CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 aprile 2022
777.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 11 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
  Fa presente che il testo iniziale del decreto in esame, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con due condizioni nella seduta del 6 aprile 2022, entrambe recepite.
  Con riferimento all'articolo 2-bis, in materia di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia, rileva, in merito ai profili di quantificazione, che le norme pongono un nuovo adempimento di rendicontazione in capo all'Arera. In proposito, poiché l'Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, in materia di strategia nazionale contro la povertà energetica, pur rilevando che le disposizioni assumono una Pag. 28portata prevalentemente di carattere programmatico, andrebbero forniti, a suo avviso, elementi di stima circa il possibile impegno finanziario connesso all'attuazione della Strategia nazionale – che deve contenere, in base alla norma in esame, la fissazione di obiettivi indicativi periodici finalizzati, a livello nazionale, alla definizione di misure strutturali e di lungo periodo – e riguardo alle relative fonti di finanziamento. Fa presente inoltre che andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi volti a suffragare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma in esame, anche in considerazione delle numerose attività connesse non solo alla predisposizione della Strategia ma anche alla sua realizzazione. In particolare, rileva che la norma prevede lo svolgimento di consultazioni pubbliche sia per l'elaborazione della Strategia sia per il suo aggiornamento nel corso dell'attuazione della stessa.
  In merito ai profili di quantificazione del comma 3-bis dell'articolo 7, recante misure in favore del settore sportivo, pur considerando che la proroga della sospensione dei termini introdotta dalla norma in esame ha comunque carattere infrannuale, e che i versamenti saranno effettuati entro il 2022, segnala che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'eventualità che la proroga dei termini previsti possa determinare effetti negativi in termini di cassa.
  Non ha osservazioni da formulare in merito al comma 1-bis dell'articolo 9, recante semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in considerazione del carattere ordinamentale delle semplificazioni previste.
  Con riferimento ai commi da 1-ter a 1-quinquies del predetto articolo 9, in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che gli eventuali costi derivanti dal riconoscimento di una remunerazione per i nuovi interventi promossi con il provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 potranno trovare copertura nella componente tariffaria già individuata dall'Arera, come già previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013 ed attuato, con riferimento al decreto ministeriale citato, con la delibera 6 novembre 2018 dell'Autorità.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 9-bis, recante requisiti degli impianti termici, in considerazione del carattere ordinamentale della norma.
  Con riferimento all'articolo 9-quater, in materia di grandi derivazioni idroelettriche in Trentino-Alto Adige, fa presente, in merito ai profili di quantificazione, che le disposizioni hanno l'effetto di allineare la scadenza delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche del Trentino-Alto Adige a quelle nazionali qualora quelle nazionali siano prorogate oltre la data del 31 dicembre 2023: si tratta, dunque di una proroga di carattere eventuale e condizionato e per la quale il termine non è stabilito a data fissa, ma mediante rinvio. Ricorda che alle precedenti norme che hanno prorogato la durata delle concessioni idroelettriche nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la riassegnazione non sono stati, costantemente, ascritti effetti onerosi (per la Regione a statuto speciale: articolo 1, comma 833, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, comma 77, della legge n. 160 del 2019; per il territorio nazionale: articolo 11-quater, comma 1-sexies del decreto-legge n. 135 del 2018).
  In proposito, dunque, osserva che la proroga non sembra suscettibile di determinare effetti finanziari diretti, tuttavia – anche in considerazione delle proroghe già intervenute – sarebbe necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo riguardo alla compatibilità della proroga in esame con la normativa europea in materia di affidamenti pubblici al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.
  Con riferimento all'articolo 10-bis, recante misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le parziali esenzioni dal pagamento di componenti della tariffa elettrica e gli incentivi riconosciuti agli autoconsumatoriPag. 29 rinnovabili trovano copertura attraverso la tariffa elettrica applicata alla generalità degli utenti nelle modalità definite dall'Arera; alle disposizioni così introdotte – che modificano l'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica – infatti, risulta applicabile la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo medesimo. Non formula pertanto osservazioni.
