CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2022
788.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
  Rileva che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione V (Bilancio), che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 27 aprile 2022 e che in tale seduta la rappresentante del Governo si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
  Segnala che la Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, ha apportato al testo iniziale del decreto-legge modifiche e integrazioni, non corredate di relazione tecnica.
  Esaminando le modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 8-bis, recante misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, evidenzia che la disposizione non prevede che i costi relativi ai corsi ivi previsti trovino copertura a valere Pag. 19su tariffe corrisposte dai frequentatori: ritiene quindi opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali profili di onerosità relativi all'attivazione di corsi di formazione per farmacisti presso l'Istituto Superiore di Sanità ai fini del conseguimento da parte di questi ultimi dell'abilitazione all'effettuazione a soggetti maggiorenni di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali e tamponi.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, relativo al potenziamento delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, evidenzia preliminarmente che la norma ridetermina la dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) lasciando inalterato, rispetto alla dotazione vigente, il numero complessivo delle unità di personale a tempo indeterminato, rimodulando altresì in aumento il numero di talune qualifiche (C-1 e B-1 rispettivamente di una unità ciascuna) e in riduzione quello di altre (C-2 e B-3 rispettivamente di una). La norma autorizza, altresì, l'assunzione a tempo indeterminato, previo concorso, di 4 unità di personale (2 di Area C-1 e 2 di Area B-1). Sono altresì autorizzate le spese, rispettivamente di euro 8.350 per il 2022, per le procedure concorsuali, e di euro 45.907 per il 2022 ed euro 183.628 annui a decorrere dal 2023, per le relative assunzioni. Tanto premesso ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli desumibili dal testo, al fine di verificare la congruità degli importi delle spese autorizzate rispetto agli oneri derivanti dall'attuazione della norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 2-bis provvede agli oneri assunzionali derivanti dal potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, pari a 45.907 euro per il 2022 e a 183.628 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2022-2024. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse operato dagli articoli 2, comma 6, e 10, comma 1-quater.
  Riguardo ai profili di quantificazione delle modifiche apportate all'articolo 5, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, capoverso articolo 4-ter.2, comma 3, concernente l'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, rileva che la disposizione, qualificata come di interpretazione autentica, assume portata retroattiva: ritiene dunque che andrebbe chiarito se l'applicazione del regime di temporanea inidoneità ai docenti non vaccinati comporti riflessi finanziari, riguardanti ad esempio profili sanzionatori. Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di sostituzione del personale docente non vaccinato – obbligo cui la norma interpretata attribuiva effetti onerosi – evidenzia che la modifica non appare incidere su tale aspetto, tenuto conto che persiste la necessità di sostituire il personale in questione, cui resta temporaneamente precluso lo svolgimento dell'attività didattica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che prevede nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme e del fatto che alle norme sostituite ed integrate il prospetto riepilogativo non ha ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, commi da 1-bis a 1-quater, che dispongono la proroga delle tutele in favore dei lavoratori fragili, rileva che la norma in esame proroga fino al 30 giugno 2022 l'applicazione di particolari tutele in favore dei lavoratori fragili e autorizza una spesa complessiva per l'anno 2022 pari ad euro 9.702.619 così ripartita:

   proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020: euro Pag. 205.402.619 per la sostituzione del personale docente (comma 1-ter);

   proroga relativa all'equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero e relativo rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020: euro 4.300.000 (comma 1-bis).

