CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2022
785.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta e che il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato in seconda lettura al fine di recepire integralmente le condizioni poste e le osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato.
  Evidenzia che nella seduta del 15 marzo 2022 il Senato ha approvato il testo che recepisce i rilievi della Commissione bilancio, corrispondenti, a loro volta, alle modifiche al cui recepimento la Ragioneria generale dello Stato aveva subordinato la verifica positiva della relazione tecnica, nonché ulteriori modificazioni. Rammenta che su tale testo, ossia il testo della Commissione, approvato senza modificazioni dall'Assemblea e ora all'esame della Camera, nella seduta del 15 marzo 2022 la Commissione bilancio ha approvato un nuovo parere non ostativo privo di condizioni ed osservazioni.
  Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 7, recanti «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta», che sono oggetto di verifica delle quantificazioni le modificazioni introdotte dal Senato. Rammenta che nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 6 luglio 2021 è stata depositata una relazione tecnica di passaggio corredata di una nota della Ragioneria generale dello Stato di trasmissione e verifica. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, che disciplina il decreto ministeriale istitutivo del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta», osserva che, in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato, è stata espunta la previsione che attribuiva al decreto medesimo il compito di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, rilevando che la necessità di tale soppressione era stata evidenziata dalla sopra menzionata nota della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui «il rispetto della clausola di invarianza ... deve trovare dimostrazione nella relazione tecnica e non [essere] rimesso al decreto attuativo» e risultava necessaria un'integrazione della relazione tecnica «fornendo specifici elementi a supporto dell'asserita assenza di oneri per la finanza pubblica». Poiché nelle successive sedute della Commissione bilancio del Senato in sede consultiva detta integrazione non è stata presentata, reputa necessario acquisire gli elementi sulla cui base può essere verificato l'effettivo rispetto della clausola di invarianza riferita all'articolo 5, anche con riguardo all'idoneità delle procedure attuative della disciplina in esame a garantire tale neutralità. Non formula osservazioni circa le restanti modificazioni introdotte dal Senato, volte a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato, tenuto conto degli elementi forniti dal Governo e riguardo a quelle che assumono carattere prevalentemente ordinamentale, non suscettibili di effetti diretti sulla finanza pubblica.

  La Viceministra Laura CASTELLI anticipa che è in corso di redazione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimentoPag. 100 in esame, che dovrebbe contenere gli elementi istruttori a conferma dell'effettivo rispetto della clausola di invarianza riferita all'articolo 5, anche con riguardo all'idoneità delle procedure attuative della disciplina in esame a garantire tale neutralità.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che reca misure per l'uscita dall'emergenza COVID, rileva che le disposizioni in esame, da un lato, consentono, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, di emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 26 del Codice della Protezione civile per il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, dall'altro risultano estendere tale facoltà prevedendo la possibilità di misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Tali ordinanze sono comunque adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Preso atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica, che circoscrive l'ambito di intervento delle ordinanze alle risorse finanziarie già assentite e transitate dal Fondo per le emergenze nazionali (FEN), non formula osservazioni.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che reca misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, evidenzia che la norma istituisce un'Unità per il completamento della campagna vaccinale che, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, subentra al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. La disposizione prevede, altresì, che al vertice dell'Unità sia nominato un direttore, titolare dei poteri già attribuiti al Commissario, affiancato da un direttore vicario. L'Unità si avvale di parte del personale della Struttura di supporto del Commissario nonché di personale del Ministero della salute. In base al comma 4, inoltre, fino al 31 dicembre 2022, il personale di cui viene autorizzata l'assunzione presso il Ministero della salute ai sensi del comma 3 (56 unità) è progressivamente assegnato all'Unità in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la medesima Unità. Evidenzia, altresì, che la norma è corredata di clausola di neutralità finanziaria, a conferma della quale la relazione tecnica riferisce che al direttore dell'Unità e al vicario non sono dovuti compensi aggiuntivi. Tanto premesso, al fine di verificare il suddetto vincolo di neutralità finanziaria, con riferimento alla struttura dell'Unità, ritiene che andrebbero chiariti i termini e le modalità di avvalimento del personale del Ministero della salute, nonché il numero, le professionalità e le qualifiche del personale interessato dall'applicazione della disposizione. Ciò in considerazione del fatto che né la norma né la relazione tecnica forniscono in merito elementi che consentano di valutare la portata di tale avvalimento di personale sull'assetto vigente del Ministero della salute e le relative, eventuali implicazioni finanziarie. Sempre al fine di verificare i profili Pag. 101finanziari della norma, ritiene che andrebbe chiarito se l'Unità sia incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come potrebbe desumersi dalla circostanza che alla nomina del direttore e del suo vicario si provvede con DPCM, ovvero presso il Ministero della salute, come potrebbe invece desumersi dal fatto che l'Unità si avvarrà in parte di personale del Ministero della salute e che il dirigente di prima fascia vicario della struttura apparterrà ai ruoli del Ministero della salute.
