milioni di euro annui, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità;

    contestualmente, appare necessario prevedere l'aggiornamento con cadenza triennale, ove necessario, del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 1, comma 323, della citata legge n. 178 del 2020, con cui si procede al riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo medesimo;

    risulta necessario sostituire la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, che allo stato imputa la copertura degli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette a valere sulle disponibilità della Cassa delle ammende, prevedendo che agli oneri derivanti del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , utilizzando i fondi disponibili.

   Conseguentemente, al medesimo articolo 4 sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 322, le parole: “per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023” sono Pag. 99sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2021”;

   b) al comma 323, dopo le parole: “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale”.

  2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi fa ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnale le seguenti:

   Corda 1.150 e 1.151, rispettivamente volte a disporre l'abrogazione della norma del codice di procedura penale che prevede l'assenso dell'imputato all'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici e a stabilire che, in relazione a talune specifiche fattispecie, dette procedure siano obbligatoriamente prescritte dal giudice, appaiono suscettibili di determinare un ampliamento della platea di soggetti da sottoporre alle medesime procedure di controllo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

   Bellucci 4.8, volta a prevedere che le convenzioni stipulate tra il Ministero della giustizia e gli enti locali siano volte al recupero e alla valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette, anziché alla loro mera «individuazione», come attualmente previsto dal testo della proposta di legge in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento – che comporta un ampliamento dell'oggetto delle convenzioni ivi previste – nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Turri 4.116, volta a prevedere che le attività di riconversione e utilizzazione da parte dei comuni degli immobili di loro proprietà da adibire a case famiglia protette, nonché gli interventi di reinserimento sociale delle donne, una volta espiata la pena detentiva, avvengano a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 e destinato all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio, che reca una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, senza che dallo stesso derivi pregiudizio per la realizzazione delle finalità cui le risorse stesse risultano preordinate ai sensi della normativa vigente;

   Turri 4.115, volta a prevedere che le attività di riconversione e utilizzazione da parte dei comuni degli immobili di loro proprietà da adibire a case famiglia protette avvenga a valere sulle risorse del Fondo Pag. 100istituito dall'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020 e destinato all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio, che reca una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, senza che dallo stesso derivi pregiudizio per la realizzazione delle finalità cui le risorse stesse risultano preordinate ai sensi della normativa vigente;

   Bellucci 4.9, che prevede che le amministrazioni comunali possano individuare, ai fini della loro riconversione in strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, i beni confiscati alla criminalità organizzata o gli immobili inutilizzati nella disponibilità delle stesse. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per gli enti locali interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 4.10 volta a prevedere che i comuni ove sono presenti case famiglia protette adottino i necessari interventi per consentire il reinserimento lavorativo – oltre che quello sociale, come allo stato previsto dal testo della proposta di legge in esame – delle donne, una volta espiata la pena detentiva. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per i servizi sociali degli enti locali interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 4.11, volta a prevedere che i comuni ove sono presenti case famiglia protette adottino i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi della rete assistenziale territoriale, anziché dei propri servizi sociali, come attualmente previsto dal testo della proposta di legge in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione agli interventi in questione avvalendosi della rete assistenziale territoriale ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 4.01, volta a prevedere che presso le case-famiglia operi un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da uno psicologo-psicoterapeuta e da uno psichiatra, con il compito di supportare il percorso riabilitativo della madre e di coadiuvarla nell'educazione, anche scolastica, del figlio. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che non risultano peraltro esplicitati i soggetti pubblici chiamati a farsi carico degli interventi ivi indicati.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), relatrice, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.150, 1.151, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.115 e 4.116 e sull'articolo aggiuntivo 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimerePag. 101 nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di precisare le ragioni del parere contrario sugli emendamenti presentati dalla collega Bellucci, giacché gli stessi propongono di utilizzare la rete di servizi già esistente in modo più razionale, senza aumentare i costi strutturali e di gestione. In particolare, fa presente che l'emendamento Bellucci 4.9 è volto ad utilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata avvalendosi delle strutture di coordinamento tra autorità centrali e periferiche già esistenti e l'emendamento Bellucci 4.10 amplia le finalità delle case famiglia già esistenti senza ulteriori oneri finanziari.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel confermare il parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dall'onorevole Lucaselli, ivi inclusi gli emendamenti Bellucci 4.9, concernente i beni confiscati alla criminalità organizzata, 4.10 e 4.11, precisa che le stesse – affidando a vario titolo alle amministrazioni comunali lo svolgimento di attività comunque ulteriori rispetto a quelle già ad esse attribuite dalla normativa vigente – necessitano lo stanziamento di risorse aggiuntive e l'individuazione di una corrispondente copertura finanziaria, non potendosi all'evidenza fare mero riferimento all'utilizzo delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), relatrice, anche alla luce delle considerazioni da ultimo svolte dalla sottosegretaria Sartore, ribadisce la proposta di parere in precedenza formulata, fermo restando che la contrarietà espressa non riguarda naturalmente il merito delle singole proposte emendative, di cui pure apprezza le finalità, tenuto anche conto del notorio impegno profuso sulle tematiche di carattere sociale dagli onorevoli Bellucci e Turri, bensì risulta motivata esclusivamente sulla base di valutazioni di ordine finanziario, dal momento che gli ulteriori compiti assegnati alle amministrazioni pubbliche appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa delle integrazioni alla relazione tecnica, consegnata in precedenza dal Governo, che verificava in senso negativo il provvedimento.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che le integrazioni alla relazione tecnica non sono ancora state ultimate e, pertanto, chiede rinvio dell'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), nel ricordare che il calendario dei lavori prevedeva che il provvedimento fosse esaminato dall'Assemblea già la settimana scorsa, chiede alla rappresentante del Governo di assicurare che le integrazioni alla relazione tecnica saranno consegnate in modo da consentire alla Commissione di esprimere il parere la prossima settimana, senza ulteriori rinvii.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta al deputato Pella, garantisce che Pag. 102il Governo si impegnerà per fornire le integrazioni richieste entro la settimana prossima in modo da consentire l'approvazione del provvedimento in tempi brevi.

