CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2022
770.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 30 marzo 2022.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 Governo, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».
Giuseppe Ippolito, direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute; Maria Novella Luciani, direttore dell'Ufficio 2 – Riconoscimento e conferma IRCCS della medesima Direzione generale; Mauro Piacentini, presidente della Sezione per la ricerca sanitaria nell'ambito del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.

Paolo Marchetti, direttore scientifico dell'IDI IRCCS di Roma.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
C. 3475 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2022.

  Rossana BOLDI, presidente, ricorda che nella giornata odierna si è concluso l'ampio ciclo di audizioni informali svolte.
  Ricorda, altresì, che nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative a giovedì 7 aprile.
  Nella seduta odierna, pertanto, avrà inizio la discussione sul provvedimento in esame, che si protrarrà nella seduta di domani, giovedì 31 marzo, e nelle sedute della settimana successiva.
  Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

  Elena CARNEVALI (PD) sottolinea che dalle audizioni svolte è emersa, in primo luogo, la complessità delle tematiche oggetto della legge di delega e rileva che nel corso delle stesse sono stati illustrati punti di vista molto differenti. Si riserva di esaminare tutto il corposo materiale depositato, manifestando sin da ora preoccupazione rispetto alla possibilità di predisporre tutte le necessarie proposte emendative entro il termine indicato dalla presidente. Osserva, inoltre, che non è ancora nota la posizione al riguardo della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dato particolarmente rilevante visto il carattere «regionalizzante» del testo in esame, segnalando l'opportunità di prevedere strumenti di coordinamento e di programmazione rispetto a quanto accade nelle diverse realtà territoriali.
  In conclusione, richiama le criticità connesse alla mancanza di risorse finanziarie aggiuntive e quelle relative alla «piramide» dei ricercatori.

