CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2022
793.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 36

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Nuovo testo C. 1430 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Pag. 37proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
  Segnala che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, si compone di 3 articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, osserva che l'articolo 2 del provvedimento in esame abroga l'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge n. 191 del 2009, che prevede la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale per i comuni con meno di 250.000 abitanti. Rileva che tale norma, congiuntamente ad altre che invece non sono modificate, rientrava nel novero degli strumenti approntati dal legislatore per il conseguimento di risparmi di spesa scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in relazione alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009. Tanto premesso, tenuto conto che tali risparmi venivano ascritti in modo indistinto ad una serie di disposizioni, ritiene che andrebbe chiarito se e in quale misura le norme abrogative in esame incidano sugli stessi, determinando quindi effetti di carattere oneroso.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge estende l'obbligo di istituire circoscrizioni di decentramento comunale ai comuni con popolazione compresa tra i 250.000 ed i 120.001 abitanti, che a legislazione vigente non vi sono tenuti. Considerato che la norma in esame impone un obbligo, e non una facoltà, in capo ad alcune amministrazioni comunali, ritiene che andrebbe chiarito – ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009 – se per l'attuazione della disposizione sia previsto un onere, che in caso affermativo andrebbe quantificato e dotato di apposita copertura.
  In tale contesto, ritiene altresì che andrebbe chiarita la portata normativa della disposizione, introdotta in sede referente, secondo cui il predetto limite riferito alla popolazione, testualmente, «non si applica al comune capoluogo della città metropolitana»: poiché il limite di cui si tratta è una soglia minima al di sopra della quale sorge un obbligo, ritiene che andrebbe precisato se la disposizione abbia l'effetto di esonerare i capoluoghi di città metropolitana dall'obbligo di istituire circoscrizioni, tenuto conto che tutti i capoluoghi di città metropolitana hanno popolazione superiore ai 120.000 abitanti, corrispondenti alla nuova soglia.
  Non ha nulla da osservare, infine, con riguardo alle norme recate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), in quanto le stesse prevedono, per taluni comuni, una facoltà, la quale – stanti i vincoli di bilancio dei comuni, cui la norma in esame non deroga – potrà essere esercitata solo al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse.

  Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1) dalla quale emergono alcune criticità in merito ai profili di copertura finanziaria del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2022.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le disposizioni del Trattato con cui sono state introdotte nuove forme di cooperazione bilaterale rafforzata,Pag. 38 istituiti nuovi organismi di consultazione e nuovi percorsi formativi per il personale saranno attuate dalle amministrazioni interessate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Pertanto conferma che il Trattato non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Aggiunge, inoltre, che, all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in oggetto, appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato delle pubbliche amministrazioni, anziché al bilancio dello Stato.

  Roberto PELLA (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni del Trattato con cui sono state introdotte nuove forme di cooperazione bilaterale rafforzata, istituiti nuovi organismi di consultazione e nuovi percorsi formativi per il personale saranno attuate dalle amministrazioni interessate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    il Trattato pertanto non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica;

