CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2022
779.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 298

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, propone di anticipare il secondo punto all'ordine del giorno, concernente l'esame del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», per poi procedere all'esame del Documento di economia e finanza 2022.

  La Commissione concorda.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Filippo SENSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi, al fine di rendere il parere alla XII Commissione affari sociali, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza». Il provvedimento in esame è volto principalmente ad allentare, fatte salve le esigenze di tutela sanitaria, le restrizioni introdotte nel corso dalla pandemia attraverso i numerosi provvedimenti che si sono succeduti, la cui esigenza viene meno in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022. Sono altresì prorogate alcune misure, in particolare quelle concernenti il rafforzamento del servizio sanitario, necessarie a fronteggiare sia la diffusione del COVID-19 tuttora in corso, sia le esigenze inerenti ad altre patologie.
  Il decreto-legge, che si compone di 15 articoli e due allegati, utilizza la tecnica della novella, apportando modifiche e integrazioni alle disposizioni recate da altri provvedimenti (principalmente, ai decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021). Le modifiche introdotte sono volte a regolare le conseguenze della cessazione dello stato di emergenza in merito alle seguenti materie: alla possibilità di adottare ordinanze di protezione civile con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 (articolo 1); alla cessazione del Commissario straordinario dalle proprie funzioni (articolo 2); al potere di ordinanza del Ministro Pag. 299della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e in materia di adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia (articolo 3); agli obblighi di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi (articolo 4); all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (articolo 5); alla graduale eliminazione del green pass base e rafforzato (articoli 6 e 7); alla permanenza degli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori studenti e alle relative sanzioni (articolo 8); alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (articolo 9); alla proroga di alcuni termini correlati alla pandemia da COVID-19, in particolare quelli connessi al conferimento di incarichi in ambito sanitario e della sicurezza (articolo 10); alla normativa in materia di sanzione e controlli (articolo 11); alla conferma della proroga dell'operatività delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e dei contratti in favore di medici specializzandi (articolo 12); al prosieguo della raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SarS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica (articolo 13); alle necessarie abrogazioni (articolo 14) e, infine, all'entrata in vigore (articolo 15). I due allegati A e B elencano le disposizioni già contenute in altri provvedimenti di cui vengono prorogati i termini, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2022.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un dettagliato esame del provvedimento, avverte che si limiterà a descrivere brevemente, nei termini di seguito riportati, le disposizioni di interesse per la Commissione, che appaiono circoscritte agli articoli 1 e 13.
  L'articolo 1 prevede che possano essere adottate ordinanze con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, preservando, fino al predetto termine del 31 dicembre 2022, la capacità operativa delle strutture emergenziali. Le nuove ordinanze, da adottare su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie nei predetti ambiti, individuate nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.
  L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. Prosegue inoltre la trasmissione, mediante il Sistema Tessera sanitaria, dei dati relativi ai tamponi antigenici effettuati, con l'indicazione dei relativi esiti, con modalità di trattamento dei dati funzionali agli scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, in materia di riservatezza e sicurezza dei dati personali. Il mantenimento del sistema di sorveglianza integrata, con le modalità descritte, permette altresì di ottemperare agli obblighi di notifica europei ai fini della sorveglianza epidemiologica sul SARS-CoV-2, consentendo il confronto settimanale della situazione epidemiologica italiana con quella in altri Paesi europei, realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Pag. 300

Documento di economia e finanza 2022.
Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il Documento di economia e finanza 2022 (DEF 2021) e l'annessa Relazione al Parlamento volta a ottenere dal Parlamento l'autorizzazione a una maggiore gradualità nel percorso verso l'obiettivo di medio termine (OMT) di finanza pubblica rispetto a quanto previsto nella Nota di aggiornamento al DEF 2021 (NADEF 2021).
  Premette che, come illustrerà oltre con maggiore dettaglio, la variazione del percorso di rientro per la quale viene chiesta l'autorizzazione è limitata al solo saldo dell'indebitamento netto strutturale, mentre gli obiettivi della NADEF 2021 vengono confermati per quanto riguarda il deficit nominale e migliorati per quanto riguarda il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL). È altresì richiesta l'autorizzazione a utilizzare lo spazio di bilancio derivante dalla differenza tra andamento tendenziale, migliore delle attese, e andamento programmatico, pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025, per finanziare un provvedimento di prossima emanazione.
