CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 220

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-07785 Ubaldo Pagano: Sulla ristrutturazione dei mutui degli enti locali.

  La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). A margine, intende segnalare l'intensità del lavoro svolto nel corso degli ultimi due anni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, sulla base di una costante interlocuzione con gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria finalizzata alla comprensione delle effettive ricadute per gli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni oggetto del presente atto di sindacato ispettivo. Ritiene infatti che, all'esito del predetto lavoro, che ha comportato – tra l'altro – il necessario ripensamento delle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il completamento, oramai prossimo, dell'intera procedura attuativa determinerà indubbiamente un rilevante beneficio a favore degli enti locali, ed in particolare delle città metropolitane, considerata la significativa mole delle passività finanziarie interessate.

  Stefano LEPRI (PD), replicando, si dichiara ragionevolmente soddisfatto della risposta fornita dalla viceministra Castelli, da cui è dato evincere la complessità delle questioni affrontate dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso degli ultimi due anni di lavoro istruttorio. Pur comprendendo la legittima perplessità degli istituti bancari e di intermediazione finanziaria a fronte dei minori interessi che si prospetta essi potranno incamerare, auspica possa comunque completarsi quanto prima – con l'imminente emanazione del previsto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – l'integrale attuazione di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, a fronte del cospicuo numero di enti locali interessati e soprattutto delle diffuse aspettative riposte al riguardo dalle città metropolitane, che spesso hanno sottoscritto mutui a tassi di interesse non vantaggiosi, in quanto non sempre allineati a quelli del mercato, nonché dei benefici che da tale intervento potranno trarre i comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario.

5-07604 Morassut: Sul mancato coinvolgimento di Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR.

  La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Roberto MORASSUT (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dalla viceministra Castelli, evidenziando tuttavia come la priorità dell'interrogazione in esame fosse quella di ottenere un adeguato riconoscimento dei rilevanti compiti svolti dalla società Sogesid, la quale – nonostante l'elevatoPag. 221 livello professionale delle attività espletate, a supporto dei Ministeri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal personale della società medesima, peraltro proprio in relazione a settori di intervento strettamente funzionali all'attuazione del PNRR – non ha sinora mai trovato una chiara definizione del proprio ruolo nell'ambito del panorama delle società a partecipazione pubblica. Rimarca, pertanto, un certo personale stupore in ordine al mancato coinvolgimento della società Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR, non essendo infatti quest'ultima ricompresa tra i soggetti con cui il Ministero dell'economia e delle finanze – per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ha a tal fine già stipulato apposite convenzioni, auspicando quindi che nell'immediato futuro possa ripararsi a tale immotivata esclusione, che non valorizza appieno le qualificate professionalità presenti all'interno della citata società, a suo avviso necessarie a garantire l'ottimale e tempestiva attuazione del PNRR.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele CESTARI (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge in titolo, approvata in prima lettura dal Senato, a larga maggioranza, il 9 giugno 2021, reca modifiche alla disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
  Ricorda preliminarmente che l'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, introdotto in via sperimentale nel 2006, è stato poi reso definitivo con la legge di stabilità per il 2015, che ne ha definito l'ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui l'istituto è diretto, fissato inizialmente in 500 milioni di euro annui. Rammenta che la legge di bilancio per il 2020 ha quindi disposto un incremento delle risorse del cinque per mille IRPEF, nell'importo di 10 milioni di euro per il 2020, di 20 milioni di euro per il 2021 e di 25 milioni di euro a partire dal 2022, portando l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille IRPEF, pertanto, a 525 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  Ricorda, inoltre, che il decreto legislativo n. 111 del 2017, emanato in attuazione della legge delega n. 106 del 2016, reca ora la disciplina organica dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF. In particolare, l'articolo 3 del citato decreto prevede la possibilità per i contribuenti di destinare le risorse del cinque per mille, sulla base di una scelta volontaria, alle seguenti finalità: enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore; finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Rammenta che a tali finalità si è aggiunta, ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni,Pag. 222 dalla legge n. 172 del 2017, il sostegno degli enti gestori delle aree protette.
  Ricorda altresì che in attuazione delle disposizioni del citato decreto legislativo è stato quindi emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF.
  Tutto ciò premesso, segnala che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame propone di aggiungere, tra le finalità a cui il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF, il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.
  L'articolo 1, comma 2, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille destinata dai contribuenti alla nuova finalità. Tale decreto dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, stabilisce, inoltre, che ai nuovi enti beneficiari si applichino gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione degli importi percepiti previsti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.
  L'articolo 2, comma 1, prevede invece che l'introduzione della nuova finalità a cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille dell'IRPEF abbia effetti a decorrere dall'anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020. A tale riguardo evidenzia che, essendo scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, la disposizione richiede un aggiornamento delle annualità previste.
  L'articolo 2, comma 2, prevede invece che all'attuazione delle disposizioni della legge in esame, a decorrere dall'anno 2021, si provveda nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne, infine, l'analisi degli effetti finanziari del presente provvedimento, rinvia all'apposita documentazione predisposta dal competente Servizio Bilancio dello Stato.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione, anche al fine di acquisire elementi in ordine alla citata questione dell'aggiornamento della decorrenza delle annualità indicate all'articolo 2 con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 223

