CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 aprile 2022
773.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 4 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 16.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che nella seduta odierna ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta di domani 5 aprile 2022.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Carla Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 3533 di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario (articolo 1), nonché misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (articolo 2). Inoltre, mentre l'articolo 3 disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia, gli articoli 4, 5 e 8 modificano, rispettivamente, le disposizioni in materia di isolamento e autosorveglianza, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di obblighi vaccinali. Il decreto-legge provvede alla graduale eliminazione Pag. 94del cosiddetto green pass base e rafforzato (articoli 6 e 7), introduce nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (articolo 9), proroga alcuni termini correlati alla pandemia (articolo 10) e modifica talune disposizioni in materia di controlli e sanzioni (articolo 11). I successivi articoli 12 e 13 intervengono in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi e di raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali. Infine, gli articoli 14 e 15 dispongono in materia di abrogazione e di entrata in vigore del provvedimento.
  Ciò premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata del provvedimento, fa presente che si soffermerà ad illustrare i profili di stretto interesse della Commissione Giustizia.
  Evidenzia, pertanto, che, come anticipato, l'articolo 6 mira al progressivo superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, prevedendo la graduale eliminazione del cosiddetto «green pass base» per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza. In tale contesto, il comma 2 dell'articolo 6 (che modifica l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 52) estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, previsto in precedenza fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il «green pass base» soltanto per alcune specifiche attività. Si tratta, in particolare, di mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici e corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.
  Segnala, inoltre, che il comma 7 del medesimo articolo 6 interviene sul comma 1 dell'articolo 9-sexies del citato decreto-legge n. 52 del 2021, relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari, al fine di estendere fino al 30 aprile 2022 (in luogo del 31 marzo ivi previsto) il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché per i componenti delle commissioni tributarie di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono il «green pass base». Rammenta che per effetto del comma 4 del medesimo articolo 9-sexies, tale obbligo è esteso ai magistrati onorari, ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia mentre, come specificato dal comma 8 del medesimo articolo, l'obbligo non si applica ai testimoni e alle parti del processo. Ricorda altresì che, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 9-sexies, l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.
  Rileva che il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori. In particolare, è aggiunto un nuovo articolo 4-ter.1 al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, al fine di confermare, con una sostanziale trasposizione di norme già vigenti, che fino al 15 giugno 2022 vige l'obbligo di vaccinazione per alcune specifiche categorie, tra le quali vi è il personale che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Dall'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 Pag. 95sono esclusi i soggetti per i quali sussista un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
  Segnala che, per effetto delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 8 del provvedimento al nostro esame – che sostituisce integralmente l'articolo 4-quinquies del richiamato decreto-legge n. 44 del 2021 –, fermi restando fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per alcune specifiche categorie di lavoratori e per le persone che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e la relativa sanzione amministrativa, per l'accesso ai luoghi di lavoro tali soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base; cessa quindi l'obbligo precedente relativo al possesso e all'esibizione del cosiddetto «green pass rafforzato».
  Il comma 4 dell'articolo 10 proroga di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno 2022, l'applicazione di procedure semplificate per concorsi indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022 per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per le amministrazioni penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. La proroga riguarda anche i corsi di formazione professionale in atto alla data del 31 marzo 2022 per Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco. Il ricorso alle procedure semplificate è autorizzato dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. In particolare, rammenta che l'articolo 259 del citato decreto-legge, relativo alla disciplina semplificata delle procedure concorsuali, prevede lo svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza, detta disposizione per i candidati che non possano partecipare alle prove a causa delle misure di contenimento dell'epidemia cui siano tenuti ad adempiere e richiede il rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute (su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione).
