CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 9

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.

Sui lavori della Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che in data 5 aprile 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Giorgio Mulè, che scaturisce da un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (n. 12225/2019 RG).

Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 marzo 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Giovanni Donzelli, pendente presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP). Ricorda che nella seduta del 23 marzo 2022 il relatore, deputato Federico Conte, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella stessa seduta la Giunta ha ascoltato il deputato Donzelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore, all'esito del dibattito svoltosi nella seduta della Giunta del 30 marzo 2022, di intervenire e di formulare una proposta di deliberazione.

  Federico CONTE (LeU), relatore, sottolinea che le dichiarazioni contestate all'on. Donzelli appaiono essere in relazione di nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare, allineati, nel tempo, su tre diversi momenti rispetto alle dichiarazioni medesime. Vi sono innanzitutto atti tipici pregressi, come le due proposte di inchiesta parlamentare presentate sin dall'inizio della legislatura. Rileva che è emerso anche che il sopralluogo – definito dallo stesso pubblico ministero di Prato divulgativo dell'attività parlamentare pregressa e Pag. 10ricondotto quindi a una delle categorie previste dalla legge n. 140 del 2003 per l'insindacabilità delle opinioni espresse – costituisce esso stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 140, un'attività di ispezione, vale a dire un'attività parlamentare tipica svolta, necessariamente extra moenia, dal deputato anche in altre occasioni nelle quali si è recato presso altri campi nomadi della Toscana. Osserva che è stato possibile, infine, rinvenire anche un atto tipico presentato successivamente all'attività di ispezione e in conseguenza di essa, e cioè l'interrogazione 5/02137, presentata il 15 maggio 2019. Evidenzia che la giurisprudenza costituzionale sul nesso funzionale con atti tipici pregressi si è diffusamente occupata solo delle altre tre attività extra moenia per le quali l'art. 3 della citata legge n. 140 prevede l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, vale a dire la divulgazione, la critica e la denuncia politica. Osserva che la quarta attività, quella di ispezione, ha per scopo proprio quello di acquisire elementi che, naturalmente, possono sfociare in un atto tipico solo in un momento successivo. Pur comprendendo le possibili perplessità nei confronti del riconoscimento del nesso funzionale con atti tipici successivi, evidenzia che nel caso in esame appare esservi continuità logico-temporale tra i contenuti della diretta Facebook e l'atto tipico successivo. Per l'oggettivo nesso funzionale rinvenibile tra l'attività del parlamentare, pregressa e successiva, e le dichiarazioni, dalle quali intende comunque dissociarsi quanto al contenuto e all'impronta culturale, formula la sua proposta nel senso della insindacabilità.

  Alfredo BAZOLI (PD) condivide pienamente la ricostruzione del relatore, anche con riferimento alla valutazione nel merito dell'episodio, a suo giudizio sgradevole, che tuttavia non costituisce l'oggetto della valutazione della Giunta. Essendo emersi atti tipici pregressi in relazione di nesso funzionale con le dichiarazioni contestate, secondo quanto previsto dalla costante giurisprudenza, e anche atti tipici successivi, che di per sé non sono ritenuti di solito sufficienti ma che, nel caso in esame, sono logicamente collegati con le medesime dichiarazioni, ritiene che vi siano le condizioni per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Donzelli. Dichiara pertanto a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Antonio LOMBARDO (CI) dichiara a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore, che ha evidenziato con imparzialità l'esistenza di un palese nesso funzionale tra le opinioni espresse dall'on. Donzelli e la sua attività parlamentare tipica.

  Ingrid BISA (LEGA) condivide la dettagliata ricostruzione del relatore che è giunto a conclusioni logiche e consequenziali. Ricorda inoltre la disamina dettagliata e oggettiva dell'attività parlamentare del deputato svolta dal pubblico ministero del Tribunale di Prato ai fini dell'individuazione del nesso funzionale con le opinioni espresse fuori dal Parlamento, diversamente da quanto avvenuto in altri casi pervenuti all'attenzione della Giunta. Dichiara pertanto a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per il rigore e l'imparzialità della relazione svolta. Sottolinea che nel caso in esame, anche accedendo all'interpretazione restrittiva che subordina il nesso funzionale all'esistenza di atti tipici necessariamente pregressi, peraltro non condivisa dal Gruppo di Forza Italia, non si può non accogliere favorevolmente le conclusioni del relatore in merito all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Donzelli. Evidenzia infatti che il deputato ha svolto un'attività parlamentare molto ampia, nella quale sono compresi, oltre all'accesso ispettivo ai campi nomadi, anche proposte di istituzione di Commissioni di inchiesta e atti di sindacato ispettivo che, numerosi, testimoniano la sensibilità politica dell'on. Donzelli rispetto ai temi oggetto delle dichiarazioni contestate, che rappresentano una cifra distintiva della sua attività parlamentare. Dichiara pertanto a nome del gruppo Pag. 11di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Eugenio SAITTA (M5S) condivide la precisa e puntuale illustrazione del relatore e si associa alle considerazioni del deputato Bazoli sul merito delle dichiarazioni, che non è però l'oggetto della deliberazione della Giunta. Osserva che il caso in esame può essere paragonato al precedente della deliberazione di insindacabilità nei confronti della deputata Bruno Bossio, nel quale pure vi erano atti tipici pregressi, perché ribadisce ulteriormente che l'attività ispettiva esterna costituisce sicuramente attività parlamentare tipica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Rileva che vi sono tutti gli elementi per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Donzelli e dichiara, pertanto, a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

  Silvia COVOLO (LEGA) osserva che nel caso in esame non deve essere riscontrato solo il nesso funzionale con atti tipici, tra i quali è compresa l'ispezione presso il campo nomadi, ma anche con la divulgazione della complessiva attività parlamentare dell'on. Donzelli, incentrata sul tema della sicurezza e della lotta al degrado, anche nei campi nomadi. Con l'occasione, richiama in tal senso le considerazioni svolte in qualità di relatrice nel corso dell'esame di una domanda di insindacabilità relativa a opinioni espresse dall'on. Sgarbi, divulgative della complessiva attività parlamentare di quest'ultimo, incentrata sul tema della difesa dei beni culturali.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.30.