CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2022
770.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
S. 2469 Governo.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, riformula la proposta di parere esposta nella precedente seduta nel senso di trasformare in condizione l'osservazione relativa all'articolo 6, comma 3, e volta ad ampliare il ricorso all'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali (vedi allegato 1).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LINg), nel condividere l'opportunità di ampliare il ricorso all'intesa, chiede se in tal senso si siano espresse anche le rappresentanze del sistema delle autonomie territoriali.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva che sia l'ANCI sia l'UPI hanno richiesto, nelle loro audizioni presso la Commissione competente in sede referente, il ricorso all'intesa per l'adozione di tutti i decreti legislativi previsti dall'articolo 6.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) dichiara che si asterrà dal voto.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata nella seduta odierna.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
C. 491-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, chiede al senatore Francesco Mollame di assumerne le funzioni.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), relatore ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 13 febbraio 2019, un parere favorevole. Il parere favorevole è stato poi ribadito nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 10 luglio 2019.
  In entrambe le occasioni, il parere precisava che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato. Inoltre, l'articolo 1 della proposta qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.
  Ciò premesso espone il contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte al Senato rispetto al testo già esaminato dalla Camera e sulle quali la Camera è chiamata ora ad esprimersi.
  L'articolo 1, non modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifica, come si è visto, il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione).
  L'articolo 2 chiarisce le definizioni recate dal provvedimento.
  L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi. Vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera); di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro.
  Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza. La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni – il riferimento alle convenzioni è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato – e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Qualora l'impresa produttricePag. 197 abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia – così modificato nel corso dell'esame al Senato. Il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 219 del 2006, «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» –.
  L'articolo 4 obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA (dati di cui al precedente articolo 3, comma 4, lettere a) e b)) dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; b. abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli standard degli Open Data – così modificato nel corso dell'esame al Senato –. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo viene stabilito – con le modificazioni approvate nel corso dell'esame al Senato – che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e che ad essi si provveda: quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi), comma 4, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022; quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute.
  L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. Vengono previste le sanzioni in caso di omessa comunicazione telematica, da parte dell'impresa produttrice, delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette (di cui all'articolo 3). Per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria corrisponde al pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione. Il comma 3 prevede le sanzioni relative all'omessa comunicazione telematica da parte delle imprese produttrici costituite in forma societaria dei dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o obbligazioni o che percepiscono compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale (comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1), ovvero relativamente all'omessa indicazione qualora il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata (indicazione di cui Pag. 198all'articolo 4, comma 3). Ove l'obbligo non venga rispettato, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro. In caso di notizie incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, l'impresa produttrice deve integrarle nel termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
  L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge in esame.
  L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, riguardante l'istituzione del registro pubblico telematico (cfr. supra), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato (ex articolo 8), reca le disposizioni finali, prevedendo che gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette (previsti dall'articolo 3) si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (avviso previsto dall'articolo 5, comma 1). Gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale (previsti dall'articolo 4) si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del registro Sanità trasparente (previsto dall'articolo 5, comma 1).
  Le modifiche introdotte al Senato non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene all'ambito di competenza della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», attribuito alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione.
  Con riferimento al contenuto, la proposta di legge, che consta di 7 articoli, sia volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.
  A tal fine il testo:

   introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborarePag. 199 e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne;

   introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;

   istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentano di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;

   stabilisce che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, prevedendo a tal fine l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;

   perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'ISTAT sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

  Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta di legge, ovvero la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.
  L'articolo 2 detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche.
  In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono in tema di supporto statistico e informativo da parte degli organi del Sistema statistico nazionale (Sistan) nell'ambito delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere condotte dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  I commi da 4 a 6 dettano invece disposizioni relative alla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.
  L'articolo 3 stabilisce che, in merito all'attuazione dell'articolo 2, venga predisposta una relazione, quale integrazione della Relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'Istat e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (Sistan) nel corso dell'anno precedente.
  L'articolo 4 obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, a fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.
  L'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.
  L'articolo 6 prevede che alle rilevazioni concernenti i reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia.
  L'articolo 7 intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.
  In particolare, il comma 3 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno Pag. 200della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, di cui si avvale il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.50.