CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 278

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucia SCANU (CI), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il decreto-legge all'esame contiene diverse disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. A tale scopo il decreto-legge in oggetto novella diverse disposizioni recate da altri decreti intervenuti in materia (principalmente, i decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021) introducendovi nuove disposizioni.
  Il provvedimento si compone di 15 articoli e 2 allegati. Rinviando fin d'ora alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, ne illustra brevemente i contenuti soffermandomi, in particolare, su quelli di maggiore interesse per la Commissione.
  L'articolo 1 dispone che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate, durante lo stato di emergenza (il cui termine scade il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; sono adottate nel limite delle risorsePag. 279 finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere.
  L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.
  L'articolo 3 disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19. In particolare, dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. La previsione è sostanzialmente riproduttiva di disposizioni vigenti, quale l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che viene abrogato dal presente decreto.
  L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto 12 con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.
  L'articolo 5 estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente. In tal senso a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto tra più regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado; b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici; c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Fino alla data del 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermi restando i casi in cui è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei luoghi di cui sopra. È ribadita la disposizione, già contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, abrogato dal presente decreto, in forza della quale in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, Pag. 280al chiuso, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sussiste nel momento del ballo. Faccio presente che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore a sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
  L'articolo 6, insieme con il successivo articolo 7, mira al progressivo superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto della diffusione della stessa, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del green pass base e di quello rafforzato per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza. Pertanto, viene esteso dal 1° al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base (derivante da vaccinazione, guarigione o test) per i seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
  Dal 1° aprile non è più necessario alcun green pass per i seguenti servizi e attività: servizi alla persona; uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali. Del pari, dal 1° aprile 2022 non è più necessario alcun green pass per i seguenti servizi e attività per i quali era richiesto il green pass rafforzato: alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; servizi di ristorazione all'aperto; musei, mostre e altri luoghi della cultura; sagre e fiere; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto; feste all'aperto; impianti di risalita; partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
  Segnala, tuttavia, che è previsto l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base, in luogo del green pass rafforzato, dal 1° al 30 aprile, per i seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali già dal 1° aprile 2022 non è più previsto alcun green pass); partecipazione del pubblico agli spettacoli, agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all'aperto; mezzi di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e regionale. Sempre l'articolo 6, con i commi 3 e 4, nonché con i commi 6, 7 e 8, estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo già previsto fino al 31 marzo 2022 di possedere ed esibire il green pass base per: accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore; accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari. Inoltre, con il comma 1 dell'articolo 6 si estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere il green pass base ai fini delle uscite temporanee per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.
  L'articolo 7 modifica la disciplina vigente in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, ai fini della sua graduale eliminazione. In particolare, il comma 1 estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato soltanto per i seguenti servizi e attività: a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi Pag. 281adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; b) convegni e congressi; c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. Il comma 2 del medesimo articolo proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso alle predette strutture senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori: confermano, per le categorie interessate, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo vaccinale; sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferme restando sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro, sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento. Ricorda che le categorie interessate dalle novelle di cui all'articolo 8, comma 4, sono le seguenti: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e dei servizi educativi per l'infanzia, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché il personale dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale. I commi 5 e 7 dell'articolo 8 recano alcuni interventi di coordinamento, in relazione ad altre novelle poste dal presente decreto, concernenti gli articoli 4-quater e 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, i quali stabiliscono, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro. Per i medesimi soggetti, il comma 6 dell'articolo 8 dispone però la cessazione, a partire dal 25 marzo 2022, dell'obbligo di Pag. 282possesso ed esibizione (su richiesta) del certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, sostituendola, per il periodo 25 marzo-30 aprile 2022, con il medesimo obbligo ma relativo al certificato di base.
  L'articolo 9, commi 1 e 2, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. L'articolo 9, comma 3, estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal decreto legislativo n. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso decreto legislativo n. 62/2017, nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.
  L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale – Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario – Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza – Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato). Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. L'articolo 10, comma 4, posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per le Forze e le amministrazioni ivi richiamate. Per i concorsi, esse sono le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. I corsi di formazione riguardano il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 10, comma 5, estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.
  L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.
  L'articolo 12, commi 1 e 2, conferma l'operatività delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022.
  L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Segnala che al comma 7 viene disposto che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, continuerà ad essere monitorato con cadenza giornaliera, da parte delle regioni e delle province autonome, Pag. 283l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. A tal fine, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati – da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità – secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.
  L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge n. 52 del 2021. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Infine, l'articolo 15 dispone circa l'entrata in vigore della recata normativa (25 marzo 2022).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 aprile 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.