CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2022
779.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 247

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 15.10.

Documento di economia e finanza 2022.
Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2022.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Jari COLLA (LEGA), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il testo in esame come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione competente in sede referente, reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA).
  L'ippicoltura è al momento attività disciplinata da diverse fonti normative, alcune riferite all'ambito agricolo, altre rientranti nella disciplina sportiva ed agonistica, altre ancora che esulano da entrambi i settori e si trovano senza un riferimento normativo specifico. Come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, l'intervento legislativo in esame intende proprio fornire un supporto legislativo univoco al settore. La proposta di legge stabilisce, all'articolo 1, che l'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.
  Vengono poi elencate, al medesimo articolo 1, le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, qualora svolte a favore di terzi, ai redditi delle stesse derivanti si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso le manifestazioni ludiche, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato; la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere; la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.
  La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono considerate attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura. Si applicano, inoltre, le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Per la cessione e la vendita degli equidi, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 10 per cento. Agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano una delle attività sopra citate. È vietato destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.
  L'articolo 2 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano mentre l'articolo 3 si riferisce alle disposizioni di carattere finanziario.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 15.20.

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Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 379.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Martina NARDI, presidente, in sostituzione della relatrice Bonomo, impossibilitata a partecipare, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  Lo schema di decreto ministeriale (AG 379), trasmesso dal Governo alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001).
  L'articolo 148 dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
  Il comma 2, primo periodo, specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo – per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  L'atto in esame è costituito da 9 articoli e un Allegato (Allegato A).
  Si rammenta preliminarmente che la Commissione X (Attività produttive) della Camera, sul precedente schema di riparto relativo all'anno 2020-2022 –, ha formulato (nella seduta del 15 luglio 2020) un parere favorevole con le seguenti condizioni: adottare, per gli esercizi a venire, le necessarie iniziative finalizzate ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (che dispone il compimento di iniziative a vantaggio dei consumatori); inserire ulteriori e più ampie iniziative a vantaggio del consumatore come previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con particolare riguardo e dando priorità a quelle finalizzate: al contrasto e alla riduzione della povertà energetica; ad un'ampia informazione e diffusione degli strumenti messi a disposizione dalla L. n. 3/2012, in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento; all'informazione e sensibilizzazione sui temi della finanza etica con particolare riferimento alla possibilità che la stessa divenga strumento per affrontare i cambiamenti sociali ed ecologici.
  Per ciò che concerne le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust, queste, come accennato nei presupposti normativi, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592. Tali proventi vengono poi, in quota parte, riassegnati al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori».
  La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), richiamata nelle premesse del decreto qui in esame, ha previsto per ciascun anno del triennio 2022-2024 lo stanziamento «stabilizzato» di 25 milioni 7175500457200 sul capitolo 1650/MISE.
  L'articolo 23, comma 1-bis, della legge di contabilità nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196) consente infatti di iscrivere negli stati di previsione della spesa – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (cd. «stabilizzazione»).
  Relativamente al triennio 2022-2024, oggetto della presente programmazione, risultano disponibili sul capitolo 1650 somme Pag. 250per un totale di 57,7 milioni, di cui 11 milioni per l'anno 2022, 25 milioni per l'anno 2023 e 21,75 milioni per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto. Come sopra evidenziato, il D.M. 10 agosto 2020 ha già individuato iniziative il cui finanziamento grava – per 14 milioni – sulle risorse stabilizzate per il 2022.
  Risultano dunque non impegnati per l'anno in corso 11 milioni.
  Per quanto riguarda l'anno 2024 la relazione illustrativa invece evidenzia che «le restanti risorse» (si tratterebbe, dunque, di 2,25 milioni, la differenza tra i 25 milioni stabilizzati e 21,75 ora ammessi al riparto) potranno trovare strutturazione con un successivo decreto di riparto al fine di far fronte ad esigenze che dovessero emergere nel futuro, restando quindi fuori dal contenuto dello schema in esame.
  Come si illustrerà meglio di seguito, né l'Allegato, né l'articolato dello schema ripartiscono, per ciascuna delle annualità del triennio, l'importo assegnato complessivamente a ciascuna iniziativa. Secondo la relazione illustrativa, che pure fornisce una qualche indicazione in merito, l'individuazione dell'importo per annualità, nell'ambito del limite assegnato all'azione e nei limiti delle somme effettivamente disponibili in bilancio, alla luce delle norme di contabilità recenti e dell'esperienza effettuata con l'ultimo decreto di riparto, avviene in relazione alle specificità delle iniziative e degli strumenti attuativi.
  L'articolo 9 comma 3, peraltro, autorizza il direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MISE, a seguito della verifica sull'andamento delle attività e con riguardo agli obiettivi prefissati, nonché di speciali esigenze sopravvenute a riprogrammare e rimodulare le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del decreto con riguardo agli importi nei limiti del 10 per cento, ed all'anno di imputazione degli impegni esigibili.