  Con riferimento alla spesa autorizzata – euro 760.837 per il 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dal 2023 – per far fronte alle assunzioni a tempo indeterminato preso il Ministero della salute di cui al comma 3, vale a dire 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari e 50 unità di Area III-F1, non formula osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti a riguardo dalla relazione tecnica. Peraltro, evidenzia che a fronte di oneri assunzionali configurati come limite massimo di spesa anche il correlato contingente di personale da assumere avrebbe dovuto essere prudenzialmente indicato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. Al riguardo considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito agli importi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 – pari a euro 200.000 e a euro 124.445 per il 2022, per far fronte, rispettivamente, alle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni – pur considerato che questi appaiono configurati come limiti massimi di spesa, ritiene che andrebbero acquisiti i dati sottostanti la loro stima; ciò in quanto la relazione tecnica si limita a indicare esclusivamente l'incidenza di costo di una singola procedura concorsuale (euro 20.000) a fronte di 10 ipotizzate, nonché il costo pro capite di funzionamento (euro 2.222) previsto per un numero di 56 assunzioni da effettuare.
  Ritiene inoltre che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione al fine di confermare la neutralità finanziaria del comma 8, che integra il vigente assetto funzionale del Ministero della salute attribuendo a quest'ultimo anche le funzioni statali in materia di emergenza sanitaria e cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. In particolare, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva possibilità per il menzionato dicastero di esercitare le suddette funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 6 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, concernenti assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, pari a 1.085.282 euro per l'anno 2022 e ad 3.043.347 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio 2022-2024.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare, poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, relativo al potere di ordinanza del Ministro della salute connesso alla cessazione dello stato di emergenza, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alle precedenti disposizioni che hanno disciplinato il potere di ordinanza del Ministro della salute nella fase epidemica – ad esempio l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020; l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 nella formulazione precedente a quella ora introdotta – non sono stati ascritti effetti finanziari e che le stesse, comunque, costituiscono specificazione dei poteri di ordinanza del Ministro già previsti, a legislazione vigente, dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, che reca norme in materia di isolamento e autosorveglianza, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che a precedenti disposizioni di analogo contenuto – articolo 1, comma 2, Pag. 102lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2020 in materia di quarantena; articolo 1, commi da 6 a 7-quater del decreto-legge n. 33 del 2020 in materia di quarantena e di isolamento – non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 5, che reca norme sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alle precedenti disposizioni che hanno disciplinato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in questione – da ultimo l'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021 – non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, concernente la graduale eliminazione del green pass base, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e considerato che sia alla disposizione che ha introdotto l'obbligo di certificazione verde – articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2021 – sia a quelle che hanno integrato e modificato detta disciplina – articoli da 5-bis a 5-octies del decreto-legge n. 221 del 2021 – non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che prevede la graduale eliminazione del green pass rafforzato, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme, che modificano disposizioni, quali l'articolo 9-bis.1 del decreto-legge n. 52 del 2021 e l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, a loro volta prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, concernenti gli obblighi vaccinali per gli operatori dei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, pur evidenziando il carattere ordinamentale delle disposizioni, ritiene utile acquisire elementi idonei a verificare, anche sulla base dei dati emersi in fase applicativa della disciplina in esame, se la proroga disposta sia suscettibile di implicazioni sul piano organizzativo per le strutture interessate, con conseguenti riflessi di carattere finanziario, non rilevati dalla relazione tecnica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, capoverso articolo 4-ter.1, concernente l'obbligo vaccinale per talune categorie di personale pubblico, non formula osservazioni considerato che l'obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 previsto dalla norma per specifiche categorie di personale pubblico non comporta in caso di inadempimento l'astensione dall'attività lavorativa per i soggetti inadempienti. Pertanto, la disposizione non sembra in grado di incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità operativa delle amministrazioni pubbliche interessate e di comportare quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato anche dalla relazione tecnica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, capoverso articolo 4-ter.2, relativo all'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, evidenzia che, ai fini della quantificazione degli oneri correlati all'impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, gli importi da corrispondere al suddetto personale supplente dovrebbero essere integrati con la componente relativa al pagamento della NASpI che presumibilmente verrebbe a maturazione in ragione del periodo di impiego previsto dalla norma, vale a dire 2,5 mesi per i supplenti della scuola primaria e secondaria e 3 mesi per i supplenti della scuola dell'infanzia. A tale riguardo, considera necessario un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto che la mancata previsione di tale componente comporterebbe una sottostima dell'onere.