  Fa presente che il documento programmatico in esame, prima di analizzare i quadri macroeconomico e di finanza pubblica, illustra sinteticamente le informazioni di contesto alla base delle previsioni. Con riferimento agli ultimi mesi del 2021, viene ricordato, oltre alla risalita dei contagi da Covid-19, l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha determinato la crescita del tasso di inflazione, portando le principali banche centrali ad attuare o preannunciare un'inversione di tendenza in chiave restrittiva del proprio orientamento della politica monetaria. Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti ed è aumentato il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani rispetto al Bund tedesco (spread). A inizio 2022, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle successive sanzioni dell'Unione Europea (UE) e di numerosi altri Paesi, è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, dei beni alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie.
  La risposta attuata dal Governo già dallo scorso anno a fronte di tali tendenze ha riguardato l'introduzione o il rafforzamento di misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica – in misura pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest'anno, con effetti di riduzione della bolletta stimabili a un quarto rispetto a uno scenario senza interventi del Governo – cui si sono aggiunte altre misure a sostegno delle piccole come delle grandi imprese, incluse le «energivore», nonché interventi per specifici settori economici particolarmente colpiti, come quello dell'autotrasporto. Per quanto riguarda il supporto alle amministrazioni pubbliche, sono stati disposti interventi a ristoro dei costi di Regioni ed enti locali, a supporto del settore della sanità e altri interventi connessi alle attuali emergenze, inclusa l'accoglienza dei profughi ucraini.
  La risposta attuata dall'Unione europea, a fronte delle evoluzioni degli ultimi mesi del 2021 e dei primi mesi del 2022, include la Comunicazione adottata il 2 marzo 2022 con cui la Commissione europea orienta la politica fiscale degli Stati Membri per il 2023 e definisce i criteri che guideranno la valutazione dei Programmi di stabilità e convergenza. Tra i principi enunciati, volti a un migliore coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo, sono incluse raccomandazioni specifiche per i paesi ad alto debito, il cui aggiustamento di bilancio non dovrebbe gravare sugli investimenti ma essere piuttosto realizzato limitando la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale. È inoltre specificato che gli Stati membri con un debito pubblico elevatoPag. 301 dovranno iniziare una graduale riduzione del debito, realizzando un aggiustamento di bilancio già nel 2023.

  La Commissione si esprimerà sulla possibile disattivazione della clausola generale di salvaguardia per il 2023 a maggio, nel suo pacchetto di primavera del Semestre Europeo, sulla base delle previsioni macroeconomiche e fiscali aggiornate, che incorporeranno una più informata valutazione sugli effetti della crisi ucraina.
  Nella medesima Comunicazione della Commissione al Consiglio del 2 marzo 2022 è stato anche fatto il punto sullo stato di avanzamento della revisione della governance economica europea che sarà attuata in tempo utile a raggiungere un ampio consenso entro il 2023.
  Passando a descrivere il quadro macroeconomico tendenziale presentato nel DEF 2022 – validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio – fa presente che esso, dato il contesto macroeconomico descritto, presenta prospettive di crescita dell'economia più deboli e incerte rispetto al precedente documento di programmazione (NADEF 2021). La previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2022 scende dal 4,7 per cento al 2,9 per cento; quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento, mentre per il 2024 si ha solo una lieve flessione, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento. La previsione per il 2025 viene posta all'1,5 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge verso il tasso di crescita potenziale (attualmente cifrato, secondo la Relazione al Parlamento, all'1,4 per cento, sebbene il DEF 2021, alla tavola III.8 del primo volume, indichi un valore leggermente più contenuto, pari all'1,3 per cento). Osserva che tale approccio appare maggiormente prudenziale rispetto a quello seguito dalla Nadef 2021, che poneva le previsioni di crescita per l'ultimo anno di previsione a un livello superiore di 4 decimi di punto rispetto alla crescita del PIL potenziale allora stimato.
