CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 maggio 2022
792.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 10 maggio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI, di Giuseppe Libutti, avvocato esperto in diritto costituzionale, e di Alessandro Olivieri, avvocato penalista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini, C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena recanti disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

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Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423, Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, prima di procedere in qualità di relatore all'illustrazione del provvedimento, rammenta che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì, 12 maggio prossimo.
  Ricorda quindi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
  Il Trattato, come si legge nella relazione illustrativa, ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Francia, nel quadro di riferimento europeo, attraverso un metodo e una prassi di consultazione, che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangano differenti. Frutto di un lungo e complesso impegno negoziale, il Trattato intende inoltre suggellare la rinnovata intesa tra Roma e Parigi, affermando nel contesto europeo una dimensione franco-italiana accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco e segnando un salto di qualità nelle relazioni bilaterali e la volontà di mantenere uno stretto raccordo sui principali argomenti della politica europea e internazionale.
  Venendo al merito, segnala preliminarmente che il Trattato consta di dodici articoli, accompagnati da un allegato, recante il programma di lavoro, che precisa gli assi e i progetti di cooperazione che i due Paesi intendono attuare in applicazione dei principi posti dal Trattato e che potrà essere emendato, come previsto dall'articolo 11.2 del Trattato.
  Passando al contenuto del Trattato, segnala che l'articolo 1, in materia di affari esteri, reca l'impegno delle Parti a sviluppare il loro coordinamento, a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale e a consultarsi regolarmente, con l'obiettivo di stabilire posizioni comuni e di agire congiuntamente su tutte le decisioni che tocchino interessi comuni. All'articolo 2, in materia di sicurezza e di difesa, le Parti si impegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, contribuendo a salvaguardare la sicurezza comune europea e a rafforzare le capacità dell'Europa della Difesa, consolidando il pilastro europeo della NATO.
  L'articolo 3 riguarda gli affari europei, in relazione ai quali le Parti si impegnano al rafforzamento delle istituzioni, alla difesa dei valori fondanti dell'Unione europea, alla promozione di una transizione verso un modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile.
  L'articolo 4 reca gli impegni delle Parti nei settori delle politiche migratorie, della giustizia e degli affari interni. Segnala a tale proposito che le due Parti contraenti rafforzano la cooperazione bilaterale e a livello europeo nella lotta contro le minacce criminali transnazionali, particolarmente contro il terrorismo: in quest'ottica Italia e Francia valutano la possibilità di una partecipazione congiunta agli strumenti europei esistenti. Verrà altresì intensificata la cooperazione transfrontaliera tra le forze dell'ordine italiane e francesi mirando alla creazione di un'unità operativa mista capace di sostenere le forze dell'ordine nella gestione di grandi eventi e nel loro contributo alle missioni internazionali di polizia. Si prevede altresì di svolgere azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dell'ordine dei Paesi terzi interessati dalla minaccia terroristica o dall'espansione della criminalità organizzata. L'obiettivo è inoltre quello di rafforzare la cooperazione in materia di giustizia, in particolare per la protezione dei minori, la Pag. 22lotta alla criminalità organizzata, incluse le attività ambientali illecite, nonché la cooperazione in materia penitenziaria. Per quanto concerne la collaborazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, Italia e Francia opereranno per un approfondimento di essa, nonché per una facilitazione dello scambio delle informazioni pertinenti. Verrà a tale scopo istituito un foro di consultazione regolare tra i rispettivi Ministeri della giustizia, che potrà anche formulare approcci condivisi sulle questioni europee nel settore giudiziario. Si prevede anche un programma di incontri regolari tra magistrati e operatori del diritto, nonché scambi di funzionari e magistrati e attività comuni di formazione. Sono inoltre previsti sforzi congiunti italo-francesi nella lotta contro i contenuti terroristici in rete, come anche contro l'incitamento all'odio e alla radicalizzazione. Le due Parti contraenti favoriranno il ricorso a mezzi operativi di sequestro e confisca nei casi di traffici illeciti di beni culturali e di criminalità ambientale. Regolari incontri tra le rispettive forze dell'ordine si svolgeranno al fine di analizzare le questioni di interesse comune e individuare buone prassi nell'applicazione degli strumenti di cooperazione di polizia. Anche in riferimento alle forze dell'ordine saranno favoriti gli scambi di agenti e funzionari e le attività di formazione comune.
  L'articolo 5, relativo alla cooperazione economica, industriale e digitale, impegna le Parti a facilitare investimenti reciproci, intensificare le collaborazioni industriali bilaterali e approfondire la cooperazione in settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea.
  L'articolo 6 comprende una serie di obiettivi riconducibili sia allo sviluppo sociale e inclusivo sia allo sviluppo sostenibile, mentre l'articolo 7 riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore spaziale, anche in un quadro europeo. Agli articoli 8 e 9, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale dei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione nelle relazioni bilaterali e nel progetto comune europeo, incoraggiano gli scambi all'interno della società civile e la mobilità dei giovani, si impegnano a sostenere iniziative congiunte per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale e a intensificare la collaborazione nel campo dell'industria culturale e creativa.
  L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. In esso le Parti s'impegnano a sostenere i progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi, coerenti con uno sviluppo sostenibile e con la coesione europea. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliera in materia di sanità e di interventi di soccorso. All'articolo 11 è delineato il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, che prevede un vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del Trattato e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse. L'articolo 12 reca quindi le disposizioni finali.
  Quanto al disegno di legge di ratifica del Trattato, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539, Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, prima di procedere in qualità di relatorePag. 23 all'illustrazione del provvedimento, rammenta che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 12 maggio prossimo.
  Ricorda quindi che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 (C. 3539 Governo).
  L'accordo, che s'inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i paesi dell'est europeo, ha l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale. Si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Come evidenziato dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, fa presente che l'Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di 16 articoli, il primo dei quali contiene le definizioni, mentre l'articolo 2 individua il campo di applicazione per ciascuna delle due Parti. L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due Paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari mentre l'articolo 4 garantisce l'esportabilità – vale a dire il pagamento all'estero della prestazione – del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo. L'articolo 5 contiene le disposizioni procedurali relative alla presentazione delle domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni mentre l'articolo 6 stabilisce il principio della collaborazione amministrativa nel caso in cui siano necessari esami medici ai fini dell'applicazione della legislazione di una o di entrambe le Parti. L'articolo 7 stabilisce il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti e l'articolo 8 riguarda il recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso.
  Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia segnala che, ai sensi dell'articolo 9, ogni trattamento di dati personali, svolto dalle competenti istituzioni delle Parti, si effettuerà in conformità alle clausole contenute nell'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo. Tale allegato contiene in particolare le garanzie per la protezione dei dati personali, stabilendo in primo luogo che i dati personali saranno trasferiti tra le istituzioni al solo fine di perseguire l'accertamento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale previste dall'articolo 2 dell'Accordo e l'erogazione di tali prestazioni e che, con riguardo alla proporzionalità e qualità dei dati, l'istituzione trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle citate finalità. È stabilito inoltre che il trasferimento dei dati particolari e penali sia ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo. Oltre a fornire agli interessati un'informativa generale su identità e dati di contatto del titolare del trattamento, finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ulteriori eventuali destinatari nonché sui diritti degli interessati, ciascuna istituzione metterà in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Nell'allegato sono inoltre specificate le modalità per l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati, prevedendo che ciascuna istituzione adotti misurePag. 24 appropriate affinché su richiesta dell'interessato possa confermare se tratta o meno dati personale e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati e fornire informazioni sul loro trattamento, e identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra istituzione.
  Sono, inoltre, previste clausole per la eventuale comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, la quale potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta dell'istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle clausole dell'allegato. Quanto alla durata di conservazione dei dati, è previsto che le istituzioni conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.
  Sono, infine, previste clausole in materia di tutela amministrativa e giudiziaria, garantendo il diritto dell'interessato a presentare reclamo ad un'autorità di controllo indipendente e ricorso all'autorità giudiziaria – in caso ritenga che non siano state rispettate le garanzie previste dall'allegato –, nonché in materia di vigilanza sulla corretta applicazione delle clausole che è assicurata da autorità di controllo indipendenti.
  Quanto ai restanti articoli dell'Accordo, l'articolo 10 definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto; l'articolo 11 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: l'articolo 12 prevede lo scambio di informazioni tra le Parti in caso di modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.