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, nel prendere atto che non risulta ancora pervenuta la nuova relazione tecnica, invita al riguardo il Governo a procedere tempestivamente, auspicando che, una volta espresso il parere di competenza della Commissione bilancio, il provvedimento possa prontamente proseguire il suo iter in Assemblea già a partire dalla prossima settimana.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso le necessarie verifiche tecniche in ordine ai profili di ordine finanziario di talune disposizioni da esso recate.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI fa presente che la stima degli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento alla temporanea applicazione per i mesi da aprile a giugno 2022 dell'aliquota IVA agevolata (5 per cento) sui consumi di gas per uso civile e per uso industriale, prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, è basata sui dati ultimi disponibili per i consumi delle famiglie, pubblicati dall'ISTAT al momento della stima, aggiornati con l'ultimo documento di finanza pubblica, che consente di incorporare anche le variazioni macroeconomiche.
  Chiarisce che le stime contenute nella relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 4, relative ai consumi energetici trimestrali delle imprese energivore e al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) sono state fornite dall'ARERA.
  Rileva, in particolare, che è stato stimato che i consumi di energia elettrica prelevata da rete pubblica dalle imprese energivore su base annua siano pari 54 TWh (13,5 TWh su base trimestrale) e che i consumi di energia elettrica autoprodotta con combustibili fossili siano pari a 16 TWh su base annua (4 TWh su base trimestrale), con un consumo complessivo su base trimestrale, pari a 17,5 TWh.
  Per quanto concerne invece il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), sottolinea che la relazione tecnica fa riferimento al PUN medio trimestrale risultante al momento della redazione della medesima relazione, pari a 190 euro/MWh, elevato prudenzialmente a 200 euro/MWh, tenuto conto della volatilità di tale prezzo, conformemente ai dati utilizzati per le stime degli effetti finanziari derivanti all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022.
  Chiarisce che la stima relativa al prezzo di 1 MWh di gas naturale, pari a 74 euro, utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5, è stata effettuata dall'ARERA sulla base della previsione, per il secondo Pag. 224trimestre del 2022, relativa alle quotazioni forward esistenti al momento della predisposizione della relazione tecnica.
  Fa presente che gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 7, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure, tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità.
  Assicura che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente appaiono idonei alla copertura dei fabbisogni finanziari potenzialmente derivanti dal sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, di cui all'articolo 8, posto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2021, vantava risorse libere pari a circa 1,5 miliardi di euro, al lordo degli stanziamenti previsti in legge di bilancio per l'anno 2022, pari a 3 miliardi di euro, e al netto degli impegni attesi al 31 dicembre 2022 e che il Gestore del predetto Fondo, al 15 marzo 2022, ha segnalato un minor impegno medio giornaliero, rispetto a quello stimato per il primo semestre del 2022, di circa il 13,2 per cento.
  Fa presente che il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, reca le risorse occorrenti per far fronte agli oneri, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud di cui all'articolo 14 e l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Chiarisce che le risorse di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17, recante disposizioni per la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza, risultano disponibili e il loro utilizzo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati.
  Evidenzia che l'articolo 19, che consente alle amministrazioni obbligate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili di avvalersi anche dell'Agenzia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la norma si limita ad attribuire la realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili all'Agenzia del demanio, solo laddove gli stessi riguardino immobili interessati anche da altri programmi di investimento, come ad esempio nel caso della prevenzione del rischio sismico ovvero dell'attuazione di piani di razionalizzazione curati dalla medesima Agenzia.
  Rileva, in particolare, che su un totale di 150 interventi attualmente finanziati risulta che la percentuale degli interventi che potrebbero essere affidati, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica e con i predetti Provveditorati, all'Agenzia del demanio oscilla tra il 12 e il 20 per cento.