  Marcata, ma solo per l'anno in corso, appare anche la revisione, rispetto alla NADEF 2021, delle previsioni dell'inflazione al consumo che sale per il 2022 dall'1,6 al 5,8, con una revisione al rialzo di 4,2 punti. Per gli anni successivi la revisione al rialzo è assai più contenuta, passando dal 1,3 al 2,1 nel 2023 e dall'1,5 all'1,8 nel 2024, valore a cui si colloca anche nel 2025. Osserva quindi che il DEF appare attribuire carattere transitorio alla fiammata dei prezzi attualmente in corso, causata in larga misura dalle attuali tensioni sui mercati internazionali del gas, del petrolio, delle materie prime e dei prodotti alimentari. Tali tensioni si riverberano in primo luogo sui prezzi delle importazioni, la cui crescita, attualmente in corso, viene reputata, nello scenario di base, di carattere transitorio (il deflatore delle importazioni, stimato al 7,6 per cento per l'anno in corso, è previsto infatti scendere all'1,4 per cento già nel 2023). Nel medesimo scenario di base, l'inflazione di fondo (che non considera i prezzi dei prodotti energetici e alimentari freschi), sebbene rivista anch'essa al rialzo, è stimata, già per l'anno in corso, su valori assai più contenuti rispetto all'inflazione (2 per cento).
  Il DEF 2021 avverte peraltro del rischio che si realizzino scenari alternativi, come l'eventuale blocco parziale o totale delle importazioni di gas e petrolio russi, che determinerebbero una dinamica dell'inflazione assai più marcata e ripercussioni negative sulla crescita reale che, nello scenario peggiore risulterebbe contenuta allo 0,6 per cento nell'anno in corso (nonostante un effetto di trascinamento positivo dal 2021 ben più marcato) e allo 0,4 nel 2023.
  Passando a illustrare il quadro tendenziale di finanza pubblica, osserva che, nonostante la crescita dell'economia sia sensibilmente rivista al ribasso, come sopra descritto, la previsione di deficit tendenziale della PA risulta migliore rispetto alle previsioni programmatiche della NADEF 2021, scendendo dal 5,6 al 5,1 per cento del PIL quest'anno, dal 3,9 al 3,7 nel 2023 e dal 3,3 al 3,1 nel 2024 e situandosi al 2,7 per cento nel 2025.
  L'andamento migliore delle attese del deficit tendenziale, a fronte di una crescita rivista in peggioramento (sebbene la revisione sia molto più contenuta in termini Pag. 302nominali rispetto alla revisione della crescita reale), può essere spiegato da una pluralità di fattori. In primo luogo la spinta inflazionistica determina una crescita delle entrate superiore a quella delle spese, risentendo, ad esempio, di una dinamica dei prezzi delle importazioni che si riflette sul gettito delle corrispondenti imposte indirette. Le spese, inoltre, risentono di un tiraggio delle misure urgenti introdotte a sostegno dell'economia inferiore alle attese. Incide infine, per quanto riguarda la spesa in conto capitale, il riallineamento delle ipotesi sottostanti il profilo temporale di utilizzo dei fondi del PNRR.
  Per quanto riguarda la pressione fiscale, evidenzia una sensibile revisione al rialzo rispetto alle previsioni della NADEF 2021, con un aumento di 1,6 punti nel 2021 (dal 41,9 al 43,5 per cento), di circa 1,1 punti all'anno per il biennio successivo (dal 42 al 43,1 per cento nel 2022, dal 41,7 al 42,8 per cento nel 2023) e di 0,8 punti nel 2024 (dal 41,5 al 42,3 per cento), per poi attestarsi al 42,2 per cento nel 2025. Fa presente che concorrono a tale innalzamento sia il già ricordato riflesso della maggiore inflazione sul gettito delle imposte indirette, sia un effetto meramente contabile, quantificabile in circa 0,5 punti percentuali annui, inerente all'eliminazione delle detrazioni per figli a carico, ora inglobate nell'ambito dell'assegno unico universale, classificato come prestazione di spesa e non come minore entrata. Il documento ricorda che computando sul lato dell'entrata tale misura e altre analoghe – parimenti classificate sul lato della spesa pur essendo erogate sotto forma di minore prelievo fiscale – il valore della pressione fiscale risulterebbe più basso, pari a 41,7 punti nel 2021, 41,2 punti nel 2022.
