CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2022
770.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.30.

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DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2022.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
C. 3417 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2022.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento, fa presente che la relazione tecnica riferita al presente Protocollo emendativo considera improbabile l'ipotesi di una convocazione a San Marino della Commissione mista di cui all'articolo 7 dell'Accordo, precisando che, in questo caso, la partecipazione italiana sarebbe comunque assicurata dal personale dell'Ambasciata italiana presso San Marino.
  Segnala che lo svolgimento dell'attività della stessa Commissione, anche nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In riferimento alle risorse stanziate sul capitolo 2138, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che le stesse sono state determinate in misura pari a euro 2.878.569 annui – anziché nell'importo di euro 3.098.000 annui risultante dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 164 del 2015 – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino del 5 marzo 2008. Precisa che il predetto articolo rinvia infatti la determinazione della somma forfettaria annuale da corrispondere effettivamente dopo il primo anno ad una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., posto che il citato importo di euro 3.098.000 annui è da intendersi comunque quale limite massimo di spesa.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3417 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021;

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   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la relazione tecnica riferita al presente Protocollo emendativo considera improbabile l'ipotesi di una convocazione a San Marino della Commissione mista di cui all'articolo 7 dell'Accordo, precisando che, in questo caso, la partecipazione italiana sarebbe comunque assicurata dal personale dell'Ambasciata italiana presso San Marino;

    lo svolgimento dell'attività della stessa Commissione, anche nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le risorse stanziate sul capitolo 2138, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono state determinate in misura pari a euro 2.878.569 annui – anziché nell'importo di euro 3.098.000 annui risultante dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 164 del 2015 – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino del 5 marzo 2008;

    il predetto articolo rinvia infatti la determinazione della somma forfettaria annuale da corrispondere effettivamente dopo il primo anno ad una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., posto che il citato importo di euro 3.098.000 annui è da intendersi comunque quale limite massimo di spesa,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del disegno di legge di ratifica in discussione.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, a margine del parere testé approvato, intende esprimere all'indirizzo del Governo l'auspicio che – in sede di stipula della Convenzione quinquennale tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI SpA – possano essere verificate le condizioni per un'eventuale rideterminazione in riduzione delle risorse oggetto della Convenzione rispetto al limite massimo di spesa indicato dal presente provvedimento.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 3 e 7, in materia, rispettivamente, di finalità, obblighi di rilevazione e centri anti violenza, evidenzia, con riferimento ai profili di quantificazione, che una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, depositata nel corso dell'esame in Commissione bilancio al Senato, nel richiamare la relazione tecnica, prende atto che le amministrazioni coinvolte e l'ISTAT possono adempiere ai nuovi compiti previsti dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e non formula ulteriori osservazioni. Tuttavia, rileva che, stante anche l'indisponibilità della predetta relazione tecnica, risulta necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per l'Istituto di svolgere i nuovi compiti previsti dalle norme in esame nell'ambito delle risorse disponibiliPag. 121 a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento all'obbligo di eseguire indagini campionarie triennali sulla violenza di genere prescritto dall'articolo 2 e alle risorse, soprattutto umane, come ad esempio gli intervistatori, a tal fine necessarie nonché all'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nel bilancio ISTAT.
  Segnala che la predetta nota tecnica, infatti – a fronte dei nuovi e maggiori oneri, non specificamente individuati con riferimento allo svolgimento della rilevazione triennale di cui al presente provvedimento – indica l'intero stanziamento del capitolo di bilancio, come si può riscontrare, al di là del tenore testuale della nota tecnica, dal raffronto con il bilancio di previsione dell'ISTAT per il 2021, senza quindi specificare quanta parte delle relative risorse sia disponibile per i nuovi adempimenti e quanta, invece, sia già destinata ad altre attività programmate o avviate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ovvero gravata da obblighi giuridicamente vincolanti.
  Fa presente in altri termini, che, dalla nota tecnica fornita al Senato non è desumibile quale sia il maggior impegno economico derivante dalle norme in esame né, in modo correlato, quanta parte delle risorse già iscritte in bilancio sia effettivamente disponibile per farvi fronte.