  Considerato, inoltre, che nella quantificazione si prevede un impiego di personale supplente nella scuola secondaria fino al 15 giugno, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo per verificare la prudenzialità dell'ipotesi assunta con specifico riferimento al periodo di svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di studi di I e II grado della scuola secondaria che presumibilmente potrebbero concludersi dopo il termine del 15 giugno.Pag. 103
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il capoverso articolo 4-ter.2, comma 5, dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 8, concernenti contratti di supplenza da attivare per consentire la prosecuzione delle attività didattiche, pari a 29.207.391 euro per l'anno 2022, secondo le seguenti modalità: quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  In merito alla prima modalità di copertura, ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, pur rilevando che il predetto fondo reca le occorrenti risorse – giacché da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che esso presenta una disponibilità pari a circa 58,4 milioni di euro per l'anno 2022 – considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.
  In merito alla seconda modalità di copertura, ricorda che il comma 592 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede l'istituzione di un'apposita sezione per la valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  In proposito, pur rilevando che il predetto fondo reca le occorrenti risorse – giacché da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che esso presenta una disponibilità, per l'anno 2022, di circa 583,4 milioni di euro – considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi 5, 7 e 8, che recano disposizioni di coordinamento normativo, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 6, relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alla disposizione sostituita – l'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021 –, cui la relazione tecnica attribuiva carattere ordinamentale, non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che prevede nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme, nonché dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica con riferimento agli oneri relativi all'acquisto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni ed il personale degli istituti scolastici statali. Evidenzia inoltre che il comma 2 abroga una disposizione cui non sono stati ascritti effetti finanziari mentre il comma 3 rende permanente una disposizione, inizialmente di carattere transitorio, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, allegato A, numeri 1 e 2, in materia di incarichi temporanei a laureati in medicina e trattenimento in servizio del personale sanitario, in merito alla proroga di cui al numero 1 (conferimento degli incarichi temporanei), non ha osservazioni da formulare, in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla relazione tecnica, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa Pag. 104di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.
  Con riferimento al numero 2 (trattenimento in servizio del personale sanitario), evidenzia preliminarmente che la norma consente il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
  Rileva che la relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è «compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente». Tale limite non è tuttavia esplicitato dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito considera quindi necessario un chiarimento nonché ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 3, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 4, recante misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione, in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, Allegato A, numero 5, relativo alla compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, Allegato B, numero 1, concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, non ha osservazioni da formulare preso atto di quanto riportato nella relazione tecnica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del decreto-legge n. 221 del 2020.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, allegato B, numero 2, recante disposizioni in materia di lavoro agile, non formula osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, allegato B, numero 3, concernente la proroga di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari, non formula osservazioni, considerata la natura infra annuale – dal 31 marzo al 30 giugno 2022 – della disposta proroga e che il conferimento degli incarichi prorogati di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 è condizionato, come confermato dalla relazione tecnica, al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019. Si ricorda altresì che alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 3, che prevede misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 4, recante proroga di termini in materia di procedure concorsuali e corsi di formazione dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle Pag. 105norme in esame, nonché il carattere infrannuale – dal 31 marzo al 30 giugno 2022 – delle proroghe disposte, ritiene che andrebbe confermato che la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza possa essere effettivamente realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione in merito all'eventualità che la proroga della possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa determinare effetti di accelerazione, sia pur contenuti, delle progressioni di carriera del personale interessato, con conseguenti riflessi sulla correlata dinamica di spesa.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 5, concernente le aree sanitarie temporanee, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme attribuiscono una mera facoltà alle regioni e alle province autonome, che, pertanto, potranno disporre nel senso indicato soltanto nel rispetto dei vincoli di bilancio che gravano sulle stesse, in merito ai quali non sono introdotte specifiche deroghe.