  La direzione generale, che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 9, è il soggetto competente ad attivare le iniziative, viene anche autorizzata ad utilizzare eventuali residui disimpegnati a seguito di rendicontazioni di iniziative chiuse o riprogrammate ad integrazione delle iniziative individuate a valere dei precedenti decreti di riparto, avendo riguardo alle finalità individuate dal provvedimento qui in esame. La direzione, ai sensi del comma 4, provvede all'impegno delle somme per la realizzazione degli interventi, secondo il sopra descritto principio di esigibilità della spesa ai sensi della normativa vigente, nonché, avuto riguardo all'articolo 1, alla riprogrammazione temporale degli stessi in casi di necessità sopravvenute.
  L'articolo 2 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma complessiva di 17,16 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione delle iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti (compresi gli strumenti di misura) e dei servizi, allo scopo di dare piena attuazione alla normativa nazionale ed europea in materia, inclusa l'attuazione di misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di digitalizzazione delle attività di vigilanza, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi basato su open data a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché ai fini del potenziamento delle attività che fanno capo alla stessa Direzione generale.
  La relazione illustrativa prevede che le risorse complessivamente destinate alla linea di attività di cui all'articolo 2, pari ad euro 17,16 milioni, siano ripartite, in relazione all'esigibilità, maggiormente negli anni 2023 e 2024. Il periodo di realizzazione è riferito agli anni 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner indicati sono Unioncamere e sistema camerale, regioni, università, altri enti pubblici; soggetti privati quali fornitori di servizi.
  L'articolo 3 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 4,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione,Pag. 251 la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile, con particolare riferimento all'ambito del sistema di educazione scolastica, nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori, anche mediante la collaborazione con enti istituzionali. La relazione illustrativa afferma che le risorse, pari ad euro 4,5 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024. I possibili soggetti partner indicati sono Ministero dell'istruzione, regioni, altri enti pubblici ed in-house.
  L'articolo 4 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 11,69 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di studi ed iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione, nonché per assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, per promuovere i diritti dei consumatori (anche in ambito europeo – European Consumer Centres network – ECC-Net), e garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) per assicurare il monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori, comprese quelle del CNCU. Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 4, pari a 11,69 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner sono la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento informazione ed editoria, altri enti pubblici ed in house; soggetti privati affidatari di servizi.
  L'articolo 5 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 5 milioni di euro per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee. Si tratta di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare da parte di Associazioni iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del codice del consumo. Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 5, pari a 5 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024 e i soggetti attuatori sono le Associazioni dei consumatori sopra indicate.
  L'articolo 6 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 2,9 milioni per il triennio 2022-2024 per favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, assicurando la piena attuazione delle previsioni normative europee e nazionali in materia, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Secondo la relazione, le risorse di cui all'articolo 6, pari a 2,9 milioni di euro, saranno ripartite in modo tendenzialmente uniforme sul triennio 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner sono Unioncamere e sistema camerale, enti pubblici e privati, università.
  L'articolo 7 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 10 milioni di euro per il triennio 2022-2024 per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli aperti ai consumatori (comma 1). La somma è Pag. 252ripartita fra le regioni in base ai seguenti criteri: il 57 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione, in base agli ultimi dati ISTAT disponibili in fase di adozione del presente decreto; il 13 per cento in proporzioni uguali tra tutte le regioni; il restante 30 per cento in proporzione al numero delle province di ogni singola regione rispetto al totale complessivo delle Province stesse.
  La relazione illustrativa afferma che le risorse di cui all'articolo 7, pari a 10 milioni di euro, saranno ripartite in modo uniforme tra le due annualità 2022-2023, considerato che sono in corso le attività nel 2022 finanziate a valere sulle risorse destinate nell'ambito del precedente decreto D.M. 10 agosto 2020 (articolo 8, che ha stanziato 10 milioni complessivi).
  L'articolo 8 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di 6,5 milioni di euro per il biennio 2022-2024 per la realizzazione ed il proseguimento di iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, avuto anche riguardo alle novità introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 («legge Concorrenza») e dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68, nonché per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette «polizze dormienti», tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati.
  La relazione illustrativa afferma che le risorse di cui all'articolo 8, pari a 6,5 milioni di euro, saranno ripartite in modo prevalente rispetto all'annualità 2022 al fine di avviare tempestivamente l'avviso per il rimborso almeno parziale delle polizze dormienti prescritte. Con l'espressione «polizze dormienti» ci si riferisce alle polizze assicurative liquidabili ma non riscosse dai beneficiari. Si tratta, per lo più, di polizze vita per il caso morte in cui l'assicurato è deceduto senza che la compagnia ne abbia avuto notizia, ad esempio perché i beneficiari non erano a conoscenza della esistenza della polizza, o di polizze di risparmio in cui l'assicurato o il beneficiario non si attivano alla scadenza del rapporto per riscuotere il capitale maturato negli anni. Il periodo di realizzazione riguarda gli anni 2022-2023-2024 e i possibili soggetti partner sono Consap e IVASS.
  L'articolo 9 dispone, al comma 1, che per la copertura della spesa complessiva di 57,75 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, saranno utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori» secondo l'anno di esigibilità dell'impegno. In allegato allo scheda di decreto, viene trasmessa la Relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388/2000 «Utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per iniziative a vantaggio dei consumatori» – stato di avanzamento a marzo 2022.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 aprile 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.