  Segnala, inoltre, che, poiché il citato articolo 19 favorirà l'attuazione integrata delle risorse finanziarie già stanziate per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (PREPAC) con quelle già esistenti nella disponibilità dell'Agenzia del demanio (prevenzione rischio sismico – capitolo 7759, razionalizzazioni – capitoli 7754 e 7759) non si determineranno impatti negativi per l'Agenzia medesima, posto che la stessa continuerà a svolgere la propria attività nell'ambito della propria capacità operativa con le risorse strumentali e umane disponibili per l'attuazione dei propri piani d'investimento.
  Conferma che la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, che autorizza il Ministero della difesa ad affidare in concessione o ad utilizzare direttamente i beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di energia da fonti rinnovabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,Pag. 225 giacché all'attuazione della disposizione in esame si provvederà tramite l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di quelle stanziate nella Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Fa presente che qualora si volesse raggiungere l'obiettivo ideale dell'indipendenza energetica dei siti strategici dovrebbero essere realizzati circa 100 impianti di produzione di vario taglio, di potenza complessiva pari a circa 300 MW, in grado di produrre circa il 50 per cento degli attuali consumi energetici, e si otterrebbero risparmi di non meno di 50 milioni di euro all'anno rispetto all'attuale spesa per consumi elettrici del Ministero della difesa.
  Chiarisce che la determinazione della misura dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021, disposto – per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 – dall'articolo 25, comma 1, al fine di consentire la compensazione, in favore dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice degli appalti, dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, è il risultato di elaborazioni effettuate sulla base di dati comunicati dall'ANAC – con particolare riferimento al valore degli appalti di lavori e del numero delle imprese potenzialmente beneficiarie – le quali tengono anche conto delle risorse che le stazioni appaltanti possono prioritariamente utilizzare per il riconoscimento delle compensazioni nonché degli incrementi registrati sui prezzi delle materie prime.
  Assicura che le risorse destinate dal comma 4 dell'articolo 28 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo che, al fine di favorire la rigenerazione urbana, dispone lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021, sono disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Fa presente che gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica registrati in relazione alla riduzione, disposta dallo stesso articolo 28, comma 4, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, relative all'assegnazione di contributi agli enti locali sono stati calcolati – a differenza di quanto previsto con riferimento alla norma originaria – tenendo conto di informazioni più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità.
  Segnala che la stima degli effetti connessi alla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, disposta dall'articolo 29, è in linea con le stime storiche relative a simili interventi disposti in passato.
  Evidenzia, tuttavia, che la relazione tecnica ha ritenuto prudenziale aumentare, rispetto alle stime storiche, gli effetti negativi derivanti dalla disposizione tenuto conto del fatto che l'adesione dei contribuenti, nonostante la riproposizione negli anni della rivalutazione in oggetto, è sempre stata elevata e si è ulteriormente incrementata, come risulta dagli ultimi dati disponibili dei versamenti F24 utilizzati nella stima, anche in presenza della crisi pandemica Covid-19.
  Con riferimento all'articolo 33, chiarisce che l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali generali relative agli uffici del processo risulta adeguata a far fronte all'aumento, per il distretto giudiziario di Trento, del numero dei candidati ammessi alla prova scritta, in quanto tale aumento coinvolgerà un numero esiguo di candidati e non determinerà modifiche alla composizione delle attuali commissioni di concorso né alle procedure digitali e di sicurezza già adottate.
  Segnala che, all'articolo 34, le modifiche al regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati (PED) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'esclusionePag. 226 dal rimborso della quota previdenziale posta a carico del procuratore europeo delegato è dovuta al fatto che la stessa è già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea e pertanto non risultano necessari ulteriori adempimenti ai fini contributivi e assistenziali.
  Assicura che la realizzazione del censimento anagrafico dei dipendenti pubblici, prevista dall'articolo 35, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili, non determinando costi amministrativi per ulteriori amministrazioni pubbliche che dovessero essere tenute a fornire dati non attualmente disponibili, né per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati.