  Relativamente all'articolo 11, concernente le sanzioni e i controlli, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il gettito derivante dalle sanzioni in esame o da quelle non più riproposte non risulti iscritto nei tendenziali di finanza pubblica: circa tale presupposto ritiene che andrebbe acquisita una conferma.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, recante disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi, non ha osservazioni da formulare, in quanto le disposizioni ribadiscono previsioni già recate dalla normativa vigente.
  In merito all'articolo 13, concernente i dati per la sorveglianza del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali, evidenzia che la norma – volta a garantire la prosecuzione della sorveglianza epidemiologica anche dopo il 31 marzo 2022 – è assistita da una clausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare l'assunzione di neutralità, in particolare evidenziando che talune disposizioni hanno carattere ordinamentale, altre prevedono lo svolgimento di attività istituzionali da parte degli attori coinvolti e che, in ogni caso, le disposizioni oggetto di proroga sono assistite da clausole di invarianza. Evidenzia tuttavia che la medesima relazione tecnica informa che talune di queste attività sono state, in tempi diversi e da diverse disposizioni, appositamente finanziate. Tanto premesso, poiché le attività in questione sono rese di carattere permanente, mentre gli stanziamenti cui fa riferimento la relazione tecnica non sembrano presentare tale proiezione temporale, non considera evidenti le ragioni sottostanti l'assunzione di neutralità indicata dalla relazione tecnica. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo alle attività in precedenza finanziate.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14, che reca abrogazioni, non formula osservazioni tenuto conto che a nessuna delle disposizioni abrogate sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Nuovo testo C. 1972 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il nuovo testo della proposta di legge in esame, risultante delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame dalla XII Commissione di merito (Affari sociali) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei pareri, è di iniziativa parlamentare e prevede interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
  Segnala che il provvedimento, composto da 9 articoli, non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 9, che recano misure per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, con riferimento alle attività previste dall'articolo 1, comma 1, rileva quanto segue:

   alcune delle attività e degli interventi di carattere pluriennale previsti dal testo in esame, quali ad esempio manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero o potenziamento degli organici, sono disciplinati anche dalla legge n. 135 del 1990 che, però, indica per ciascuna di esse specifiche dotazioni finanziarie mentre analoga specificazione non è presente nel testo in esame. Circa tale prima categoria di previsioni ritiene che andrebbe chiarito, sulla base dei relativi elementi di stima, se i finanziamenti attualmente disposti siano idonei ad assicurare la piena attuazione delle nuove disposizioni come recate dal testo in esame;

   ulteriori attività previste dal testo in esame sviluppano linee di intervento che risultano innovative rispetto alla legge n. 135 del 1990 abrogata, come ad esempio screening o realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato dell'HIV-AIDS. Circa tale seconda categoria di previsioni ritiene che andrebbe esplicitato se alcune di esse siano già svolte ai sensi di altre norme vigenti o di accordi tra Stato e Regioni: per quelle che, invece, risultano di carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente, andrebbe acquisita una quantificazione dei nuovi e maggiori oneri dalle stesse derivanti.

  Con riferimento all'articolo 1, comma 4, in materia di servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio, diversamente dalla normativa vigente che viene abrogata, le nuove norme non fissano limiti di spesa o di numero massimo delle persone da assistere. In proposito ritiene che andrebbero fornite indicazioni atte ad evidenziare l'onere derivante dalle nuove norme proposte e se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a coprire la spesa stimata anche in considerazione della rimozione dei predetti limiti.
  Con riferimento all'articolo 2, relativo ai programmi di screening oncologici gratuiti e alle campagne di informazione per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma, all'articolo 3, commi da 1 a 4, relativi al centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie secondo criteri fissati dal Ministro della salute, e all'articolo 3, comma 7, relativo all'istituzione del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria, ritiene che andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni comportino nuovi adempimenti da cui possano eventualmente discendere oneri per la finanza pubblica.
  Considera inoltre necessario un chiarimento riguardo all'esatta portata normativa dell'articolo 4, comma 1, specificando se esso debba essere interpretato nel senso di ribadire che il reclutamento del personale sanitario avviene sulla base della vigente disciplina o nel senso di disporre Pag. 107un'autorizzazione alle assunzioni al di fuori dei vincoli attualmente vigenti: in tale seconda ipotesi, infatti, dalla norma potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri non previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 5 ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare gli eventuali oneri per la finanza pubblica che potrebbero derivare dall'obbligo per il Ministero della salute e le regioni di garantire almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV, nonché dalla unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS.