  In merito all'articolo 11, recante regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, non ha osservazioni da formulare in quanto le norme presentano natura ordinamentale (commi 1-bis e 1-ter) o incidono sulla platea dei beneficiari di incentivi (fissati dal decreto legislativo n. 28 del 2011) a carico della tariffa elettrica (comma 1), non comportando quindi effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 11-bis, in materia di riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli, in merito ai profili di quantificazione, ritiene preliminarmente necessario un chiarimento in merito all'effettiva portata delle disposizioni in esame, che rinviano ad un decreto ministeriale, al fine di verificare se le stesse abbiano un mero contenuto programmatico, tale da determinarne l'applicazione al ricorrere di determinati presupposti e dei relativi finanziamenti, ovvero siano suscettibili di tradursi anche in misure di immediata applicazione. Nella seconda ipotesi, infatti, alcune delle modalità previste dal decreto ministeriale per l'attuazione delle disposizioni in esame appaiono comportare la necessità di sostenere spese a carico del bilancio dello Stato: fa riferimento a quanto previsto, ad esempio, dal comma 2, lettera l), che prevede di incentivare la rottamazione degli impianti serricoli anche attraverso la concessione di contributi o dal comma 2, lettera q) volto ad incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione. Segnala come la necessità di utilizzo di specifiche risorse sembri discendere anche dalle disposizioni dei commi 3 e 4 che prevedono, rispettivamente, l'individuazione di forme e modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una clausola di non onerosità.
  Alla luce di tali considerazioni, andrebbe chiarito, a suo avviso, quale sia l'impegno finanziario, anche di massima, richiesto per l'attuazione delle disposizioni ed indicate le risorse, non altrimenti impegnate, che possono essere adoperate a tali fini.
  In merito all'articolo 15, comma 1-bis, recante agevolazioni per interventi edilizi, rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale riferita agli interventi edilizi, il cosiddetto bonus 110 per cento. Andrebbero pertanto acquisiti, a suo avviso, i necessari elementi per la valutazione degli eventuali oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 16-bis, recante integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali, rileva che le disposizioni sono assistite da una clausola di neutralità finanziaria. L'effettività di tale clausola presuppone che gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame – quali i costi che possono conseguire dalla vendita di energia a prezzi inferiori rispetto al prezzo d'acquisto o gli oneri di gestione del meccanismo – siano a carico della tariffa elettrica, al pari dei costi sostenuti per il ritiro dedicato dell'energia da fonti rinnovabili da parte del GSE in altre ipotesi già previste a normativa vigente: in merito a tale presupposto ritiene che andrebbe quindi acquisita una conferma dal Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18-bis, in materia di tariffe dei servizi di pubblica utilità, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo se dalla modifica in esame possano discendere effetti di gettito apprezzabili connessi alle componenti tributarie correlate alle tariffe in questione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 19-bis, concernente la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, osserva che le Pag. 30disposizioni istituiscono la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e demandano alle amministrazioni, principalmente al Ministero per la transizione ecologica, una serie di iniziative, da svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, al fine di escludere maggiori oneri dovuti ad effetti sugli orari degli uffici pubblici e delle scuole, andrebbe escluso, a suo avviso, che la Giornata possa essere considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 260 del 1949: tale esclusione non è infatti espressamente prevista dalla norma a differenza di quanto disposto in altre discipline di analogo oggetto (ad esempio, nella presente legislatura: C. 622, «Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino» e C. 2451, «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus»). Inoltre, per quanto attiene all'adozione, da parte di amministrazioni pubbliche, di iniziative, incontri, convegni e interventi, evidenzia che dette attività appaiono configurate dalla norma come di carattere obbligatorio pur in presenza, al comma 2, di una clausola di non onerosità, che implica invece che alle stesse si possa dar corso soltanto in presenza di risorse effettivamente disponibili: in ordine alla coerenza di tali previsioni appare necessario acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 19-bis, recante disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici, non ha osservazioni da formulare dal momento che la legislazione vigente già prevede norme volte a definire i valori massimi della temperatura degli ambienti con climatizzazione invernale ed estiva e dunque i necessari dispositivi dovrebbero già essere in uso presso le pubbliche amministrazioni interessate dall'applicazione delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 19-bis, in materia di efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le norme sembrano assumere una portata di carattere programmatico, evidenzia che le stesse, nel definire una cornice tecnica rispetto a futuri adeguamenti degli impianti di illuminazione pubblica, prevedono la determinazione con decreto ministeriale di standard potenzialmente onerosi. Andrebbe quindi escluso, a suo avviso, che possano determinarsi in via diretta obblighi in tal senso, al ricorrere dei presupposti per l'ammodernamento o la sostituzione dei predetti impianti, con conseguenti effetti di maggiore onerosità.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21, comma 3-ter, in materia di metanizzazione del mezzogiorno, rileva che la norma appare finalizzata ad un più celere utilizzo di somme già stanziate per finalità di spesa. Non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, che il prevedibile profilo di utilizzo temporale delle risorse in questione sia coerente con quello già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22-bis, in materia di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale, rileva l'opportunità di acquisire la valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari della disposizione che prevede che i diritti di regia dovuti all'erario da parte di beneficiari di specifici interventi di finanziamento di attività di ricerca, siano calcolati sull'incasso conseguito da tali soggetti quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi definiti in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. Rileva che il chiarimento appare opportuno con specifico riferimento agli effetti finanziari determinabili in termini di cassa, considerato che la disciplina vigente recata dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 174 del 2010 prevede che i suddetti diritti di diritti di regia – definiti applicando aliquote differenziate secondo scaglioni di avanzamento determinati in funzione degli incassi totali previsti – siano versati annualmente presso la Tesoreria provinciale dello Stato con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare.Pag. 31