  Segnala, inoltre, che l'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del richiamato decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio. In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'elenco degli obblighi – contenuto nel comma 1, primo periodo, del citato articolo 13 – la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro), prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nello specifico, l'elenco predetto viene integrato con gli ulteriori obblighi previsti nelle disposizioni inserite dal provvedimento in esame. In primo luogo, è inserito il riferimento all'articolo 10-ter, comma 2 (introdotto dall'articolo 4 del provvedimento in esame) in materia di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti con i soggetti confermati positivi al virus. Viene, inoltre, richiamato l'articolo 10-quater (introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame) in relazione all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino al 30 aprile 2022 sui mezzi di trasporto, su funivie, cabinovie e seggiovie, in occasione di spettacoli e manifestazioni sportive, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati al chiuso, ad eccezione del momento del ballo, in tutti i luoghi al chiuso ad eccezione delle abitazioni private. Infine, viene inserito il richiamo alle ordinanze in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero adottate dal Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b) (come sostituito dall'articolo 3 del provvedimento in esame).Pag. 96
  Segnala, inoltre, che continuano ad essere sanzionate (ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020) le violazioni già contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021, ad eccezione di quelle abrogate (a partire dal 1° aprile) dal decreto-legge in esame (articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter del decreto-legge n. 52 del 2021).
  Rileva che il comma 1, lettera a), dell'articolo 11 del provvedimento in esame integra, inoltre, l'elenco delle disposizioni che prevedono l'applicazione, a partire dalla terza violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni per i titolari o gestori (di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021). Tale sanzione si applica infatti – dopo la modifica apportata dal decreto-legge in esame – anche in caso di terza violazione degli obblighi di verifica del rispetto della norma che, fino al 30 aprile 2022, impone l'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ad una serie di attività o luoghi (articolo 10-quater, comma 7).
  Evidenzia inoltre che, a seguito della modifica del comma 1 dell'articolo 13, è prevista, fino al 30 aprile, l'applicazione, a partire dalla seconda violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni per le violazioni degli obblighi di verifica del possesso del «green pass rafforzato» per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati nonché per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
  Segnala che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del provvedimento in esame inserisce, dopo il comma 2 del predetto articolo 13, il nuovo comma 2-bis, relativo alla violazione del regime di isolamento in caso di positività al Covid-19, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, introdotto dal decreto-legge in esame. In particolare, si prevede che, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), l'inosservanza del regime di isolamento è punita con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.
  Il comma 2, infine, prevede che l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, relativi alle sanzioni e ai controlli in relazione agli obblighi introdotti per il contenimento della diffusione del COVID-19, continuino a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.
  Segnala, infine, il numero 3 dell'allegato A al presente provvedimento che – in combinato disposto con l'articolo 10 – proroga ulteriormente (dal 31 marzo 2022) fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Ricorda, a tale proposito, che il comma 1 del richiamato articolo 17-bis amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (articoli 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). Il comma 6 dell'articolo 17-bis specifica che, al termine dello stato di emergenza, i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, nel ricordare che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella giornata di domani, martedì 5 aprile, in qualità di relatore, fa presente che il decreto in esame, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, mira ad introdurre misure urgenti per l'eradicazione della peste suina africana nei cinghiali – la cui presenza è stata accertata nelle popolazioni di tale specie in Italia continentale a partire dal 7 gennaio 2022 – e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, del patrimonio suino nazionale ed europeo, delle esportazioni e, di conseguenza, del sistema produttivo nazionale e della connessa filiera.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento – che si compone di 5 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore – fa presente che si soffermerà ad illustrare i contenuti di competenza della Commissione Giustizia.
  Nel rammentare, quindi, che l'articolo 1 reca misure urgenti di prevenzione e contenimento della peste suina africana (PSA), prevedendo l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e definendo le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, e che l'articolo 2 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, evidenzia che l'articolo 3, la cui rubrica nel corso dell'esame da parte del Senato è stata modificata, investe profili di interesse per la Commissione Giustizia. Difatti, tale articolo prevede l'obbligo di segnalare il rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di inadempimento.
  In particolare, rileva che l'obbligo suddetto viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali (o delle province autonome) di cui al precedente articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, salvo che il fatto costituisca reato, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, irrogata dal Prefetto competente per territorio. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme generali in materia di sanzioni amministrative, di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Aggiunge, poi, che l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 5 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 6 fissa la data dell'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 652 dell'8 settembre 2021, a pagina 40, prima colonna, trentatreesima riga, le parole: «sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacentePag. 98 e del prodotto da esse ottenuto» sono sostituite dalle seguenti «sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione, per uso personale, di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto».