CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2022
790.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE REFERENTE

  Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, indi, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione XI ha comunicato che non intende esprimersi e la Commissione V si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea.
  Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire per le dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) preliminarmente rammenta che, come è noto, l'origine del provvedimento in esame risiede nel lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui fa parte anche la collega Bellucci del gruppo di Fratelli d'Italia. Con riguardo ai lavori della Commissione Giustizia, rileva comunque, in esito all'esame del testo, la permanenza di alcune criticità, sottolineando che questioni quali quelle relative ai Pag. 20detenuti in regime di 41-bis o comunque di alta sicurezza necessiterebbero ulteriori approfondimenti. Rileva pertanto l'esigenza di introdurre alcune modifiche al fine di garantire la tutela del preminente interesse del minore senza tuttavia svuotare di efficacia le misure cautelari e detentive. Pur considerando lodevole e condiviso l'intento della norma, ritiene che la sua materiale traduzione non rispecchi pienamente lo spirito che ha animato inizialmente il legislatore. Augurandosi che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte modifiche migliorative al testo che allo stato attuale non risulta convincente, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.

  Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il convinto voto favorevole del gruppo di Italia Viva, manifestando soddisfazione per il fatto che, dopo un lungo iter, arrivi finalmente all'esame dell'Assemblea un provvedimento molto importante.

  Anna Rita TATEO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega al conferimento del mandato al relatore.

  Mirella CRISTINA (FI) dichiara, a nome del gruppo di Forza Italia, il voto favorevole al conferimento del mandato al relatore.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel dichiarare che anche il gruppo del Partito Democratico si esprimerà in senso favorevole, ribadisce la disponibilità ad eventuali integrazioni e modifiche del testo nel corso dell'esame in Assemblea, purché non risultino compromessi ratio ed obiettivi dell'intervento normativo e non si intenda tornare indietro rispetto alle misure introdotte. Invita pertanto ad andare avanti nell'iter del provvedimento.

  Martina PARISSE (CI) preannuncia anche il voto favorevole del suo gruppo.

  Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che, come già emerso nel corso dell'esame del provvedimento, il suo gruppo si è sempre dimostrato favorevole all'elaborazione di proposte migliorative che incentivino, pur con alcuni vincoli, la non permanenza dei bambini in carcere. Nel ribadire pertanto la condivisione degli obiettivi del provvedimento e il contributo fornito ai lavori della Commissione, rammenta che il suo gruppo ha in più occasioni evidenziato le problematiche poste dall'articolo 1, in particolar modo con riguardo alle misure cautelari nei confronti delle madri detenute e, a seguito dell'estensione prevista, anche dei padri detenuti. Nel ritenere che tali criticità costituiscano una macchia vistosa su di un testo il cui obiettivo è condiviso da tutte le forze politiche, evidenzia la necessità di contemperare tale obiettivo anche con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico e con l'efficacia delle misure cautelari. A suo avviso, è tuttora irrisolta la questione relativa all'articolo 1, dal momento che con l'attuale formulazione sussiste l'obbligo di destinare ad un istituto a custodia attenuata le madri e i padri detenuti, senza che sia stata prevista una clausola di salvaguardia in caso di soggetti pericolosi, e soprattutto in assenza della possibilità di tradurre tali soggetti in carcere una volta che si siano resi responsabili di atti di violenza di varia natura. Nel sottolineare a tale proposito come gli ICAM non siano attrezzati a garantire la sicurezza in frangenti simili, preannuncia che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà dalla deliberazione, confidando nelle parole del collega Bazoli, che ha manifestato disponibilità al confronto. Si augura pertanto che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte modifiche volte a risolvere le criticità esposte, quanto meno con riguardo alla possibilità della revoca della misura qualora ciò si renda necessario per esigenze di sicurezza. Nel sottolineare che vi è tutto il tempo per addivenire alle necessarie modifiche, consentendo al Movimento 5 Stelle, e presumibilmente a tutti i gruppi, di esprimere con animo tranquillo un voto favorevole sui singoli articoli e sul provvedimento finale, ribadisce che si tratta di una questione strettamente tecnica, connessaPag. 21 alla tutela della sicurezza e al buon andamento della giustizia.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente preliminarmente di aver ascoltato con attenzione le dichiarazioni dei colleghi, ivi comprese talune sottolineature relative al merito del provvedimento. Nel rilevare, a tale proposito, come alcune delle questioni poste siano già state affrontate nei giorni passati, ritiene che le criticità evidenziate dalla collega Varchi abbiano ottenuto una risposta convincente, seppur parziale, e che in particolare la preoccupazione relativa ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis si possa considerare superata. Con riguardo ad altre osservazioni già esposte nelle passate sedute, fa presente che in queste ore si stanno individuando soluzioni ulteriori, anche grazie all'interlocuzione con il Governo e con gli uffici legislativi del Ministero. Sottolinea in particolare la forte volontà e l'impegno costruttivo manifestati dalla sottosegretaria Macina in favore di un testo che sia in grado di coniugare le esigenze di sicurezza con l'obiettivo fondamentale di cancellare la vergogna dei minori in carcere, dichiarandosi convinto che verranno individuate soluzioni compatibili con la civiltà del sistema. A suo avviso, se i due rami del Parlamento approveranno il provvedimento in esame, ciò equivarrà ad offrire uno spicchio di civiltà ad un settore come quello carcerario che di civiltà ne sperimenta purtroppo ben poca. Esprime inoltre autentico stupore per l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e in particolare del deputato Ferraresi, sottolineando come nei confronti delle sue argomentazioni sia stata manifestata una reiterata volontà positiva. Non comprende pertanto la decisione di astenersi dalla deliberazione del mandato al relatore, che reputa una votazione di natura pressoché tecnica, tanto più considerati i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni in sede consultiva e la disponibilità al confronto manifestata dal Governo, nella persona della sottosegretaria Macina che è tra l'altro espressione del medesimo gruppo parlamentare. Considera pertanto tale astensione un esercizio gratuito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e che si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, ai successivi punti all'ordine del giorno in sede referente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative era stato fissato per lunedì 2 maggio 2022 alle ore 18 e che sono state presentate 36 proposte emendative (vedi allegato). Avverte che la deputata Palmisano ha sottoscritto, in data 4 maggio, l'emendamento 1.17 Saitta. Nel ricordare che nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso delle proposte emendative, avverte che la Presidenza ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, in quanto affatto estranei alla tematica del provvedimento che incide sul comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 relativo al reato di commercializzazione di gameti o di embrioni o al reato di surrogazione di maternità, le seguenti proposte emendative: 1.02 Colletti, in quanto modifica l'articolo Pag. 2213 della citata legge n. 40 del 2004 in materia di sperimentazione di embrioni umani; 1.03 Colletti, in quanto modifica l'articolo 14 della citata legge n. 40 del 2004 in materia di limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni; 1.04 Colletti, in quanto aggiunge alla legge n. 40 del 2004 un articolo in materia di malattie su cui effettuare la diagnosi genetica pre-impianto; 1.05 Leda Volpi, in quanto aggiunge alla legge n. 40 del 2004 un articolo in materia di uniformità a livello nazionale di regolamentazione, tariffe, accesso e procedure della procreazione medicalmente assistita. Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire sul complesso degli emendamenti.

  Enrico COSTA (Misto), precisa che non intende svolgere un intervento organico sul complesso delle proposte emendative ma piuttosto ritiene opportuno chiedere al Governo quale sarà il suo approccio al provvedimento. Chiede quindi se l'intenzione sia quella di assumere un atteggiamento «neutro», rimettendosi al lavoro parlamentare, come già fatto in altre occasioni, oppure quella di formulare pareri tecnici, favorevoli o contrari alle singole proposte emendative.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, ricordando che il Governo esprime i suoi pareri nel momento in cui è chiamato a farlo, precisa che il Governo si riserva, una volta che avrà compiutamente esaminato le proposte emendative, dell'inammissibilità di alcune delle quali si è peraltro appena appreso, di definire, caso per caso, il proprio atteggiamento. Evidenzia inoltre che la eventuale discussione sul complesso delle proposte emendative potrà fornire spunti di ulteriore riflessione.