  In merito all'articolo 4, concernente strutture sanitarie e rilevazione dati, evidenzia che la norma in esame prevede l'obbligo a carico delle strutture sanitarie, con particolare riguardo alle unità operative di pronto soccorso, di fornire dati e notizie relativi alla violenza contro le donne e inoltre dispone l'implementazione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza. Fa presente che tali interventi appaiono suscettibili di determinare un aumento degli impegni operativi ed amministrativi, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, dunque, pur prendendo atto dell'inserimento, in prima lettura, di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbe più puntualmente indicato l'onere derivante dalla disposizione in parola e la sua compatibilità con gli impegni già gravanti sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Ciò al fine di consentire una verifica riguardo all'effettiva possibilità di attuare gli interventi in parola con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza pregiudicare gli interventi già previsti e finanziati a valere sulle medesime risorse. Per quanto riguarda i profili problematici relativi all'utilizzo di disponibilità del bilancio a legislazione vigente per far fronte a nuovi oneri, rinvia alle osservazioni già formulate in relazione agli articoli 2, 3 e 7.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che dall'attuazione del medesimo articolo 4, recante disposizioni in materia di strutture sanitarie e rilevazione di dati, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 5, in materia di rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma pone nuovi adempimenti in materia di raccolta e trasmissione dei dati a carico del Ministero dell'interno (comma 1), del Ministero della giustizia (comma 2) e di altre «amministrazioni interessate» (comma 4).
  Prende preliminarmente atto che la nota tecnica presentata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato afferma che sono già in corso di realizzazione gli interventi di attuazione delle norme in esame, i cui oneri sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili, e fornisce elementi concernenti i due ministeri interessati. Sul punto, tuttavia, stante anche l'indisponibilità della relazione tecnica cui la predetta nota fa riferimento, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione. Ciò con particolare riguardo alle seguenti questioni: con riferimento ai commi 1 e 2 del predetto articoloPag. 122 5, riguardo alla possibilità di far fronte con gli attuali stanziamenti anche alla manutenzione ordinaria ed evolutiva delle funzionalità informatiche oggetto di realizzazione, oltre che alla loro realizzazione; con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, riguardo all'individuazione delle altre «amministrazioni interessate» obbligate ad alimentare l'istituendo sistema interministeriale di raccolta dati – quali, ad esempio, le strutture sanitarie che prendono in carico una donna vittima del reato di percosse – e, correlativamente, all'indicazione delle risorse con le quali queste potranno far fronte, senza ulteriori stanziamenti, ai nuovi adempimenti posti a loro carico.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di rilevazioni del Ministero della giustizia, rileva che il comma 1 prevede l'aggiornamento del registro delle notizie di reato con dati ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti e che, in alcuni casi, sembrerebbero richiedere lo svolgimento di attività di indagine o istruttorie aggiuntive rispetto a quanto esplicitato dal denunciante o dall'amministrazione che segnala la notizia di reato. Tenuto conto quindi del possibile aggravio amministrativo per gli uffici interessati, segnala che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità finanziaria della norma. Evidenzia che il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale talune modificazioni al sistema di rilevazione dei dati del Ministero della giustizia, volte ad ampliare il novero dei dati raccolti, conservati e posti in correlazione tra loro. Anche in questo caso andrebbero, a suo avviso, acquisiti gli elementi sulla cui base si assume che le modificazioni, di carattere sia organizzativo sia informatico, possano essere svolte nel quadro delle risorse disponibili.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
C. 1951 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché, in data odierna, le proposte emendative 1.700, 1.701 e 2.0700 della Commissione.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso parere sul fascicolo n. 1 degli emendamenti il 1° marzo scorso e che pertanto è oggi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti del fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sulle predette proposte emendative 1.700, 1.701 e 2.0700 della Commissione.
  Segnala che le proposte emendative 1.700 della Commissione, 1.205 Bruno Bossio e 2.0700 della Commissione incidono sulla platea dei beneficiari – le prime due ridefinendo direttamente la predetta platea, la terza con una norma di carattere transitorio.
  Al riguardo, nel segnalare che le predette proposte emendative sembrerebbero prive di effetti finanziari, giacché di natura ordinamentale, ritiene comunque necessaria una conferma in tal senso da parte del Governo.