  Fabio MELILLI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Nuovo testo C. 1430 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, sulla base della nota della Ragioneria dello Stato consegnata nella precedente seduta, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica che dovrebbe essere trasmessa entro 10 giorni.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2022.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE chiede un rinvio dell'esame perché il Governo deve verificare alcuni rilievi che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato sul provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento.
C. 3532, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione di relatore, fa presente che il provvedimento, di iniziativa parlamentare e approvato dal Senato, ha ad oggetto la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento e che oggetto del presente esame è il testo approvato dal Senato in prima lettura, trasmesso alla Camera in seconda lettura e al quale non sono state introdotte modificazioni.
  Rammenta che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala, in merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti «Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento», non formula Pag. 103osservazioni, considerato che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni di monumento nazionale sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Tutto ciò premesso, formula la proposta di parere favorevole.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Nuovo testo C. 3514, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva che il progetto di legge, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dal Senato (AS 2330), reca una delega al Governo in materia di contratti pubblici.
  Evidenzia che il testo in esame è quello risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione VIII (Ambiente) e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri (seduta dell'11 maggio 2022).
  Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo iniziale (AS 2330) e che la relazione tecnica risulta comunque tuttora in gran parte utilizzabile per la verifica delle quantificazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che prevede una delega al Governo in materia di contratti pubblici, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 5, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento e si dispone che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – sia l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione di un decreto legislativo, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Ciò premesso, rileva altresì che tra i prìncipi e i criteri di delega, il comma 2, lettera b) prevede l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, anche mediante specifici percorsi di formazione. In proposito, la relazione tecnica afferma che, stante la numerosità delle stazioni appaltanti, l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale prevedendo, quindi, genericamente che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, considera comunque utile acquisire ulteriori chiarimenti, ove disponibili, circa gli specifici strumenti che si ipotizza di utilizzare e i soggetti – Stato centrale o singole amministrazioni – che saranno chiamati a finanziarli.
  Inoltre, pur tenendo conto, come sopra ricordato, che le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ritiene comunque opportuno evidenziare alcuni profili inerentiPag. 104 i principi e criteri di delega illustrati, rispetto ai quali ritiene utile acquisire elementi di informazione e valutazione dal Governo per una verifica dei potenziali effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega:

   revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza, di cui al comma 2, lettera a-bis) in quanto suscettibile di determinare la necessità di far fronte alle nuove funzioni con l'aumento delle risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente;

   riduzione e certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, di cui al comma 2, lettera i);

   sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, di cui al comma 2, lettera n). In proposito ritiene opportuno chiarire se da tale criterio di delega possano emergere maggiori spese rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;

   revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale, di cui al comma 2, lettera q).