  Veronica GIANNONE (FI), desidera porre all'attenzione della Commissione l'esigenza di valutare anche una questione connessa alla proposta di legge in esame: quella relativa alla tutela dei minori. Rammentando che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 40 del 2004, ai minori nati a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita sono riconosciuti i medesimi diritti previsti per gli altri minori, si domanda se, qualora la proposta di legge in discussione venisse approvata nel suo testo originario, – non rientrando la maternità surrogata nelle fattispecie delle tecniche della procreazione medicalmente assistita – al momento del suo arrivo in Italia, il bambino possa essere affidato ai servizi sociali. Chiede che la Commissione affronti pertanto tale questione, nell'interesse supremo del minore.

  Enrico COSTA (Misto), pur comprendendo che il Governo debba esaminare le proposte emendative prima di esprimersi sulle stesse, sottolinea che la sua richiesta era finalizzata a conoscere se l'Esecutivo avesse già stabilito, trovandosi di fronte ad un bivio, se percorrere la strada della neutralità, rimettendosi al Parlamento – o per dirla in maniera meno nobile, «lavandosene le mani» – oppure se intenda adottare sulla questione un approccio tecnico, sistematico e costituzionale. Non entrando nel merito del provvedimento in esame, ritiene necessario che si svolga una riflessione in ordine alla ragionevolezza costituzionale del provvedimento in discussione, per comprendere se la disposizione in esso contenuta abbia profili di incostituzionalità per irragionevolezza sistemica con l'ordinamento e se la stessa possa o meno determinare riflessi sul piano del diritto internazionale. A suo avviso, infatti, l'approvazione del provvedimento devierebbe la ratio posta alla base del codice penale. Pertanto, ritiene che non si tratti di fare una valutazione di coscienza, ma una valutazione di ordine tecnico-giuridico, a cui il Governo non può sottrarsi. Infine, rammentando che l'attuale Ministra della Giustizia ha, in passato, ricoperto la carica di Presidente della Corte costituzionale, sottolinea come, a suo avviso, il rispetto dei principi costituzionali debba orientare gli interventi del Governo e i voti della Commissione.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, fa notare Pag. 23nuovamente che al provvedimento in discussione sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali dichiarati inammissibili dalla Presidenza nella presente seduta. Ritiene corretto che l'intervento del Governo su tale provvedimento sia puntuale e sottolinea che gli interventi svolti in Commissione potranno contribuire a porre l'Esecutivo nelle condizioni di stabilire se effettivamente ci si trovi, o meno, di fronte ad un bivio. Evidenziando come il tema meriti l'approfondimento che l'Esecutivo doverosamente riserva a tutti i provvedimenti e a tutti gli emendamenti, ribadisce la necessità, prima di esprimersi, di valutare le proposte emendative presentate, sottolineando come alcune di esse potrebbero eventualmente interessare anche competenze di altri dicasteri. Assicura quindi che, al momento opportuno, il Governo adempierà ai propri compiti.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.
C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, in assenza di obiezioni, rammentando che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, di ieri è stato deciso di procedere a un breve ciclo di audizioni, relativamente al quale il termine per l'indicazione degli auditi, nella misura di uno per ciascun gruppo, è stato fissato alle ore 12 di lunedì 9 maggio, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.
C. 3392 Miceli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Miceli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 3392, a mia prima firma, recante modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva.
  Sottolinea che la proposta di legge – composta da 3 articoli – intende rafforzare la tutela penale degli arbitri e più in generale di tutti i soggetti designati dalla federazione di appartenenza per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva o per svolgere un incarico nell'ambito di una manifestazione sportiva. A tale proposito, come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'estensione è volta a tutelare «vari soggetti, tra i quali gli osservatori arbitrali, spesso intervenuti a difesa degli arbitri e anche loro vittime di violenza». A tal fine, l'articolo 1 del provvedimento introduce modifiche alla citata legge n. 401 del 1989 con riguardo al divieto di accesso alle manifestazioni sportive (lettere a) e b)) e alla disciplina penale (lettere c) e d)).