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 25-bis, essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia invece che il comma 4 dell'articolo 25-bis provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1 e 3. In particolare, il comma 1 – intervenendo sulla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 – autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Il comma 3 prevede, invece, l'incremento del Fondo per il pluralismo e l'informazione nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai relativi oneri, pari complessivamente a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che aveva originariamente stanziato la spesa di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per la concessione del citato credito d'imposta. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che sul piano quantitativo le risorse rivenienti dalla predetta abrogazione – non ancora impegnate, in quanto autorizzate in relazione a periodi d'imposta successivi a quello in corso – corrispondono agli importi dell'onere oggetto di copertura.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 26, commi da 2-bis a 2-quater, recanti differimento di termini di finanza regionale, non ha osservazioni da formulare dal momento che tutte le norme in esame differiscono termini infrannuali per adempimenti posti a carico delle regioni e delle province autonome senza che si preveda alcuna deroga ai vincoli di bilancio cui le stesse sono sottoposte.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 27, comma 3 e comma 3-bis, in materia di contributi straordinari agli enti locali, rileva che le norme recate dal comma 3-bis fissano termini più ampi per la restituzione di rate già scadute relative ad anticipazioni di liquidità. Rileva che tale differimento sembra ampliare la capacità di spesa degli enti locali che si troveranno a non dover restituire in unica soluzione, nel corso del 2022, bensì in tempi diluiti, rate già scadute che costituiscono una partita finanziaria e non rilevano ai fini dell'indebitamento pur impegnando la capacità di spesa dell'ente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 28, comma 5-bis, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia edilizia, pur considerando il carattere ordinamentale delle disposizioni, andrebbe verificato, a suo avviso, se le modifiche introdotte possano incidere sull'ambito di applicazione di agevolazioni vigenti in materia edilizia, con possibili oneri qualora le agevolazioni medesime non siano concesse entro limiti massimi di importo.
  Con riferimento all'articolo 28-bis, in materia di cooperative edilizie di abitazione, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione introduce una specifica definizione di società cooperative edilizie di abitazione nella legge n. 59 del 1992. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla possibilità che la definizione introdotta possa eventualmente comportare effetti negativi in relazione alle eventuali agevolazioni fiscali o contributive riconosciute ai soggetti in esame.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 29, in materia di rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni, tenuto conto che la proroga ha carattere infrannuale.
  In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 29-bis e 29-ter, in materia di cessioni del credito e sconto in fattura, non si formulano osservazioni, tenuto conto che in relazione a norme di analogo contenuto (numero delle cessioni del credito e termine per l'esercizio dell'opzione) non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 30, commi 3-bis e 3-ter, in materia di Commissario ad acta per l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria, si evidenzia che, stante il tenore letterale delle disposizioni, gli oneri derivanti dalle predettePag. 32 misure organizzative sono posti a carico a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, con copertura quindi nel bilancio degli enti interessati. In proposito, premesso che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), andrebbero a suo parere acquisiti elementi di valutazione in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in questione nel bilancio dei medesimi enti regionali senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente o su spese obbligatorie e non rimodulabili.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 35-bis, in materia di comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse del PNRR, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le comunicazioni in oggetto attengano allo svolgimento di compiti istituzionali connessi all'attuazione del PNRR. In proposito ritiene utile una conferma.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 36, commi 1-bis, in materia di Componenti delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNIEC-PNRR e avvalimento da parte delle stesse di unità forestali dell'Arma dei carabinieri, evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina dello svolgimento dell'attività (a tempo pieno o non) dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comma 1-bis, n. 1). Al riguardo non formula osservazioni nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le suddette novelle possano essere effettivamente applicate in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riguardo, inoltre, alla norma di cui al comma 1-bis, n. 3, pur considerano che questa dispone che l'impiego da parte della Commissione tecnica VIA-VAS di 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, già previsto a normativa vigente, avvenga in comando anziché per distacco e con oneri a carico delle tariffe previste per la copertura delle attività istruttorie della medesima Commissione, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare l'effettivo allineamento, sul piano quantitativo e temporale, di tali risorse rispetto alle spese da sostenere nonché indicazioni riferite ai riflessi organizzativi delle disposizioni, anche in ragione della tipologia di personale militare interessato dalla disposizione (grado ed eventuali specializzazioni possedute), non essendo tali informazioni desumibili né dal testo né dalla relazione tecnica.