  Ricorda che sia nel DEF 2021 che nella NADEF 2021 si prevede comunque un percorso di riduzione della pressione fiscale, cui concorrono numerosi interventi introdotti in tal senso, come la rimodulazione delle aliquote e dei corrispondenti scaglioni IRPEF, l'abrogazione dell'IRAP per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, nonché alcune misure transitorie per il 2022, volte a ridurre il carico fiscale sui consumi energetici, parzialmente compensate con un intervento fiscale straordinario a carico dei produttori di energia.
  Passando a descrivere il quadro programmatico di finanza pubblica, evidenzia che il DEF 2022 informa che il Governo ritiene necessario fissare obiettivi programmatici in termini di deficit nominale conformi a quelli definiti nel quadro programmatico della NADEF 2021, ovvero un disavanzo di 5, 6 punti di PIL nel 2022, 3,9 nel 2023 e 3,3 nel 2024, prevedendo il rientro al di sotto della soglia del 3 per cento per il 2025, quando è previsto un obiettivo di deficit pari al 2,8 per cento. Essendo gli attuali andamenti tendenziali di finanza pubblica migliori, come sopra evidenziato, rispetto a tali obiettivi programmatici, si determina conseguentemente uno spazio di bilancio, pari alla differenza tra andamento tendenziale e programmatico, ovvero pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025, utilizzabile – previa autorizzazione in tal senso dal Parlamento – per finanziare nuove misure.
  Osserva che il DEF 2022 sembra indicare che tale spazio verrà interamente utilizzato per finanziare un prossimo decreto-legge, la cui emanazione è prevista entro il corrente mese di aprile, che conterrà misure a sostegno di famiglie e imprese, nonché a ristoro di capitoli di bilancio utilizzati a copertura di precedenti provvedimenti. Il provvedimento provvederà in primo luogo al ripristino di tali fondi, necessario per realizzare gli investimenti programmati, per un ammontare pari a 4,5 miliardi per il 2022. Le restanti risorse saranno destinate a incrementare i fondi per le garanzie sul credito, per coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche, per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia, per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane, nonché per continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica.Pag. 303
  Il Documento evidenzia che tali misure sono allineate con gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea, che riconoscono da un lato la necessità di attutire l'impatto sull'economia dei rialzi di prezzo del gas naturale e del petrolio causati dalla guerra in Ucraina, dall'altro l'importanza di sostenere filiere industriali strategiche a fronte di una concorrenza extra-europea che si basa anche su ingenti aiuti di Stato.
  Osserva che, ove sia confermato che tutto lo spazio fiscale derivante dalla differenza tra andamento tendenziale e programmatico di finanza pubblica sia utilizzato dal decreto-legge di prossima emanazione sopra descritto, ne consegue che il DEF non individua nessuno spazio fiscale disponibile per finanziare in deficit la legge di bilancio per il prossimo anno, i cui interventi espansivi andranno pertanto finanziati ridefinendo le priorità allocative della spesa o individuando misure di prelievo fiscale attualmente vigenti.
  Per quanto riguarda le risorse che potranno derivare dai processi di spending review e dall'aumento della compliance fiscale, il documento in esame ricorda che esse sono già destinate a specifiche finalità. Più in dettaglio: a) le risorse che si renderanno disponibili per effetto della spending review, quantificate dal DEF 2022 in 800 milioni per il 2023, 1.200 milioni per il 2024 e 1.500 milioni per il 2025 – il cui riparto tra le amministrazioni centrali verrà definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il prossimo 31 maggio – sono già destinate al finanziamento delle politiche invariate, non incluse negli andamenti tendenziali di finanza pubblica (costituite principalmente dal necessario finanziamento dei rinnovi contrattuali per il pubblico impiego e delle missioni internazionali di pace); b) le maggiori risorse eventualmente derivanti dal miglioramento della compliance fiscale sono invece destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2021, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale per restituirle – nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica –, in tutto o in parte, ai contribuenti sotto forma di riduzione del prelievo (come già avvenuto per il parziale finanziamento della riforma dell'IRPEF attuata con la stessa legge di bilancio 2021). Ricorda in proposito che, secondo quanto affermato nella NADEF 2021, a partire dal 2024, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione dovranno concorrere, non più alla riduzione della pressione fiscale, bensì al conseguimento di avanzi primari finalizzati alla riduzione del deficit strutturale e al rientro del rapporto debito pubblico/PIL al di sotto dei livelli pre-pandemici.