  Passando all'emendamento 1.701, fa presente che esso interviene, invece, sulla disposizione che prevede che il giudice, prima di decidere sull'istanza di concessione dei benefici, disponga accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali, precisando che tali adempimentiPag. 123 siano svolti per il tramite della Guardia di finanza.
  Al riguardo, evidenzia che la proposta emendativa non sembrerebbe comportare effetti finanziari, anche in considerazione del fatto che il testo già prevede che i predetti accertamenti possano essere comunque disposti dal giudice. Sul tale aspetto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 1, e sulle ulteriori proposte emendative 1.700 e 2.0700 della Commissione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.701 della Commissione volto a precisare che il giudice, nel disporre degli accertamenti nei confronti dell'istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente scolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali, si avvalga della Guardia di finanza. Nel precisare che, tale proposta emendativa determina effetti finanziari poiché amplia le attività affidate in via ordinaria alla Guardia di finanza, sia per l'oggetto dell'indagine sia per la platea dei destinatari, rileva che la stessa è priva di relazione tecnica che quantifichi la spesa e non presenta alcuna copertura finanziaria.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.701 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 e non comprese nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative 1.700 e 2.0700 della Commissione.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel riconoscere che il rappresentante del Governo ha correttamente rilevato il difetto di quantificazione e di copertura finanziaria in riferimento all'emendamento 1.701 della Commissione, afferma che la stessa considerazione dovrebbe valere anche per le altre proposte emendative in esame, in particolare ove si consideri che l'esame dell'istanza presentata per accedere ai benefici penitenziari dovrà essere esaminata dal tribunale di sorveglianza dopo aver acquisito da altri organi amministrativi e giudiziari i necessari pareri e informazioni e che tale procedura coinvolgerà necessariamente le competenze sia del Tribunale di sorveglianza di Roma sia dei tribunali di sorveglianza territoriali. Nel ritenere prevedibile che sarà presentato un numero elevato di istanze e, quindi, che si renderà inevitabile aumentare l'organico dei magistrati in servizio a cui affidarne l'esame o, addirittura, sarà opportuno ricorrere al personale in quiescenza, afferma che tali disposizioni comporteranno certamente effetti finanziari. Nel rilevare che non è stata presentata alcuna relazione tecnica che quantifichi le spese che derivano da tali proposte emendative, chiede di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviarlo in attesa che sia fornita la relazione tecnica sulle proposte emendative presentate.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in risposta alla deputata Lucaselli, precisa che la richiesta della relazione tecnica deve essere appositamente deliberata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel chiedere di poter intervenire nel dibattito in corso come componente della Commissione giustizia, sottolinea che l'emendamento 1.701 della Commissione prevede l'intervento della Guardia di finanza, su richiesta del giudice, con le stesse modalità previste dall'articolo 79 del Codice AntimafiaPag. 124 concernente le verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Aggiunge che, anche se non fosse approvata tale precisazione, dal tenore testuale del provvedimento in esame resterebbe comunque inteso che il giudice possa avvalersi di tutte le forze di polizia.
  Per quanto riguarda le restanti proposte emendative, rileva che sia l'articolo aggiuntivo 2.0700 della Commissione contenente una norma transitoria, sia l'emendamento 1.700 che definisce i requisiti necessari per accedere ai benefici, distinguendoli in due categorie in base al reato per il quale l'istante è stato condannato, sono di carattere ordinamentale e pertanto privi di effetti finanziari.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in replica al deputato Ferraresi, precisa che le attività che, secondo l'emendamento 1.701 della Commissione, sarebbero attribuite alla Guardia di finanza hanno ad oggetto accertamenti, disciplinati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) del presente provvedimento, da effettuare materialmente nel termine ridotto di 30 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni, le cui risultanze non sono rinvenibili nelle banche dati già a disposizione dell'amministrazione finanziaria, a cui conseguono certamente oneri che non sono stati tuttavia quantificati. Pertanto conclude affermando che la contrarietà del Governo non ha ad oggetto l'introduzione del riferimento alla Guardia di finanza, bensì la carenza di quantificazione degli oneri che derivano da un emendamento peraltro privo di copertura finanziaria.

  Vittorio FERRARESI (M5S), in risposta al rappresentante del Governo, ricorda che la Commissione Bilancio si è già espressa sul testo del provvedimento con parere favorevole e che l'eventuale introduzione del riferimento all'impiego della Guardia di finanza, anziché di altri corpi di polizia, per compiere le indagini previste non modifica il contenuto della disposizione sotto il profilo finanziario.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'associarsi alla richiesta di relazione tecnica sulle proposte emendative presentate, avanzata dall'onorevole Lucaselli, critica l'atteggiamento del Governo e della maggioranza che sbrigativamente esprimono parere contrario senza procedere ai necessari approfondimenti. Nel tener presenti le considerazioni svolte del deputato Ferraresi, ritiene che la redazione della relazione tecnica potrebbe costituire una buona occasione per chiarire le ragioni del parere contrario del Governo. Nel ricordare il senso di responsabilità dimostrato in passato delle opposizioni nel corso dell'esame di altri provvedimenti, sollecita un pari spirito di collaborazione da parte della maggioranza.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, chiede una breve sospensione per approfondire l'esame dell'emendamento 1.701 della Commissione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, accoglie la richiesta del relatore e sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.10.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, nel segnalare che durante la sospensione della seduta si è infruttuosamente tentato di addivenire ad una possibile riformulazione del testo dell'emendamento 1.701 della Commissione, tale da superare le criticità di ordine finanziario dianzi rappresentate dal Sottosegretario Freni, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, conferma la proposta di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative 1.700 e 2.0700 della Commissione, nonché di esprimere parere contrario sul predetto emendamento 1.701 della Commissione.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza la prassi, a suo avviso deteriore, secondo cui spesso l'esame dei provvedimenti al vaglio Pag. 125della Commissione bilancio in sede consultiva per i profili di propria competenza non risulta adeguatamente supportato dalla disponibilità da parte del Governo di ogni elemento di informazione utile a valutare con piena cognizione le conseguenze di carattere finanziario delle norme di volta in volta all'ordine del giorno, in ciò precludendo il corretto ed integrale esercizio delle funzioni parlamentari, tanto più sul delicato versante – rimesso, per l'appunto, all'apprezzamento di codesta Commissione – della verifica in ordine ad una sana ed efficace allocazione delle risorse pubbliche. Pur prescindendo dalle valutazioni compiute al riguardo dal relatore, che non condivide, ritiene che siffatto modus operandi della Commissione bilancio debba necessariamente essere oggetto di attento ripensamento, proprio a tutela delle funzioni espletate dai singoli componenti di tale organo a presidio del puntuale rispetto di quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, richiamando quindi i colleghi ad una maggiore assunzione di responsabilità nell'esigere dal Governo la più esaustiva informazione in merito alle implicazioni finanziarie delle disposizioni di volta in volta all'esame. Tanto premesso, ribadisce la richiesta in precedenza avanzata a nome del gruppo Fratelli d'Italia di acquisire dal Governo medesimo apposita relazione tecnica sugli emendamenti presentati dalla Commissione giustizia.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel ribadire che spetta eventualmente alla Commissione bilancio deliberare la richiesta di relazione tecnica e che né il relatore né il rappresentante del Governo hanno nel caso di specie formulato una proposta in tal senso, si limita a ricordare che peraltro, secondo il tenore letterale dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, solo per gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie sussiste l'obbligo di essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sugli emendamenti in esame.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.
Atto n. 370.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in titolo reca individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, istituito dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  Rammenta preliminarmente che una prima ripartizione delle risorse del Fondo relative alle annualità 2014-2017 è stata effettuata con il decreto ministeriale 8 marzo 2019, sulla base dell'apposito bando del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie emanato in data 5 giugno 2017.
  Rileva che lo schema di decreto in esame provvede invece – all'esito dell'apposito bando emanato dal Capo del predetto DipartimentoPag. 126 il 28 giugno 2017 – al riparto delle risorse del Fondo riferite alle annualità 2018 e 2019 e ai residui 2014-2017, nonché di quelle relative alle annualità 2020 e 2021, anche al fine di consentire – alla luce del notevole lasso di tempo occorso per il completamento delle graduatorie predisposte dalle regioni – lo scorrimento delle stesse e incrementare in tal modo il numero dei progetti di sviluppo socio-economico oggetto di finanziamento. In particolare, l'elenco degli 80 comuni interamente montani beneficiari dell'assegnazione delle risorse del Fondo, differenziati a seconda della posizione in graduatoria dei comuni medesimi, è riportato nell'allegato 3 al presente schema di decreto.
  Nello specifico, come disposto dal comma 3 dell'articolo unico del presente schema di decreto, le risorse oggetto di riparto ammontano a 33.883.120,20 euro, quali risultanti dalla somma dei seguenti importi: euro 7.852.132 relativi ai residui degli anni 2014-2017, euro 3.918.415 relativi all'annualità 2018, euro 4.519.772 relativi all'annualità 2019, euro 8.933.023,09 relativi all'annualità 2020 ed euro 8.659.779,11 relativi all'annualità 2021.
  In proposito, osserva che gli importi oggetto di riparto per le singole annualità 2018-2021, come del resto già parzialmente accaduto in sede di prima assegnazione delle risorse relative alle annualità 2014-2017, risultano lievemente inferiori rispetto agli stanziamenti del Fondo previsti dalla norma istitutiva, ciò per effetto delle riduzioni operate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – cui è affidata, nell'ambito del proprio bilancio autonomo, la gestione del Fondo medesimo – nel quadro dei risparmi ad essa richiesti dalle disposizioni di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, 1, comma 291, della legge n. 190 del 2014 e 1, comma 425, della legge n. 232 del 2016.
  Rileva, altresì, che ai sensi del comma 4 la quota 2021 destinata al territorio della Valle D'Aosta, pari a 467.650,89 euro, è stata accantonata – a fronte dell'esaurimento della graduatoria regionale – per essere assegnata alla regione stessa, in occasione della prossima procedura di attribuzione del Fondo, in aggiunta a quanto derivante dal riparto complessivo.
  In proposito – alla luce della confluenza del Fondo in esame nel nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 596, della legge n. 234 del 2021 – ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in merito alle concrete modalità di svolgimento delle future procedure di assegnazione della quota residua spettante alla regione Valle d'Aosta, tenuto conto del mutato quadro di riferimento.
  Fermo restando quanto da ultimo segnalato, per quanto concerne strettamente i profili di copertura non ha osservazioni da formulare sullo schema di decreto in esame, dal momento che le risorse oggetto di ripartizione rientrano nel limite delle disponibilità finanziarie del Fondo, come risultanti a seguito degli interventi di spending review cui ha dianzi accennato.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
Atto n. 369.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 127

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento concernente individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e che il provvedimento, adottato ai sensi ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, il contenuto ordinamentale del provvedimento, confermato anche dalla relazione tecnica, finalizzato ad individuare ed abrogare taluni adempimenti relativi a specifici atti di pianificazione previsti a normativa vigente che vengono assorbiti, sempre per effetto del provvedimento in esame, dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 80 del 2021. Osserva che quest'ultima norma, con riferimento ai profili attuativi del PIAO, reca una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale ai predetti fini le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, evidenzia che tra le disposte abrogazioni figura quella concernente la disciplina legislativa del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) nelle pubbliche amministrazioni, che tuttavia non sembrerebbe essere assorbita dal PIAO, tenuto conto che le norme in esame non disciplinano espressamente tale profilo. Rileva che la norma abrogata, nel demandare alle amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile, dispone che le economie derivanti dall'applicazione del POLA restino acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione. Fa presente, inoltre, che a presidio degli equilibri di finanza pubblica viene dettato un vincolo di neutralità finanziaria ai fini dell'adozione delle predette misure organizzative (consistente nel rispetto del limite delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e nell'esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Tanto premesso, poiché dette previsioni risultano abrogate dalle norme in esame e tenuto conto che la disciplina del POLA non appare espressamente ricondotta a quella del PIAO (corredata di una clausola di non onerosità, sebbene diversamente formulata in quanto riferita alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni), ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le modalità con cui assicurare l'effettiva neutralità finanziaria delle misure organizzative e di pianificazione del lavoro agile nelle singole amministrazioni, pur a seguito della disposta abrogazione.