  In relazione all'articolo 7, ritiene opportuno acquisire elementi volti a verificare e quantificare i possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dalla istituzione della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale presso il Ministero della salute e delle Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
  Circa, infine, le seguenti disposizioni, considera necessario acquisire specifici elementi a conferma dell'effettiva sostenibilità delle clausole di invarianza da cui sono assistite, sulla base delle seguenti considerazioni:

   l'articolo 3, comma 5, stabilisce che alcune amministrazioni pubbliche promuovano progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV o da AIDS nei minorenni, con clausola di invarianza finanziaria. Ciò presuppone che la promozione dei progetti, configurata come un adempimento di carattere non facoltativo, possa essere dimensionata e calendarizzata sulla base delle risorse effettivamente disponibili: circa tale assunzione considera necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo;

   l'articolo 3, comma 6, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche prevedendo la consueta clausola di neutralità degli emolumenti, quanto ai suoi membri, e una specifica clausola di invarianza finanziaria, quanto al suo funzionamento. Riguardo a quest'ultima, circa l'effettiva possibilità che l'Osservatorio possa svolgere i propri compiti nel solo quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente considera necessario acquisire i necessari elementi di valutazione e di conferma.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, comma 9, prevede che al «finanziamento» degli interventi di cui alla presente proposta di legge – che dal tenore letterale della disposizione non sembrerebbero pertanto potersi riferire esclusivamente a quelli indicati al medesimo articolo 1, che saranno definiti nell'ambito del «Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale» – si provveda con quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, ove necessario, con specifiche risorse vincolate allo scopo.
  Al riguardo, rileva che tale norma ricalca sostanzialmente quanto già disposto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 135 del 1990, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS», al fine di assicurare l'attuazione degli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS contemplati dalla medesima legge, della quale l'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame prevede l'integrale abrogazione.
  Anticipando le considerazioni relative al successivo articolo 8, segnala preliminarmente che il testo in esame – diversamente da quanto previsto dalla citata legge n. 135 del 1990, di cui pure viene in parte riprodotto l'impianto complessivo – non indica espressamente, con riferimento a ciascun intervento oggetto di finanziamento e per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, in ciò discostandosi da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.
  Ciò posto, rammenta che il citato Fondo sanitario nazionale di parte corrente – iscritto sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – presenta sulla base del bilancio vigente uno stanziamento di circa 7,36 miliardi di euro per l'anno 2022, di circa 8,36 miliardi di euro per l'anno 2023 Pag. 108e di circa 8,18 miliardi di euro per l'anno 2024.
  Al riguardo, ferma restando la preliminare necessità di acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle stesse, rileva che la norma in commento non appare coordinata rispetto alle disposizioni finanziarie di cui al successivo articolo 8, alla cui illustrazione rinvia, che – nel richiamare tra le fonti di «finanziamento» delle misure previste dalla presente proposta di legge le risorse derivanti dall'abrogazione della citata legge n. 135 del 1990 – sembrerebbe anch'esso presupporre l'utilizzo di quote del suddetto Fondo sanitario nazionale di parte corrente. In proposito, ritiene pertanto opportuno valutare l'opportunità – al fine di escludere una sovrapposizione tra le due citate forme di copertura – di precisare che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, cui si ricorre per il finanziamento degli interventi di cui alla presente proposta di legge, sono quelle già destinate al finanziamento degli interventi di cui alla citata legge n. 135 del 1990. Al riguardo, considera pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 8, comma 1, lettere da a) a c), individua le modalità di «finanziamento» delle misure previste dalla presente proposta di legge, nello specifico stabilendo che ad esso si provvederà: per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 690, della legge n. 234 del 2021; con le risorse rinvenienti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, prevista dal comma 2 del successivo articolo 9, che fa altresì salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della predetta legge; quanto ad 1 milione di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2022-2024, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, segnala che, come già evidenziato in relazione all'articolo 1, il testo in esame – diversamente da quanto disposto dalla legge n. 135 del 1990, oggetto di abrogazione – non indica espressamente, con riferimento a ciascun intervento oggetto di finanziamento e per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, in ciò discostandosi da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.
  Ciò posto, con riguardo alla prima modalità di «finanziamento» rammenta che il comma 690 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 135 del 1990, ossia per interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, il cui contenuto risulta ora trasfuso nel diverso perimetro normativo dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente provvedimento. Segnala che tali risorse sono iscritte sul capitolo 4310 dello stato di previsione del Ministero della salute, nel quale – come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – al momento risultano disponibili per l'anno 2022 euro 1.517.726.
  Con riferimento alla seconda modalità di «finanziamento», rileva che essa rinvia alle risorse derivanti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, la quale – in relazione ai singoli interventi urgenti di prevenzione e lotta contro l'AIDS da essa previsti – reca apposite autorizzazioni di spesa, al cui «finanziamento» la legge medesima provvede tramite l'utilizzo di quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente allo scopo vincolate, delle somme derivanti da operazioni di mutuo con la BEI, la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito all'uopo abilitati, nonché degli ulteriori stanziamenti iscritti sulla base della legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della salute.
  In tale quadro, ritiene che andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento in ordine all'ammontare delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della citata legge Pag. 109n. 135 del 1990, al fine di verificarne la perdurante adeguatezza rispetto ai fabbisogni di spesa derivanti dalla disciplina introdotta dal provvedimento in esame, solo parzialmente sovrapponibile al precedente quadro normativo, in relazione al quale erano state originariamente preordinate le risorse medesime.
  Con riferimento, infine, alla terza modalità di «finanziamento», pur rilevando che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, ritiene necessario riformulare la disposizione da un lato precisando il carattere annuo degli oneri a regime, dall'altro autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Andrebbe altresì espunto, giacché non coerente con una clausola di copertura finanziaria, quale è la presente disposizione, il riferimento allo «stanziamento» della somma di 1 milione di euro dal 2023, trattandosi semmai di un'autorizzazione di spesa che dovrebbe pertanto essere riferita ad una o più delle diverse finalità risultanti dagli articoli del provvedimento. Al riguardo, richiede l'avviso del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, tenuto conto delle diverse criticità dal punto di vista finanziario concernenti il provvedimento in esame, reputa necessario acquisire sullo stesso una apposita relazione tecnica.

  Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato nonché la relazione tecnica negativamente verificata, a cui la medesima nota rinvia (vedi allegato).

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, in sostituzione del relatore, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter approfondire i contenuti della documentazione testé depositata dal Governo.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo stata ancora trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

Pag. 110

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, osserva che il progetto di legge, non corredato di relazione tecnica, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  In merito all'articolo 1, concernente l'oggetto e le finalità del provvedimento, non formula osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.
  Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni sul Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, in merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto della formulazione della disposizione in termini di limiti di spesa, non ha osservazioni da formulare.
  Fermo restando quanto sopra, ritiene comunque utile acquisire elementi volti a valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle varie finalità previste dall'istituendo piano nazionale.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente l'ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, rileva che la norma istituisce un nuovo ufficio ministeriale, attribuisce ad esso nuovi compiti e stanzia 300.000 euro annui dal 2022. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la correttezza della quantificazione degli oneri.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, non formula osservazioni sul comma 1, che concerne l'estensione all'imprenditoria femminile dei finanziamenti già previsti per l'imprenditoria giovanile, in quanto i relativi incentivi operano nel limite delle risorse disponibili, per cui l'estensione della platea dei beneficiari non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non formula inoltre osservazioni sul comma 2, dato il carattere ordinamentale della disposizione, né sul comma 3 in quanto l'onere è configurato in termini di limiti di spesa.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere, non formula osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, le quali non incidono sul numero dei componenti degli organi delle società e degli enti controllati e vigilati o sulle loro funzioni bensì solo sulla composizione degli stessi. Circa tale interpretazione ritiene opportuno acquisire una conferma.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 6, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, evidenzia che la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura – non considerata solennità civile, ai sensi del comma 3 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: su tale disposizione non ha dunque osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, evidenzia come nel testo tali attività non parrebbero testualmente configurate come facoltative: pertanto, trattandosi di nuovi adempimenti di carattere obbligatorio per le amministrazioni interessate, considera opportuno acquisire elementi idonei a suffragare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 4.