  Per quanto riguarda le disposizioni penali, precisa anzitutto, che la lettera d) inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 6-sexies, che prevede una aggravante dei delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale (articoli 582, 583 e 584 del codice penale) quando i fatti sono commessi in danno di arbitri o di altri soggetti designati dalle federazioni sportive per assicurare la regolarità tecnica o svolgere comunque incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva e il reato è commesso Pag. 24a causa o in occasione della manifestazione. L'applicazione dell'aggravante comporta un aumento della pena da un terzo alla metà. Più in particolare, l'aggravante riguarda i seguenti delitti: lesione personale, di cui all'articolo 582 del codice penale. Si tratta della condotta di chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente per la quale il codice prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il reato è perseguibile a querela se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorrono aggravanti; lesione personale grave, di cui all'articolo 583, primo comma, del codice penale. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; lesione personale gravissima, di cui all'articolo 583, secondo comma, del codice penale. La lesione è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. In questo caso si applica la reclusione da 6 a 12 anni; omicidio preterintenzionale, di cui all'articolo 584 del codice penale. Si tratta della condotta di chiunque, con atti diretti a commettere percosse (articolo 581) o lesioni personali (articolo 582), cagiona la morte di un uomo, per la quale il codice prevede la reclusione da 10 a 18 anni.
  Rileva che, per motivi di coordinamento – determinati dall'inserimento dalla descritta aggravante – la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 abroga il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge n. 401 del 1989 che estende l'applicazione delle pene previste per le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-quater del codice penale) alle lesioni commesse in danno di arbitri o altri soggetti deputati ad assicurare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Rispetto alla fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravi all'arbitro con la reclusione da 4 a 10 anni, l'aggravante prevista dall'articolo 6-sexies comporta la pena della reclusione da 4 a 10 anni e mezzo; rispetto alla fattispecie penale vigente, che punisce le lesioni gravissime all'arbitro con la reclusione da 8 a 16 anni, l'aggravante prevista dall'articolo 6-sexies comporta la pena della reclusione da 8 a 18 anni. In entrambi i casi la modifica consiste dunque nel consentire l'applicazione di una pena più alta nel massimo.
  Osserva che le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 introducono modifiche alla disciplina del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cosiddetto daspo), recata dall'articolo 6 della legge n. 401 del 1989. Tali modifiche sono direttamente connesse all'inserimento della nuova aggravante nell'articolo 6-sexies della citata legge. In particolare, la lettera a) – introducendo una nuova lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 – estende il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, anche nei confronti di coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 6-sexies. Se dunque attualmente il daspo può essere applicato in presenza di una mera denuncia (lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989) ovvero di indizi (lettera d) del medesimo comma 1), nel caso dei delitti di cui all'articolo 6-sexies la proposta di legge richiede almeno il rinvio a giudizio, non essendo sufficienti né gli indizi, né la denuncia. Come riportato nella relazione introduttiva, in ossequio alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, «si ritiene indispensabile prevedere che tali condotte siano state vagliate Pag. 25come sussistenti successivamente alla conclusione delle indagini preliminari e con l'esercizio dell'azione penale». La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, intervenendo sul comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prevede in primo luogo che, nei casi di cui al nuovo articolo 6-sexies, sia sempre disposta, tenendo conto dell'attività lavorativa del soggetto, la prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.
  Rammenta che la medesima lettera b) disciplina inoltre la durata della prescrizione e del daspo. Quando il divieto di accesso è emesso nei confronti di imputati o condannati non definitivamente per uno dei delitti previsti dall'articolo 6-sexies della legge n. 401 del 1989, in danno di arbitri o altri soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva ed a causa o in occasione di quest'ultima, la durata della prescrizione e del daspo non può essere inferiore a: 3 anni, se si procede per il reato di lesioni personali; 5 anni, se si procede per il reato di lesioni personali gravi o gravissime; 10 anni, se si procede per il reato di omicidio preterintenzionale.
  Segnala che l'articolo 2 della proposta in esame interviene sull'articolo 131-bis del codice penale, che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, integrando l'elenco dei casi nei quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. A tale elenco – che già prevede (al secondo periodo del secondo comma) i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché si tratti di delitti puniti con una pena superiore nel massimo a 2 anni e 6 mesi di reclusione – sono aggiunti i delitti commessi in danno dell'arbitro o di altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il reato è commesso in occasione o a causa della manifestazione sportiva. In questo caso, dunque, ai fini dell'esclusione della tenuità del fatto, si prescinde dall'entità della pena e si fa riferimento alle sole persone offese, vale a dire arbitro o altro soggetto cui risulti affidata la responsabilità di assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva. La disposizione non include i fatti commessi in danno di soggetti designati dalla federazione di appartenenza per svolgere generici incarichi nell'ambito di una manifestazione sportiva.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.