  Ritiene inoltre opportuna un'ulteriore conferma al fine di escludere profili di onerosità per quanto attiene al criterio che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia (comma 2, lettera aa)) e a quello relativo alla semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti (comma 2, lettera gg)).
  Segnala inoltre ulteriori profili per i quali considera utile una valutazione del Governo, al fine di escludere effetti finanziari, peraltro di carattere eventuale ed indiretto, collegati a possibili incrementi dei costi negli appalti:

   obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali (comma 2, lettera f));

   divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (comma 2, lettera h-bis)).

  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale i decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia, inoltre, che il secondo periodo del medesimo comma dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita una nota contenente i chiarimenti Pag. 105richiesti dalla relatrice (vedi allegato 2). In particolare, quanto al criterio relativo alla semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti, articolo 1, comma 2, lettera gg), rappresenta che esso è foriero di prevedere una nuova tempistica, seppur molto generica, sulle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Pertanto, esprime parere contrario in ordine alla previsione di una accelerazione delle procedure di pagamento, tenuto conto che l'eccessiva genericità della stessa non ancorata ad elementi e termini contrattuali, è suscettibile di impatto sui profili di cassa.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, in riferimento all'osservazione della rappresentante del Governo concernente l'introduzione tra i criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega del criterio dell'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, evidenzia che il carattere generico di tale termine impedisce di ritenere che possa comportare aggravi finanziari per la finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, nel condividere la considerazione della relatrice, ricorda che i pareri della Commissione Bilancio non possono contenere condizioni che influiscono sui pagamenti di cassa, che rimangono di competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE ricorda che, durante l'esame in sede referente, il Governo aveva affermato che la proposta emendativa, che ha introdotto il riferimento all'accelerazione delle procedure di pagamento tra i principi e i criteri direttivi, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, tuttavia, che tale disposizione può comportare conseguenze sui tempi dei pagamenti e, quindi, sulla cassa, pur non determinando modifiche riguardanti le modalità di pagamento da parte dello Stato e degli enti pubblici. Conclude, quindi, che, intendendo in tal senso il riferimento all'accelerazione dei pagamenti di cui alla lettera gg) del comma 2 dell'articolo 1, sia possibile esprime parere favorevole sul testo approvato in sede referente, rimettendosi comunque alla Commissione.

  Fabio MELILLI, presidente, nel concordare con la posizione espressa dalla sottosegretaria Sartore, precisa che, per gli stessi motivi, non ritiene necessario che il provvedimento preveda che i decreti delegati non possano modificare le modalità di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3514, approvato dal Senato, e abb. recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riguardo alla previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la quale prevede l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, anche mediante specifici percorsi di formazione, il suddetto processo di accorpamento delle stazioni appaltanti, nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale, avverrà in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni attuative in ottemperanza con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del presente disegno di legge delega il quale prevede la non onerosità dei provvedimenti attuativi e dispone che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza con le Pag. 106risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    per quanto concerne i percorsi di formazione del personale previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), si conferma che gli stessi saranno effettuati avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le amministrazioni coinvolte dispongono a legislazione vigente, nell'ambito dei propri bilanci, di adeguate risorse economiche per far fronte a tali adempimenti;

    le previsioni riguardanti la revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza e alla revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 1, comma 2, lettere a-bis) e q), saranno attuate dall'Autorità medesima con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), relativa alla riduzione e certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, sarà attuata dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con quanto previsto dall'attuale articolo 40 del codice dei contratti pubblici che prevede l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, nonché delle recenti modifiche apportate all'articolo 41 del codice dei contratti pubblici in materia di Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico;

    la previsione di sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n), ha carattere ordinamentale in quanto tale criterio di delega riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'attuale articolo 24, comma 4, del codice dei contratti pubblici che già prevede che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;

    il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa), che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la ritenuta è effettuata sull'importo dovuto agli operatori economici in relazione agli stati di avanzamento o di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

