CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 aprile 2022
784.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 22

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli

  La seduta comincia alle 15.35.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che era in corso la verifica della relazione tecnica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

  La Viceministra Laura CASTELLI riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sta ultimando la verifica della relazione tecnica.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Pag. 23Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che il Comitato dei nove della Commissione difesa si è riunito per elaborare alcune proposte emendative da presentare in Assemblea. Considerato pertanto che il Governo, come è stato appurato per le vie brevi, sta completando l'elaborazione della relazione tecnica sul testo del provvedimento alla luce dei citati emendamenti, propone di rinviare l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti al termine dei lavori odierni dell'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle osservazioni che erano state sollevate, durante la seduta scorsa, sul ritardo del Governo nella consegna della relazione tecnica, fa presente che le interlocuzioni tra gli uffici del Ministero della difesa e quelli del Ministero dell'economia e delle finanze sono proseguite sino a giovedì scorso, proprio allo scopo di consentire di verificare positivamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  Il Sottosegretario Federico FRENI deposita la relazione tecnica verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborata tenendo conto degli emendamenti 1.500 (nuova versione), 3.500, 3.501, 5.500, 6.500 e 7.500 presentati in Assemblea dalla Commissione difesa e verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato).

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, prima di formulare, alla luce della relazione tecnica testé depositata, la proposta di parere sul testo del provvedimento e sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, con riferimento a questi ultimi, chiede un chiarimento al Governo in merito all'emendamento Cirielli 3.103 che consente di collocare gli idonei non vincitori dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze armate nei posti vacanti delle pubbliche amministrazioni prescindendo dalle facoltà assunzionali di queste ultime, e evidenzia, invece, come sulle restanti proposte emendative trasmesse non vi siano da segnalare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulla proposta emendativa puntualmente richiamata dalla relatrice, in quanto prevedendo la possibilità di coprire le vacanze d'organico delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalle facoltà assunzionali di queste ultime, con il personale idoneo delle graduatorie dei Pag. 24concorsi delle carriere iniziali delle Forze armate, determina oneri privi di quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel replicare alle osservazioni del Sottosegretario Freni, sottolinea che ordinariamente il mantenimento di una graduatoria concorsuale aperta, come previsto dall'emendamento Cirielli 3.103, comporta un risparmio di costi e di tempo perché consente di evitare lo svolgimento di un nuovo concorso, fermo restando che gli enti pubblici normalmente hanno la facoltà di assumere attingendo dalle graduatorie approvate da altri enti pubblici, con conseguenti risparmi di spesa.
  Nel ricordare la vicenda delle assunzioni effettuate dalla regione Lazio attingendo dalla graduatoria approvata dal comune di Allumiere, ribadisce che le pubbliche amministrazioni attingono in via pressoché ordinaria dalle graduatorie approvate da altri enti per velocizzare l'immissione in ruolo di dipendenti.
  Chiede quindi per quale motivo il Governo abbia espresso parere contrario sulla proposta emendativa e per quale ragione ritenga che possano derivarne nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Trancassini, ribadisce che l'emendamento Cirielli 3.103, nel prorogare l'efficacia delle graduatorie dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze Armate e nel consentire ad altre amministrazioni di attingere da esse per la copertura di posti vacanti, prescinde dalla capacità assunzionale imposta dalla legge al singolo ente e può consentire conseguentemente di non rispettare il limite previsto per le assunzioni.
  Aggiunge, inoltre, che i requisiti richiesti dalle procedure espletate per i concorsi nelle Forze Armate potrebbero non essere equivalenti a quelli richiesti per i profili professionali vacanti nelle altre amministrazioni pubbliche.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo, nel ribadire che gli enti hanno la facoltà – non l'obbligo – di assumere gli idonei delle graduatorie formate da altri enti, sottolinea che la proposta emendativa prevede che l'assunzione sia subordinata alla previa individuazione del livello di inquadramento corrispondente a quello del posto vacante.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1870 e abb.-A, recante Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;

   rilevato che il provvedimento in oggetto presenta profili problematici dal punto di vista finanziario con riferimento alle seguenti disposizioni:

    all'articolo 1, che reca, tra l'altro, la proroga dal 2024 al 2030 del termine previsto dalla legge n. 244 del 2012 per la riduzione da 170 mila a 150 mila unità dei contingenti delle Forze armate, giacché tale proroga potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri qualora i risparmi attesi da tale riduzione, sebbene non scontati in via preventiva nei saldi di finanza pubblica, fossero stati successivamente inclusi nell'aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa;

    all'articolo 2, che prevede la rimodulazione delle dotazioni organiche delle Forze armate, con aumento di 3.330 unità complessive di sottufficiali e corrispondentePag. 25 riduzione di 3.330 unità dei volontari, giacché, pur considerando che le dotazioni complessive delle Forze armate previste a regime dall'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, pari a 150 mila unità, non vengono rideterminate, tale rimodulazione appare comunque suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, alla luce dei diversi profili retributivi e delle diverse dinamiche di carriera del personale coinvolto;

    all'articolo 3, che reca la definizione di un nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari strutturato su una ferma iniziale e su una ferma successiva, entrambe di durata triennale – in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente – nonché agli articoli 4, 5 e 6, che rideterminano conseguentemente in senso migliorativo il trattamento economico dei volontari rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura dei maggiori oneri che ne derivano;

    all'articolo 8, comma 1, lettera a), che prevede la possibilità di modificare la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'esercito, con cinque generali di brigata e con un brigadier generale in alternativa, rispetto ai cinque colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi già previsti a legislazione vigente, giacché tale diversa composizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, nel caso in cui ai componenti della citata Commissione fossero riconosciuti compensi per la partecipazione ai lavori della stessa;

    all'articolo 8, comma 1, lettera b), che prevede conferimenti ai gradi superiori per i Capi dei corpi tecnico-logistici delle Forze armate, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, posto che tali conferimenti sono disposti in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche recate dal Codice dell'ordinamento militare per il grado di Generale di corpo d'armata o grado corrispondente;

    all'articolo 9, che reca la delega legislativa per la revisione dello strumento militare, poiché reca alcuni principi e criteri direttivi che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

   considerato che:

    la Commissione bilancio, alla luce dei citati profili problematici, in data 21 dicembre 2021, ha richiesto al Governo la redazione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

    la Commissione difesa, nella giornata odierna, con riferimento al provvedimento in oggetto, ha presentato in Assemblea gli emendamenti 1.500 (nuova versione), 3.500, 3.501, 5.500, 6.500 e 7.500, contenuti nel fascicolo n. 3;

    il Governo ha trasmesso, in data odierna, la citata relazione tecnica elaborata tenendo conto degli emendamenti presentati dalla Commissione difesa e verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    l'emendamento 1.500 (nuova versione) della Commissione difesa, nell'introdurre modifiche a talune disposizioni del provvedimento aventi conseguenze finanziarie, quantifica gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle disposizioni oggetto di modifica, e inserisce nel testo un'apposita clausola di copertura finanziaria;

   rilevato, in particolare, che il citato emendamento, come si evince dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo:

    nel differire dal 2024 al 2033, anziché al 2030, come attualmente previsto dall'articolo 1, il termine per il conseguimento della riduzione a 150 mila unità Pag. 26delle dotazioni organiche dello strumento militare, come risulta dalla relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si limita a fissare un più ampio periodo per la realizzazione di risparmi non scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

    quantifica i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione interna degli organici – disposta dall'articolo 2 nel rispetto degli organici complessivi di Forza armata definiti a legislazione vigente – tenendo conto della tempistica della citata rimodulazione nonché delle differenti dinamiche di carriera e retributive delle categorie di personale coinvolte, come risulta indicato dalla tabella 4 della relazione tecnica;

    nell'introdurre modifiche agli articoli 4, 5 e 6, quantifica i maggiori oneri determinati dai miglioramenti del trattamento economico dei volontari ivi previsti, come risulta indicato dalle tabelle 12 e 15 della menzionata relazione tecnica;

    quantifica gli oneri derivanti dal ripristino del grado di vertice per i Capi dei corpi tecnico-logistici delle Forze armate disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), come risulta indicato dalla tabella 19 della medesima relazione tecnica;

    non ascrive alcun onere alla possibilità di modificare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), posto che, come risulta dalla citata relazione tecnica, i componenti delle commissioni di avanzamento delle Forze armate, a prescindere dal grado rivestito, non percepiscono alcun emolumento specifico;

    rimodula i principi e criteri direttivi della delega legislativa per la revisione dello strumento militare di cui all'articolo 9, al fine di evitare che dall'attuazione degli stessi si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un lato, coordinando gli stessi con il più ampio periodo previsto per la riduzione delle dotazioni organiche e sopprimendo le previsioni che comportano effetti onerosi quantificabili e privi di copertura finanziaria, quali quelle che determinano riconoscimento di posizioni soprannumerarie, dall'altro prevedendo che gli schemi dei decreti legislativi che il Governo trasmetterà alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;

    inserisce nel testo del provvedimento, l'articolo 9-bis, che reca una clausola di finanziaria che provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, come risultanti dalle modifiche introdotte dal medesimo emendamento, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, – istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai fini della riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al medesimo Ministero e individuate per la consegna all'Agenzia del demanio – comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, vale a dire dei risparmi rilevati nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria del Ministero della difesa;

    al fine di assicurare la menzionata copertura finanziaria, si prevede quindi che, a decorrere dall'anno 2022, i risparmi derivanti dalla riduzione delle consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare non possano essere inferiori a quelli realizzati tramite la determinazione delle consistenze del personale di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica Pag. 27amministrazione 4 novembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

   ritenuto, pertanto, alla luce dei chiarimenti resi dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica, che:

    l'emendamento 1.500 (nuova versione) della Commissione sia suscettibile di superare i menzionati profili problematici di carattere finanziario che il testo del provvedimento attualmente presenta;

    i restanti emendamenti presentati dalla Commissione difesa, recando modifiche di carattere meramente ordinamentale, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   sia approvato l'emendamento 1.500 (nuova versione) della Commissione;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 3.103, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 19.45.