CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2022
785.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 268

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile.
S. 1419.
(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 2 che la maculopatia degenerativa miopica e senile sarà inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) utilizzando la procedura di cui all'articolo 1 comma 554 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Tale procedura prevede che i LEA siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Pag. 269Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Con riferimento al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in modo da precisare che gli accertamenti sanitari per i lavoratori che utilizzano videoterminali comprendano obbligatoriamente gli esami del fondo oculare e della retina, sulla base della considerazione per cui l'uso continuato di videoterminali comporta uno stress per l'occhio e un conseguente rischio di sviluppare malattie degenerative del fondo oculare e della retina.
  L'articolo 2 prevede invece, come già richiamato, l'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza.
  L'articolo 3 stabilisce che la maculopatia degenerativa miopica e senile debba essere accertata nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile che ne attesti l'effetto invalidante.
  L'articolo 4 reca disposizioni in tema di copertura finanziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.
Nuovo testo C. 1972 e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quali forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, all'articolo 1, comma 2, del piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale; all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute per l'accreditamento delle strutture di assistenza territoriale; all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute per lo svolgimento dei programmi di screening oncologici gratuiti contro il papilloma virus; all'articolo 3, comma 2, per la definizione dei requisiti per le strutture dedicate alla cura dei minorenni; all'articolo 3, comma 7; del regolamento sul trattamento dei dati da inserire nel registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria; all'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro della salute sull'accoglienza dei minorenni con malattie infettive; è poi prevista, all'articolo 7, comma 1, la partecipazione di un rappresentante delle regioni alla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico-sanitario e, al successivo comma 3, l'istituzione di commissioni regionali.
  Dal punto di vista della formulazione, invita a valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2, di utilizzare l'espressione più corretta «previa intesa in sede di Conferenza» Stato-regioni anziché quella, meno precisa, «d'intesa con la Conferenza» Stato-regioni.
  L'articolo 1 aggiorna i contenuti dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990. Più nel dettaglio, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, l'articolo in esame autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, l'attuazione di una serie di interventiPag. 270 – definiti e specificati dal Piano – (comma 1). Si tratta in particolare di:

   a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore;

   b) interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce, da svolgersi in ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché mediante campagne di informazione nelle scuole, promosse dal Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte;

   c) manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV;

   d) potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera b) nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   e) attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria indirizzata al personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da svolgersi nell'ambito delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM);

   f) potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni e delle malattie a trasmissione sessuale;

   g) incremento della qualità dell'assistenza nella riorganizzazione della medicina territoriale rivolta ai pazienti affetti da malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico terapeutico assistenziale;

   h) rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità – ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale;

   i) incentivazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello community based;

   l) incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione riconosciuti come efficaci dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte alla malattia, anche mediante la distribuzione dei farmaci innovativi da parte delle farmacie di comunità o direttamente da parte delle strutture sanitarie;

   m) creazione di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado – da includere nei curricula scolastici, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale;

   n) utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici, secondo indicazione medica, per le persone maggiormente a rischio di infezione;

   o) potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche mediante l'individuazione di specifiche risorse e linee di indirizzo; p) adozione di iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV o AIDS, anche mediante campagne di sensibilizzazione.