    con riguardo all'obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, lettera f), la disposizione è finalizzata a prevedere la necessità di tenere conto anche del costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la medesima lettera f) già stabilisce che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali Pag. 107altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

    la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), relativa al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, non vieta in maniera categorica gli incarichi gratuiti ma si limita a qualificarli come eccezionali e risulta coerente con le attuali disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare, con l'articolo 24, comma 8, di detto codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, le quali sono utilizzate dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha convenuto circa l'esigenza di acquisire dal Governo un'integrazione della relazione tecnica, negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, depositata nella seduta dello scorso 27 aprile, al fine di disporre di elementi aggiuntivi onde risolvere le diverse criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE chiede un ulteriore rinvio, non essendo ancora pervenuti, ad opera dei competenti uffici, le predette integrazioni alla citata relazione tecnica.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Nuovo testo C. 1972 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora pervenuta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

Pag. 108

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora pervenuta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora pervenuta.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la citata relazione tecnica è pervenuta ma che sulla stessa sono tuttora in corso le necessarie verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.
Atto n. 374.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2022.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, nel rinviare ai chiarimenti del Governo contenuti nella documentazione depositata agli atti della Commissione nella precedente seduta e rammentando che sullo schema di decreto in esame è altresì pervenuto il prescrittoPag. 109 parere del Consiglio di Stato, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Atto n. 374);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto, integralmente abrogato dall'articolo 45 del presente provvedimento, sono state riprodotte quasi integralmente nell'articolo 6, capoverso articolo 13, dello schema di decreto legislativo in esame;

    la quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 6, capoverso articolo 13, corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'adozione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021;

    l'estensione, operata dall'articolo 6, capoverso articolo 25-novies, anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli stessi possono essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

    le soglie di debito, individuate dall'articolo 6, capoverso 25-novies del presente schema di decreto, a partire dalle quali scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, devono rappresentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, un segnale di allerta precoce;

    le predette soglie sono state peraltro individuate, previa interlocuzione con i creditori qualificati (Agenzia entrate, INPS, INAIL e Agente della riscossione), per intercettare tempestivamente situazioni di prima difficoltà in modo da prevenire situazioni di grave crisi o di crisi irreversibile;

    la stessa disposizione, nell'aggiungere l'INAIL tra i creditori pubblici qualificati tenuti ad effettuare le segnalazioni di allerta, prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

    tuttavia, per evitare l'applicazione retroattiva di tale disposizione, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

    per quanto riguarda, in particolare, il supporto fornito all'esperto di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, da parte delle associazioni di categoria, si rileva che tale possibilità è già prevista dalla normativa vigente, che consente all'esperto di avvalersi dell'ausilio di altri professionisti da lui stesso individuati nell'ambito della procedura per la composizione negoziata della crisi di impresa;

    tali professionisti sono soggetti di sua fiducia che l'esperto individua in ragione delle caratteristiche dell'impresa che ha richiesto l'accesso alla composizione e delle peculiari esigenze della stessa o delle trattative da avviare, non può essere dunquePag. 110 una valutazione lasciata a terzi né si può ammettere la partecipazione di soggetti ulteriori che potrebbero allungare i tempi delle trattative e appesantire la composizione negoziata;

    i costi dei professionisti che coadiuvano l'esperto peraltro sono a carico dello stesso esperto e non dell'impresa, come prevede espressamente l'articolo 25-ter, comma 10, del Codice, introdotto dall'articolo 6 del presente schema di decreto legislativo;

    la nozione di insolvenza incolpevole non rientra nella delega conferita per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, che non contiene alcun principio sul punto, ed è del tutto asistematica oltre che produttiva di rilevanti problemi applicativi e di compatibilità con il sistema;

    la predetta nozione infatti non si giustifica né nell'ottica di evitare l'apertura di una procedura di insolvenza né nell'ottica di evitare la responsabilità degli amministratori verso i creditori e verso la stessa società;

    l'impresa decotta, pur se incolpevolmente decotta, non può restare nel mercato perché produce effetti dannosi sul funzionamento del mercato di riferimento e quindi sulla concorrenza;

    la responsabilità attiene al profilo risarcitorio ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile, che già impongono una valutazione sulla non imputabilità del danno e sul collegamento causale rispetto alle condotte che devono essere puntualmente contestate, tra cui rientra anche la valutazione della condotta rispetto al danno provocato dalla congiuntura economica sfavorevole quale quella in corso;