  Appare altresì utile, a suo parere, un chiarimento riguardo alla destinazione di eventuali economie, sebbene le stesse non risultino preventivamente scontate in bilancio.

  Il Sottosegretario Federico FRENI precisa che la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento e, cioè, nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. Rileva, inoltre, che l'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca la disciplina della «Sezione Organizzazione e capitale umano», che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'«Organizzazione del lavoro agile», di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che, in coerenza con le Linee guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. Assicura, infine, che tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finanziariaPag. 128 di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 80 del 2021.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto n. 369);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento, ossia nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021;

    l'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca infatti la disciplina della “Sezione Organizzazione e capitale umano”, che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'“Organizzazione del lavoro agile” che, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;

    tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo del decreto-legge n. 80 del 2021,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.
Atto n. 373.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.
  Il predetto schema individua una serie di interventi infrastrutturali che, secondo quanto dispone l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, e, pertanto, necessitanoPag. 129 della nomina di un Commissario straordinario, dotato di poteri derogatori al codice degli appalti, per la loro realizzazione o completamento.
  Osserva che si tratta del terzo schema di decreto, adottato in base al citato articolo 4, dopo i decreti del Presidente del Consiglio 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021. A tal proposito, ricorda che, in data 14 luglio 2021, la Commissione bilancio ha espresso sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'atto del Governo n. 262 un parere favorevole con rilievi volti ad inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività dei commissari ed ai relativi compensi, analoga alla disposizione di neutralità prevista nel medesimo schema per il supporto tecnico. In seguito i decreti di nomina di ciascun Commissario del 5 agosto 2021 hanno specificato l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento, nel caso in cui si è ritenuto che la stessa fosse necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario, e, nel caso in cui invece si è ritenuto di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, è stata prevista altresì un'apposita clausola di neutralità finanziaria.
  Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame rinvia all'allegato 1, nel quale sono appunto indicati, per ciascun intervento, la descrizione dell'opera, i codici unici di progetto (CUP), che devono essere obbligatoriamente previsti per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, il costo stimato, i finanziamenti disponibili, la percentuale di finanziamento, la fonte di finanziamento e il nome del commissario straordinario nominato unitamente alla sua qualifica.
  L'allegato individua 15 nuovi interventi – relativi a infrastrutture stradali, a infrastrutture ferroviarie, relativi al trasporto rapido di massa, infrastrutture portuali, infrastrutture idriche, infrastrutture di edilizia statale per presìdi di pubblica sicurezza – che, nella maggior parte dei casi, riguardano opere complementari o di sistema a interventi già commissariati con i due decreti sopra ricordati, e 12 commissari straordinari. La relazione illustrativa precisa che gli interventi proposti sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale.
  L'articolo 2 provvede alla nomina dei Commissari straordinari con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria, salvo revoca con le medesime modalità previste per la nomina.
  Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che il commissario straordinario possa avvalersi del supporto di altri soggetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 3 prevede a carico dei commissari straordinari alcuni obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allo scopo di monitorare la loro attività: l'obbligo di comunicare il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati entro tre oppure sei mesi dal conferimento dell'incarico; l'obbligo di comunicare i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando ogni tre oppure ogni sei mesi eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma; l'obbligo di dare immediata notizia su circostanze sopravvenute che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera e, infine, l'obbligo di trasmettere al medesimo Ministero, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione dell'opera al fine di informare le Commissioni parlamentari competenti.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, l'articolo 4 dispone in via generale che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza tuttavia prevedere la quota percentuale di tale quadro economico da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, come stabilito dal Pag. 130comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire dal Governo una rassicurazione volta a garantire che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario specifichino l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento, qualora la stessa sia ritenuta necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario, e, nel caso in cui si ritenga di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, che gli stessi prevedano un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

  Il Sottosegretario Federico FRENI assicura che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario specificheranno l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento, qualora necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario, e, nel caso in cui si riterrà di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, sarà prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario specificheranno l'ammontare della quota a carico del quadro economico dell'intervento qualora necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal supporto tecnico e all'eventuale compenso del Commissario e, nel caso in cui si riterrà di non corrispondere a quest'ultimo alcun compenso, sarà prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.