  Chiarisce che, all'articolo 38, la riassegnazione nell'anno 2022 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno, dei contributi già erogati dall'Italia per interventi di aiuto e assistenza alle Forze armate e di sicurezza afghane e successivamente restituiti al nostro Paese da parte delle competenti organizzazioni internazionali, non determina effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
  Rileva che la mancata evidenziazione di tale misura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si conforma ad una costante prassi, in virtù della quale le operazioni che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme non note ex ante – trattandosi appunto di somme eventuali, come tali non incluse per ragioni prudenziali nei quadri tendenziali di finanza pubblica – e la loro contestuale riassegnazione alla spesa non sono riportate nel predetto prospetto, trattandosi di variazioni compensative che si producono all'atto della loro manifestazione.
  Assicura che la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa la fondo rotativo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, disposta dall'articolo 39 per far fronte agli oneri derivanti dal potenziamento del fondo di venture capital, non pregiudica gli interventi già programmati a valere su detto fondo.
  Evidenzia che le procedure di sorveglianza radiometrica, di cui all'articolo 40, saranno svolte dai soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, che differisce per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi periodi, la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di reddito prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, evidenzia che sono stati quantificati dalla relazione tecnica conformemente a quelli stimati in occasione dell'esame della legge n. 160 del 2019.
  Rileva che l'attuale quantificazione tuttavia risente dell'aggiornamento dei dati dichiarativi ultimi disponibili (anno di imposta 2020) e della differente capienza stimata attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES per ogni singolo contribuente interessato.
  Fa presente che il venir meno, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, della citata deducibilità del 12 per cento non determina peraltro l'iscrizione di nuove imposte differite attive (DTA) rispetto a quelle che erano già iscritte in bilancio e per le quali la legislazione vigente già prevede la possibilità di trasformazione in crediti d'imposta alle condizioni e secondo le modalità dettate dall'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010.
  Assicura che la riduzione degli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato B del provvedimento, disposta per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 42, comma 2, lettera b), non determinerà la necessità di Pag. 227ricorrere a successive integrazioni di bilancio per spese di natura obbligatoria e comunque non riguarda gli stanziamenti relativi ai fondi speciali.
  Segnala che le risorse già esistenti nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate destinate a legislazione vigente all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 42, comma 2, lettera b), per un ammontare pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, risultano effettivamente disponibili, posto che il relativo ammontare è già stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla medesima lettera b).
  Evidenzia, infine, che i risparmi di spesa emersi in relazione all'erogazione del citato contributo a fondo perduto sono stati calcolati tenendo conto del fabbisogno effettivo della misura agevolativa in base alle istanze pervenute, rispetto alle risorse originariamente stanziate.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fermi restando i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, rileva la necessità di precisare al comma 3 dell'articolo 7, recante il rifinanziamento per 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, che agli oneri da esso derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 42, posto che gli stessi risultano computati tra quelli oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 del medesimo articolo 42.
  Evidenzia, inoltre, la necessità di precisare, alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 42, recante l'utilizzo per finalità di copertura finanziaria delle risorse derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che tali risorse sono costituite non solo da maggiori entrate, ma anche da minori spese. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la stima degli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento alla temporanea applicazione per i mesi da aprile a giugno 2022 dell'aliquota IVA agevolata (5 per cento) sui consumi di gas per uso civile e per uso industriale, prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, è basata sui dati ultimi disponibili per i consumi delle famiglie, pubblicati dall'ISTAT al momento della stima, aggiornati con l'ultimo documento di finanza pubblica, che consente di incorporare anche le variazioni macroeconomiche;