  Con riferimento all'assenza di spazi finanziari per finanziare la prossima legge di bilancio, ricorda che nella NADEF 2021, veniva evidenziata l'intenzione di mantenere un orientamento di bilancio (stance) espansivo fino al 2023 compreso, per poi iniziare ad attuare una politica restrittiva di bilancio dal 2024. Il DEF 2022 prefigura invece un orientamento neutrale di bilancio già a decorrere dal 2023, fissando un obiettivo programmatico di finanza pubblica identico a quello tendenziale a partire da tale anno per tutto l'arco di previsione (sempre nell'ipotesi che il prossimo decreto-legge assorba anche per gli anni successivi a quello in corso tutto lo spazio fiscale derivante dalla differenza tra deficit tendenziale e programmatico).
  Evidenzia che tale previsione programmatica, che conferma la riduzione del deficit di bilancio per il 2023 già prevista negli andamenti programmatici della NADEF 2021, appare coerente con la citata Comunicazione della Commissione europea del 2 marzo 2022 che impone agli Stati membri con un debito pubblico elevato di realizzare un aggiustamento di bilancio già nel 2023.
  Sottolinea inoltre che occorre comunque ricordare che l'intento espansivo indicato nella NADEF 2021 è stato attuato con un orizzonte pluriennale con la manovra per il 2022, per cui, sebbene il DEF 2022 non preveda ulteriori deficit di bilancio per finanziare interventi aggiuntivi a sostegno della crescita, gli andamenti programmatici incorporano comunque l'attuazione delle misure di stimolo disposte dalla precedente legge di bilancio, prime tra tutte quelle inerenti all'attuazione del PNRR.Pag. 304
  Per quanto riguarda gli andamenti di finanza pubblica corretti per il ciclo, evidenzia che, a fronte della conferma del deficit nominale già programmato nella NADEF 2021, varia invece l'andamento programmatico del deficit strutturale, ragione per cui si rende necessaria la relazione al Parlamento annessa al DEF 2022. Concorre infatti al raggiungimento del deficit nominale una misura di entrata una tantum non prevista nella NADEF 2021, relativa al prelievo straordinario per il 2022 sui produttori di energia. Essendo le misure una tantum escluse dal saldo strutturale, questo risulta leggermente inferiore, in tale anno, rispetto al saldo strutturale programmatico della NADEF 2021, sebbene con un percorso di rientro più marcato. L'indebitamento netto strutturale si attesterebbe infatti al 5,9 per cento del PIL nel 2022, al 4,5 per cento nel 2023, al 4 per cento nel 2024 e al 3,6 per cento nel 2025.
  Passando a descrivere il quadro macroeconomico programmatico, evidenzia che, considerando l'effetto dell'emanazione del prossimo decreto-legge, il DEF 2022 stima un andamento programmatico della crescita lievemente migliore di quello tendenziale sopra descritto: il decreto-legge produce infatti uno stimolo sulla crescita quantificabile in 2 decimi di punto percentuale di PIL nel 2022 e 1 decimo di punto nel 2023. Pertanto lo scenario programmatico si caratterizza per una crescita del PIL pari al 3,1 per cento nel 2022 e al 2,4 per cento nel 2023, e invariata rispetto agli andamenti tendenziali nei due anni successivi.
  Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, nel 2021 esso si è ridotto di circa 4,4 punti percentuali di PIL, scendendo al 150,8 per cento (dal picco di 155,3 per cento raggiunto nel 2020), con un risultato migliore di 3,5 punti rispetto a quanto atteso dalla NADEF 2021, che prevedeva in tale anno un rapporto debito/PIL del 153,5 per cento. Una sensibile riduzione è prevista anche per l'anno in corso (-3,8 punti) e, in misura più contenuta, nei tre esercizi successivi, fino a raggiungere al termine del periodo di previsione a un rapporto debito/PIL del 141,4 per cento del PIL nel 2025, livello di poco superiore a quello della fine del 2019, ossia al valore antecedente l'inizio della crisi pandemica.
  Concorre a tale risultato, in particolare nel biennio 2021-2022, la componente cosiddetta snow-ball, che quantifica l'impatto automatico sul rapporto debito/PIL della differenza tra gli interessi passivi e la crescita nominale del PIL, risultando quest'ultima influenzata dalla dinamica inflazionistica, oltre che dalla crescita reale del PIL.
