CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2022
788.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

  La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto di 10 articoli, si propone, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  Per i profili di interesse della XII Commissione, segnala che l'articolo 2 prevede la redazione di un Piano nazionale, di durata triennale, finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di una serie di interventi.
  Tra di essi, evidenzia che la lettera d) del comma 2 riguarda la tutela della maternità e della genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), e delle normative regionali vigenti.
  La successiva lettera f) dispone la promozione, nei luoghi di lavoro, di azioni mirate per la tutela della salute e della Pag. 43sicurezza delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili.
  La lettera i) tratta del rafforzamento dei servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento, entro un'ottica multifunzionale, delle strutture agrituristiche, consentendo l'utilizzo di quest'ultime per attività prescolastiche e post scolastiche e per servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 24 in materia di agricoltura sociale e prevedendo la stipula di convenzioni col Servizio sanitario nazionale.
  Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, le modalità di adozione del Piano nazionale sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Piano nazionale è invece approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo. Per l'attuazione del Piano nazionale sono stanziati 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Michela ROSTAN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, ricorda che il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca la disciplina delle attività di ippicoltura, precisando al comma 1, applicate a tutti gli equidi, sia destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano sia non destinati alla produzione di alimenti.
  Le attività oggetto della proposta, ai sensi del comma 2, riguardano l'allevamento, la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, e sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  Inoltre, ai sensi del comma 3, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, a prescindere dalla loro età ed anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia (cioè delle attività di ferratura dello zoccolo degli animali).
  Ai sensi del comma 4, la formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e dell'intera filiera della ippicoltura.
  In base al comma 5, alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Ai sensi del comma 6, alla cessione e vendita degli equidi si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento. Il comma 7 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti.Pag. 44
  Il comma 8 stabilisce il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Michela ROSTAN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 3 maggio 2022.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Emendamenti C. 3533-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 786 del 28 aprile 2022, a pagina 36, seconda colonna, decima riga, la parola «De Martini» è soppressa.