    le disposizioni di cui all'articolo 6, capoversi articolo 15, comma 3, lettera b), e 19, comma 6, che prevedono, tra l'altro, la possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria, riproducono, rispettivamente, le disposizioni già vigenti di cui agli articoli 182-bis, quarto comma, e 180, quarto comma, della legge fallimentare;

    esse pertanto non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica giacché l'omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo ivi previsti è subordinata alla presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

    l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, disposta dall'articolo 19, comma 4, trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari;

    la predetta eliminazione garantirà la prosecuzione dell'attività aziendale e quindi il recupero, seppur non integrale, dei crediti tributari, con un impatto sulla finanza pubblica inferiore a quello che si verificherebbe in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione;

    i risparmi rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, risultano integralmente disponibili ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 50, comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13;

   rilevata la necessità di:

    inserire, all'articolo 6, capoverso articolo 13, un'apposita disposizione volta, da un lato, a precisare che gli oneri derivanti dall'istituzione della piattaforma telematica nazionale sono quelli risultanti dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, dall'altro, a provvedere alla coperturaPag. 111 finanziaria dei predetti oneri con le risorse rivenienti dall'abrogazione del citato articolo 3, sopprimendo contestualmente il comma 1 dell'articolo 50;

    riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 50, comma 2, in modo da escludere dal suo ambito di applicazione quanto previsto dall'autorizzazione di spesa e dalla relativa copertura finanziaria da inserire al citato articolo 6, capoverso articolo 13,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 6, capoverso articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

   Conseguentemente, all'articolo 50 apportare le seguenti modificazioni:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 2 sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 9-bis;

  e con la seguente osservazione:

   All'articolo 6, capoverso articolo 25-novies, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che con riferimento all'INAIL tale disposizione si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 390.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021, articoli 1 e 25 – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Segnala, in particolare, che le disposizioni in esame apportano modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di individuare nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella Pag. 112COVIP le autorità nazionali competenti ai sensi del citato regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni, e ad assegnare loro i compiti di vigilanza in materia di cartolarizzazioni, introducendo altresì nuove sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento medesimo. Rileva, inoltre che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma che le modifiche proposte assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina finanziaria (TUF), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza e sanzionatori affidati alle predette autorità nazionali, e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria.
  Osserva che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, eventuali oneri legati all'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, saranno interamente sopportati dalle medesime autorità e che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria, mentre le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, ragion per cui le disposizioni normative in esame non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, in considerazione della citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 – ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendovi le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – e tenuto conto che le norme attribuiscono nuove funzioni, nei settori di rispettiva competenza, ad enti, quali Banca d'Italia, IVASS, CONSOB e COVIP, che sono esterni al conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega recata dall'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53 del 2021, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
  In merito agli articoli 1 e 2, concernenti l'oggetto e le finalità del provvedimento, non ha nulla da osservare.
  Riguardo all'articolo 3, relativo alle autorità competenti e all'autorità veterinaria centrale, rilevato che l'articolo non sembra apportare significative modifiche al vigente assetto normativo e che comunque è già operativo il meccanismo di copertura dei costi dei controlli attraverso un sistema tariffario, che integra le risorse attinte dal Fondo sanitario nazionale, e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla banca dati informatizzataPag. 113 nazionale (BDN), cui si fa cenno nel comma 1, rinvia all'analisi relativa all'articolo 5.
  Relativamente all'articolo 4, in materia di competenze e responsabilità, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito al fatto che le competenze e le responsabilità descritte nel presente articolo sono già previste a legislazione vigente e risultano pertanto oggetto soltanto di un processo di riordino organico, il che appariva comunque plausibile a prescindere da quanto riferito dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 5, in materia di registrazione, chiede preliminarmente esplicita conferma che le visite presso i luoghi indicati al comma 3 e la valutazione di congruità di cui al comma 6, entrambi posti a carico delle ASL, rientrano già nelle attività ufficiali demandate a tali enti, come peraltro sembra asserire la stessa relazione tecnica, sia pur soltanto genericamente, atteso che di tali specifici compiti non sono stati individuati i corrispondenti riferimenti nella vigente normativa. Per quanto attiene alla BDN, nel rinviare all'articolo 23 la valutazione dei possibili profili problematici connessi con la copertura dei suoi oneri di gestione ed aggiornamento attraverso un sistema tariffario, sottolinea che attualmente tale banca dati nazionale, effettivamente già esistente ed operativa, ha competenza soltanto per gli animali appartenenti alle specie bovina e suina, mentre l'articolo 1, comma 2, contempla espressamente anche le specie equina, ovina, caprina, dei camelidi e dei cervidi nonché animali diversi. Pertanto, gli oneri di aggiornamento cui fa cenno l'articolo 23, comma 5, non sembrano destinati ad essere di ammontare trascurabile. Ritiene che una quantificazione, perlomeno di massima, appare necessaria, anche nell'ottica di chiarire la tempistica e l'ammontare medio previsto dell'aggravio tariffario che si dovrà disporre e alla luce dei possibili riflessi negativi che vengono prospettati nella disamina del citato articolo 23 in termini di gettito fiscale.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di riconoscimento, preso atto che le attività poste a carico delle ASL dal comma 3 sarebbero già ricomprese nell'ambito di quelle ufficialmente demandate a tali enti, non ha osservazioni da formulare, anche alla luce del fatto che il comma 6 pone a carico degli operatori le spese relative ai riconoscimenti, fra le quali evidentemente sarebbero inclusi gli oneri che le ASL affrontano per gli adempimenti di cui al comma 3, strettamente correlati ai riconoscimenti.
  In merito all'articolo 7, relativo al registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN, ritiene che andrebbe chiarita la portata innovativa del registro nazionale degli operatori, delle attività e degli stabilimenti nell'ambito della BDN e, nel caso positivo, fornita una valutazione in ordine alla sostenibilità ad invarianza d'oneri, o comunque a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, dell'implementazione e gestione di tale nuova funzione nella BDN. Per quanto riguarda il Comitato tecnico di coordinamento, premesso che il comitato già operante limita comunque le sue competenze alla sola anagrafe bovina ed è composto di 10 membri – in luogo degli 8 ora previsti –, mentre non ha ovviamente rilievi da formulare in ordine all'esplicita esclusione di qualsiasi compenso, gettone di presenza o altro emolumento in favore dei suoi componenti, ritiene invece che andrebbero forniti elementi di valutazione in ordine all'impatto finanziario per le spese di missione degli stessi, perlomeno con riferimento ai 5 rappresentanti selezionati dalle regioni, destinati ad effettuare trasferte per partecipare alle riunioni del comitato.