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che disciplina la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, tenuto conto che per il coadiuvante è previsto l'obbligo di contribuzione previdenziale, ai sensi della legge n. 463 del 1959, ritiene che andrebbero determinati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, in termini sia di contribuzioni sia di prestazioni, tenuto conto che la norma non indica un onere e la relativa Pag. 111copertura. Ritiene altresì che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti di natura fiscale della disposizione in esame. In proposito evidenzia infatti che la figura dell'imprenditore ittico è in parte assimilabile a quella dell'imprenditore agricolo e che il comma 705 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disposto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Ritiene pertanto che andrebbe chiarito se, anche nel caso dell'impresa ittica, il riconoscimento della qualifica di coadiuvante possa determinare il riconoscimento di specifici benefici fiscali.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che prevede il rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, non formula osservazioni, tenuto conto che la norma rifinanzia un fondo rotativo che opera nel limite delle risorse disponibili; in tale quadro anche l'incremento delle risorse concedibili a ciascun richiedente non comporta nuovi o maggiori oneri.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca la clausola di salvaguardia, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, che prevede la copertura finanziaria, evidenzia che gli oneri alla cui copertura si provvede coincidono con gli stanziamenti annui a decorrere dal 2022 previsti dagli articoli 2 (12 milioni di euro), 3 (300.000 euro), 4 (15 milioni di euro), 8 (15 milioni di euro).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, rileva la necessità di richiamare nel testo della disposizione in esame le singole norme oggetto di copertura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

  La Viceministra Laura CASTELLI, tenuto conto delle diverse criticità dal punto di vista finanziario concernenti il provvedimento in esame, reputa necessario acquisire sullo stesso una apposita relazione tecnica.

  Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Atto n. 374.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, Pag. 112rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo non risulta ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, in attesa del quale appare pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che, nel frattempo, il Governo predisporrà gli elementi di risposta ai rilievi espressi nel corso della precedente seduta dall'onorevole Lucaselli con riferimento al contenuto specifico dello schema di decreto in discussione.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.
Atto n. 378.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, fa presente che il comma 1 del presente decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
  Con riferimento all'articolo 2, recante Modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2001, fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla quantificazione relativa alla lettera c) (raddoppio congedo paternità per parti plurimi), fondata su dati di consuntivo, peraltro in linea con quelli forniti nella relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2022. In merito alla modifica complessiva apportata alla disciplina del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino, rileva che essa si risolve in sostanza in un'estensione temporale del congedo fruibile e del periodo per il quale è prevista l'indennità del 30 per cento (che coprirà ogni giorno di congedo fruito). In merito alla prima platea individuata (163.400 beneficiari), al fine di quantificare l'onere finanziario correlato all'estensione del periodo indennizzabile in relazione all'età del bambino, osserva che la media di 3 giornate di congedo parentale oltre i 6 anni del bambino potrebbe aumentare proprio in relazione al beneficio economico introdotto, mentre la platea stessa potrebbe registrare un incremento numerico per l'ingresso di nuovi fruitori dopo i 6 anni di età del bambino, a fronte appunto della prevista introduzione dell'indennità del 30 per cento anche per tale periodo (in senso assoluto dopo gli 8 anni del bambino e senza requisiti reddituali per il biennio fra i 6 e gli 8 anni dello stesso). Lo stesso effetto incentivante a fruire di più giorni di congedo potrebbe, almeno marginalmente, innalzare la numerosità della seconda platea individuata dalla relazione tecnica (115.900 lavoratori), anche se l'opzione di considerare soggetti che già fruiscono di almeno 3 mesi di congedo appare nel complesso prudenziale e idonea a delimitare correttamente il perimetro dei soggetti beneficiari, atteso che evidentemente un accesso molto limitato al congedo induce a presumere l'assenza di necessità assistenziali del minore oppure la preponderanza dell'esigenza di non subire perdite reddituali comunque significative. In ordine ai giorni aggiuntivi ipotizzati, invece, osserva che l'indicazione di soli 3 giorni non viene motivata e non appare prudenziale in assenza di argomentazioni. Tanto premesso, inoltre, anche se l'ordine di grandezza delle quantificazioni risulta appropriato, osserva che, sulla base dei dati riportati e delle ipotesi assunte, sembra registrarsi una sottostima degli oneri, lieve per le prestazioni e più significativa per la contribuzione figurativa. Infatti, la Pag. 113tabella recante la stima dei maggiori oneri derivanti dalla modifica della disciplina del congedo parentale riporta valori degli importi connessi alla contribuzione figurativa pari a circa la metà di quelli per le prestazioni, a fronte di aliquote di computo invece sostanzialmente equivalenti (30 per cento per le prestazioni e 33 per cento per la contribuzione figurativa). Per quanto attiene all'asserita assenza di oneri in relazione ai pubblici dipendenti, pur convenendo in linea generale con tale impostazione, sarebbe opportuna un'assicurazione specifica per il settore scolastico, alla luce del fatto che per esso opera un meccanismo di sostituzione dei docenti assenti – anche per brevi periodi – che potrebbe determinare l'insorgere di un doppio onere, rappresentato dalla retribuzione del sostituto e dall'indennità del sostituito: la somma di tali voci potrebbe eccedere il risparmio derivante dalla mancata erogazione della retribuzione ordinaria all'insegnante in congedo, con conseguenti maggiori oneri, sia pur verosimilmente molto contenuti. Sulla base dei dati amministrativi forniti dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri correlati alle lettere o) e p) e delle ipotesi formulate, che appaiono plausibili, le relative stime appaiono corrette. Evidenzia, infine, che la relazione tecnica non reca una quantificazione degli oneri correlabili alla lettera q), recante diritto all'indennità di maternità in anticipo, in presenza di gravidanza a rischio, in favore delle libere professioniste.