    le stime contenute nella relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 4, relative ai consumi energetici trimestrali delle imprese energivore e al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) sono state fornite dall'ARERA;

    in particolare, è stato stimato che i consumi di energia elettrica prelevata da rete pubblica dalle imprese energivore su base annua siano pari 54 TWh (13,5 TWh su base trimestrale) e che i consumi di energia elettrica autoprodotta con combustibili fossili siano pari a 16 TWh su base annua (4 TWh su base trimestrale), con un consumo complessivo su base trimestrale, pari a 17,5 TWh;

    per quanto concerne invece il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), Pag. 228la relazione tecnica fa riferimento al PUN medio trimestrale risultante al momento della redazione della medesima relazione, pari a 190 euro/MWh, elevato prudenzialmente a 200 euro/MWh, tenuto conto della volatilità di tale prezzo, conformemente ai dati utilizzati per le stime degli effetti finanziari derivanti all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022;

    la stima relativa al prezzo di 1 MWh di gas naturale, pari a 74 euro, utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5, è stata effettuata dall'ARERA sulla base della previsione, per il secondo trimestre del 2022, relativa alle quotazioni forward esistenti al momento della predisposizione della relazione tecnica;

    gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 7, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure, tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità;

    gli stanziamenti previsti a legislazione vigente appaiono idonei alla copertura dei fabbisogni finanziari potenzialmente derivanti dal sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, di cui all'articolo 8, posto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2021, vantava risorse libere pari a circa 1,5 miliardi di euro, al lordo degli stanziamenti previsti in legge di bilancio per l'anno 2022, pari a 3 miliardi di euro, e al netto degli impegni attesi al 31 dicembre 2022 e che il Gestore del predetto Fondo, al 15 marzo 2022, ha segnalato un minor impegno medio giornaliero, rispetto a quello stimato per il primo semestre del 2022, di circa il 13,2 per cento;

    il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, reca le risorse occorrenti per far fronte agli oneri, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud di cui all'articolo 14 e l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

    le risorse di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17, recante disposizioni per la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza, risultano disponibili e il loro utilizzo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati;

    l'articolo 19, che consente alle amministrazioni obbligate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili di avvalersi anche dell'Agenzia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la norma si limita ad attribuire la realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili all'Agenzia del demanio, solo laddove gli stessi riguardino immobili interessati anche da altri programmi di investimento, come ad esempio nel caso della prevenzione del rischio sismico ovvero dell'attuazione di piani di razionalizzazione curati dalla medesima Agenzia;

    in particolare, su un totale di 150 interventi attualmente finanziati risulta che la percentuale degli interventi che potrebbero essere affidati, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica e con i predetti Provveditorati, all'Agenzia del demanio oscilla tra il 12 e il 20 per cento;

    inoltre, poiché il citato articolo 19 favorirà l'attuazione integrata delle risorse finanziarie già stanziate per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione Pag. 229(PREPAC) con quelle già esistenti nella disponibilità dell'Agenzia del demanio (prevenzione rischio sismico – capitolo 7759, razionalizzazioni – capitoli 7754 e 7759 – non si determineranno impatti negativi per l'Agenzia medesima, posto che la stessa continuerà a svolgere la propria attività nell'ambito della propria capacità operativa con le risorse strumentali e umane disponibili per l'attuazione dei propri piani d'investimento;