  Rossana BOLDI, presidente, osserva che la richiesta, avanzata dalla collega Carnevali, di valutare la possibilità di un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere discussa nel corso dell'ufficio di presidenza previsto per la giornata di domani, segnalando che occorre tenere in considerazione le esigenze di programmazione derivanti dai diversi provvedimenti che sono stati assegnati alla Commissione, a partire dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 24 del 2022 di cui sarà avviato l'esame nella giornata del odierna, e dall'obiettivo di assicurare tempi rapidi e certi per l'approvazione del disegno di legge delega. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, contiene diverse disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.
  Procede, quindi, all'illustrazione delle singole misure, premettendo che il decreto-legge in oggetto utilizza la tecnica della novella, apportando modifiche alle disposizioni recate da altri decreti intervenuti in materia (principalmente, i decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021), ovvero introducendo nuove disposizioni in tali provvedimenti. Il provvedimento si compone di 15 articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore.
  L'articolo 1 prevede che possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, allo scopo di adeguarePag. 163 all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Le citate nuove ordinanze, da adottare su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie nei predetti ambiti, individuate nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Si prevede altresì che tali ordinanze siano adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunicate tempestivamente alle Camere.
  L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio di ministri e agisce con i poteri già attribuiti al Commissario straordinario (comma 1). L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto Commissario straordinario e cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle relative attività amministrative, contabili e giuridiche, ancora in corso alla data del 31 marzo 2022. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario già intestati al Commissario straordinario (comma 2).
  L'articolo 2 prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità. Il Ministero della salute è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale, non superiore a 59 unità, articolate secondo una determinata composizione. Il reclutamento in oggetto può avvenire sia mediante l'indizione di concorsi pubblici sia mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti o il ricorso alle procedure di mobilità volontaria. Le assunzioni in esame sono autorizzate al fine di rafforzare le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie, anche con riferimento agli approvvigionamenti di farmaci, vaccini e dispositivi di protezione individuale (comma 3).
  Il comma 8 dell'articolo 2, intervenendo sul decreto legislativo n. 300 del 1999, specifica che tra le funzioni generali del Ministero della salute rientrano il contrasto ad ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie di tipo epidemico emergenti, suscettibili di trasformarsi in pandemie, mentre il comma 5 prevede che il Ministero medesimo provveda, entro il 31 dicembre 2022, alla definizione del nuovo assetto organizzativo, in relazione alle norme di cui al presente articolo. Nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni organizzative, le funzioni attribuite al medesimo Ministero dall'articolo in commento sono svolte dal Segretariato generale o da una direzione generale del Dicastero, individuata con decreto del Ministro della salute. Si provvede, inoltre, alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa relative alle predette assunzioni, alla gestione delle procedure concorsuali, alle spese di funzionamento e di allestimento delle postazioni lavorative degli assunti.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3 disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19. In particolare, dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli Pag. 164volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
  La previsione è sostanzialmente riproduttiva di disposizioni vigenti, quale l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che viene abrogato dal presente decreto.
  L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus. La nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.
  Riguardo ai soggetti positivi, la novella conferma l'obbligo di isolamento, con il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione. Essa conferma, inoltre, che le modalità attuative dell'applicazione del regime di isolamento sono definite con circolare del Ministero della salute, che la cessazione del medesimo regime consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare e che tali test, al fine in oggetto, sono validi anche se svolti presso centri privati a ciò abilitati. Per la violazione del regime di isolamento, la novella di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera b), conferma le sanzioni penali già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.
  La novella di cui all'articolo 4 estende, con effetto dal 1° aprile 2022, il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto. Esso consiste nell'obbligo di indossare, fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto stretto, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (ovvero di tipo FFP3). Al riguardo, la novella specifica, rispetto alla norma vigente fino al 31 marzo 2022, che l'obbligo sussiste esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell'ambito di assembramenti e che sono esclusi dal medesimo obbligo i casi generali di esenzione dall'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di cui all'articolo 5 del presente decreto). Sussiste altresì l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (in caso di esito positivo del test, subentra, naturalmente il regime di isolamento). Per la violazione del regime di autosorveglianza, l'articolo 11, comma 1, lettera a), conferma le sanzioni amministrative già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.
  L'articolo 5 contiene disposizioni relative ai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, introducendo a tal fine l'articolo 10-quater nel decreto-legge n. 52 del 2021.
  A partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto tra più regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado; b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici; c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
  Fino alla data del 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie,Pag. 165 fermi restando i casi in cui è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei luoghi di cui sopra.
  È ribadita la disposizione, già contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, abrogato dal presente decreto, in forza della quale in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sussiste nel momento del ballo.
  Fa presente che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore a sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
  L'articolo 6, insieme con il successivo articolo 7, mira al progressivo superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto della diffusione della stessa, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del green pass base e di quello rafforzato per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza.
  Pertanto, viene esteso dal 1° al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base (derivante da vaccinazione, guarigione o test) per i seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (comma 2).
  Invece, dal 1° aprile non sarà più necessario alcun green pass per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il green pass base: servizi alla persona; uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali. Del pari, dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario alcun green pass per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il green pass rafforzato: alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; servizi di ristorazione all'aperto; musei, mostre e altri luoghi della cultura; sagre e fiere; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto; feste all'aperto; impianti di risalita; partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
  Con il medesimo comma 2 e con il successivo comma 5 si prevede l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base, in luogo del green pass rafforzato, dal 1° al 30 aprile per i seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali già dal 1° aprile 2022 non è più previsto alcun green pass); partecipazione del pubblico agli spettacoli, agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all'aperto; mezzi di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e regionale.
  Sempre l'articolo 6, con i commi 3 e 4, nonché con i commi 6, 7 e 8, estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo già previsto fino al 31 marzo 2022 di possedere ed esibire il green pass base per: accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore; accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari.
  Inoltre, con il comma 1 dell'articolo 6 si estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere il green pass base ai fini delle uscite temporanee per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.Pag. 166
  L'articolo 7 modifica la disciplina vigente in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, ai fini della sua graduale eliminazione. In particolare, il comma 1 estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato soltanto per i seguenti servizi e attività: a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; b) convegni e congressi; c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
  Il comma 2 del medesimo articolo proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso alle predette strutture senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. In base ad essa, in caso di intervenuta guarigione dal COVID-19, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione, determinato in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'ordine professionale il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del suddetto termine di differimento.
  Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori: confermano, per le categorie interessate, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo vaccinale; sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferme restando sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro, sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento.Pag. 167
  Le categorie interessate dalle novelle di cui all'articolo 8, comma 4, sono le seguenti: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e dei servizi educativi per l'infanzia, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché il personale dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale.
  Le novelle prevedono, per il personale docente inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, l'utilizzo ad attività di supporto all'istituzione scolastica; per il medesimo personale viene mantenuto il divieto di svolgimento di attività didattica a contatto con gli alunni; il dirigente scolastico è tenuto a disporre il summenzionato utilizzo.
  I commi 5 e 7 dell'articolo 8 recano alcuni interventi di coordinamento, in relazione ad altre novelle poste dal presente decreto, concernenti gli articoli 4-quater e 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, i quali stabiliscono, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro. Per i medesimi soggetti, il comma 6 dell'articolo 8 dispone però la cessazione, a partire dal 25 marzo 2022, dell'obbligo di possesso ed esibizione (su richiesta) del certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, sostituendola, per il periodo 25 marzo-30 aprile 2022, con il medesimo obbligo ma relativo al certificato di base.
  L'articolo 9, commi 1 e 2, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. La nuova disciplina, alla luce del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale sottolineati dalla relazione illustrativa, prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull'isolamento, di cui si è detto illustrando le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto. La riammissione in classe dei suddetti alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Il perimetro applicativo dello strumento della didattica digitale integrata (DAD) viene circoscritto ai soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano.
  Segnala che il numero dei casi di positività accertata non viene più in rilievo, come in precedenza, per distinguere fra l'erogazione della didattica in presenza ovvero a distanza, bensì al fine di determinare la sola adozione di particolari misure igienico-sanitarie. In particolare, per tutte le articolazioni del sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti – a seconda dei casi – nella sezione, gruppo classe o classe, l'attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti e i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test Pag. 168antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione.
  Resta ferma la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Inoltre, viene disposta la proroga, dal 31 marzo 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, dell'applicazione di alcune misure igienico-sanitarie nelle istituzioni e nelle scuole da esso contemplate, nonché negli istituti tecnici superiori. Nello specifico: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
  L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale – Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario – Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza – Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato). Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19.
  L'articolo 10, comma 4, posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per le Forze e le amministrazioni ivi richiamate. Per i concorsi, esse sono le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. I corsi di formazione riguardano il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 10, comma 5, estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.
  L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.
  L'articolo 12, commi 1 e 2, conferma l'operatività delle USCA fino al 30 giugno 2022.
  Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale.
  L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero Pag. 169della salute. Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. La disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.
  Inoltre, il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute. Vengono inoltre dettate disposizioni sulle modalità di trattamento dei dati citati, sulla possibilità della loro condivisione per scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica e sulla facoltà di trattamento degli stessi da parte di specifici centri di competenza, di enti di particolare rilevanza scientifica o di pubbliche amministrazioni, previa specifica e motivata richiesta all'Istituto superiore di sanità.
  Infine il comma 7 sottolinea che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, continuerà ad essere monitorato con cadenza giornaliera, da parte delle regioni e delle province autonome, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. A tal fine, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati – da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità – secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.
  In conclusione, fa presente che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge n. 52 del 2021. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Rossana BOLDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.