  Il comma 2 dispone che gli interventi previsti dal comma 1 siano definiti e specificatiPag. 271 nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Il Piano, predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (di cui all'articolo 7, comma 1), è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Esso ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.
  Il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Esso prevede che le regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate,
  Il comma 5 attribuisce alle regioni il compito di favorire ed assicurare la coprogrammazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello community-based.
  Il comma 6 prevede che le regioni assicurino la presenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuite dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore.
  Il successivo comma 7 prevede che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale.
  Il finanziamento degli interventi è posto a carico di quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente (come già previsto dalla legge n. 135, le cui risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sono fatte salve dall'articolo 8 del provvedimento in commento) e, ove necessario, con specifici stanziamenti vincolati allo scopo (comma 9).
  L'articolo 2, garantisce programmi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da human papilloma virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura.
  L'articolo 3 impegna i servizi sanitari regionali a individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie. Si prevede anche, al comma 7, l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento (da adottare ai sensi articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta), su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento nonché le ulteriori disposizioni attuative utili all'istituzione del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria.
  L'articolo 4 reca previsioni in materia di personale, stabilendo che si provveda mediante le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 al mantenimento dei livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura e alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale funzionalmente connesse e nei laboratori.
  L'articolo 5 introduce il libero accesso per minori a partire dal compimento dei 14 anni ai test diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.
  L'articolo 6 riproduce il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 135, in particolare stabilendo il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte Pag. 272ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
  L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.
  L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie
  L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 2 abroga la legge 5 giugno 1990, n. 135, ma fa salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) in considerazione della delicatezza dell'argomento chiede se sia possibile rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana in modo da poter meglio approfondire l'inserimento di eventuali osservazioni.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, accede alla richiesta della collega Drago.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Testo unificato C. 2049 e abb.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione). In proposito, ricordo che, nella sentenza n. 83 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato che rientrano nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza (articolo 117, terzo comma, lettera e) della Costituzione) le agevolazioni concesse in favore dell'imprenditoria femminile.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il comma 3 dell'articolo 2 prevede che le modalità di adozione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   il comma 8 dell'articolo 5 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni per l'adozione – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – del regolamento con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione del principio di parità di genere di cui al medesimo articolo;

   il comma 3 dell'articolo 8 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui sono Pag. 273definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nell'agricoltura.

  Invita a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, al comma 5 dell'articolo 4 potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento delle regioni quali il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo. Ciò alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura.
  Con riferimento al contenuto del provvedimento l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento; l'articolo 2 disciplina il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale. Tra i criteri per l'elaborazione del Piano si segnalano: tutelare la maternità e la genitorialità, potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale, contrastare e prevenire fenomeni di molestia e violenza di genere, tutelare la salute soprattutto per quelle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili, potenziare i servizi di trasporto pubblico, rafforzare l'assistenza sanitaria nei territori rurali e costieri periferici, contrastare i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile, promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, favorire l'economia agricola e ittica circolare, incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare, istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano.
  Le modalità di adozione del Piano sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura da attuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con una dotazione finanziaria pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  L'articolo 4, al fine di favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura prevede modifiche alla normativa sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego per l'imprenditoria giovanile (comma 1, articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000) e a quella sulle agevolazioni per nuove imprese a tasso zero, smart & start e digital transformation (comma 3, articolo 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019). Inoltre, è prevista l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro. Tali disposizioni, ai sensi del comma 5, saranno attuate con un regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economiaPag. 274 e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 5 reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere sia in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con modifiche al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati (decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012) nonché alle disposizioni relative alle cariche nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (comma 17-bis, articolo 53 della legge n. 128 del 1998; comma 3, articolo 41 della legge n. 238 del 2016 e articolo 2 della legge n. 154 del 2016).
  L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura il 15 ottobre di ogni anno in corrispondenza della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.
  L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.
  L'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 10 reca la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede se sia possibile inserire nel parere la richiesta di attribuire al lavoro in agricoltura e nell'ittica la qualificazione di lavoro usurante. Segnala poi un ulteriore profilo problematico: negli istituti nautici a indirizzo ittico (sono solo 2 in Italia) manca una normativa che autorizzi i ragazzi, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), a salire sulle imbarcazioni.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, ritiene che la disciplina dei lavori usuranti non rientri nell'ambito di competenza della Commissione; si dichiara comunque favorevole ad inserire un riferimento al tema nelle premesse della proposta di parere. Accoglie invece il suggerimento di inserire un'osservazione sulla formazione da svolgersi su imbarcazioni, in quanto esso appare riconducibile a materie d'interesse degli enti territoriali quali l'istruzione e la formazione professionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 aprile 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.