    la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, che autorizza il Ministero della difesa ad affidare in concessione o ad utilizzare direttamente i beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di energia da fonti rinnovabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all'attuazione della disposizione in esame si provvederà tramite l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di quelle stanziate nella Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    qualora si volesse raggiungere l'obiettivo ideale dell'indipendenza energetica dei siti strategici dovrebbero essere realizzati circa 100 impianti di produzione di vario taglio, di potenza complessiva pari a circa 300 MW, in grado di produrre circa il 50 per cento degli attuali consumi energetici, e si otterrebbero risparmi di non meno di 50 milioni di euro all'anno rispetto all'attuale spesa per consumi elettrici del Ministero della difesa;

    la determinazione della misura dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021, disposto – per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 – dall'articolo 25, comma 1, al fine di consentire la compensazione, in favore dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice degli appalti, dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, è il risultato di elaborazioni effettuate sulla base di dati comunicati dall'ANAC – con particolare riferimento al valore degli appalti di lavori e del numero delle imprese potenzialmente beneficiarie – le quali tengono anche conto delle risorse che le stazioni appaltanti possono prioritariamente utilizzare per il riconoscimento delle compensazioni nonché degli incrementi registrati sui prezzi delle materie prime;

    le risorse destinate dal comma 4 dell'articolo 28 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo che, al fine di favorire la rigenerazione urbana, dispone lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021, sono disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

    gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica registrati in relazione alla riduzione, disposta dallo stesso articolo 28, comma 4, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, relative all'assegnazione di contributi agli enti locali sono stati calcolati – a differenza di quanto previsto con riferimento alla norma originaria – tenendo conto di informazioni più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità;

    la stima degli effetti connessi alla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, disposta dall'articolo 29, è in linea con le stime storiche relative a simili interventi disposti in passato;

    tuttavia, la relazione tecnica ha ritenuto prudenziale aumentare, rispetto alle stime storiche, gli effetti negativi derivanti dalla disposizione in esame tenuto conto del fatto che l'adesione dei contribuenti, nonostante la riproposizione negli anni della rivalutazione in oggetto, è sempre stata elevata e si è ulteriormente incrementata, come risulta dagli ultimi dati disponibili Pag. 230dei versamenti F24 utilizzati nella stima, anche in presenza della crisi pandemica Covid-19;

    con riferimento all'articolo 33, l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali generali relative agli uffici del processo risulta adeguata a far fronte all'aumento, per il distretto giudiziario di Trento, del numero dei candidati ammessi alla prova scritta, in quanto tale aumento coinvolgerà un numero esiguo di candidati e non determinerà modifiche alla composizione delle attuali commissioni di concorso né alle procedure digitali e di sicurezza già adottate;

    all'articolo 34, le modifiche al regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati (PED) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'esclusione dal rimborso della quota previdenziale posta a carico del procuratore europeo delegato è dovuta al fatto che la stessa è già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea e pertanto non risultano necessari ulteriori adempimenti ai fini contributivi e assistenziali;

    la realizzazione del censimento anagrafico dei dipendenti pubblici, prevista dall'articolo 35, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili, non determinando costi amministrativi per ulteriori amministrazioni pubbliche che dovessero essere tenute a fornire dati non attualmente disponibili, né per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati;

    all'articolo 38, la riassegnazione nell'anno 2022 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno, dei contributi già erogati dall'Italia per interventi di aiuto e assistenza alle Forze armate e di sicurezza afghane e successivamente restituiti al nostro Paese da parte delle competenti organizzazioni internazionali, non determina effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;