    all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in oggetto, appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato delle pubbliche amministrazioni, anziché al bilancio dello Stato,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. Fa presente, altresì che il provvedimento in esame è costituito di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria dello Stato.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 10 dell'Accordo, recanti Disposizioni generali e contenuto dell'Accordo, in merito ai profili di quantificazione, rimanda alle osservazioni sui singoli articoli relativi ai diversi settori su cui interviene l'Accordo.
  Per quanto concerne l'articolo 11 e gli articoli da 18 a 23, recanti disposizioni sulle pensioni, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti per la Pag. 39finanza pubblica con riferimento all'incremento della durata minima dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato (almeno un anno in base al nuovo Accordo, mentre in base alla normativa in vigore detto periodo, stando alla relazione tecnica, è limitato a una settimana contributiva) e alle modifiche in materia di integrazione al minimo delle pensioni, esclusivamente a carico dell'Istituto competente dello Stato sul cui territorio risiede il beneficiario. Con riferimento all'incremento del periodo minimo di assicurazione, non ha osservazioni da formulare atteso che gli eventuali risparmi, comunque sostanzialmente non apprezzabili secondo la relazione tecnica, non vengono comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Per quanto attiene all'integrazione al minimo delle pensioni, la relazione tecnica fornisce i parametri utilizzati per la stima dei maggiori oneri, in base ai quali la quantificazione risulta coerente. Atteso che detti parametri prevedono, tra l'altro, criteri che sembrano ispirati a principi di prudenzialità (incremento cautelativo dei soggetti interessati e mancata imputazione di eventuali risparmi derivanti dall'erogazione dei corrispondenti trattamenti al minimo da parte dell'Istituto nord-macedone), non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne gli articoli da 12 a 17, recanti disposizioni sull'Assistenza sanitaria, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica stima che il rapporto debiti/crediti in materia sanitaria resti invariato anche per i prossimi anni. Pur rilevando che le disposizioni del nuovo Accordo in materia sanitaria non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria, ad eccezione dell'articolo 16 che subordina la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza alla preventiva autorizzazione dell'Istituto competente, per il quale non si riscontra analoga disposizione all'interno della Convenzione Italo-Jugoslava, e che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato danno comunque luogo a rimborsi sulla base del costo effettivo, appare utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'ipotesi di invarianza tra debiti e crediti, che la relazione tecnica assume costante per i prossimi anni. Ciò anche alla luce della circostanza che la relazione tecnica riporta dati riferiti alle richieste di pagamento da parte dello Stato estero fino al 2019. La stessa relazione tecnica, infine, nel rilevare che nel 2016 tali richieste assumono un valore massimo pari a euro 565.400,03, evidenzia che tale dato, così come quelli riferiti alle annualità successive, non risulta ancora verificato.
  Con riferimento agli articoli da 24 a 30, recanti Infortuni sul lavoro e malattie professionali, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni del nuovo Accordo non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ad eccezione dell'articolo 28 che disciplina lo svolgimento di esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa, su richiesta dell'Istituto competente. Evidenzia che le disposizioni prevedono il rimborso delle spese da parte dell'Istituto competente a quello che ha eseguito gli esami sulla base del costo effettivo. In ogni caso, come specificato dalla relazione tecnica, in mancanza di un rapporto assicurativo del lavoratore con il nostro Paese, gli oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali sostenuti dall'INAIL sono comunque oggetto di rimborso da parte della Repubblica della Macedonia del nord; non ha pertanto osservazioni da formulare al riguardo.
  Circa gli articoli da 31 a 34, recanti Indennità di disoccupazione e prestazioni familiari, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica con riferimento alla riduzione da 6 a 3 mesi del periodo di erogazione (articolo 31) e alla sospensione dell'erogazione delle prestazioni per il nucleo familiare, qualora i componenti risiedano nello Stato di origine e ivi già percepiscano analoghi benefici (articolo 34). In proposito, osserva che le stime operate dalla Pag. 40relazione tecnica risultano coerenti con i parametri forniti. Peraltro, appare utile acquisire elementi di calcolo circa la quantificazione della platea stimata relativamente all'articolo 31, relativo all'indennità di disoccupazione, non verificabile in base al numero complessivo di cittadini macedoni che nel corso del 2019 hanno versato contributi previdenziali all'INPS (circa 35.000 soggetti) e alle percentuali di abbattimento indicate dalla relazione tecnica come ipotesi di stima.
  Per quanto concerne gli articoli da 35 a 48, recanti Altre disposizioni sull'Accordo, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che i risparmi complessivi stimati dalla relazione tecnica non vengono comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Per quanto attiene all'impegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo, compresi gli oneri di traduzione (articoli 37 e 42), appare utile acquisire conferma che le amministrazioni pubbliche coinvolte siano in grado di svolgere eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle esenzioni da imposte, tasse e diritti, di cui all'articolo 42, non ha osservazioni da formulare atteso che tali agevolazioni sono già vigenti in base all'articolo 33 della Convenzione Italo-Jugoslava.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che la relazione tecnica non è stata ancora ultimata ed è in fase di integrazione, pertanto, chiede un ulteriore rinvio.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che la relazione tecnica non è stata ancora ultimata perché il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti e, pertanto, chiede un ulteriore rinvio.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Pag. 41Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Atto n. 374.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

  Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione un documento contenente risposte alle richieste di chiarimento formulate dall'onorevole Lucaselli nella seduta del 20 aprile 2022 (vedi allegato 2).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo non risulta ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, in attesa del quale appare pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.