  Evidenzia che vale la pena ricordare che il rapporto debito/PIL considera anche l'esposizione debitoria dell'Italia nei confronti della Commissione europea per effetto dei prestiti inclusi nel pacchetto NGEU, esposizione che non compromette l'andamento decrescente del rapporto.
  Tra i profili di competenza della Commissione, sottolinea che il Documento reca, in ottemperanza al contenuto obbligatorio aggiuntivo richiesto dalla Commissione Europea per il Programma di Stabilità 2022, l'indicazione delle voci che si prevede di finanziare con le sovvenzioni e i prestiti del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, espresse in termini di incidenza percentuale sul PIL. Esaminando in particolare la voce degli investimenti fissi lordi, osserva che nel biennio 2024-2025, quelli finanziati dal dispositivo europeo (pari a 1,7 punti di PIL all'anno) finanziano circa la metà degli investimenti pubblici complessivi (pari, rispettivamente, nel biennio 2024-2025 a 3,5 e a 3,6 punti di PIL). Osserva altresì che, al netto della componente finanziata dal dispositivo europeo, gli investimenti fissi lordi finanziati con risorse nazionali nel biennio in questione (pari rispettivamente a 1,8 e 1,9 punti di PIL) risultano inferiori alla media degli investimenti fissi lordi del triennio 2017-2019, antecedente allo scoppio della pandemia (pari a 2,2 punti di PIL). Tale constatazione sembrerebbe non del tutto in linea con il principio di addizionalità in base al quale, a fronte degli investimenti finanziati con il PNRR, non dovrebbe corrispondere una flessione di quelli finanziati con risorse nazionali.
  Sempre in merito all'attuazione del PNRR, ricorda che il documento affronta il tema dell'incremento dei prezzi delle opere pubbliche, rispetto a quelli considerati al Pag. 305momento della predisposizione del Piano e dell'emanazione dei relativi bandi, evidenziando che tale incremento sarà finanziato nel decreto-legge di prossima emanazione, quindi a valere su risorse nazionali e non in sede di rinegoziazione dei finanziamenti europei.
  Come più volte sollecitato da questa Commissione, fa presente che il DEF dà conto, nell'ambito del Programma nazionale di riforma (PNR), del percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del contributo a tale processo fornito dall'attuazione del PNRR. È altresì descritto lo stato di utilizzo dei Fondi europei, evidenziando i profili di complementarità tra le priorità sostenute dai Fondi di coesione e il PNRR.
  Nel ricordare, in ultimo, che il Documento elenca 20 provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.
Atto n. 361.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 – che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise – avente lo scopo di allineare il trattamento dell'IVA e delle accise relative allo sforzo comune di difesa nell'ambito dell'Unione europea, con l'analoga disciplina fiscale già in vigore nell'ambito della partecipazione alla NATO.
  La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, all'articolo 1, che rinvia all'Allegato A, il quale, al punto 36, menziona la direttiva in esame, senza previsione di specifici criteri di delega.
  Il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 aprile 2022. Poiché tale data è successiva al termine per l'esercizio della delega del 28 febbraio 2022 (termine corrispondente, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, a 4 mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva, fissato dalla direttiva stessa al 30 giugno 2022), detto termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi, al 31 maggio 2022.
  Ricorda che la direttiva (UE) 2019/2235 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2022, alcune limitate esenzioni al regime dell'IVA e delle accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dello Stato membro cui appartengono. La direttiva è volta ad allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro già applicabile all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord – NATO.
  La direttiva precisa che si configura uno «sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazionePag. 306 di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC» nelle seguenti situazioni: missioni e operazioni militari; attività dei gruppi tattici; assistenza reciproca; progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured Cooperation –PESCO); attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Non rientrano invece nell'ambito di applicazione delle esenzioni i casi di: azione congiunta degli Stati membri a seguito di un attacco terroristico o di una calamità in uno Stato membro; acquisto di beni o servizi da parte delle forze armate per l'uso all'interno del proprio Stato; missioni civili.