    la mancata evidenziazione di tale misura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si conforma ad una costante prassi, in virtù della quale le operazioni che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme non note ex ante – trattandosi appunto di somme eventuali, come tali non incluse per ragioni prudenziali nei quadri tendenziali di finanza pubblica – e la loro contestuale riassegnazione alla spesa non sono riportate nel predetto prospetto, trattandosi di variazioni compensative che si producono all'atto della loro manifestazione;

    la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa la fondo rotativo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, disposta dall'articolo 39 per far fronte agli oneri derivanti dal potenziamento del fondo di venture capital, non pregiudica gli interventi già programmati a valere su detto fondo;

    le procedure di sorveglianza radiometrica, di cui all'articolo 40, saranno svolte dai soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, che differisce per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi periodi, la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di reddito prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, sono stati stimati dalla relazione tecnica conformemente a quelli stimati in occasione dell'esame della legge n. 160 del 2019;

Pag. 231

    l'attuale quantificazione tuttavia risente dell'aggiornamento dei dati dichiarativi ultimi disponibili (anno di imposta 2020) e della differente capienza stimata attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES per ogni singolo contribuente interessato;

    il venir meno, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, della citata deducibilità del 12 per cento non determina l'iscrizione di nuove imposte differite attive (DTA) rispetto a quelle che erano già iscritte in bilancio e per le quali la legislazione vigente già prevede la possibilità di trasformazione in crediti d'imposta alle condizioni e secondo le modalità dettate dall'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010;

    la riduzione degli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato B del provvedimento, disposta per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 42, comma 2, lettera b), non determinerà la necessità di ricorrere a successive integrazioni di bilancio per spese di natura obbligatoria e comunque non riguarda gli stanziamenti relativi ai fondi speciali;

    le risorse già esistenti nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate destinate a legislazione vigente all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 42, comma 2, lettera b), per un ammontare pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, risultano effettivamente disponibili, posto che il relativo ammontare è già stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla medesima lettera b);

    i risparmi di spesa emersi in relazione all'erogazione del citato contributo a fondo perduto sono stati calcolati tenendo conto del fabbisogno effettivo della misura agevolativa in base alle istanze pervenute, rispetto alle risorse originariamente stanziate;

   rilevata la necessità di precisare:

    al comma 3 dell'articolo 7, recante il rifinanziamento per 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, che agli oneri da esso derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 42, posto che gli stessi risultano computati tra quelli oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 del medesimo articolo 42;

    alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 42, recante l'utilizzo per finalità di copertura finanziaria delle risorse derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che tali risorse sono costituite non solo da maggiori entrate, ma anche da minori spese;

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 7, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  All'articolo 42, comma 2, lettera d), dopo le parole: utilizzo delle maggiori entrate inserire le seguenti: e delle minori spese.»

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.

Pag. 232

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
Atto n. 370.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta poiché sono ancora in corso i necessari approfondimenti sulle richieste formulate dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori.
Atto n. 371.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 7 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Segnala che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 9 marzo 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di ammodernare, in termini qualitativi e prestazionali, la flotta di piattaforme corazzate Leopard già in servizio, al fine di renderle idonee all'impiego nei moderni scenari operativi, garantendo altresì incrementate capacità in termini di mobilità, protezione, sopravvivenza e comunicazioni.
  Segnala che il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo di 365 milioni di euro – anziché di 396 milioni di euro, come originariamente indicatoPag. 233 nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, nel quale il presente programma risulta incluso. A tale ultimo proposito, prende atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato del medesimo schema di decreto, laddove ha chiarito che la predetta divergenza nella stima del fabbisogno complessivo discende dalla «revisione in chiave riduttiva del numero di piattaforme Leopard da ammodernare», effettuata in un momento successivo alla pubblicazione del citato Documento programmatico pluriennale.
  Per quanto concerne il costo complessivo del programma, stimato – come detto – in 365 milioni di euro, fa presente che la scheda tecnica precisa peraltro che l'amministrazione competente «si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari» e che, qualora «in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza» finanziaria.
  Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico dello schema di decreto in esame sono le spese relative alla sola prima fase del programma, per un ammontare di 192 milioni di euro, destinata all'ammodernamento di circa 58 piattaforme Leopard, mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare di 173 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  Al riguardo, rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 3.
  In proposito, segnala che il citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento di circa 461,7 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 515,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa 470,3 milioni di euro per l'anno 2024.
  Evidenzia che la scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2030, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Fa presente che la scheda tecnica, inoltre, precisa che, da un lato, il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, dall'altro, che la copertura finanziaria del programma stesso – stante il suo carattere prioritario – potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamentePag. 234 rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente, pari a 8 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2027 un massimo di 53 milioni di euro – ritiene che dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Da ultimo, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La viceministra Laura CASTELLI assicura che per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Fa presente che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, rilevata la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, per un ammontare pari a 192 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 173 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori (Atto n. 371);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni di euro;