  Con riferimento alla proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile (comma 1-ter) ritiene necessario acquisire i dati e gli elementi – come la platea interessata, il numero di giorni di sostituzione, la retribuzione media giornaliera – sottostanti la quantificazione dell'onere di cui alle norme in esame, destinato a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche. Considera tali elementi necessari anche in considerazione del fatto che, nel corso del 2021, le autorizzazioni di spesa collegate alle proroghe relative alla sostituzione del personale scolastico in condizioni di fragilità hanno fatto registrare un onere medio non uniforme, pur tenendo conto dei periodi di limitata attività scolastica quali quelli estivi e di fine/inizio anno.
  Anche con riferimento alla seconda proroga (comma 1-bis) – equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili e rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione obbligatoria – ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa prevista per tale misura: infatti, pur considerando che l'onere risulterebbe implicitamente configurato come limite di spesa assistito da un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia di detto limite, l'autorizzazione di spesa risulta notevolmente ridotta rispetto alle precedenti proroghe.
  Rileva che le risorse destinate all'attuazione della proroga in esame risulterebbero infatti pari a circa 4,3 milioni di euro mentre quelle previste dalle precedenti proroghe ammontano a 113,9 milioni di euro per 6 mesi – come quantificate dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 111 del 2021 – e a 16,4 milioni di euro per 3 mesi – articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge n. 221 del 2021.
  Ritiene inoltre che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità di ricondurre l'onere ad un limite massimo di spesa – con conseguente cessazione dell'operatività della misura all'esaurirsi delle risorse – considerata la peculiarità della fattispecie in esame e delle posizioni soggettive coinvolte.
  Infine, ritiene che andrebbe esplicitato l'impatto sui diversi saldi di finanza pubblica del complesso delle proroghe previste dalla norma in esame, atteso che l'onere è comprensivo di una quota riferita alla contribuzione figurativa, quota che non impatta sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1-quater dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 10, pari a 9.702.619 per il 2022, mediante le seguenti modalità:

   quanto a 4.300.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2022-2024;

   quanto a 350.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, relativo al bilancio triennale 2022-2024;

   quanto a 4.500.000 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   quanto a 552.619 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440 del 1997.

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  In merito alle prime due modalità di copertura non ha osservazioni da formulare poiché i citati accantonamenti recano le necessarie disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo delle risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute operato dagli articoli 2, comma 6, e 2-bis, comma 2.
  In merito alla terza modalità di copertura, rileva che – in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano al momento disponibili circa 58 milioni di euro per l'anno 2022. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito alla quarta modalità di copertura, segnala che le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi sono confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca adeguati stanziamenti allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, Allegato B, numero 2, relativo al diritto al lavoro agile, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10-bis, concernente la medicina trasfusionale, segnala che la norma, ai fini dell'inserimento delle prestazioni sanitarie per l'accertamento dell'idoneità alla donazione e di diagnosi e cura nella medicina trasfusionale nell'elenco delle prestazioni di telemedicina richiama l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020, che a sua volta dispone che alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi informativi idonei a comprovare l'effettiva possibilità di erogare anche le prestazioni indicate nella norma a distanza (telemedicina) con le risorse disponibili a legislazione vigente o comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, recanti disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale, considerato che l'attività dei tutori a supporto dei medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale che svolgono incarichi convenzionali è eventuale e si inquadra nell'ambito dello svolgimento delle attività formative da svolgersi ai fini del completamento del corso, che alla norma – articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 – che ha fissato la disciplina ora modificata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la stessa è assistita da una clausola di invarianza che risulta applicabile anche alle modificazioni così introdotte, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, comma 6, concernente le attribuzioni dell'Istituto superiore di sanità, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto superiore di sanità, soggetto ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di svolgere gli adempimenti, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 14-bis, che reca disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventiPag. 22 a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico, rileva preliminarmente che la norma disciplina le modalità di utilizzo di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, ed operanti entro un limite di spesa. Non formula dunque osservazioni nel presupposto, sul quale considera comunque utile acquisire conferma, che la nuova ripartizione delle risorse del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non pregiudichi impegni di spesa già assunti a valere sul fondo.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, recante misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, gli importi delle autorizzazioni di spesa ivi previste per far fronte all'attivazione e svolgimento delle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni, sono definiti come limite massimo di spesa, stimato in considerazione del costo medio per singola procedura concorsuale e per singola assunzione, comprensivo dei compensi da destinare ai membri delle singole commissioni di concorso, calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per analoghe attività negli ultimi anni.
  In relazione alle maggiori spese di funzionamento, connesse all'assunzione di n. 56 unità di personale disposta dall'articolo 2, l'importo ivi previsto pari a euro 124.445 è riferito ai costi inerenti all'allestimento delle postazioni lavorative, l'acquisizione dei beni informatici, del mobilio e della cancelleria.
  L'attività di formazione dei farmacisti nonché i successivi corsi di aggiornamento annuali previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale attività formativa verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché rientra tra le competenze istituzionali e strategiche dell'ente.
  La stima degli oneri assunzionali previsti dall'articolo 2-bis, che autorizza la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, un contingente complessivo di personale pari a 4 unità (con applicazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali), configura un onere assunzionale complessivo a regime pari ad euro 186.627,04, mentre per il 2022 ipotizza un rateo di spesa pari a 3 mesi, in considerazione della prevedibile immissione in servizio del contingente di personale in parola che, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, potrà avvenire non prima di del 1° ottobre.
  Le novelle al decreto-legge n. 44 del 2021, disposte dall'articolo 8, commi da 1 a 3 del presente provvedimento, differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e disciplinano i termini entro cui i predetti lavoratori devono inviare la certificazione vaccinale dopo il differimento dell'obbligo dovuto alla guarigione.
  Dalle suddette disposizioni di proroga non conseguono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le strutture interessate provvedono all'adempimento degli obblighi di verifica ivi previsti, con le procedure organizzative già esistenti e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  La quantificazione degli oneri correlati all'impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, è comprensivo anche dell'indennità di disoccupazione (c.d. NASpI), calcolata con un'aliquota pari all'1,61 per cento.
  Inoltre, essendo ivi disposta la sostituzione del personale docente non vaccinato fino al 15 giugno prossimo, al termine di tale periodo i docenti titolari potranno rientrarePag. 23 in servizio e quindi potranno svolgere tutti gli adempimenti riferiti allo svolgimento degli esami di Stato.
  All'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, in materia di obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, la misura non comporta un ampliamento del numero dei contratti da attivare per consentire la prosecuzione dell'attività didattica né amplia il numero dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale che possono riprendere servizio presso le istituzioni scolastiche utilizzati in attività di supporto alle stesse.
  L'utilizzo, all'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, a copertura degli oneri ivi previsti, delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.
  La proroga al 31 dicembre 2022 delle misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trattenere in servizio personale anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, disposta dall'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 2, del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.
  La medesima disposizione non determina l'insorgenza di nuovi oneri che invece si sarebbero verificati ove il professionista fosse stato collocato in quiescenza, in quanto al costo per il trattamento di quiescenza si sarebbe dovuto sommare quello relativo al trattamento economico da corrispondere ad un altro professionista da assumere sulla base delle procedure ordinarie di reclutamento.
  In merito alla proroga, prevista all'articolo 10, comma 1-bis, del presente provvedimento, delle misure che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili e il conseguente rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, per la stima dei relativi oneri è stato utilizzato il dato relativo alle giornate di ricovero ospedaliero richieste dai lavoratori fragili assicurati per la malattia nell'ultimo trimestre 2021, da ritenersi cautelativo, mentre per quanto riguarda i soggetti non assicurati la platea di riferimento è stata ridotta rispetto alla prima stima effettuata, nel presupposto che il numero di lavoratori fragili assicurati per la malattia e non assicurati segua lo stesso andamento.
  Il medesimo comma 1-bis dell'articolo 10 comporta un onere complessivo pari a 4,3 milioni di euro per il 2022, che va inteso come limite massimo di spesa.
  In particolare, da un lato, la proroga della misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, comporta un limite massimo di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, dall'altro, la proroga della misura di cui al comma 7-bis del citato articolo 26, avente ad oggetto il rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, comporta un limite massimo di spesa pari a 600.000 euro per il medesimo anno 2022, ferma restando l'operatività del meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei predetti limiti di spesa effettuato dall'INPS ai sensi della disciplina dettata dal predetto articolo 26, commi 5 e 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  All'articolo 10, comma 1-ter, recante proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile per i soggetti fragili, la stima degli oneri ivi indicata è stata effettuata prendendo a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, rilevata dal Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI), ipotizzando la medesima incidenza delle assenze nel periodo suindicato fino al Pag. 24termine delle lezioni e per le scuole per l'infanzia fino al 30 giugno 2022.
  All'articolo 10, comma 4, la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza può essere realizzata nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  La medesima disposizione, prorogando la possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del Comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, non è suscettibile di determinare un'accelerazione delle progressioni di carriera del personale interessato e non incide sui tempi di permanenza nelle qualifiche di accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La disposizione di cui all'articolo 10-bis, in materia di medicina trasfusionale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'utilizzo della telemedicina consente all'operatore sanitario di formulare il giudizio di idoneità alla donazione di sangue sulla base di risultanze analitiche e strumentali già oggi inserite obbligatoriamente sul sistema informatico e disponibili al personale sanitario dei servizi trasfusionali e che non richiedono l'utilizzo di collegamenti informatici ulteriori rispetto a quelli già esistenti.
  All'articolo 11, il gettito derivante dalle sanzioni previste o da quelle non più riproposte non risulta iscritto nei tendenziali di finanza pubblica.
  Con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 13, in materia di dati per la sorveglianza del virus SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali, le attività ivi previste sono di carattere permanente e l'Istituto Superiore di Sanità potrà farvi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome per adempiere agli obblighi di comunicazione già previsti da precedenti disposizioni – e che l'articolo 13 del presente provvedimento rende di carattere permanente – non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la comunicazione dei dati sui casi di positività e il monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei territori di rispettiva competenza, nonché delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale in relazione a tale andamento, rientrano tra i compiti che le regioni e le province autonome sono tenute ad espletare istituzionalmente, in via ordinaria.
  Relativamente alle attività di comunicazione richieste al Ministero della salute dal comma 2 dell'articolo 13, si rileva che quest'ultima disposizione è meramente riproduttiva del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021.
  L'articolo 14-bis, recante disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico, individua esclusivamente le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico già stanziate dal comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né pregiudica impegni di spesa già assunti a valere sul Fondo medesimo, atteso che le attività indicate saranno svolte nell'ambito delle risorse stanziate.
  Nel ribadire quanto già affermato in riferimento all'articolo 10, comma 1-bis, ossia che la spesa pari a 4,3 milioni di euro per il 2022 deve intendersi come limite massimo di spesa, di cui 600.000 euro destinati al rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, assicura che tale precisazione sarà contenuta nella relazione tecnica aggiornata, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente e relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo,Pag. 25 formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3533-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, recante misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, gli importi delle autorizzazioni di spesa ivi previste per far fronte all'attivazione e svolgimento delle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni, sono definiti come limite massimo di spesa, stimato in considerazione del costo medio per singola procedura concorsuale e per singola assunzione, comprensivo dei compensi da destinare ai membri delle singole commissioni di concorso, calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per analoghe attività negli ultimi anni;

    in relazione alle maggiori spese di funzionamento, connesse all'assunzione di n. 56 unità di personale disposta dall'articolo 2, l'importo ivi previsto pari a euro 124.445 è riferito ai costi inerenti all'allestimento delle postazioni lavorative, l'acquisizione dei beni informatici, del mobilio e della cancelleria;

    l'attività di formazione dei farmacisti nonché i successivi corsi di aggiornamento annuali previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale attività formativa verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché rientra tra le competenze istituzionali e strategiche dell'ente;

    la stima degli oneri assunzionali previsti dall'articolo 2-bis, che autorizza la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, un contingente complessivo di personale pari a 4 unità (con applicazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali), configura un onere assunzionale complessivo a regime pari ad euro 186.627,04, mentre per il 2022 ipotizza un rateo di spesa pari a 3 mesi, in considerazione della prevedibile immissione in servizio del contingente di personale in parola che, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, potrà avvenire non prima di del 1° ottobre;

    le novelle al decreto-legge n. 44 del 2021, disposte dall'articolo 8, commi da 1 a 3 del presente provvedimento, differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e disciplinano i termini entro cui i predetti lavoratori devono inviare la certificazione vaccinale dopo il differimento dell'obbligo dovuto alla guarigione;

    dalle suddette disposizioni di proroga non conseguono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le strutture interessate provvedono all'adempimento degli obblighi di verifica ivi previsti, con le procedure organizzative già esistenti e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

    la quantificazione degli oneri correlati all'impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, è comprensivo anche dell'indennità di disoccupazionePag. 26 (c.d. NASpI), calcolata con un'aliquota pari all'1,61 per cento;

    inoltre essendo ivi disposta la sostituzione del personale docente non vaccinato fino al 15 giugno prossimo, al termine di tale periodo i docenti titolari potranno rientrare in servizio e quindi potranno svolgere tutti gli adempimenti riferiti allo svolgimento degli esami di Stato;

    all'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, in materia di obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, la misura non comporta un ampliamento del numero dei contratti da attivare per consentire la prosecuzione dell'attività didattica né amplia il numero dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale che possono riprendere servizio presso le istituzioni scolastiche utilizzati in attività di supporto alle stesse;