  Con riguardo ai profili quantificazione dell'articolo 38, recante Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale, andrebbe chiarito, a suo parere, se gli effetti della norma possano essere qualificati come rinuncia a maggiori entrate rispetto a quelle scontate nei bilanci, ovvero se la stessa possa configurare effetti apprezzabili di gettito; ciò anche con riferimento all'eventuale utilizzo della disposizione con finalità elusive tenuto conto che non è prevista una disciplina attuativa della stessa che fissi specifici limiti e vincoli.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 39, comma 1-bis, in materia di fondi per il venture capital, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le norme assumono una portata prevalentemente contabile.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 41-bis, in materia di Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori del Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018, rileva che la norma consente ai Commissari straordinari per la ricostruzione post sisma 2018 nei territori del Molise e dell'area etnea di avvalersi in via alternativa alle strutture di supporto previste a legislazione vigente, di specifiche strutture individuate e disciplinate dalla medesima norma. Osserva come la disposizione confermi che l'avvalimento di tali strutture alternative avverrà nei limiti delle risorse disponibili sulle summenzionate contabilità speciali di ciascun Commissario. Pur tenendo conto di tale clausola, sarebbe utile, a suo giudizio, che fossero forniti dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli oneri di personale e di funzionamento di tali strutture al fine di individuarne l'effettivo impatto sulle contabilità Pag. 33speciali delle gestioni commissariali interessate.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 42, commi da 1 a 1-ter, recante disposizioni finanziarie, rileva che la relazione tecnica riferita all'emendamento reca un procedimento di stima i cui risultati coincidono con quelli stimati in relazione al testo originario della disciplina in esame. Tanto premesso, evidenzia peraltro che la stessa relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari ai fini della verifica della quantificazione da essa riportata.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la Strategia nazionale contro la povertà energetica, di cui all'articolo 3-bis, ha carattere programmatico e alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 6-quinquies dell'articolo medesimo, anche in riferimento allo svolgimento delle consultazioni pubbliche.
  Segnala che la sospensione dei termini di versamento di cui all'articolo 7, comma 3-bis, prevista in favore degli operatori del settore sportivo, non determina effetti negativi in termini di cassa, giacché la citata sospensione presenta comunque carattere infra annuale.
  Evidenzia che il piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, di cui all'articolo 11-bis, presenta anch'esso carattere programmatico e alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo.
  Ritiene necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, al fine di prevedere che le spese sostenute per l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici rientrano tra quelle per le quali è riconosciuta l'agevolazione fiscale del bonus 110 per cento ai sensi del comma 1, anziché del comma 5, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 16-bis, comma 2, ritiene necessario precisare che alla stipulazione dei contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi prevista, il GSE debba procedere senza oneri a carico del proprio bilancio, al fine di escludersi il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo il citato gestore interamente partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  All'articolo 19-bis, recante istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ritiene necessario specificare, da un lato, il carattere facoltativo degli incontri, convegni e interventi concreti ivi previsti, dall'altro, che la medesima Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 19-ter, recante disposizioni per l'incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, pur a fronte del carattere essenzialmente programmatico delle misure ivi previste, ritiene tuttavia necessario introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Assicura che la nuova definizione di società cooperative edilizie di abitazione, introdotta dall'articolo 28-bis, non comporta effetti finanziari negativi in relazione al riconoscimento di eventuali agevolazioni fiscali e contributive.
  All'articolo 38, comma 1-bis, fa presente che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro in relazione ai contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina si configura quale rinuncia a maggior gettito e, come tale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 41-bis, ritiene necessario precisare che l'avvalimento da parte dei CommissariPag. 34 straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018 delle strutture pubbliche ivi indicate deve avere luogo non già nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai medesimi Commissari ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019, ma nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3495-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali,