    tale importo risulta inferiore rispetto a quello di 396 milioni di euro inizialmente indicato nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, giacché – come chiaritoPag. 235 dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato dello schema di decreto in oggetto – la predetta divergenza nella stima del fabbisogno complessivo discende dalla “revisione in chiave riduttiva del numero di piattaforme Leopard da ammodernare”, effettuata in un momento successivo alla pubblicazione del menzionato Documento programmatico pluriennale;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 192 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 173 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, poste a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 173 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, per un ammontare pari a 192 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 173 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della Multinational Division South (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano.
Atto n. 372.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

Pag. 236

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, segnala che il Ministro della difesa, in data 7 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della Multinational Division South (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 9 marzo 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rendere lo strumento militare nazionale capace di guidare eventuali operazioni multinazionali di gestione delle crisi e di ripristino della pace e della sicurezza internazionale, garantendo la disponibilità di adeguati mezzi per esercitare il comando e controllo, a livello operativo e tattico, di forze multinazionali operanti in coalizione.
  Sottolinea che il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2031, comporterà un onere complessivo di 161,6 milioni di euro, di cui 90 milioni destinati alla prima fase dell'impresa e i restanti 71,6 milioni di euro per il completamento del programma.
  Per quanto concerne il costo complessivo del programma, stimato – come detto – in 161,6 milioni di euro, segnala che la scheda tecnica precisa che l'amministrazione competente «si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari» e che, qualora «in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza».
  Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 90 milioni di euro, destinata a garantire un iniziale potenziamento della capacità di Comando e Controllo (C2), stanziale e proiettabile, del Comando Divisione «VITTORIO VENETO»; mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare complessivo di 71,6 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  Al riguardo, rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 40, per gli anni dal 2022 al 2024, e piano gestionale n. 27, per gli anni dal 2026 al 2031.
  In proposito, segnala che i citati piani gestionali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – recano uno stanziamento rispettivamente di circa 285 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 297 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa 353 milioni di euro per l'anno 2024 (piano gestionale n. 40) e di circa 104 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 173 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa Pag. 237127,5 milioni di euro per l'anno 2024 (piano gestionale n. 27).
  Evidenzia che la scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2031, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Sottolinea che la scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il suo carattere prioritario – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.
  In particolare, considerato il fatto che, con riguardo al triennio vigente, non risulta imputato alcun onere allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 27 del capitolo 7120), e che invece al medesimo stanziamento sono imputati esclusivamente oneri ultratriennali – che raggiungono un massimo di 20 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029 e 2030 – ritiene che dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Infine, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La viceministra Laura CASTELLI assicura che per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Fa presente che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, rilevata la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, per un ammontare pari a 90 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivoPag. 238 pari a 71,6 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della Multinational Division South (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano (Atto n. 372);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2031, comporterà un onere complessivo stimato in 161,6 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 90 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 71,6 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, poste a carico del capitolo 7120, piani gestionali nn. 27 e 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 71,6 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, per un ammontare pari a 90 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 71,6 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto Pag. 239previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.