  Passando a descrivere lo schema di decreto in esame, evidenzia che esso si compone di 4 articoli e prevede, agli articoli 1 e 2, rispettivamente, un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di esenzione dalle accise in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alla realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
  In particolare, l'articolo 1, al comma 1 introduce due nuove ipotesi di operazioni non imponibili ai fini IVA: a) le cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle forze armate di altri Stati membri, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e di difesa comune: ai sensi dell'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 consegue che non si applichi l'IVA neanche alle importazioni di tali beni; b) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione. Il successivo comma 2 dell'articolo è volto ad assimilare a un acquisto intracomunitario l'introduzione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  L'articolo 2, con una novella al Testo unico delle accise, prevede un'ulteriore ipotesi in cui, in ragione della destinazione, i prodotti ordinariamente soggetti ad accisa sono esentati dal medesimo tributo. In particolare, si dispone l'esenzione da accisa anche a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione, per gli usi consentiti e nella misura in cui queste ultime partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali. La relazione illustrativa precisa, a tale ultimo proposito, che, in conformità al dettato unionale e coerentemente con quanto già previsto dal citato Testo unico delle accise relativamente all'agevolazione esistente a favore delle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato dell'Atlantico del Nord, l'esenzione concessa dalla direttiva (UE) 2019/2235 per gli sforzi di difesa svolti nell'ambito della suddetta politica non può essere fruita dalle Forze armate nazionali.
  L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/2235, che le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di attuazione si applichino a partire dal 1° luglio 2022.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.15.

Pag. 307

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 14.40.

Documento di economia e finanza 2022.
Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione approva.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Filippo SENSI (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 2).

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.
Atto n. 360.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 3).

  La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Atto n. 362.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (vedi allegato 4).

  La Commissione approva.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.
Atto n. 361.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 5).

  Francesco BERTI (M5S) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere formulata.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).
COM(2021)802 final.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo il relatore Giglio Vigna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la revisione della direttiva sulla prestazione energetica negli edifici rientra tra le iniziative del pacchetto «Pronti per il 55%», con il quale sono stati fissati nuovi e più ambiziosi obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea.
  In tale ambito, la proposta della Commissione europea si prefigge l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra degli edifici al fine di conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Gli edifici, infatti, secondo i dati della Commissione, sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia.
  La proposta in esame rappresenta una rifusione della direttiva 2010/31/CE, in quanto comporta modifiche sostanziali di tale direttiva, già modificata nel 2018, che viene conseguentemente abrogata.
  In conseguenza dell'adeguamento del quadro normativo vigente ai nuovi obiettivi la rifusione estende l'oggetto della direttiva esistente introducendo una serie di innovazioni, al fine di aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni degli edifici.
  Osserva che si tratta di innovazioni importanti, che andranno a suo avviso valutate attentamente tenendo conto delle specificità nazionali del patrimonio immobiliare, contraddistinte, per un verso, da una certa vetustà degli edifici e, per l'altro, da una frammentazione della proprietà degli stessi.
  Considerato che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione di merito nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee, passa a dare conto in sintesi delle principali novità introdotte dalla proposta di direttiva, rinviando per una disamina dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Nella proposta vengono fissati dei limiti temporali in merito ai nuovi standard per gli edifici esistenti e i nuovi.
  In particolare, i nuovi edifici dovranno essere «a emissioni zero», sulla base di una nuova definizione introdotta dalla proposta di direttiva. Il nuovo standard si applicherà agli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di Pag. 309questi ultimi, a partire dal 2027, e a tutti gli altri edifici di nuova costruzione a partire dal 2030. Fino all'applicazione dei requisiti prescritti per gli edifici a emissioni zero, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere «almeno a energia quasi zero», come già previsto dalla disciplina vigente.
  Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti, si introducono norme minime di prestazione energetica indirizzate agli Stati membri che devono provvedere affinché gli edifici e le unità immobiliari pubblici o non residenziali conseguano un miglioramento delle classi di prestazione energetica, almeno la classe di prestazione energetica F al più tardi dopo il 1° gennaio 2027 e almeno la classe di prestazione energetica E dopo il 1° gennaio del 2030, e affinché gli edifici e le unità immobiliari residenziali raggiungano almeno la classe F dopo il 1° gennaio 2030 e almeno la classe E dopo il 1° gennaio 2033.