  In merito all'articolo 3, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non ha nulla da osservare.
  Con riferimento all'articolo 4, recante Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 8, in relazione alla lettera a), preso atto dei dati riportati dalla relazione tecnica, indicati come provenienti da fonti amministrative, e condivisa l'ipotesi formulata in ordine alla fruizione dei mesi aggiuntivi di congedo da parte delle sole madri, fondata sulla base delle risultanze emerse, ritiene corretta la stima degli oneri a regime. In assenza di indicazioni circa la distribuzione dei mesi di congedo nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino (finora il periodo di riferimento è di soli 3 anni), non è possibile una puntuale verifica degli oneri relativi ai primi anni di applicazione della disposizione, anche se la stima appare plausibile, pur non potendosi ritenere prudenziale, soprattutto alla luce dell'esistenza di lavoratrici già madri e che potrebbero ancora fruire dei nuovi mesi di congedo previsti. Infatti, proprio la presenza di tale stock di potenziali beneficiari suggerirebbe l'emersione di un profilo di oneri più piatto e prossimo ai valori a regime, anziché quello decisamente crescente prospettato dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni di cui alla lettera b).
  Per quanto concerne l'articolo 5, recante Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non ha nulla da osservare.
  In merito all'articolo 6 recante, disposizioni sul monitoraggio, fa presente di non avere nulla da osservare, atteso che il nuovo compito attribuito all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) sembra effettivamente eseguibile avvalendosi delle risorse ordinariamente a disposizione dell'ente.
  Con riferimento all'articolo 7, recante Copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che il Fondo utilizzato a copertura, iscritto al capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta risorse ancora disponibili pari a 58,3 milioni di euro per il 2022, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato eseguita il 15 aprile scorso, e reca stanziamenti per circa 215 e 216 milioni di euro rispettivamente per il 2023 e il 2024. Rinvia ai singoli articoli per i profili problematici che potrebbero suggerire la sussistenza di oneri maggiori rispetto a quelli indicati nella presente clausola di copertura.
  Per quanto concerne l'articolo 8, recante Abrogazioni, fa presente di non avere nulla da osservare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Pag. 114

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
Atto n. 377.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Passando all'esame dei contenuti dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli adempimenti a carico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, osserva che gli articoli 4, 12 e 13 prevedono che detto Ispettorato si occupi delle denunce relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, del tentativo di conciliazione nel caso di violazione dei diritti dei lavoratori e delle denunce per l'adozione di condotte ritorsive. Atteso che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già a legislazione vigente tali attività sono riconducibili all'Ispettorato, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento al gettito derivante dall'imposizione di sanzioni, rileva che il provvedimento in esame prevede modifiche all'impianto previsto a legislazione vigente. Evidenzia che per effetto della sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997, ad opera dell'articolo 4 del decreto in esame, viene soppressa la previsione che attualmente dispone la riassegnazione degli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie allo stato di previsione del Ministero del lavoro, destinati al Fondo per l'occupazione. Fa presente che la relazione tecnica informa che le sanzioni non sono mai state riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e che, pertanto, le modifiche recate alla disposizione attualmente vigente non determinano effetti finanziari sul bilancio dello Stato.
  Ciò posto, non formula osservazioni circa la soppressione della riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie, nel presupposto – sul quale reputa opportuno acquisire una conferma – che le entrate da sanzioni non risultino già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

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  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.