    l'utilizzo, all'articolo 8, comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, a copertura degli oneri ivi previsti, delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse;

    la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trattenere in servizio personale anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, disposta dall'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 2, del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente;

    la medesima disposizione non determina l'insorgenza di nuovi oneri che invece si sarebbero verificati ove il professionista fosse stato collocato in quiescenza, in quanto al costo per il trattamento di quiescenza si sarebbe dovuto sommare quello relativo al trattamento economico da corrispondere ad un altro professionista da assumere sulla base delle procedure ordinarie di reclutamento;

    in merito alla proroga, prevista all'articolo 10, comma 1-bis, del presente provvedimento, delle misure che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili e il conseguente rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, per la stima dei relativi oneri è stato utilizzato il dato relativo alle giornate di ricovero ospedaliero richieste dai lavoratori fragili assicurati per la malattia nell'ultimo trimestre 2021, da ritenersi cautelativo, mentre per quanto riguarda i soggetti non assicurati la platea di riferimento è stata ridotta rispetto alla prima stima effettuata, nel presupposto che il numero di lavoratori fragili assicurati per la malattia e non assicurati segua lo stesso andamento;

    il medesimo comma 1-bis dell'articolo 10 comporta un onere complessivo pari a 4,3 milioni di euro per il 2022, che va inteso come limite massimo di spesa;

    in particolare, da un lato, la proroga della misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, comporta un limite massimo di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, dall'altro, la proroga della misura di cui al comma 7-bis del citato articolo 26, avente ad oggetto il rimborso per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, comporta un limite massimo di spesa pari a 600.000 euro per il medesimo anno 2022, ferma restando l'operatività del meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei predetti limiti di spesa effettuato dall'INPS ai sensi della disciplina dettata dal predetto articolo 26, commi 5 e 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020;

Pag. 27

    all'articolo 10, comma 1-ter, recante proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile per i soggetti fragili, la stima degli oneri ivi indicata è stata effettuata prendendo a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, rilevata dal Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI), ipotizzando la medesima incidenza delle assenze nel periodo suindicato fino al termine delle lezioni e per le scuole per l'infanzia fino al 30 giugno 2022;

    all'articolo 10, comma 4, la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza può essere realizzata nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    la medesima disposizione, prorogando la possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del Comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, non è suscettibile di determinare un'accelerazione delle progressioni di carriera del personale interessato e non incide sui tempi di permanenza nelle qualifiche di accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la disposizione di cui all'articolo 10-bis, in materia di medicina trasfusionale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'utilizzo della telemedicina consente all'operatore sanitario di formulare il giudizio di idoneità alla donazione di sangue sulla base di risultanze analitiche e strumentali già oggi inserite obbligatoriamente sul sistema informatico e disponibili al personale sanitario dei servizi trasfusionali e che non richiedono l'utilizzo di collegamenti informatici ulteriori rispetto a quelli già esistenti;

    all'articolo 11, il gettito derivante dalle sanzioni previste o da quelle non più riproposte non risulta iscritto nei tendenziali di finanza pubblica;

    con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 13, in materia di dati per la sorveglianza del virus SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali, le attività ivi previste sono di carattere permanente e l'Istituto Superiore di Sanità potrà farvi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    le attività svolte dalle regioni e dalle province autonome per adempiere agli obblighi di comunicazione già previsti da precedenti disposizioni – e che l'articolo 13 del presente provvedimento rende di carattere permanente – non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la comunicazione dei dati sui casi di positività e il monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei territori di rispettiva competenza, nonché delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale in relazione a tale andamento, rientrano tra i compiti che le regioni e le province autonome sono tenute ad espletare istituzionalmente, in via ordinaria;

    relativamente alle attività di comunicazione richieste al Ministero della salute dal comma 2 dell'articolo 13, si rileva che quest'ultima disposizione è meramente riproduttiva del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021;

    l'articolo 14-bis, recante disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico, individua esclusivamente le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico già stanziate dal comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né pregiudica impegni di spesa già assunti a valere Pag. 28sul Fondo medesimo, atteso che le attività indicate saranno svolte nell'ambito delle risorse stanziate,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 3 maggio 2022.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.
C. 3437-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.