  Relativamente all'articolo 8, in materia di documentazione, ritiene che andrebbe chiarito se la prevista messa a disposizione da parte della BDN in favore delle ASL dei dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati comporti oneri ulteriori rispetto a quelli vigenti in termini di collegamenti telematici, atteso che evidentemente si riferisce ad un accesso specifico e ad hoc alla banca dati da parte delle ASL stesse, nonché confermato espressamente che gli adempimenti posti a carico Pag. 114delle ASL dal comma 9 rientrano nel novero delle attività che, secondo la relazione tecnica, risultano già di competenza di tali enti.
  Riguardo all'articolo 9, relativo all'identificazione e registrazione degli animali e degli eventi, ritiene che andrebbe confermato espressamente che le attività, peraltro non di particolare rilevanza, che i commi 8 e 9 attribuiscono alle ASL rientrano già in quelle attualmente svolte dalle stesse, atteso che l'affermazione recata dalla relazione tecnica in ordine al fatto che le spese sarebbero comunque poste a carico degli operatori non sembra trovare riscontro nel dispositivo.
  In merito all'articolo 10, concernente la tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni, non ha nulla da osservare.
  Sull'articolo 11, concernente i mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, ritiene che andrebbe espressamente assicurato che sia l'inserimento dei mezzi di identificazione in un apposito elenco pubblicato nel portale internet dei sistemi informativi veterinari che il processo di verifica da parte delle ASL delle condizioni di tracciabilità dell'animale per l'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti risultano già ricompresi nelle attività svolte a legislazione vigente o, in ogni caso, possono essere eseguiti ad invarianza d'oneri o a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.
  In merito all'articolo 12, relativo ai fornitori di mezzi di identificazione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine al comma 3, chiede un chiarimento in ordine alla portata innovativa della disposizione di cui al comma 5, che sembra prefigurare un'attività che, se attualmente non rientrante fra quelle previste a legislazione vigente, sembra suscettibile di determinare maggiori oneri.
  Riguardo all'articolo 13, concernente i compiti dei responsabili dei macelli, non ha nulla da osservare.
  In merito all'articolo 14, atteso che i controlli veterinari previsti dal predetto articolo risultano già rappresentare un precipuo compito delle ASL territorialmente competenti, non ha rilievi da formulare.
  Riguardo all'articolo 15, concernente le azioni in caso di non conformità, ritiene che andrebbe chiarito se il complesso di azioni e provvedimenti che le autorità competenti sono chiamate ad adottare in presenza di un accertamento di non conformità possa essere eseguito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o, comunque, a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio. L'ampio ventaglio di possibilità e adempimenti al quale le autorità competenti sono chiamate rende necessario un adeguato approfondimento della questione, atteso che, almeno teoricamente, l'aggravio operativo a loro carico, in assenza di assicurazioni in senso contrario, non appare di scarso rilievo.
  In merito all'articolo 16, relativo al sistema di identificazione e registrazione (I&R) per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività, anche alla luce del fatto che la relazione tecnica non sembra affrontare i profili critici ai quali farà di seguito cenno, osserva che le previste istituzioni e conseguenti gestioni nell'ambito della BDN della sezione SINAC per gli animali da compagnia (commi 1-3) e di quella per l'anagrafe degli stabilimenti per animali utilizzati a fini scientifici (comma 4) rappresentano attività potenzialmente onerose. Ritiene che andrebbero forniti chiarimenti di ordine quantitativo su detti oneri e in merito all'eventuale loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.
  Riguardo agli articoli da 17 a 20, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, non ha osservazioni da formulare in linea generale, atteso che le sanzioni costituiscono una posta di entrata meramente eventuale, non considerate nei saldi tendenziali, e che le stesse, ai sensi del comma 5 del seguente articolo 21, sono introitate al bilancio dello Stato se irrogate dalle Amministrazioni centrali in materie di competenza statale. Proprio tale affermazione induce tuttavia a richiedere un chiarimento in ordine alla destinazione delle sanzioni irrogate dalle altre amministrazioni,Pag. 115 anche alla luce dell'asserzione della relazione tecnica circa la possibilità di destinare i relativi proventi al finanziamento di attività di sanità animale. Ritiene che andrebbero chiariti la portata e le implicazioni di tale meccanismo, giacché la stessa relazione tecnica conclude affermando di non ritenere che tale disposizione contenga elementi in grado di determinare richieste di finanziamento diverse dagli introiti effettivi di tali sanzioni, il che induce a non escludere che tali introiti possano costituire entrate essenziali per lo svolgimento di determinate attività. Ritiene che tale eventualità richiederebbe un approfondimento dei profili sottesi a tale questione, sia in ordine all'ammontare degli oneri stimati ai quali si fa implicitamente riferimento che all'idoneità delle somme in parola rispetto alla loro copertura, che – a prescindere dai profili quantitativi – appare comunque problematica proprio per l'intrinseca aleatorietà degli importi da sanzioni.
  In merito all'articolo 21, concernente l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R), non ha nulla da osservare.
  Relativamente all'articolo 22, concernente abrogazioni, non ha nulla da osservare.
  Riguardo all'articolo 23, recante disposizioni di attuazione transitorie e finali, non ha osservazioni da formulare in termini di oneri diretti, nel presupposto che le tariffe poste a carico degli operatori siano calibrate in modo da essere effettivamente in grado di garantire una copertura integrale degli oneri per la gestione della BDN. Tuttavia, osserva che, trattandosi per gli operatori in questione di una voce di costo, gli importi corrispondenti a tali tariffe sembrerebbero destinati a ridurre il reddito d'impresa degli stessi, con conseguenti riflessi negativi, indiretti ma automatici, in termini di gettito fiscale.
  In merito all'articolo 24, in materia di formazione, osserva che – a rigore – la disposizione di cui al comma 2 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Ritiene che andrebbe fornito un espresso chiarimento in ordine ai soggetti destinati a sopportare tali oneri, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 25, che reca la clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento ai singoli articoli.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.