  Infine, gli articoli da 13 a 15 contengono le clausole finali dell'Accordo relative rispettivamente: alla soluzione delle controversie; alla durata dell'Accordo; alle sue modifiche ed integrazioni nonché alla clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 16 dispone in materia di entrata in vigore.
  Quanto al disegno di legge, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
C. 1972 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di giovedì 12 maggio prossimo.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis, adottata come testo base, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, che prevede interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del provvedimento, che si compone di 9 articoli, fa presente che in questa sede si soffermerà principalmente ad illustrare i profili di interesse della Commissione Giustizia. La materia oggetto del testo in esame è attualmente disciplinata dalla legge n. 135 del 1990, adottata allo scopo di prevedere un programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS: il provvedimento in discussione sostituisce tale disciplina, che viene corrispondentemente abrogata all'articolo 9. In particolare, l'articolo 1, per contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura e per assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, autorizza l'attuazione di una serie di interventi, che Pag. 25sono definiti nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, adottato con decreto del Ministro della salute. L'articolo 2 garantisce programmi di screening oncologici gratuiti per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV). In particolare, la disposizione prevede che con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dei programmi in oggetto. Sono, inoltre, promosse campagne di informazione sull'HPV anche favorendo l'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori. Mentre l'articolo 3, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, dispone che presso ogni regione e provincia autonoma è individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie, l'articolo 4 dispone in materia di personale, di formazione e di aggiornamento. L'articolo 5 affida al Ministero della salute e alle regioni il compito di assicurare che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV (comma 1). L'articolo, poi, riprende, per lo più, i contenuti dell'articolo 5 della citata legge n. 135 del 1990, in materia di accertamento della infezione da HIV salvo prevedere, ex novo, l'unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS e la possibilità, per le strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minorenne che abbia compiuto quattordici anni, senza necessità di autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. In tal caso, l'eventuale comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo garantendo assistenza e sostegno psicologico per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento. L'articolo 6, sui divieti a carico dei datori di lavori, investe profili di interesse della Commissione Giustizia e riprende, specificandone la portata, il divieto previsto dall'articolo 6 della legge n. 135 del 1990 per i datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività dei dipendenti o dei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro (comma 1). Inoltre, il comma 2 prevede che anche in caso di fasi preselettive e preassuntive, l'accertata infezione da HIV non possa costituire motivo di discriminazione, mentre il comma 3 vieta ai datori di lavoro, o a chi ne fa le veci, di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy. Il comma 4 dispone che per le violazioni delle disposizioni dell'articolo in esame si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la violazione dell'articolo 5 della medesima legge n. 300 del 1970. In particolare, rammenta che il citato articolo 5 della legge n. 300 del 1970 vieta accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il divieto è rafforzato da quanto disposto dalla citata legge n. 135 del 1990. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. La violazione dell'articolo 5 è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Quando, per le condizioni economiche del reo, tale ammenda può presumersi inefficace anche se applicataPag. 26 nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente e l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, mentre l'articolo 8 reca disposizioni finanziarie. Ricorda, infine, che l'articolo 9 abroga la legge n. 135 del 1990, facendo salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Testo unificato C. 2049 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento nella seduta di giovedì, 12 maggio prossimo. In sostituzione del relatore, onorevole Ferraresi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, del testo unificato delle proposte di leggi C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, come risultate dalle proposte emendative approvate in sede referente. A conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito, il provvedimento si compone di 10 articoli, il primo dei quali ne indica oggetto e finalità. Più nel dettaglio, la proposta di legge reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, garantire la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore nonché monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto. L'articolo 2 disciplina il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale e sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate e all'agricoltura multifunzionale. Con riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia, segnala che tra gli interventi da finanziare figurano anche quelli volti a promuovere, in riferimento al lavoro femminile in agricoltura, reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza di genere, anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali. Inoltre, tra tali interventi vi sono anche quelli finalizzati a contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, con lo scopo di promuovere la creazione di imprese agricole condotte da donne. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al quale sono assegnate funzioni di monitoraggio, indagine ed elaborazione di misure. Tra l'altro l'Ufficio è tenuto a monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme Pag. 27sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro. L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile. Quanto all'articolo 5, esso reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere nell'accesso alle cariche in società controllate da pubbliche amministrazioni e consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura; l'articolo 7 interviene in materia di disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura; l'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. Infine, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.