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

    la Strategia nazionale contro la povertà energetica, di cui all'articolo 3-bis, ha carattere programmatico e alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 6-quinquies dell'articolo medesimo, anche in riferimento allo svolgimento delle consultazioni pubbliche;

    la sospensione dei termini di versamento di cui all'articolo 7, comma 3-bis, prevista in favore degli operatori del settore sportivo, non determina effetti negativi in termini di cassa, giacché la citata sospensione presenta comunque carattere infra annuale;

    il piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, di cui all'articolo 11-bis, presenta anch'esso carattere programmatico e alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo;

    appare necessario riformulare la disposizione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, al fine di prevedere che le spese sostenute per l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici rientrano tra quelle per le quali è riconosciuta l'agevolazione fiscale del bonus 110 per cento ai sensi del comma 1, anziché del comma 5, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    all'articolo 16-bis, comma 2, appare necessario precisare che alla stipulazione dei contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi prevista, il GSE debba procedere senza oneri a carico del proprio bilancio, al fine di escludersi il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo il citato gestore interamente partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    all'articolo 19-bis, recante istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, appare necessario specificare, da un lato, il carattere facoltativo degli incontri, convegni e interventi concreti ivi previsti, dall'altro, che la medesima Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    all'articolo 19-ter, recante disposizioni per l'incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, pur a fronte del carattere essenzialmente programmatico delle misure ivi previste, appare tuttavia necessario introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria,Pag. 35 al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la nuova definizione di società cooperative edilizie di abitazione, introdotta dall'articolo 28-bis, non comporta effetti finanziari negativi in relazione al riconoscimento di eventuali agevolazioni fiscali e contributive;

    all'articolo 38, comma 1-bis, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro in relazione ai contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina si configura quale rinuncia a maggior gettito e, come tale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica;

    all'articolo 41-bis, appare necessario precisare che l'avvalimento da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018 delle strutture pubbliche ivi indicate deve avere luogo non già nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate ai medesimi Commissari ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019, ma nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 15, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   “1.1. Fra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1”.

  All'articolo 16-bis, al comma 2, dopo le parole: GSE procede inserire le seguenti: , senza oneri a carico del proprio bilancio,

  All'articolo 19-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

   al comma 2, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

  All'articolo 19-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 41-bis, comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le parole: disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 con le seguenti: assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 11 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Pag. 36viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 17.15.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimersi sul testo del provvedimento in titolo, come modificato dalle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
  In proposito, evidenzia preliminarmente che le citate Commissioni hanno integralmente recepito – in sede di riesame del testo – le condizioni approvate dalla Commissione bilancio nella seduta odierna, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Con riferimento alle ulteriori modifiche approvate dalle Commissioni riunite, rappresenta invece quanto segue.
  Per quanto concerne le modifiche apportate all'articolo 17, recante disposizioni per la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza, segnala che esse si limitano a rimodulare le finalità cui destinare le risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di interesse nazionale, già istituito dal testo originario del decreto-legge e di cui rimangono ferme sia la dotazione finanziaria sia le corrispondenti modalità di copertura. In particolare, sottolinea che viene ora previsto che il citato Fondo sia volto all'incentivazione della produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale da assegnare tramite procedure competitive. Al riguardo, afferma di non avere osservazioni da formulare, dal momento che – secondo il tenore letterale delle modifiche introdotte – alle misure in esame dovrà comunque farsi luogo nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo medesimo.
  Con riferimento invece alle modifiche apportate all'articolo 29-bis, in materia di cessione del credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici, segnala che esse, nell'eliminare il riferimento alla responsabilità solidale, circoscrivono soltanto alle banche la facoltà di effettuare un'ulteriore cessione del credito – rispetto al numero massimo attualmente consentito dalla normativa vigente – precisando che la stessa potrà avere luogo esclusivamente a favore dei soggetti con i quali le banche medesime abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Alla luce del carattere sostanzialmente ordinamentale delle predette disposizioni, conclude affermando di non avere osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario.
  Ciò posto, formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 17.20.