  Segnala che gli Stati membri possono decidere di esentare dall'obbligo di applicazione delle norme minime di prestazione energetica alcuni immobili tra cui gli edifici di culto e gli edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico. Si tratta di una disposizione rilevante per un Paese come l'Italia caratterizzato da un patrimonio immobiliare di particolare valore architettonico e collocato all'interno di borghi storici, la cui portata deve essere considerata anche ai fini di una valutazione complessiva dell'impatto della nuova disciplina.
  Fa altresì presente che la proposta rende più operativi gli strumenti di pianificazione nazionali, che andranno a sostituire le strategie di ristrutturazione a lungo termine e per i quali si dispone un rafforzamento del quadro di monitoraggio attraverso l'introduzione di una valutazione dei progetti dei piani da parte della Commissione europea e della facoltà di formulare raccomandazioni agli Stati membri.
  La pianificazione della ristrutturazione edilizia a livello degli Stati membri e il rispetto delle norme minime di prestazione energetica si incrociano con l'adozione di politiche per il conseguimento degli obiettivi, in cui rientrano le misure di sostegno finanziario che potranno avvalersi anche delle risorse disponibili a livello europeo nell'ambito dei vari strumenti, ma che si baseranno anche sulla promozione e sull'introduzione di strumenti di investimento, quali i mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici e sistemi di detrazioni fiscali.
  A questo proposito, ricorda le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica che sono state varate nel corso degli anni in Italia, tra le quali da ultimo il Superbonus del 110%, che hanno consentito di migliorare la prestazione energetica degli edifici e che occorrerà monitorare per valutare le misure che saranno necessarie nell'implementazione di una ristrutturazione del parco edilizio su vasta scala.
  Segnala che sia la relazione di accompagnamento della proposta di direttiva predisposta dalla Commissione europea, sia la relazione trasmessa dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, non sollevano rilievi in ordine alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Quanto al rispetto di tale ultimo principio, la Commissione segnala di essere intervenuta dopo aver esaminato attentamente i pareri negativi resi dal comitato per il controllo normativo sul progetto di valutazione d'impatto della proposta, per renderla meglio proporzionata agli scopi perseguiti. Secondo quanto riportato nella relazione, con motivazioni che vengono addotte anche dal Governo nella sua relazione, le modifiche in questo senso apportate alla proposta hanno, dunque, condotto a un inasprimento graduale e limitato nel tempo delle norme minime di prestazione energetica a livello UE per determinati tipi di edifici, attribuendo poi agli Stati membri la facoltà di stabilire norme minime di prestazione energetica nazionali per tutti gli altri edifici, nonché dandogli un maggior grado di flessibilità nell'elaborazione dei loro piani per adattare le proprie politiche di regolamentazione e finanziamento dell'edilizia alle circostanze nazionali. A questo proposito crede che nel corso dell'esame dell'atto Pag. 310presso le istituzioni europee sia opportuno introdurre una maggiore flessibilità nel perseguimento degli obiettivi a motivo delle specificità nazionali, al fine di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi stessi.
  Da ultimo, segnala che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati – per disciplinare taluni aspetti della direttiva – per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva medesima, fatto salvo, in ogni caso, il potere del Parlamento europeo e del Consiglio di revocare la delega in ogni momento. L'attribuzione alla Commissione della competenza di adottare atti delegati andrebbe valutata alla luce di quanto dispone l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati «elementi non essenziali dell'atto legislativo», specie con riferimento alle prescrizioni di cui all'allegato III che gli edifici devono soddisfare affinché possano considerarsi a emissioni zero. Anche il conferimento alla Commissione del potere di adottare gli atti delegati a tempo indeterminato andrebbe valutata alla luce del disposto del citato articolo 290 del TFUE, laddove stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare anche la durata della delega.
  In conclusione, ritiene che la proposta in esame introduca novità di assoluta rilevanza che andranno approfondite nel corso dell'istruttoria. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere in esito all'esame che si svolgerà in Commissione, anche tenuto conto dei tempi di esame presso la Commissione di merito.
  Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla riunione della LXVII COSAC, svolta a Parigi dal 3 al 5 marzo 2022.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che dal 3 al 5 marzo scorsi si è svolta a Parigi la LXVII riunione della COSAC, alla quale ha partecipato insieme ai deputati Mantovani e Giglio Vigna, in merito alla quale ha predisposto una relazione (vedi allegato 6).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.